CASS
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da SA LL - Presidente - Sent. n. sez. 1874/2025 RE NO CC - 02/12/2025 AT SE - Relatore - R.G.N. 31230/2025 FE AR GI DR UD ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN SA AN nato a [...] il [...] AS AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Trieste Udita la relazione svolta dal Consigliere TA SE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito l'avvocato Pantaleone Mercurio, difensore di AN AS, che ha evidenziato i vizi che affliggono la sentenza impugnata e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 4.2.2025, la Corte di Appello di Trieste, all’esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di AN SA AN e di AS AN, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 216, comma 1 e 2, 219, comma 2, n.1, l.f., a loro ascritti per avere, in qualità di amministratori di fatto della AS UL S.r.l., dal 31 luglio 2013, sino al suo fallimento, dichiarato in data 16 giugno 2014, distratto, occultato o comunque dissipato beni della società (somme di denaro e beni oggetto del Penale Sent. Sez. 5 Num. 1759 Anno 2026 Presidente: LL SA Relatore: SE AT Data Udienza: 02/12/2025 2 contratto di affitto di azienda stipulato il 6.8.13); e per avere tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.Il ricorso proposto nell’interesse di SA AN AN deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla bancarotta documentale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai ricoperto alcun ruolo all'interno della società poi fallita, il suo coinvolgimento nella vicenda consiste nell'aver stipulato tramite la propria società AN EM s.r.l. un contratto di affitto di azienda con la AS UL s.r.l. a partire dal 31 luglio 2013. La circostanza esclude in radice, non avendo egli alcuna responsabilità di fatto e di diritto in ordine alla tenuta delle scritture contabili della società fallita, che possa essergli contestato il reato di bancarotta documentale. Non vi è prova che il ricorrente abbia mai avuto la disponibilità delle scritture contabili della fallita né che abbia avuto rapporti con i soggetti incaricati di tenerle. Peraltro, la stessa sentenza dà atto che le scritture contabili non erano tenute correttamente e i bilanci non risultavano approvati sin dal 2011 ovvero da ben prima che il ricorrente stipulasse il contratto di affitto attraverso il quale è subentrato nella gestione dell'azienda (e non della società affittante). Quanto poi alle condotte di distrazione parimenti ascritte al ricorrente, si osserva innanzitutto che erroneamente la sentenza impugnata ha ravvisato la responsabilità dell'imputato anche per la distrazione della somma di euro 52.000 pagata in favore della Omnia MetalMc KFT, società detentrice del 90% del capitale sociale della società fallita e riconducibile al coimputato AM. La Corte in relazione a tale episodio, a fronte della precisa contestazione dell'appellante, si limita ad affermare, a pagina 11 della sentenza impugnata, che il pagamento è stato effettuato il 07/08/2013 quando già il ricorrente operava in società, dando ordini ai dipendenti, laddove la presenza in azienda dell'imputato, nonché il fatto che lo stesso impartisse ordini ai dipendenti, trovava completa giustificazione nel contratto di affitto di azienda stipulato con la società fallita. Non risulta da alcun atto di causa, né la Corte di territoriale è stata in grado di affermarlo, che l'imputato, privo del potere di firma sul conto corrente dal quale è partito il bonifico, 3 avrebbe dato disposizioni per effettuare il relativo pagamento che è andato in favore di una società riconducibile all'ex amministratore della AS s.r.l. (che ha scelto di definire il giudizio col patteggiamento). Non è dato comprendere a quale titolo il ricorrente debba rispondere di tale condotta distrattiva della quale non è stato né l'autore né il beneficiario. Per lo stesso motivo non possono essere addebitate al ricorrente le condotte distrattive consistenti in vari prelievi privi di giustificazione sul conto corrente sloveno della AS s.r.l. effettuati tra il 13/01/2014 e il 2 luglio 2014. Non è infatti sufficiente, al fine di poter attribuire all'imputato la responsabilità anche per tali condotte distrattive, la circostanza ritenuta dalla Corte territoriale secondo cui lo stesso esercitasse di fatto i poteri di amministrazione della società, ma sarebbe stato invece necessario fornire la prova che i pagamenti in questione sono stati effettuati su ordine e con il consenso del preteso amministratore di fatto, circostanza questa che non è stata né allegata né tantomeno provata. Quanto poi alla mancata restituzione dei beni costituenti l'azienda alla curatela a seguito dell'interruzione del contratto di affitto (circostanza in ordine alla quale peraltro non vi è prova adeguata) si osserva che essa riguarda un fatto successivo alla dichiarazione di fallimento rilevante ai fini civilistici e non quale violazione della legge fallimentare. Si osserva infine in ordine alla qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto della società fallita, che la valutazione delle risultanze istruttorie operata al riguardo nella sentenza impugnata appare palesemente viziata e illogica a fronte della specifica contestazione formulata dalle difese in ordine alle testimonianze rese dai dipendenti riguardo al fatto che il ricorrente fosse presente in aziende e impartisse ordini e direttive. Tale circostanza era infatti giustificata dal contratto di affitto stipulato dalla fallita con la AN EM s.r.l., società della quale era titolare il ricorrente. La Corte territoriale si è limitata a riportare quanto già affermato dal primo giudice ovvero che i suddetti fatti, così come riferiti dai dipendenti, erano tali da far ritenere che l'imputato esercitasse di fatto i poteri di amministratore della società. Tale motivazione è puramente apparente e si basa su un evidente equivoco. L'imputato, imprenditore operante nello stesso settore, aveva stipulato un contratto di affitto in relazione al ramo aziendale di gestione e smaltimento dei rottami ferrosi della AS UL s.r.l. In tale veste ha operato finché non è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, ed è in tale veste che egli ha impartito anche ordini. Ciò non significa che lo stesso abbia avuto voce in capitolo quanto alla gestione della società AS s.r.l. rimasta nella responsabilità esclusiva dei suoi titolari amministratori. La Corte territoriale tratta azienda e società come se fossero la 4 stessa cosa. L'accusa avrebbe dovuto provare che l'imputato abbia tenuto una condotta ulteriore e diversa da quella riferita dai testimoni escussi limitata alla cessione del ramo di azienda da lui affittato, ovvero che abbia concorso direttamente alla gestione societaria della AS UL s.r.l. contribuendo a provocarne il dissesto, circostanza questa che nessun teste ha mai riferito e che lo stesso curatore non è stato in grado di ricostruire. 3.2.Col secondo motivo deduce l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. L'imputato interviene solo nella fase finale della crisi aziendale della società fallita quale soggetto estraneo ad essa e si è trovato coinvolto in una crisi aziendale determinata da condotte altrui;
non ha avuto responsabilità nella tenuta delle scritture contabili e ha subito, in seguito alla sentenza di fallimento, la risoluzione del contratto di affitto di azienda al cui interno avrebbero potuto trovare soluzione i pretesi inadempimenti da cui viene fatta discendere la sua penale responsabilità in ordine ai fatti odierni. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di AN AS deduce quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto, ravvisata dai giudici di merito nonostante dagli atti si ricavi che fra la AN demolizioni s.r.l. e il AS, dottore commercialista, sia stato sottoscritto un contratto di incarico professionale per assistenza tributaria e societaria, assistenza legale, assistenza ai dipendenti e presenza sul posto (per tre aziende tra le quali la AS UL di Udine) e che le sentenze di condanna dei signori BE MO e EL GI, a seguito di giudizio abbreviato, e AU AM, che si sono succeduti quali amministratori di diritto della medesima società nel periodo dal 20 luglio 2013 fino al fallimento, abbiano accertato che questi erano stati titolari dell'effettiva gestione pro-tempore della fallita. Per il Tribunale di Udine continuava a permanere l'amministrazione di diritto nonostante quella sopraggiunta di fatto (cfr. pagina 12). Ebbene è la stessa pronuncia di appello a citare la sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte n. 2514 del 4 dicembre 2023, secondo cui più in dettaglio la Cassazione ha chiarito che la posizione dell'amministratore di fatto destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta va invero determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche. All'interno di tale cornice giurisprudenziale vanno adesso collocate le statuizioni di entrambe le pronunce di merito che hanno riconosciuto il ruolo di 5 amministratore di fatto della società fallita al dottor AS in quanto dal luglio 2013, e dunque dal mese precedente alla stipula del contratto di cessione di ramo di azienda tra la AN EM e la società fallita, le direttive amministrative per pagamento fornitori venivano date dal AS, ed era sempre costui a consegnare gli assegni circolari per il pagamento delle retribuzioni. Per il Tribunale di Udine al AS era riconducibile in quel periodo la diretta emissione di disposizioni operative al personale, di disposizioni gestionali contabili e amministrative (pagina 11). Le disposizioni date da AS al personale non erano mere consulenze, magari di tipo tecnico, contabili e fiscali, erano, invece, per il Tribunale, disposizioni operative dirette, immediatamente efficaci, del tutto assimilabili a quelle tipiche del rapporto amministratore/dipendente. Per la Corte di appello invece AS aveva nella società fallita un ruolo gestorio vero e proprio, ruolo che sarebbe andato ben oltre l'attività di commercialista essendo l'imputato presente spesso in azienda (tanto da fermarsi a dormire spesso presso la sede nella villa), interloquendo con il personale dipendente a cui impartiva ordine e direttive e poi con il curatore (pagina 13). Sul punto però si rileva un passaggio nella sentenza di primo grado non chiarito nella pronuncia di appello in cui la motivazione appare manifestamente illogica e contraddittoria, risultando idoneo a disarticolare l'intero ragionamento giustificativo della condanna dell'imputato. Il Tribunale di Udine, riferendosi all'attività di consulenza professionale del ricorrente, afferma testualmente “quest'ultimo a pieno titolo può essere ritenuto a sua volta co-amministratore di fatto in uno a AN, certo il suo intervento non potrebbe essere qualificato in termini di mera consulenza professionale. In estremo subordine sarebbe sicuramente un terzo estraneo, concorrente morale e materiale nei reati fallimentari commessi dall'amministratore di fatto, cioè AN”. Tale passaggio motivazionale è di fondamentale rilievo perché dimostra come non si sia raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio del coinvolgimento dell'imputato nei fatti contestati a titolo di amministratore di fatto. In ogni caso la condotta del concorrente esterno costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo. Inoltre, il concorso dell'extraneus istigatore e beneficiario delle operazioni, è configurabile quando esso è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi. Inoltre, il terzo concorrente deve avere operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa. 6 Le due sentenze di condanna coerentemente con l'impostazione della sentenza della Cassazione n. 2514 del 2023 hanno considerato il ricorrente amministratore di fatto unitamente al AN e ne hanno ricavato una responsabilità penale in virtù di una sua posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p., non avendo individuato alcun elemento di prova per i fatti specifici contestati dell'imputazione, di conseguenza costituisce un'evidente autocontraddizione affermare, seppure in maniera perplessa, che lo stesso AS sarebbe in ogni caso colpevole come terzo estraneo concorrente morale e materiale nei reati fallimentari commessi dall'amministratore di fatto AN. In altri termini non è coerente affermare che il ricorrente è colpevole in quanto amministratore di fatto e/o in subordine perché concorrente esterno dell'amministratore di fatto. Ciò dimostra che non è stata raggiunta la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato nella sua qualità di amministratore di fatto così come contestato nell'imputazione. 4.2.Col secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto. Ebbene, le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito secondo cui il ricorrente non avrebbe soltanto adempiuto agli obblighi derivanti dal suo contratto di consulenza professionale ma avrebbe compiuto anche una significativa e continua attività gestoria o di cogestione svolta in maniera non episodica o occasionale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell'amministratore di fatto, sono frutto di un macroscopico ed evidente travisamento delle risultanze probatorie acquisite. Già con l'atto di appello si era messo in evidenza come gli elementi emersi non deponessero per la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, così le stesse dichiarazioni rese dal curatore e quelle rese dal luogotenente della Guardia di finanza. Altrettanto è a dirsi con riferimento alle dichiarazioni rese dalle tre dipendenti della AS UL transitate attraverso la cessione dell’azienda alla AN LI, alle dipendenze di quest’ultima, le quali attestano piuttosto che della nuova gestione intervenuta in virtù del contratto di affitto si sarebbe occupato il AN, nel senso che avrebbe egli dato loro le disposizioni mentre il AS sarebbe stato sempre in ufficio. Tali dipendenti, peraltro, non hanno avuto piena consapevolezza del fatto che a partire da agosto 2013 hanno lavorato per la AN EM e non per la AS UL. Quanto poi alla circostanza riferita dalla teste TO secondo cui GI, che era stato amministratore della AS, le avrebbe detto che avrebbe aperto un conto corrente in Slovenia su ordine di AS e AN, in ordine ad essa la teste deve avere equivocato, ma non ha però equivocato sul fatto di avere indirizzato i 7 pagamenti dei vecchi debitori aziendali su di un conto della AS su indicazione di GI, non certo di AN e tantomeno di AS, dato che i crediti pregressi non erano stati ceduti con l'azienda e non riguardavano la AN LI. In buona sostanza dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi comportamenti di AS che lo potessero far qualificare al di là di ogni ragionevole dubbio amministratore di fatto della società fallita, anzi è chiaramente emerso che lui non avesse nulla a che fare con la gestione di tale azienda, e perentoria in tal senso è la testimonianza del dottor Puppoli, storico commercialista anche della società fallita. 4.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione dei fatti contestati come atti distrattivi anziché come inadempimenti contrattuali, e ciò con particolare riferimento alle 14 fatture per cessioni di merce considerate nell'imputazione presuntivamente eseguite tra il 31 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013, come ammesso dal medesimo curatore. In relazione a tale documentazione contabile costituita unicamente da fatture non è stata svolta alcuna ulteriore verifica. Il luogotenente della Guardia di finanza ha precisato di essersi semplicemente attenuto a quello che gli aveva previamente riferito il curatore. Il punto è che l'affermazione secondo cui la AS UL abbia effettivamente venduto e consegnato tutti gli oggetti individuati nelle 14 fatture di cui all'imputazione alla AN LI non è stato affatto provata e rappresenta dunque un salto logico. Né vi è prova che si trattasse di oggetti effettivamente esistenti presso la società fallita, al contrario è stato riscontrato dallo stesso curatore che gli amministratori della AS e delle altre imprese Zampieron sin dal 2011 creavano falsi documenti di credito per ottenere le anticipazioni bancarie che non venivano più restituite. Peraltro, l'eventuale mancato pagamento di merci cedute dalla AS alla AN EM avrebbe potuto rappresentare un inadempimento contrattuale di quest'ultima e null'altro. In ogni caso anche la condotta di non avere eventualmente pagato beni trasferiti non l'avrebbe potuta adottare AS poiché non era il titolare della AN EM, né tale eventualità gli avrebbe dato alcun beneficio e certamente egli non avrebbe consigliato al proprio cliente di essere inadempiente. Rispetto a tale dettagliata censura la sentenza di appello si è limitata ad affermare che le operazioni nei confronti della AN EM non possono qualificarsi come meri inadempimenti contrattuali se si considera che nessuna iniziativa di pagamento e/o recupero è stata intrapresa, mentre una lettura unitaria di tutte le operazioni consente di valutare l'intera vicenda come un'unica ampia condotta distrattiva di tutti i beni aziendali, denaro merci incassi della fallita in favore della AN EM che si è avvalsa anche dei dipendenti della fallita 8 per continuare l'attività d'impresa. È evidente la portata concettuale di tale risposta ove afferma che nessuna iniziativa di pagamento o recupero è stata intrapresa, laddove tale considerazione rispetto alla specifica posizione del ricorrente rappresenta una violazione del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio. 4.4.Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione anche per travisamento della prova con riguardo alla dichiarazione di colpevolezza del ricorrente per la bancarotta fraudolenta documentale. Sul punto la sentenza di primo grado ha affermato che la descrizione degli illeciti distrattivi evidenzia già le macroscopiche criticità contabili documentali su cui si fonda l'accusa di bancarotta fraudolenta documentale e che tutte le operazioni distrattive descritte non erano coperte in alcun modo da giustificazioni ed annotazioni contabili. Peraltro, il dettaglio della situazione contabile rinvenuta veniva riportato dal curatore nelle relazioni fallimentari e la contabilità era aggiornata al 31/08/2013, in sostanza dall'intervento della AN EM i libri sociali obbligatori non venivano rinvenuti, si reperivano solo alcuni documenti commerciali del periodo successivo all'agosto 2013, incompleti e inidonei a consentire di ricostruire affari e patrimonio della società. Ciò detto per il Tribunale la sistematicità e l'orientamento specifico delle omissioni contabili non a caso correlati a specifici atti di distrattivi elimina ogni dubbio sulla natura dolosa dei comportamenti. La sentenza di appello poi liquida ogni questione affermando in maniera lapidaria che quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale si considera che la contabilità era aggiornata al 31/08/2013 epoca corrispondente al passaggio gestorio mentre anomalie e carenze sono state ravvisate nel periodo successivo proprio in corrispondenza con le distrazioni e il coinvolgimento degli imputati. È, invece, emerso in maniera incontrovertibile che alla data del luglio/agosto 2013 e fino al 16 giugno 2014, intervallo temporale in cui l'imputato sarebbe stato amministratore di fatto, non era già possibile ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società ragion per cui negli undici mesi in cui il ricorrente sarebbe stato amministratore di fatto egli non sarebbe comunque stato in grado di rimediare alla grave situazione di carenza documentale creatasi prima di lui. Da qui la non imputabilità al ricorrente sia del mancato rinvenimento delle scritture contabili sia della tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. 9 3. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono, nel complesso, entrambi infondati, pur presentando, ciascuno di essi, cospicui profili di inammissibilità. Si deve, in premessa, rilevare che per alcuni versi risulta inammissibile l’impostazione di fondo dei ricorsi che attraverso i vizi denunciati dell’erronea applicazione di legge e della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione mirano ad ottenere da questa Corte una rivalutazione in fatto e probatoria della vicenda. Diversi passaggi argomentativi di entrambi i ricorsi si risolvono in censure di fatto, in quanto contrappongono un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere a questa Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale intento è la trascrizione di stralci di deposizioni testimoniali, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227). Laddove questa Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, Sent. n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01). E nel caso di specie i ricorsi non solo contestano il significato attribuito dai giudici di merito alle testimonianze acquisite, ma si spingono anche a fornire una interpretazione alternativa di esse, in chiave meramente argomentativa e difensiva (come poi si dirà nell’esaminare i singoli motivi di ricorso). 10 I giudici hanno posto a base dell’affermazione di responsabilità una pluralità di elementi ritenuti congruamente indicativi del ruolo di fatto svolto da entrambi i ricorrenti nell’ambito della società AS s.r.l. e del loro pieno coinvolgimento, quali domini societari, nelle condotte illecite a loro ascritte. Hanno, tra l’altro, analizzato quali elementi di rincontro dichiarazioni testimoniali ritenute in diversi punti confermative della ricostruzione accusatoria e dei suoi risvolti, e di ciò hanno fornito adeguata motivazione. Ciò posto in linea generale, si passa quindi ad esaminare da vicino i ricorsi. 2.Il ricorso proposto nell’interesse di AN. 2.1. Il primo motivo che contesta il ruolo di amministratore di fatto della società AS s.r.l., poi dichiarata fallita, attribuito al AN nelle conformi pronunce di primo e secondo grado presenta, come detto, tratti di inammissibilità nella parte in cui non si confronta con le specifiche e logiche indicazioni contenute nella motivazione impugnata, finendo per manifestare un mero dissenso valutativo che passa attraverso la sollecitazione di inammissibili diretti confronti con le prove, peraltro del tutto parziali. I giudici di merito hanno, in particolare, inteso evidenziare come in realtà il contratto di affitto di azienda dei beni della AS s.r.l., del valore complessivo di euro 50.000,00, stipulato con la società AN EM s.r.l, amministrata dal AN, allorquando essa versava già in stato di forte crisi, si fosse risolto in un mero strumento per giustificare la presenza e i comportamenti, anche illeciti, assunti dal ricorrente presso la società AS s.r.l. AN aveva piuttosto agito, nell’impartire direttive ai dipendenti assicurando la sua presenza presso la società, nella qualità di vero e proprio dominus non solo della AN EM ma anche della stessa AS, della cui sorte aveva nella sostanza disposto (unitamente al co- amministratore di fatto AS a sua volta trinceratosi, come si dirà, dietro un contratto di incarico professionale). Tant’è che non solo non risultavano mai pagati i canoni di affitto da parte della AN EM, ma di contro risultavano in favore della medesima AN EM ceduti beni, parimenti mai pagati, per un valore di euro 95.320, nonché versata la somma di euro 16.000 (dazione registrata genericamente come acconto in fattura e rimasta priva di giustificazione effettiva). D’altronde gli stessi beni oggetto del contratto di affitto non venivano restituiti al curatore dopo il fallimento e ciò ad ulteriore dimostrazione di quale fosse stato l’effettivo disegno che si celava dietro l’affitto di azienda della AS s.r.l. alla AN EM, che non lascia spazio alcuno al rilievo meramente civilistico a cui il ricorso vorrebbe ricondurre la mancata consegna dei beni. 11 Si era trattato dunque di commistione di amministrazione delle due società non scomputabile, come vorrebbe la difesa, in favore di una distinta attività gestoria della sola AN EM. In vero la vicenda relativa all'attività gestoria svolta dall'imputato - conclude la Corte di appello a pagina 10 della sentenza impugnata – va letta unitamente al carattere distrattivo che riguarda tutti i rapporti intercorsi con la AN EM e le operazioni sottese al cosiddetto contratto di affitto di azienda, società che ha ricevuto l'importo di euro 16.000 senza ragione giustificativa, merci per un valore di euro 95.320, 99 cedute senza corrispettivo, beni per euro 50.000 non pagati e non restituiti, a conferma che non vi è stato un contratto bilaterale tra due soggetti distinti ma un subentro nella gestione nei beni e nell'attività di AS, che si è ritrovata senza beni, merce, attività commerciale, azienda, dipendenti, denaro, a fronteggiare il dissesto, con evidente danno dei suoi creditori. Quanto al fatto che in AS UL continuassero ad esservi degli amministratori di diritto non esclude la gestione di fatto, ampiamente provata e il concorso tra amministratori di diritto e di fatto. Sicché, a ben vedere, le circostanze estrapolate dalle deposizioni rese da alcuni testi, in particolare dai dipendenti che confermavano di aver ricevuto direttive gestorie dal ricorrente, si risolvono in un riscontro della ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto ad esso assegnato, riscontro che va ad aggiungersi ad un quadro già di per sé alquanto chiaro in tal senso. Una volta delineatosi con nitidezza il ruolo gestorio del ricorrente, la diverse condotte illecite attribuitegli, sia quelle relative alla tenuta della contabilità che quelle qualificate come distrattive, non potevano che essere al medesimo ascritte nella sua qualità di dominus della società (che agiva coadiuvato dal commercialista AS), con la conseguenza che nessuna prova ulteriore era necessaria per addivenire a tale conclusione, non assumendo rilievo alcuno chi avesse eseguito materialmente la singola operazione (d’altronde secondo quanto prospettano gli stessi ricorsi anche gli amministratori di diritto sarebbero stati condannati per i medesimi fatti). È, a tal punto, il caso di precisare, che, una volta ritenuta l’amministrazione di fatto, il soggetto risponde delle condotte non già ai sensi dell’art. 40 cod. pen. per omesso impedimento dei comportamenti altrui – ex art. 40 cod. pen. risponderà piuttosto l’amministratore formale - ma risponde direttamente anche dell’atto eventualmente compiuto su sua indicazione - o comunque in accordo con lui - dall’amministratore di diritto, essendo lui il vero dominus, e ciò evidentemente sia rispetto alle condotte distrattive – la maggior parte delle quali, nel caso di specie, poste in essere in favore della società AN EM amministrata dallo stesso 12 ricorrente ed a lui riconducibile - che rispetto alla tenuta delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In tema di reati fallimentari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2639 cod. civ., fermo restando che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (riguardo a tale ultima precisazione, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 – 01). Per l'amministratore di fatto vale, infatti, il principio di equiparazione alla figura dell'amministratore di diritto, con la conseguenza che l'amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto e, in caso di concorso delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 2639, lo stesso risponderà per i comportamenti penalmente rilevanti ad esso addebitabili, ivi compresi quelli relativi alla tenuta delle scritture contabili. La sentenza impugnata ha in definitiva adeguatamente e logicamente argomentato in ordine alla mera strumentalità, rispetto alle condotte illecite, del contratto di affitto d’azienda, risoltosi in un paravento non idoneo a celare l’effettiva portata dell’operazione e del ruolo effettivamente svolto da colui che ne fu uno dei principali artefici (il ricorrente unitamente al AS). E ciò non può che avere riflessi oltre che riguardo alle condotte distrattive anche sulla ricostruzione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale la Corte di merito ha posto in rilievo come la documentazione contabile fosse risultata del tutto incompleta e, in ogni caso, inidonea a consentire la ricostruzione degli affari e del patrimonio della società fallita, tanto più in relazione alle comprovate uscite rimaste prive di giustificazione. 2.2. Il secondo motivo, che contesta valutazioni discrezionali non arbitrarie sul trattamento sanzionatorio, come tali riconducibili ad insindacabili giudizi di merito, è proprio inammissibile. Esso non considera che le statuizioni relative al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di 13 mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare il diniego abbia fatto riferimento a circostanze della vicenda ritenute degne di nota ed evidentemente preponderanti ai fini dell’esclusione del riconoscimento, e all’assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole all’imputato (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). I giudici di merito hanno invero, nel caso di specie, esposto con chiarezza gli elementi, riconducibili a quelli indicati dall'art. 133 c.p., che sono stati ritenuti idonei a determinare il diniego delle attenuanti generiche e a far ritenere congrua la pena inflitta (pena base anni tre di reclusione aumentata per l’aggravante dei più fatti di bancarotta di mesi due). In particolare, la Corte di appello ha messo in evidenza come le attività distrattive e predatorie poste in essere dal ricorrente avessero aggravato la situazione della società fallita, sia pure già fragile economicamente. 3.Il ricorso proposto nell’interesse di AS. 3.1.Il primo motivo che contesta il ruolo di amministratore di fatto assegnato anche al AS è infondato. La Corte di appello ha fondato la sua ricostruzione sulla base dell’accertamento di condotte palesemente esondanti il ruolo di consulente e riconducibili logicamente ad una vera e propria attività gestoria, mentre le censure vengono articolate sulla base di un presunto concorso dell’extraneus non idoneo a sopperire alle carenze probatorie circa il ruolo gestorio erroneamente disegnato dai giudici di merito e dell’ obbligo di impedire l’evento che non corrispondono all’impostazione argomentativa e giuridica della sentenza impugnata. L’assunto secondo cui non sarebbe coerente affermare che il ricorrente (AS) è colpevole in quanto amministratore di fatto e/o in subordine perché concorrente esterno dell'amministratore di fatto non considera che trattasi di mera annotazione finale aggiunta dal Tribunale, che nulla toglie alla ricostruzione complessiva che si fonda su ben altri elementi specifici ritenuti piuttosto indicativi di una vera e propria qualità di amministratore di fatto – anche - in capo al AS, essendo stati concordi i testimoni – secondo quanto si annota nella sentenza impugnata – nell’affiancare i due ricorrenti nell’ambito del ruolo gestorio a partire dalla riunione nella quale i dipendenti – testimoni qualificati oculari del passaggio di gestione - erano stati informati (proprio dal AS) del nuovo corso societario. E, quanto alle annotazioni svolte ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen. non può che rimandarsi a tutto quanto già sopra detto al punto 2.1. relativo all’analoga posizione di AN. 14 3.2. Riguardo al secondo motivo deve richiamarsi tutto quanto osservato in premessa in ordine ai limiti del giudizio di legittimità e al tipo di valutazione che questa Corte può compiere. Le censure con esso articolate si appalesano infatti inammissibili alla luce dei parametri valutativi che connotano il giudizio di questa Corte di Cassazione, sollecitando diretti confronti con la prova, al di fuori di casi riconducibili al travisamento probatorio azionabile nella presente sede di legittimità. Gli argomenti sviluppati, asseritamente volti a disarticolare il ragionamento probatorio della Corte d’appello, passano in realtà attraverso passaggi valutativi improntati ad una diversa impostazione meramente difensiva, e, in ogni caso, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sulle condotte gestorie attribuite ad entrambi i ricorrenti, indicati come coloro che prendevano le decisioni a prescindere da chi fosse l’amministratore formale;
condotte che sono state giustamente ritenute ben oltre l’attività di commercialista e di collaborazione di cui al contratto di incarico professionale attribuito dalla difesa al AS. 3.3. Quanto al terzo motivo sulla qualificazione dei fatti distrattivi come meri inadempimenti contrattuali, valgono le considerazioni già svolta con riferimento all’analogo motivo articolato nell’interesse del AN, dovendo i comportamenti realizzati essere letti nel loro insieme e nell’ambito della strumentalizzazione del contratto d’affitto d’azienda ai fini della perpetrazione delle condotte delittuose (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata ove la Corte di appello ribadisce la ricostruzione dell’attività distrattiva posta in essere dai ricorrenti in concorso tra loro, sia pure in modo più significativo in favore della AN EM). In definitiva le censure prospettate dal ricorrente non consentono di affermare che la motivazione della sentenza impugnata presenti profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità, né che i giudici siano incorsi nelle indicate violazioni di legge, risultando peraltro esse ancorate alla prospettiva difensiva di fondo secondo cui il AS sarebbe stato un mero collaboratore in virtù del circoscritto incarico professionale ricevuto, privo di poteri con cui poter reclamare i pagamenti o disporli, tesi che, come visto, ha trovato ampia smentita in atti. 3.4. Il quarto motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale è affetto da aspecificità intrinseca ed estrinseca, limitandosi ad affermare genericamente che l’esiguità del periodo in cui il ricorrente sarebbe stato amministratore di fatto non gli avrebbe comunque consentito di rimediare alle carenze delle scritture contabili createsi prima della sua gestione, laddove il periodo a lui ascritto non è affatto trascurabile (di circa un anno) e la sentenza impugnata ha affermato che in realtà la situazione contabile risultava aggiornata fino alla presa in carico della gestione da parte dei ricorrenti, ai quali sono quindi da attribuire le lacunose risultanze contabili. 15 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2/12/2025. Il Consigliere estensore TA SE Il Presidente OS EZ
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito l'avvocato Pantaleone Mercurio, difensore di AN AS, che ha evidenziato i vizi che affliggono la sentenza impugnata e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 4.2.2025, la Corte di Appello di Trieste, all’esito di trattazione orale, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di AN SA AN e di AS AN, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 216, comma 1 e 2, 219, comma 2, n.1, l.f., a loro ascritti per avere, in qualità di amministratori di fatto della AS UL S.r.l., dal 31 luglio 2013, sino al suo fallimento, dichiarato in data 16 giugno 2014, distratto, occultato o comunque dissipato beni della società (somme di denaro e beni oggetto del Penale Sent. Sez. 5 Num. 1759 Anno 2026 Presidente: LL SA Relatore: SE AT Data Udienza: 02/12/2025 2 contratto di affitto di azienda stipulato il 6.8.13); e per avere tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3.Il ricorso proposto nell’interesse di SA AN AN deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla bancarotta documentale. Nel caso di specie, il ricorrente non ha mai ricoperto alcun ruolo all'interno della società poi fallita, il suo coinvolgimento nella vicenda consiste nell'aver stipulato tramite la propria società AN EM s.r.l. un contratto di affitto di azienda con la AS UL s.r.l. a partire dal 31 luglio 2013. La circostanza esclude in radice, non avendo egli alcuna responsabilità di fatto e di diritto in ordine alla tenuta delle scritture contabili della società fallita, che possa essergli contestato il reato di bancarotta documentale. Non vi è prova che il ricorrente abbia mai avuto la disponibilità delle scritture contabili della fallita né che abbia avuto rapporti con i soggetti incaricati di tenerle. Peraltro, la stessa sentenza dà atto che le scritture contabili non erano tenute correttamente e i bilanci non risultavano approvati sin dal 2011 ovvero da ben prima che il ricorrente stipulasse il contratto di affitto attraverso il quale è subentrato nella gestione dell'azienda (e non della società affittante). Quanto poi alle condotte di distrazione parimenti ascritte al ricorrente, si osserva innanzitutto che erroneamente la sentenza impugnata ha ravvisato la responsabilità dell'imputato anche per la distrazione della somma di euro 52.000 pagata in favore della Omnia MetalMc KFT, società detentrice del 90% del capitale sociale della società fallita e riconducibile al coimputato AM. La Corte in relazione a tale episodio, a fronte della precisa contestazione dell'appellante, si limita ad affermare, a pagina 11 della sentenza impugnata, che il pagamento è stato effettuato il 07/08/2013 quando già il ricorrente operava in società, dando ordini ai dipendenti, laddove la presenza in azienda dell'imputato, nonché il fatto che lo stesso impartisse ordini ai dipendenti, trovava completa giustificazione nel contratto di affitto di azienda stipulato con la società fallita. Non risulta da alcun atto di causa, né la Corte di territoriale è stata in grado di affermarlo, che l'imputato, privo del potere di firma sul conto corrente dal quale è partito il bonifico, 3 avrebbe dato disposizioni per effettuare il relativo pagamento che è andato in favore di una società riconducibile all'ex amministratore della AS s.r.l. (che ha scelto di definire il giudizio col patteggiamento). Non è dato comprendere a quale titolo il ricorrente debba rispondere di tale condotta distrattiva della quale non è stato né l'autore né il beneficiario. Per lo stesso motivo non possono essere addebitate al ricorrente le condotte distrattive consistenti in vari prelievi privi di giustificazione sul conto corrente sloveno della AS s.r.l. effettuati tra il 13/01/2014 e il 2 luglio 2014. Non è infatti sufficiente, al fine di poter attribuire all'imputato la responsabilità anche per tali condotte distrattive, la circostanza ritenuta dalla Corte territoriale secondo cui lo stesso esercitasse di fatto i poteri di amministrazione della società, ma sarebbe stato invece necessario fornire la prova che i pagamenti in questione sono stati effettuati su ordine e con il consenso del preteso amministratore di fatto, circostanza questa che non è stata né allegata né tantomeno provata. Quanto poi alla mancata restituzione dei beni costituenti l'azienda alla curatela a seguito dell'interruzione del contratto di affitto (circostanza in ordine alla quale peraltro non vi è prova adeguata) si osserva che essa riguarda un fatto successivo alla dichiarazione di fallimento rilevante ai fini civilistici e non quale violazione della legge fallimentare. Si osserva infine in ordine alla qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto della società fallita, che la valutazione delle risultanze istruttorie operata al riguardo nella sentenza impugnata appare palesemente viziata e illogica a fronte della specifica contestazione formulata dalle difese in ordine alle testimonianze rese dai dipendenti riguardo al fatto che il ricorrente fosse presente in aziende e impartisse ordini e direttive. Tale circostanza era infatti giustificata dal contratto di affitto stipulato dalla fallita con la AN EM s.r.l., società della quale era titolare il ricorrente. La Corte territoriale si è limitata a riportare quanto già affermato dal primo giudice ovvero che i suddetti fatti, così come riferiti dai dipendenti, erano tali da far ritenere che l'imputato esercitasse di fatto i poteri di amministratore della società. Tale motivazione è puramente apparente e si basa su un evidente equivoco. L'imputato, imprenditore operante nello stesso settore, aveva stipulato un contratto di affitto in relazione al ramo aziendale di gestione e smaltimento dei rottami ferrosi della AS UL s.r.l. In tale veste ha operato finché non è intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, ed è in tale veste che egli ha impartito anche ordini. Ciò non significa che lo stesso abbia avuto voce in capitolo quanto alla gestione della società AS s.r.l. rimasta nella responsabilità esclusiva dei suoi titolari amministratori. La Corte territoriale tratta azienda e società come se fossero la 4 stessa cosa. L'accusa avrebbe dovuto provare che l'imputato abbia tenuto una condotta ulteriore e diversa da quella riferita dai testimoni escussi limitata alla cessione del ramo di azienda da lui affittato, ovvero che abbia concorso direttamente alla gestione societaria della AS UL s.r.l. contribuendo a provocarne il dissesto, circostanza questa che nessun teste ha mai riferito e che lo stesso curatore non è stato in grado di ricostruire. 3.2.Col secondo motivo deduce l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. L'imputato interviene solo nella fase finale della crisi aziendale della società fallita quale soggetto estraneo ad essa e si è trovato coinvolto in una crisi aziendale determinata da condotte altrui;
non ha avuto responsabilità nella tenuta delle scritture contabili e ha subito, in seguito alla sentenza di fallimento, la risoluzione del contratto di affitto di azienda al cui interno avrebbero potuto trovare soluzione i pretesi inadempimenti da cui viene fatta discendere la sua penale responsabilità in ordine ai fatti odierni. 4. Il ricorso proposto nell’interesse di AN AS deduce quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto, ravvisata dai giudici di merito nonostante dagli atti si ricavi che fra la AN demolizioni s.r.l. e il AS, dottore commercialista, sia stato sottoscritto un contratto di incarico professionale per assistenza tributaria e societaria, assistenza legale, assistenza ai dipendenti e presenza sul posto (per tre aziende tra le quali la AS UL di Udine) e che le sentenze di condanna dei signori BE MO e EL GI, a seguito di giudizio abbreviato, e AU AM, che si sono succeduti quali amministratori di diritto della medesima società nel periodo dal 20 luglio 2013 fino al fallimento, abbiano accertato che questi erano stati titolari dell'effettiva gestione pro-tempore della fallita. Per il Tribunale di Udine continuava a permanere l'amministrazione di diritto nonostante quella sopraggiunta di fatto (cfr. pagina 12). Ebbene è la stessa pronuncia di appello a citare la sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte n. 2514 del 4 dicembre 2023, secondo cui più in dettaglio la Cassazione ha chiarito che la posizione dell'amministratore di fatto destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta va invero determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche. All'interno di tale cornice giurisprudenziale vanno adesso collocate le statuizioni di entrambe le pronunce di merito che hanno riconosciuto il ruolo di 5 amministratore di fatto della società fallita al dottor AS in quanto dal luglio 2013, e dunque dal mese precedente alla stipula del contratto di cessione di ramo di azienda tra la AN EM e la società fallita, le direttive amministrative per pagamento fornitori venivano date dal AS, ed era sempre costui a consegnare gli assegni circolari per il pagamento delle retribuzioni. Per il Tribunale di Udine al AS era riconducibile in quel periodo la diretta emissione di disposizioni operative al personale, di disposizioni gestionali contabili e amministrative (pagina 11). Le disposizioni date da AS al personale non erano mere consulenze, magari di tipo tecnico, contabili e fiscali, erano, invece, per il Tribunale, disposizioni operative dirette, immediatamente efficaci, del tutto assimilabili a quelle tipiche del rapporto amministratore/dipendente. Per la Corte di appello invece AS aveva nella società fallita un ruolo gestorio vero e proprio, ruolo che sarebbe andato ben oltre l'attività di commercialista essendo l'imputato presente spesso in azienda (tanto da fermarsi a dormire spesso presso la sede nella villa), interloquendo con il personale dipendente a cui impartiva ordine e direttive e poi con il curatore (pagina 13). Sul punto però si rileva un passaggio nella sentenza di primo grado non chiarito nella pronuncia di appello in cui la motivazione appare manifestamente illogica e contraddittoria, risultando idoneo a disarticolare l'intero ragionamento giustificativo della condanna dell'imputato. Il Tribunale di Udine, riferendosi all'attività di consulenza professionale del ricorrente, afferma testualmente “quest'ultimo a pieno titolo può essere ritenuto a sua volta co-amministratore di fatto in uno a AN, certo il suo intervento non potrebbe essere qualificato in termini di mera consulenza professionale. In estremo subordine sarebbe sicuramente un terzo estraneo, concorrente morale e materiale nei reati fallimentari commessi dall'amministratore di fatto, cioè AN”. Tale passaggio motivazionale è di fondamentale rilievo perché dimostra come non si sia raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio del coinvolgimento dell'imputato nei fatti contestati a titolo di amministratore di fatto. In ogni caso la condotta del concorrente esterno costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo. Inoltre, il concorso dell'extraneus istigatore e beneficiario delle operazioni, è configurabile quando esso è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi. Inoltre, il terzo concorrente deve avere operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa. 6 Le due sentenze di condanna coerentemente con l'impostazione della sentenza della Cassazione n. 2514 del 2023 hanno considerato il ricorrente amministratore di fatto unitamente al AN e ne hanno ricavato una responsabilità penale in virtù di una sua posizione di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p., non avendo individuato alcun elemento di prova per i fatti specifici contestati dell'imputazione, di conseguenza costituisce un'evidente autocontraddizione affermare, seppure in maniera perplessa, che lo stesso AS sarebbe in ogni caso colpevole come terzo estraneo concorrente morale e materiale nei reati fallimentari commessi dall'amministratore di fatto AN. In altri termini non è coerente affermare che il ricorrente è colpevole in quanto amministratore di fatto e/o in subordine perché concorrente esterno dell'amministratore di fatto. Ciò dimostra che non è stata raggiunta la prova certa oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza dell'imputato nella sua qualità di amministratore di fatto così come contestato nell'imputazione. 4.2.Col secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova con riguardo alla qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto. Ebbene, le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito secondo cui il ricorrente non avrebbe soltanto adempiuto agli obblighi derivanti dal suo contratto di consulenza professionale ma avrebbe compiuto anche una significativa e continua attività gestoria o di cogestione svolta in maniera non episodica o occasionale, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell'amministratore di fatto, sono frutto di un macroscopico ed evidente travisamento delle risultanze probatorie acquisite. Già con l'atto di appello si era messo in evidenza come gli elementi emersi non deponessero per la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, così le stesse dichiarazioni rese dal curatore e quelle rese dal luogotenente della Guardia di finanza. Altrettanto è a dirsi con riferimento alle dichiarazioni rese dalle tre dipendenti della AS UL transitate attraverso la cessione dell’azienda alla AN LI, alle dipendenze di quest’ultima, le quali attestano piuttosto che della nuova gestione intervenuta in virtù del contratto di affitto si sarebbe occupato il AN, nel senso che avrebbe egli dato loro le disposizioni mentre il AS sarebbe stato sempre in ufficio. Tali dipendenti, peraltro, non hanno avuto piena consapevolezza del fatto che a partire da agosto 2013 hanno lavorato per la AN EM e non per la AS UL. Quanto poi alla circostanza riferita dalla teste TO secondo cui GI, che era stato amministratore della AS, le avrebbe detto che avrebbe aperto un conto corrente in Slovenia su ordine di AS e AN, in ordine ad essa la teste deve avere equivocato, ma non ha però equivocato sul fatto di avere indirizzato i 7 pagamenti dei vecchi debitori aziendali su di un conto della AS su indicazione di GI, non certo di AN e tantomeno di AS, dato che i crediti pregressi non erano stati ceduti con l'azienda e non riguardavano la AN LI. In buona sostanza dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi comportamenti di AS che lo potessero far qualificare al di là di ogni ragionevole dubbio amministratore di fatto della società fallita, anzi è chiaramente emerso che lui non avesse nulla a che fare con la gestione di tale azienda, e perentoria in tal senso è la testimonianza del dottor Puppoli, storico commercialista anche della società fallita. 4.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione dei fatti contestati come atti distrattivi anziché come inadempimenti contrattuali, e ciò con particolare riferimento alle 14 fatture per cessioni di merce considerate nell'imputazione presuntivamente eseguite tra il 31 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013, come ammesso dal medesimo curatore. In relazione a tale documentazione contabile costituita unicamente da fatture non è stata svolta alcuna ulteriore verifica. Il luogotenente della Guardia di finanza ha precisato di essersi semplicemente attenuto a quello che gli aveva previamente riferito il curatore. Il punto è che l'affermazione secondo cui la AS UL abbia effettivamente venduto e consegnato tutti gli oggetti individuati nelle 14 fatture di cui all'imputazione alla AN LI non è stato affatto provata e rappresenta dunque un salto logico. Né vi è prova che si trattasse di oggetti effettivamente esistenti presso la società fallita, al contrario è stato riscontrato dallo stesso curatore che gli amministratori della AS e delle altre imprese Zampieron sin dal 2011 creavano falsi documenti di credito per ottenere le anticipazioni bancarie che non venivano più restituite. Peraltro, l'eventuale mancato pagamento di merci cedute dalla AS alla AN EM avrebbe potuto rappresentare un inadempimento contrattuale di quest'ultima e null'altro. In ogni caso anche la condotta di non avere eventualmente pagato beni trasferiti non l'avrebbe potuta adottare AS poiché non era il titolare della AN EM, né tale eventualità gli avrebbe dato alcun beneficio e certamente egli non avrebbe consigliato al proprio cliente di essere inadempiente. Rispetto a tale dettagliata censura la sentenza di appello si è limitata ad affermare che le operazioni nei confronti della AN EM non possono qualificarsi come meri inadempimenti contrattuali se si considera che nessuna iniziativa di pagamento e/o recupero è stata intrapresa, mentre una lettura unitaria di tutte le operazioni consente di valutare l'intera vicenda come un'unica ampia condotta distrattiva di tutti i beni aziendali, denaro merci incassi della fallita in favore della AN EM che si è avvalsa anche dei dipendenti della fallita 8 per continuare l'attività d'impresa. È evidente la portata concettuale di tale risposta ove afferma che nessuna iniziativa di pagamento o recupero è stata intrapresa, laddove tale considerazione rispetto alla specifica posizione del ricorrente rappresenta una violazione del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio. 4.4.Col quarto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione anche per travisamento della prova con riguardo alla dichiarazione di colpevolezza del ricorrente per la bancarotta fraudolenta documentale. Sul punto la sentenza di primo grado ha affermato che la descrizione degli illeciti distrattivi evidenzia già le macroscopiche criticità contabili documentali su cui si fonda l'accusa di bancarotta fraudolenta documentale e che tutte le operazioni distrattive descritte non erano coperte in alcun modo da giustificazioni ed annotazioni contabili. Peraltro, il dettaglio della situazione contabile rinvenuta veniva riportato dal curatore nelle relazioni fallimentari e la contabilità era aggiornata al 31/08/2013, in sostanza dall'intervento della AN EM i libri sociali obbligatori non venivano rinvenuti, si reperivano solo alcuni documenti commerciali del periodo successivo all'agosto 2013, incompleti e inidonei a consentire di ricostruire affari e patrimonio della società. Ciò detto per il Tribunale la sistematicità e l'orientamento specifico delle omissioni contabili non a caso correlati a specifici atti di distrattivi elimina ogni dubbio sulla natura dolosa dei comportamenti. La sentenza di appello poi liquida ogni questione affermando in maniera lapidaria che quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale si considera che la contabilità era aggiornata al 31/08/2013 epoca corrispondente al passaggio gestorio mentre anomalie e carenze sono state ravvisate nel periodo successivo proprio in corrispondenza con le distrazioni e il coinvolgimento degli imputati. È, invece, emerso in maniera incontrovertibile che alla data del luglio/agosto 2013 e fino al 16 giugno 2014, intervallo temporale in cui l'imputato sarebbe stato amministratore di fatto, non era già possibile ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società ragion per cui negli undici mesi in cui il ricorrente sarebbe stato amministratore di fatto egli non sarebbe comunque stato in grado di rimediare alla grave situazione di carenza documentale creatasi prima di lui. Da qui la non imputabilità al ricorrente sia del mancato rinvenimento delle scritture contabili sia della tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. 9 3. I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono, nel complesso, entrambi infondati, pur presentando, ciascuno di essi, cospicui profili di inammissibilità. Si deve, in premessa, rilevare che per alcuni versi risulta inammissibile l’impostazione di fondo dei ricorsi che attraverso i vizi denunciati dell’erronea applicazione di legge e della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione mirano ad ottenere da questa Corte una rivalutazione in fatto e probatoria della vicenda. Diversi passaggi argomentativi di entrambi i ricorsi si risolvono in censure di fatto, in quanto contrappongono un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito, finendo con il richiedere a questa Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice sintomatico di tale intento è la trascrizione di stralci di deposizioni testimoniali, che equivale all'inammissibile esibizione alla Corte di legittimità del materiale probatorio acquisito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227). Laddove questa Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, Sent. n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01). E nel caso di specie i ricorsi non solo contestano il significato attribuito dai giudici di merito alle testimonianze acquisite, ma si spingono anche a fornire una interpretazione alternativa di esse, in chiave meramente argomentativa e difensiva (come poi si dirà nell’esaminare i singoli motivi di ricorso). 10 I giudici hanno posto a base dell’affermazione di responsabilità una pluralità di elementi ritenuti congruamente indicativi del ruolo di fatto svolto da entrambi i ricorrenti nell’ambito della società AS s.r.l. e del loro pieno coinvolgimento, quali domini societari, nelle condotte illecite a loro ascritte. Hanno, tra l’altro, analizzato quali elementi di rincontro dichiarazioni testimoniali ritenute in diversi punti confermative della ricostruzione accusatoria e dei suoi risvolti, e di ciò hanno fornito adeguata motivazione. Ciò posto in linea generale, si passa quindi ad esaminare da vicino i ricorsi. 2.Il ricorso proposto nell’interesse di AN. 2.1. Il primo motivo che contesta il ruolo di amministratore di fatto della società AS s.r.l., poi dichiarata fallita, attribuito al AN nelle conformi pronunce di primo e secondo grado presenta, come detto, tratti di inammissibilità nella parte in cui non si confronta con le specifiche e logiche indicazioni contenute nella motivazione impugnata, finendo per manifestare un mero dissenso valutativo che passa attraverso la sollecitazione di inammissibili diretti confronti con le prove, peraltro del tutto parziali. I giudici di merito hanno, in particolare, inteso evidenziare come in realtà il contratto di affitto di azienda dei beni della AS s.r.l., del valore complessivo di euro 50.000,00, stipulato con la società AN EM s.r.l, amministrata dal AN, allorquando essa versava già in stato di forte crisi, si fosse risolto in un mero strumento per giustificare la presenza e i comportamenti, anche illeciti, assunti dal ricorrente presso la società AS s.r.l. AN aveva piuttosto agito, nell’impartire direttive ai dipendenti assicurando la sua presenza presso la società, nella qualità di vero e proprio dominus non solo della AN EM ma anche della stessa AS, della cui sorte aveva nella sostanza disposto (unitamente al co- amministratore di fatto AS a sua volta trinceratosi, come si dirà, dietro un contratto di incarico professionale). Tant’è che non solo non risultavano mai pagati i canoni di affitto da parte della AN EM, ma di contro risultavano in favore della medesima AN EM ceduti beni, parimenti mai pagati, per un valore di euro 95.320, nonché versata la somma di euro 16.000 (dazione registrata genericamente come acconto in fattura e rimasta priva di giustificazione effettiva). D’altronde gli stessi beni oggetto del contratto di affitto non venivano restituiti al curatore dopo il fallimento e ciò ad ulteriore dimostrazione di quale fosse stato l’effettivo disegno che si celava dietro l’affitto di azienda della AS s.r.l. alla AN EM, che non lascia spazio alcuno al rilievo meramente civilistico a cui il ricorso vorrebbe ricondurre la mancata consegna dei beni. 11 Si era trattato dunque di commistione di amministrazione delle due società non scomputabile, come vorrebbe la difesa, in favore di una distinta attività gestoria della sola AN EM. In vero la vicenda relativa all'attività gestoria svolta dall'imputato - conclude la Corte di appello a pagina 10 della sentenza impugnata – va letta unitamente al carattere distrattivo che riguarda tutti i rapporti intercorsi con la AN EM e le operazioni sottese al cosiddetto contratto di affitto di azienda, società che ha ricevuto l'importo di euro 16.000 senza ragione giustificativa, merci per un valore di euro 95.320, 99 cedute senza corrispettivo, beni per euro 50.000 non pagati e non restituiti, a conferma che non vi è stato un contratto bilaterale tra due soggetti distinti ma un subentro nella gestione nei beni e nell'attività di AS, che si è ritrovata senza beni, merce, attività commerciale, azienda, dipendenti, denaro, a fronteggiare il dissesto, con evidente danno dei suoi creditori. Quanto al fatto che in AS UL continuassero ad esservi degli amministratori di diritto non esclude la gestione di fatto, ampiamente provata e il concorso tra amministratori di diritto e di fatto. Sicché, a ben vedere, le circostanze estrapolate dalle deposizioni rese da alcuni testi, in particolare dai dipendenti che confermavano di aver ricevuto direttive gestorie dal ricorrente, si risolvono in un riscontro della ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto ad esso assegnato, riscontro che va ad aggiungersi ad un quadro già di per sé alquanto chiaro in tal senso. Una volta delineatosi con nitidezza il ruolo gestorio del ricorrente, la diverse condotte illecite attribuitegli, sia quelle relative alla tenuta della contabilità che quelle qualificate come distrattive, non potevano che essere al medesimo ascritte nella sua qualità di dominus della società (che agiva coadiuvato dal commercialista AS), con la conseguenza che nessuna prova ulteriore era necessaria per addivenire a tale conclusione, non assumendo rilievo alcuno chi avesse eseguito materialmente la singola operazione (d’altronde secondo quanto prospettano gli stessi ricorsi anche gli amministratori di diritto sarebbero stati condannati per i medesimi fatti). È, a tal punto, il caso di precisare, che, una volta ritenuta l’amministrazione di fatto, il soggetto risponde delle condotte non già ai sensi dell’art. 40 cod. pen. per omesso impedimento dei comportamenti altrui – ex art. 40 cod. pen. risponderà piuttosto l’amministratore formale - ma risponde direttamente anche dell’atto eventualmente compiuto su sua indicazione - o comunque in accordo con lui - dall’amministratore di diritto, essendo lui il vero dominus, e ciò evidentemente sia rispetto alle condotte distrattive – la maggior parte delle quali, nel caso di specie, poste in essere in favore della società AN EM amministrata dallo stesso 12 ricorrente ed a lui riconducibile - che rispetto alla tenuta delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. In tema di reati fallimentari, l'amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2639 cod. civ., fermo restando che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (riguardo a tale ultima precisazione, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 – 01). Per l'amministratore di fatto vale, infatti, il principio di equiparazione alla figura dell'amministratore di diritto, con la conseguenza che l'amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto e, in caso di concorso delle condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 2639, lo stesso risponderà per i comportamenti penalmente rilevanti ad esso addebitabili, ivi compresi quelli relativi alla tenuta delle scritture contabili. La sentenza impugnata ha in definitiva adeguatamente e logicamente argomentato in ordine alla mera strumentalità, rispetto alle condotte illecite, del contratto di affitto d’azienda, risoltosi in un paravento non idoneo a celare l’effettiva portata dell’operazione e del ruolo effettivamente svolto da colui che ne fu uno dei principali artefici (il ricorrente unitamente al AS). E ciò non può che avere riflessi oltre che riguardo alle condotte distrattive anche sulla ricostruzione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, rispetto alla quale la Corte di merito ha posto in rilievo come la documentazione contabile fosse risultata del tutto incompleta e, in ogni caso, inidonea a consentire la ricostruzione degli affari e del patrimonio della società fallita, tanto più in relazione alle comprovate uscite rimaste prive di giustificazione. 2.2. Il secondo motivo, che contesta valutazioni discrezionali non arbitrarie sul trattamento sanzionatorio, come tali riconducibili ad insindacabili giudizi di merito, è proprio inammissibile. Esso non considera che le statuizioni relative al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di 13 mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare il diniego abbia fatto riferimento a circostanze della vicenda ritenute degne di nota ed evidentemente preponderanti ai fini dell’esclusione del riconoscimento, e all’assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole all’imputato (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). I giudici di merito hanno invero, nel caso di specie, esposto con chiarezza gli elementi, riconducibili a quelli indicati dall'art. 133 c.p., che sono stati ritenuti idonei a determinare il diniego delle attenuanti generiche e a far ritenere congrua la pena inflitta (pena base anni tre di reclusione aumentata per l’aggravante dei più fatti di bancarotta di mesi due). In particolare, la Corte di appello ha messo in evidenza come le attività distrattive e predatorie poste in essere dal ricorrente avessero aggravato la situazione della società fallita, sia pure già fragile economicamente. 3.Il ricorso proposto nell’interesse di AS. 3.1.Il primo motivo che contesta il ruolo di amministratore di fatto assegnato anche al AS è infondato. La Corte di appello ha fondato la sua ricostruzione sulla base dell’accertamento di condotte palesemente esondanti il ruolo di consulente e riconducibili logicamente ad una vera e propria attività gestoria, mentre le censure vengono articolate sulla base di un presunto concorso dell’extraneus non idoneo a sopperire alle carenze probatorie circa il ruolo gestorio erroneamente disegnato dai giudici di merito e dell’ obbligo di impedire l’evento che non corrispondono all’impostazione argomentativa e giuridica della sentenza impugnata. L’assunto secondo cui non sarebbe coerente affermare che il ricorrente (AS) è colpevole in quanto amministratore di fatto e/o in subordine perché concorrente esterno dell'amministratore di fatto non considera che trattasi di mera annotazione finale aggiunta dal Tribunale, che nulla toglie alla ricostruzione complessiva che si fonda su ben altri elementi specifici ritenuti piuttosto indicativi di una vera e propria qualità di amministratore di fatto – anche - in capo al AS, essendo stati concordi i testimoni – secondo quanto si annota nella sentenza impugnata – nell’affiancare i due ricorrenti nell’ambito del ruolo gestorio a partire dalla riunione nella quale i dipendenti – testimoni qualificati oculari del passaggio di gestione - erano stati informati (proprio dal AS) del nuovo corso societario. E, quanto alle annotazioni svolte ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen. non può che rimandarsi a tutto quanto già sopra detto al punto 2.1. relativo all’analoga posizione di AN. 14 3.2. Riguardo al secondo motivo deve richiamarsi tutto quanto osservato in premessa in ordine ai limiti del giudizio di legittimità e al tipo di valutazione che questa Corte può compiere. Le censure con esso articolate si appalesano infatti inammissibili alla luce dei parametri valutativi che connotano il giudizio di questa Corte di Cassazione, sollecitando diretti confronti con la prova, al di fuori di casi riconducibili al travisamento probatorio azionabile nella presente sede di legittimità. Gli argomenti sviluppati, asseritamente volti a disarticolare il ragionamento probatorio della Corte d’appello, passano in realtà attraverso passaggi valutativi improntati ad una diversa impostazione meramente difensiva, e, in ogni caso, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata sulle condotte gestorie attribuite ad entrambi i ricorrenti, indicati come coloro che prendevano le decisioni a prescindere da chi fosse l’amministratore formale;
condotte che sono state giustamente ritenute ben oltre l’attività di commercialista e di collaborazione di cui al contratto di incarico professionale attribuito dalla difesa al AS. 3.3. Quanto al terzo motivo sulla qualificazione dei fatti distrattivi come meri inadempimenti contrattuali, valgono le considerazioni già svolta con riferimento all’analogo motivo articolato nell’interesse del AN, dovendo i comportamenti realizzati essere letti nel loro insieme e nell’ambito della strumentalizzazione del contratto d’affitto d’azienda ai fini della perpetrazione delle condotte delittuose (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata ove la Corte di appello ribadisce la ricostruzione dell’attività distrattiva posta in essere dai ricorrenti in concorso tra loro, sia pure in modo più significativo in favore della AN EM). In definitiva le censure prospettate dal ricorrente non consentono di affermare che la motivazione della sentenza impugnata presenti profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità, né che i giudici siano incorsi nelle indicate violazioni di legge, risultando peraltro esse ancorate alla prospettiva difensiva di fondo secondo cui il AS sarebbe stato un mero collaboratore in virtù del circoscritto incarico professionale ricevuto, privo di poteri con cui poter reclamare i pagamenti o disporli, tesi che, come visto, ha trovato ampia smentita in atti. 3.4. Il quarto motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale è affetto da aspecificità intrinseca ed estrinseca, limitandosi ad affermare genericamente che l’esiguità del periodo in cui il ricorrente sarebbe stato amministratore di fatto non gli avrebbe comunque consentito di rimediare alle carenze delle scritture contabili createsi prima della sua gestione, laddove il periodo a lui ascritto non è affatto trascurabile (di circa un anno) e la sentenza impugnata ha affermato che in realtà la situazione contabile risultava aggiornata fino alla presa in carico della gestione da parte dei ricorrenti, ai quali sono quindi da attribuire le lacunose risultanze contabili. 15 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2/12/2025. Il Consigliere estensore TA SE Il Presidente OS EZ