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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/07/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1977 /2025 MODIFICA CONDIZIONI
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. EN Fumagalli Presidente rel. Dott. Arianna Carimati Giudice Dott. Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1977/2025 , promossa con ricorso depositato il 15/05/2025 da:
1) Parte_1
Nata a CUBA il 22/07/1987
Cittadina: CUBANA, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 441, CADREZZATE CON SM (Va) con l'Avv. MONZA FABIO
e
2) Controparte_1
Nato a VARESE (VA) il 10/06/1973
Cittadino: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...]N. 441, CADREZZATE CON SM (Va) con l'Avv. MONZA FABIO
□ con la seguente figlia minorenne: nata il [...] a [...]; Persona_1
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 15/5/2025, dato atto dell'intenzione della signora di trasferirsi a vivere con la figlia minore a Novi Ligure, Parte_1 chiedevano la modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni: “I ricorrenti concordano l'affidamento condiviso della figlia minorenne, , prevedendo, fin da ora, che la Per_1 minore, unitamente alla madre, sig.ra entro il 15.06.2025, si trasferirà in Novi Parte_1
Ligure (AL), con impegno per la sig.ra di rilasciare la ex casa coniugale di Parte_1
Cadrezzate con Osmate, Via Solferino n. 44 entro la suddetta data, venendo meno, così, anche il provvedimento di assegnazione dell'immobile;
2. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo Per_1 tenendo conto della sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
3. Il padre avrà diritto almeno ad una videochiamata quotidiana con la figlia nonché la Per_1 possibilità, almeno una volta ogni due settimane, di recarsi in Novi Ligure per vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre.
Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : Per_2
- durante le vacanze natalizie, dal 23.012 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01, ad anni alterni ed in alternanza con la madre;
- il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni ed in alternanza con la madre.
- In merito alle ferie estive, il padre avrà diritto a trascorrere con la figlia un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi tra i mesi di luglio e agosto, previo accordo con la madre entro il
31.05 di ciascun anno.
Le Parti concordano, altresì, che, durante il periodo estivo, quando la figlia non sarà impegnata a livello scolastico, la sig.ra unitamente alla minore , potrà recarsi in Cuba per Parte_1 Per_1
l'intero periodo in esame, salvo il diritto di visita paterno come poc'anzi indicato In tale ipotesi, il sig. sosterrà ogni spesa relativa ai costi di trasporto per la figlia per i viaggi di andata e CP_1 ritorno.
4. Il Sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ciascun CP_1 Parte_1 mese, l'importo mensile complessivo di € 800,00 (euro ottocento//00) a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , da aggiornarsi annualmente, con applicazione dell'indice ISTAT, Per_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. Il suddetto versamento verrà effettuato dal Sig. a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della sig.ra CP_1 Pt_1
già in possesso del sig. .
[...] CP_1 5. In ordine alle spese straordinarie per la figlia , secondo quanto previsto dal Protocollo Per_1 elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, le Parti concordano che le stesse verranno sostenute, nella misura del 100%, da parte della sig.ra tenendo conto anche dell'importo Parte_1 corrisposto dal sig. a titolo di mantenimento per la figlia, da ritenersi omnicomprensivo e CP_1 satisfattivo.
6. Fin da ora, le Parti concordano la possibilità, per la sig.ra di trasferirsi a Cuba Parte_1 con la figlia minorenne . Qualora ciò avvenga, le Parti concordano che trascorrerà Per_1 Per_1
l'intero periodo estivo, quando non ha obblighi scolastici di frequentazione, in Italia presso il padre, sig. . Quest'ultimo sosterrà ogni spesa relativa ai costi di trasposto della figlia per i viaggi CP_1 di andata e ritorno. Le Parti concordano che la minore potrà viaggiare, da sola, senza ciascun genitore, ma con il servizio di accompagnamento minori della compagnia aerea prescelta. Le Parti concordano che il padre avrà diritto ad un contatto quotidiano con la figlia, mediante chiamate e/o videochiamate, per tutto il periodo di permanenza a Cuba.
7. I coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minorenne.
Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 12/06/2025, la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza, come prescrive la nuova disciplina introdotta con effetto dal marzo 2023.
* * * * * *
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse della figlia, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 12/04/22 (RG
n.3029/2021) emesso dal Tribunale di Varese;
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2/7/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. EN Fumagalli Presidente rel. Dott. Arianna Carimati Giudice Dott. Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1977/2025 , promossa con ricorso depositato il 15/05/2025 da:
1) Parte_1
Nata a CUBA il 22/07/1987
Cittadina: CUBANA, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 441, CADREZZATE CON SM (Va) con l'Avv. MONZA FABIO
e
2) Controparte_1
Nato a VARESE (VA) il 10/06/1973
Cittadino: , Cod. Fisc. Pt_2 C.F._2
residente in [...]N. 441, CADREZZATE CON SM (Va) con l'Avv. MONZA FABIO
□ con la seguente figlia minorenne: nata il [...] a [...]; Persona_1
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO - Sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 15/5/2025, dato atto dell'intenzione della signora di trasferirsi a vivere con la figlia minore a Novi Ligure, Parte_1 chiedevano la modifica delle condizioni di separazione alle seguenti condizioni: “I ricorrenti concordano l'affidamento condiviso della figlia minorenne, , prevedendo, fin da ora, che la Per_1 minore, unitamente alla madre, sig.ra entro il 15.06.2025, si trasferirà in Novi Parte_1
Ligure (AL), con impegno per la sig.ra di rilasciare la ex casa coniugale di Parte_1
Cadrezzate con Osmate, Via Solferino n. 44 entro la suddetta data, venendo meno, così, anche il provvedimento di assegnazione dell'immobile;
2. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo Per_1 tenendo conto della sua capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
3. Il padre avrà diritto almeno ad una videochiamata quotidiana con la figlia nonché la Per_1 possibilità, almeno una volta ogni due settimane, di recarsi in Novi Ligure per vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre.
Inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia : Per_2
- durante le vacanze natalizie, dal 23.012 al 30.12 o dal 31.12 al 06.01, ad anni alterni ed in alternanza con la madre;
- il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni ed in alternanza con la madre.
- In merito alle ferie estive, il padre avrà diritto a trascorrere con la figlia un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi tra i mesi di luglio e agosto, previo accordo con la madre entro il
31.05 di ciascun anno.
Le Parti concordano, altresì, che, durante il periodo estivo, quando la figlia non sarà impegnata a livello scolastico, la sig.ra unitamente alla minore , potrà recarsi in Cuba per Parte_1 Per_1
l'intero periodo in esame, salvo il diritto di visita paterno come poc'anzi indicato In tale ipotesi, il sig. sosterrà ogni spesa relativa ai costi di trasporto per la figlia per i viaggi di andata e CP_1 ritorno.
4. Il Sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ciascun CP_1 Parte_1 mese, l'importo mensile complessivo di € 800,00 (euro ottocento//00) a titolo di contributo al mantenimento per la figlia , da aggiornarsi annualmente, con applicazione dell'indice ISTAT, Per_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. Il suddetto versamento verrà effettuato dal Sig. a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie della sig.ra CP_1 Pt_1
già in possesso del sig. .
[...] CP_1 5. In ordine alle spese straordinarie per la figlia , secondo quanto previsto dal Protocollo Per_1 elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, le Parti concordano che le stesse verranno sostenute, nella misura del 100%, da parte della sig.ra tenendo conto anche dell'importo Parte_1 corrisposto dal sig. a titolo di mantenimento per la figlia, da ritenersi omnicomprensivo e CP_1 satisfattivo.
6. Fin da ora, le Parti concordano la possibilità, per la sig.ra di trasferirsi a Cuba Parte_1 con la figlia minorenne . Qualora ciò avvenga, le Parti concordano che trascorrerà Per_1 Per_1
l'intero periodo estivo, quando non ha obblighi scolastici di frequentazione, in Italia presso il padre, sig. . Quest'ultimo sosterrà ogni spesa relativa ai costi di trasposto della figlia per i viaggi CP_1 di andata e ritorno. Le Parti concordano che la minore potrà viaggiare, da sola, senza ciascun genitore, ma con il servizio di accompagnamento minori della compagnia aerea prescelta. Le Parti concordano che il padre avrà diritto ad un contatto quotidiano con la figlia, mediante chiamate e/o videochiamate, per tutto il periodo di permanenza a Cuba.
7. I coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minorenne.
Con ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge”.
Preso atto di tale concorde volontà e acquisito il parere del pubblico ministero a norma dell'ultimo comma dell'art. 473bis.51 c.p.c., espresso con visto in data 12/06/2025, la causa è stata decisa in
Camera di consiglio senza fissazione di udienza, come prescrive la nuova disciplina introdotta con effetto dal marzo 2023.
* * * * * *
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. in ordine alla modifica delle condizioni di separazione.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie a norme imperative e all'interesse della figlia, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, stante l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRENDE ATTO, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti fra le parti sopra trascritti, di modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 12/04/22 (RG
n.3029/2021) emesso dal Tribunale di Varese;
COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2/7/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa EN Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.