Sentenza 25 maggio 2002
Massime • 1
In tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, il provvedimento camerale, reso dalla corte d'appello in sede di reclamo, ha carattere decisorio e pertanto, ove non impugnato con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., acquista autorità di giudicato, precludendo la riproposizione della domanda, salvo che sulla base di circostanze ed elementi nuovi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/2002, n. 7674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7674 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso l'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che lo rappresentà e difende unitamente all'avvocato CARLO MARIA CERUTTI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ES EL, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 9/11, presso l'avvocato MARINA MARINO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato EMANUELA PASETTO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, Sez. minori depositato il 09/07/01 (n. 108/2000 R.R.M.)
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cersosimo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Marino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI OR proponeva reclamo avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia che aveva dichiarato ammissibile nei suoi confronti l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità proposta da IA RE relativamente alla figlia minore EL RE. La Corte di Venezia respingeva il reclamo. Riteneva non impediva della proponibilità dell'istanza in questione il precedente decreto di esso medesimo giudice che aveva, riformando altro decreto del Tribunale per i minorenni, dichiarato inammissibile, l'azione. Riteneva, infatti, che il giudicato conseguente alla mancata impugnazione per cassazione del predetto provvedimento camerale non poteva impedire la proposizione di identica domanda, basata tuttavia su elementi nuovi, in particolare quanto alle circostanze della allegazione da parte della donna di un suo diario contenente una serie di indicazioni circa i suoi rapporti con il OR, e la testimonianza della madre della stessa donna. Riteneva, peraltro, sussistente anche l'ulteriore presupposto della dichiarazione di paternità giudiziale costituito dall'interesse del minore. Ricorre per cassazione con una doglianza il OR. Resiste con controricorso la RE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorrente attraverso una articolata esposizione della vicenda processuale nella quale richiama anche brani del provvedimento impugnato, lamenta essenzialmente la violazione degli artt. 2909 e 274 cc e 324 cpc relativamente all'accertamento del presupposto della ammissibilità della azione di riconoscimento giudiziale della paternità che è costituito dall'interesse del minore. Sostiene il ricorrente che il precedente decreto della Corte veneta, pacificamente passato in giudicato per mancata coltivazione del proposto ricorso per cassazione, ha statuito anche in ordine all'interesse del minore, negandone la sussistenza. Tale punto della decisione è passato giudicato unitamente alle altre statuizioni, tuttavia la nuova istanza, della cui ammissibilità si tratta, e la decisione che ne è seguita, non hanno preso in considerazione riguardo ad esso alcun elemento nuovo. Secondo il ricorrente la Corte di merito, con il provvedimento oggi impugnato, ha proceduto ad una sorta di inammissibile riesame del precedente suo decreto, non impugnato.
2) Osserva il collegio che come la giurisprudenza della cassazione ha da tempo chiarito dando luogo ad un orientamento cui il collegio aderisce, la ammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità dà luogo ad una pronuncia giudiziale di paternità reclamabile innanzi alla corte d'appello, che decide sul reclamo con provvedimento impugnabile ai sensi dell'art. 111 cost. suscettibile di passare in giudicato, (Cass. nn. 590 del 1986 e 1438 del 1990). Tale giudicato, peraltro, benché esterno ovvero sostanziale, riguarda lo stato di cose sottoposto al giudice e pertanto vale res sic stantibus. Esso non impedisce, come la stessa giurisprudenza ha chiarito, la proposizione di identica domanda sulla base di elementi probatori "nuovi", in quanto sopravvenuti ovvero non sottoposti all'esame del primo giudizio, tali da rendere non più richiamabile quello stato di cose. Può dirsi, pertanto, che la domanda successiva a quella decisa con provvedimento passato in giudicato deve allegare a proprio fondamento, per superare la barriera del giudicato, una diversa situazione di fatto rispetto a quella prospettata la prima volta, ovvero posta a fondamento della decisione oramai definitiva. Nel caso che ne occupa, il primo decreto della Corte veneta, che il collegio può esaminare essendo quanto alla questione relativa, giudice del fatto processuale, a foglio 7 scrive che è "certamente dubbia l'esistenza dell'interesse del minore". Tale espressione, in quanto sicuramente equivoca, ha bisogno di essere interpretata. Essa segue alla avvenuta esclusione da parte del predetto primo giudice di altri presupposti della domanda, cosicché in realtà non segue ad un effettivo accertamento della esistenza, ovvero della esistenza dell'interesse in questione. Essa invece, dopo avere statuito su altri elementi, afferma il carattere almeno "dubbio", dunque, deve concludersi, da accertare, dell'interesse del minore. Tale elemento pertanto, nel quadro processuale che a quel giudice si presentava, non è stato accertato, cosicché è rimasto per l'appunto da accertare.
Il giudice del procedimento in esame, pertanto, ha correttamente proceduto all'accertamento che gli veniva richiesto, non impedito dal giudicato preteso.
Il vizio di violazione dell'art. 2909 cc non sussiste mentre le ulteriori, e peraltro generiche allegazioni di violazione dell'art. 274 cc, tendono piuttosto a ricostruire inammissibilmente i fatti di causa.
3) Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2002