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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19036 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: XXXXXXXXXXXXX nata a (XXXXXXX) il XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a (XXXXXXX) il XXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXXr nata a (XXXXXXX) il XXXXXXXXXX;
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'assise d'appello di Venezia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria depositata. L'avv. AR GI si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa della Corte di assise di Verona, ha ridotto le pene applicate a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXr, confermando nel resto la sentenza. Va rilevato che la Corte di assise di Verona ha dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 601, 602- ter, comma 1, lett. a) e b), cod. pen., per avere in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, reclutato e ospitato XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX per costringerle a prestazioni sessuali, approfittando della loro condizione di vulnerabilità e necessità. In particolare, XXXXXXXXXXXXXXXXXX (detto Mr XXXXXX) e XXXXXXXXXXXXX (detta anche XXXXX), sono stati ritenuti responsabili della condotta consistita nell’avere organizzato l'ingresso in Italia dalla XXXXXXX delle tre donne sopra indicate costringendo, Penale Sent. Sez. 1 Num. 19036 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 18/02/2026 per ripagare il debito contratto per le spese di viaggio, XXXXXXXXXXXXXXXX a prostituirsi dal mese di luglio 2016 al mese di marzo 2018, la minorenne XXXXXXXXXXXX a prostituirsi dal mese di novembre 2016 al mese di marzo 2017 e l'altra minorenne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a prostituirsi dal mese novembre 2016 al Marzo 2018. La sentenza, inoltre, ha dichiarato XXXXXXXXXXXXr colpevole dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75 del 1958, e di cui all’art. 600-bis, comma 1, n. 2 cod. pen., così riqualificati i fatti, per avere ospitato presso l'appartamento in suo uso le giovani donne e, in particolare, XXXXXXXX dal mese di luglio 2016 al mese di gennaio 2018, la minorenne XXXXXX dal mese di dicembre 2016 al mese di marzo 2017 e la minorenne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dal mese di dicembre 2016 al mese di agosto 2017, favorendone l’attività di meretricio e concorrendo allo sfruttamento della loro prostituzione. 2. Avverso la sentenza, con distinti atti, propongono ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXr. 3. Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. GI AR, i ricorrenti deducono due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo eccepiscono l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 601e 602-ter cod. pen., evidenziando come tale qualificazione giuridica sia errata atteso che, come accertato in dibattimento, XXXXXXXXXXXXXXXXXX avrebbe semplicemente convenuto con le tre donne e con i loro parenti in XXXXXXX la possibilità di farle entrare in Italia dietro il pagamento di un compenso di denaro;
e sarebbe una circostanza totalmente infondata il fatto che le ragazze, dopo l’accettazione della proposta di fare ingresso in Italia siano state sottoposte ad un rito XXXXXX con soggezione al volere dello XXXXXX, non potendosi ritenere che quest'ultimo abbia partecipato al rito non essendo presente sul posto, ma solo in contatto telefonico, peraltro, senza apparire e senza parlare con le ragazze che vi si sottoponevano. Pertanto, nei confronti dello XXXXXX sarebbe configurabile il solo reato di favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia delle tre donne non essendosi occupato della loro futura attività di prostitute ed avendo le stesse liberamente accettato di venire illegalmente in Italia. La difesa rileva, inoltre, con riferimento ad XXXXXXXXXXXXX, che la stessa si sarebbe limitata ad ospitare per alcuni giorni le ragazze presso la propria abitazione e, in particolare, nel giorno del battesimo del figlio, nell’attesa che le medesime trovassero un’ulteriore sistemazione. Secondo la prospettazione difensiva non sarebbe emersa alcuna prova che durante tale breve soggiorno nei confronti delle ragazze siano state esercitate violenze, costrizioni o richieste di somme di denaro. Si evidenzia, altresì, che soltanto quando le donne hanno 2 iniziato a frequentare l’abitazione di XXXXXXXXXXXXr avrebbero intrapreso l’attività di prostituzione in maniera autonoma, al fine di estinguere il debito maturato per il loro trasferimento in Italia e per le spese di soggiorno;
esse, poi, sarebbero state istruite all’attività di meretricio da XXXXXXXXXXXXXX, figlia della stessa XXXXXX, che già esercitava tale attività. Di conseguenza, secondo la difesa non vi sarebbe stata alcuna costrizione finalizzata a spingere le ragazze a prostituirsi, poiché le stesse si recavano in strada e rientravano nei propri alloggi in modo del tutto autonomo, essendo peraltro munite di telefoni cellulari con i quali avrebbero potuto chiedere aiuto o manifestare la volontà di interrompere l’attività di meretricio;
circostanza che si è verificata quando le ragazze hanno intravisto la possibilità di regolarizzare il loro ingresso in Italia, avendo infatti denunciato gli imputati. La difesa evidenzia, inoltre, che nonostante le donne siano state successivamente accolte in strutture di assistenza, esse avrebbero continuato a esercitare l’attività di prostituzione anche senza la gestione o la vicinanza degli imputati, a conferma della volontarietà della loro condotta. La difesa, inoltre, con riferimento a XXXXXXXXXXXXr, rileva che la stessa non avrebbe posto in essere alcuna condotta riconducibile al commercio di schiavi o di persone in condizioni analoghe alla schiavitù; né avrebbe favorito l’ingresso clandestino in Italia delle tre ragazze;
né, ancora, avrebbe agevolato lo svolgimento sul territorio italiano della loro attività di meretricio. Secondo la prospettazione difensiva, XXXXXXXXXXXXr si sarebbe limitata a fornire un alloggio in cui le giovani potessero vivere, dietro il pagamento di un mero rimborso spese, senza trarre alcun profitto dalla loro attività, né avrebbe posto in essere alcuna attività di controllo delle donne, né di richiesta di una percentuale degli incassi. La difesa osserva inoltre che non sarebbe applicabile l’aggravante relativa alla minore età delle due giovani, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, poiché la XXXXXX non sarebbe stata in grado di conoscerne l’età, essendo le ragazze prive di qualsiasi documento di identità e non avendola dichiarata.
3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’erronea qualificazione giuridica dei fatti. Secondo la difesa, sussisterebbero i presupposti per procedere alla riqualificazione delle condotte contestate ai ricorrenti nella meno grave fattispecie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con la conseguente necessità di rideterminare la pena, previa applicazione delle attenuanti generiche e delle ulteriori attenuanti comuni ritenute compatibili. 4. Con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. IO AN, XXXXXXXXXXXXX, con un unico articolato motivo, eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla credibilità delle persone offese, nonché l’errata applicazione delle disposizioni 3 di cui agli articoli 601 e 602-ter cod.pen. La difesa lamenta, come già dedotto in appello, la contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese sulle quali soltanto poggerebbe l’affermazione della responsabilità della ricorrente;
si evidenzia, in particolare, come la ricorrente si sarebbe limitata ad un unico contatto telefonico con la ragazza di nome XXXXXXXX durante il rito XXXXXX, che di per sé non può rappresentare una modalità idonea per il reclutamento o quale contributo all’introduzione della ragazza nello Stato;
vi sarebbero, inoltre, enormi vuoti probatori in quanto non è stato effettuato alcun riscontro presso i rivenditori di telefonia volto a verificare se l’utenza che ha contattato la giovane AN fosse effettivamente intestata alla ricorrente. Si rileva, ancora, che nella sentenza di appello non sono stati indicati i passaggi argomentativi essenziali per affermare le modalità in ragione delle quali la posizione dell’imputata possa ritenersi collegata a quella delle giovani donne in relazione all’attività di meretricio. Inoltre, si afferma che la credibilità delle tre presunte persone offese — peraltro costituitesi parti civili — avrebbe dovuto essere maggiormente approfondita, anche alla luce della circostanza che, attraverso la denuncia, esse hanno potuto attivare la procedura per ottenere il permesso di soggiorno di cui all’art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione, finalizzato all’accesso ai programmi di protezione. La difesa sottolinea come, a seguito del sopravvenuto editto del re Oba nella primavera del 2018 — con cui veniva dichiarato lo scioglimento di tutti i riti voodoo — sia venuto meno qualsiasi presunto vincolo di soggezione rituale. In tale contesto, XXXXXXXXXXXXXXXX, una volta presa consapevolezza della propria posizione irregolare sul territorio italiano per mancanza di idonea documentazione, ha autonomamente deciso di denunciare la ricorrente;
inoltre, si rileva come sia illogico ritenere che AN fosse sottomessa alla ricorrente e soggiogata da quest'ultima pur partecipando a tutte le sue feste. Di conseguenza emergerebbe che XXXXXXXX non avesse alcuna paura della ricorrente e non vi sarebbe alcuna condizione di schiavitù, considerando altresì che la stessa insieme ai propri familiari aveva deciso il trasferimento in Italia, ben conscia – afferma la difesa - che le ragazze debbano effettuare attività di meretricio quando giungono in Italia dai Paesi dell’Africa. La difesa deduce, altresì, la non credibilità della persona offesa XXXXXXXXXXXX, evidenziando la contraddittorietà delle sue dichiarazioni sia in ordine alla conoscenza del soggetto indicato come Mister XXXXXX, sia riguardo ai riferimenti temporali relativi alla sua permanenza presso l’abitazione della ricorrente e quella della XXXXXX. Si sottolinea, inoltre, che la giovane ha dichiarato che l’imputata non aveva mai acquistato un telefono cellulare per lei, mentre l’operatore di polizia giudiziaria ha riferito che la ricorrente gliene avrebbe invece consegnato uno allo scopo di controllarla. Tale discrasia, secondo la difesa, inciderebbe ulteriormente sulla attendibilità del racconto accusatorio, 4 facendo venir meno un elemento importante in quanto indicativo della insussistenza di uno stato di costrizione. Ai fini della dedotta inadeguatezza della motivazione, si rappresenta, poi, che l’editto liberatorio del Re XXX risulta emesso nel 2018, mentre dal capo di imputazione emerge che la donna avrebbe cessato l’attività di prostituzione già nel 2017, dunque senza dover attendere tale provvedimento e risulta aver ottenuto il permesso di lavoro, circostanza che — secondo il ricorso — avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a un più penetrante scrutinio della sua posizione e dei possibili motivi di interesse sottesi alla denuncia. La difesa deduce, inoltre, la non credibilità della minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, evidenziando come la sentenza di appello non abbia adeguatamente valorizzato le contraddizioni presenti nelle sue dichiarazioni, in particolare con riferimento ai suoi spostamenti sul territorio italiano, alla sua effettiva età e alla permanenza presso l’abitazione della ricorrente. Si sottolinea, poi, l’assoluta incongruenza delle affermazioni della giovane circa i presunti guadagni settimanali, da lei quantificati in circa 150/250 euro, somma del tutto incongruente rispetto ai proventi normalmente derivanti dall’attività di meretricio. Anche la ragazza, peraltro, avrebbe riferito di non essere in possesso di un telefono cellulare, elemento che contrasterebbe con il quadro probatorio valorizzato nella motivazione impugnata. La difesa osserva, inoltre, che — una volta intervenuto l’editto liberatorio — le persone offese hanno avuto la possibilità di lasciare l’abitazione, continuando nondimeno a prostituirsi anche successivamente, conseguendo da ciò l’assoluta mancanza di una condizione di soggezione o sottomissione nei confronti della ricorrente. In conclusione, le considerazioni della Corte d'assise di appello sarebbero apodittiche in quanto non sarebbe emerso alcun elemento della sussistenza del reato di cui all'articolo 601 cod. pen. dovendosi derubricare i fatti nella fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 75 del 1958 e di cui all’art. 600-bis cod. pen., temi che la sentenza impugnata non ha vagliato. 5.Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. MI BA, XXXXXXXXXXXXr deduce, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 600-bis c.p. e dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958 e in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, il solo fatto che l’imputata fosse a conoscenza dell’attività svolta dalle persone offese non sarebbe sufficiente a inquadrare la condotta nei reati di cui alle indicate disposizioni, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di vigilanza nei confronti delle minori, che non le erano state affidate. Inoltre, il fatto che l’imputata fosse a conoscenza dell’attività svolta all’esterno dell’abitazione e che avesse richiesto il pagamento delle spese per le utenze e per l’affitto 5 non costituirebbe, secondo la difesa, un elemento di disvalore penalmente rilevante. Di conseguenza, affermare – come fatto nella sentenza impugnata – che l’imputata abbia agevolato l’attività di prostituzione traendone profitto, basando tale convincimento sul fatto che essa avesse ospitato i ragazzi per un lungo periodo, che fosse a conoscenza delle loro uscite serali e dei rientri nelle prime ore del mattino, nonché che fosse a conoscenza della consegna dei proventi dell’attività alla XXXXXXXX, non integrerebbe una condotta di agevolazione o sfruttamento della prostituzione, anche minorile;
tale motivo di doglianza non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’assise d’appello. Quanto alla quantificazione della pena, la difesa deduce che i Giudici della Corte di assise di appello non hanno assolto all’onere motivazionale con argomentazioni adeguate e logiche. 6. Con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. MI BA, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, deduce due motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di tratta di persone. In particolare, si sostiene che dall’istruttoria dibattimentale non è emerso né uno stato di vulnerabilità delle persone offese, né una situazione di assoggettamento, né ancora, una attività di reclutamento delle stesse da parte dell’imputato. Al contrario, dall’istruttoria dibattimentale sarebbe risultato che la decisione di trasferirsi in Italia è stata assunta autonomamente dalle persone offese, con il consenso e il coinvolgimento dei rispettivi familiari. Del tutto erronea sarebbe, dunque, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata alla pagina 8, secondo cui l’imputato avrebbe “individuato le ragazze in situazioni familiari difficili e le avrebbe convinte a venire in Italia alla ricerca di un futuro migliore”. Tale passo, secondo la difesa, non troverebbe alcun riscontro probatorio e configurerebbe un’evidente forzatura logica rispetto alle risultanze processuali.
6.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., non sussistendo una adeguata motivazione in ordine all’aumento pari a mesi 9 di reclusione per ciascuna delle persone offese. Inoltre, si deduce l’insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che la sentenza impugnata si è soffermata sulla condotta processuale dell’imputato, rimasto assente e che ha negato gli addebiti, trattandosi di comportamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difese. La Corte di assise di appello, quindi, non si sarebbe soffermata sugli elementi dai quali si sarebbero potuto trarre le ragioni per il riconoscimento delle suddette attenuanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. 6 7. Il Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, ha concluso per l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, riportandosi alla memoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, il Collegio evidenzia che la documentazione prodotta in udienza non può essere oggetto di valutazione per essere stata la stessa intempestivamente prodotta. Prima di affrontare i profili di censura giova ricordare il principio oramai acquisito secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui sollecita una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, sviluppando doglianze sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla di questa Corte la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, [...], rv. 234148). Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è infatti quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure ivi articolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970 – 01). Nel caso di specie, va rilevato che le sentenze di merito, salvo che sul trattamento sanzionatorio, esprimono un medesimo iter argomentativo in ordine alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione giuridica dei fatti dando così luogo ad un caso di pronuncia cd. doppia conforme alla luce della quale vanno, pertanto. esaminate le censure dei ricorrenti Per le ragioni di seguito evidenziate, i ricorsi, alla luce dei principi ora richiamati, sono 7 inammissibili. 2. I ricorsi degli imputati XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, a firma dell’avv. GI AR, IO AN e MI BA – i quali possono essere trattati congiuntamente prospettando censure comuni in punto di vizi motivazionali in ordine alla valutazione del quadro probatorio del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 601, 602- ter, comma 1, lett. a) e b), cod. pen. e in punto di qualificazione giuridica della condotta contestata – sono inammissibili avendo gli odierni ricorrenti riproposto analoghe censure dedotte in primo e secondo grado, motivatamente disattese dai Giudici del merito. Nel caso di specie, i giudici di appello prendendo in considerazione le argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’atto di gravame, fornendo una motivazione esaustiva ed immune dalle censure formulate. In primo luogo, risultano meramente reiterative delle doglianze di appello le censure di inattendibiltà delle persone offese;
alla pagina 12 della sentenza impugnata la Corte di assise di appello ha puntualmente evidenziato che le giovani donne hanno ottenuto il permesso di soggiorno a prescindere dalla loro denuncia e ha rimarcato, altresì, che le stesse non avevano deciso di denunciare i fatti in modo autonomo, ma solo dopo essere state avvicinate dal responsabile del XXXXXXXXXXXXX, dagli operatori di polizia e, ancora, non prima di essere state liberate dal rito XXXXXX. I ricorsi degli imputati XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, inoltre, quanto ai loro collegamenti con le vittime, non si confrontano con la motivazione della sentenza che ha dato conto delle verifiche effettuate sia sulle utenze in uso alle persone offese che su quelle in uso agli imputati, dando evidenza al dato che nelle rubriche telefoniche delle vittime vi erano i numeri della XXXXXX e della XXXX, a queste ultime riconducibili sul rilievo che tali utenze avevano agganciato le celle telefoniche corrispondenti alle residenze delle due imputate. La sentenza ha altresì evidenziato l’espletamento di verifiche in ordine ai luoghi frequentati dalle vittime, luoghi che le donne provenienti dalla XXXXXXX non avrebbero potuto conoscere se non perché si erano lì effettivamente recate trovando, in tal modo riscontro le indicazioni dalle stesse fornite. Più specificamente, la sentenza impugnata ha dato conto del narrato delle tre donne, connotato da plurimi e precisi dettagli, dal quale è risultato un percorso per ciascuna di loro del tutto analogo;
infatti ciascuna di loro aveva riferito di essere state contattate, per il tramite di una persona di loro fiducia nella loro città di origine Benin City, da XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX e tutte sottoposte al rito XXXXXX per suggellare l’impegno; in particolare, è risultato che alla accettazione della promessa di essere portate in Italia dalla XXXXXXX per svolgere una attività lavorativa che desse loro da vivere così da aiutare anche le famiglia in condizioni di povertà in XXXXXXX, seguiva 8 l’impegno di ripagare il debito di circa 25.000,00/35.000,00 venendo sottoposte al rito con l’avvertimento che se avessero violato il patto sarebbero diventato pazze o comunque sarebbe accaduto qualcosa di brutto. In tale quadro ricostruttivo fattuale alcuna rilevanza decisiva assume la circostanza evidenziata dalla difesa secondo cui le ragazze abbiano decisoin accordo con la propria famiglia di accettare le condizioni poste da XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX. La sentenza, poi, alla pagina 13 ha puntualmente indicato gli elementi dai quali è risultato il determinante e preminente coinvolgimento di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
infatti, quanto al vincolo suggellato con il rito XXXXXXnel provvedimento impugnato si rimarca che le tre donne hanno dichiarato di avere incontrato lo stesso soggetto indicato come Mister XXXXX, quale referente del XXXXXXXXXXXXXXXXXX e quest’ultimo viene indicato come partecipe del rito in collegamento telefonico insieme con la Bosa;
inoltre è stato evidenziato il diretto e costante interessamento del SU e, a tal riguardo, si dà conto della circostanza che la ragazza XXXXXXXX venne prelevata a XXXXXXX proprio dall’imputato. Nella sentenza impugnata si è altresì rilevato che una volta giunte in Italia, le ragazze furono condotte all’indirizzo in uso ai due imputati;
e a riscontro delle dichiarazioni delle ragazze si è evidenziato che il loro foto segnalamento è avvenuto nei luoghi dalle stesse indicati e che le celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso alle ragazze corrispondevano ai luoghi delle abitazioni della XXXXXX e della XXXXXXXX, a riprova della permanenza delle donne presso dette abitazioni. La sentenza ha altresì dato conto della testimonianza della teste XXXXXXXXXX la quale ha riferito in ordine all’attività di prostituzione delle ragazze, attività il cui esercizio viene documentato anche dai testi di polizia giudiziaria atteso che l’identificazione di XXXXXXXXXXXX avvenne proprio mentre la ragazza esercitava il meretricio. La sentenza, poi, con motivazione esaustiva si è specificamente soffermata sul quadro probatorio sussistente nei confronti dell’imputato SU, ponendo in rilievo alla pagina 17 oltre quanto già in precedenza rilevato, ulteriori motivi a sostegno della non fondatezza delle doglianze di appello. Con argomentazione priva di criticità logiche i Giudici della Corte di assise di appello hanno evidenziato che la circostanza che in occasione del rito XXXXXX l’imputato fosse collegato telefonicamente, anche alla presenza della XXXXXXXX, è corroborata dal fatto che le ragazze sono state accolte in Italia, ospitate e avviate alla prostituzione proprio dal ricorrente sicché, si osserva, che in tal modo l’imputato riusciva a soggiogare le vittime non potendosi ipotizzare, in considerazione della non convenienza dal punto di vista economico, che ogni qualvolta dovessero reclutarsi donne per l’attività di prostituzione l’SU o la XXXXXXXX si sarebbero dovuti recare in XXXXXXX. Si tratta di risposte adeguate alle doglianze difensive che, nel complessivo iter argomentativo della sentenza impugnata solidamente supportato dalle risultanze probatorie 9 analiticamente descritte, si sottraggono alle censure del ricorrente. In tale quadro si collocano, poi, le puntuali valutazioni dei Giudici della Corte di assise di appello in ordine alle dichiarazioni rese dagli imputati, ritenute non credibili, perché smentite dagli evidenziati elementi probatori convergenti. Sul punto la sentenza, alla pagina 14, ha confutato la versione della Aiseboje evidenziando la fragilità della stessa per avere dapprima negato di conoscere le ragazze per poi ammettere di conoscerle, fornendo circostanze smentite non solo dal racconto dalle vittime, ma dal rinvenimento dei numeri di telefono delle ragazze nelle rubriche degli imputati e dalle dichiarazioni della XXXXXX e dalla figlia di quest’ultima XXXXXXX, indicative di discordanti versioni. Del resto a completamento del solido quadro probatorio sussistente a carico dei due ricorrenti la sentenza evidenzia come non sia emersa alcuna traccia di altri contatti tra le vittime e altri soggetti. 3. Sono altresì inammissibili le doglianze con le quali i ricorrenti XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX - mediante gli atti a firma dell’avv. GI AR e IO AN - censurano la correttezza della qualificazione giuridica del reato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 601 e 602-ter cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Si tratta di doglianza generica che reitera deduzioni già formulate innanzi ai giudici di merito disattese con motivazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano specificamente, avendo la Corte di appello, peraltro, già rilevato la genericità del motivo alla luce delle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado. Infatti alle pagine da 34 a 39, la sentenza di primo grado ha esaustivamente dato atto della sussistenza a carico degli odierni ricorrenti degli elementi costitutivi del reato di tratta di persone avendo essi posto in essere, alla luce del quadro probatorio rilevato, condotte materiali di reclutamento e introduzione nel territorio dello Stato italiano delle tre persone offese dalla XXXXXXX, approfittando della loro condizione di vulnerabilità e necessità, con il fine di costringerle a prostituirsi e a sfruttarne l’attività. Correttamente la Corte di assise di appello ha ritenuto viziato da genericità il motivo di gravame concernente l’aggravante di cui all’art. 602-ter cod. pen., l’insussistenza di una condotta di approfittamento e dello stato di vulnerabilità, essendosi l’impugnazione limitata a contestare la configurabilità di tali elementi senza confutare le argomentazioni della sentenza di primo grado, alla quale la sentenza di appello ha fatto rinvio dopo averne condiviso in modo autonomo le considerazioni. Sul punto va, altresì, rilevato che la sentenza impugnataha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone, atteso che per la configurabilità del reato non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in 10 questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia (Sez. 5, n. 40045 del 24/09/2010, [...], Rv. 248899 – 01) Anche la giurisprudenza più recente ha confermato il principio secondo cui in tema di delitto di tratta di persone, la situazione di necessità di cui all'art. 601, comma 1, cod. pen. coincide con la "posizione di vulnerabilità" di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e al d.lgs. n. 24 del 2014 e deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontà personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui è vittima e non è, pertanto, identificabile nello stato di necessità, cui fa riferimento l'art. 54 cod. pen., ma va correlata, piuttosto, alla nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen., dettato in tema di usura aggravata» (Sez. 5, n. 49148 del 28/05/2019, [...], Rv. 278051 – 01). Ebbene, la condizione di vulnerabilità delle vittime, come attentamente descritta nelle sentenze di merito, anche alla luce del rilievo attribuito alla percezione delle stesse persone offese delle conseguenze infauste derivanti dal rito XXXXXX, cui erano state sottoposte, non risulta smentita dalle doglianze difensive, né risulta smentita la circostanza che esse giunte in Italia siano state indotte alla prostituzione. Al riguardo va rilevato che Sez. 5, n. 20726 del 28/03/2024, S. Rv. 286454 – 01, ha chiarito che il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi, sicché avendo la sentenza impugnata fornito ampia motivazione sulla circostanza che le vittime siano state indotte a venire in Italia per poi essere avviate alla prostituzione appare corretta la qualificazione giuridica in termini di tratta di persone. Alla luce di tali principi, va rilevata la genericità anche delle doglianze oggetto dell’atto di impugnazione a firma dell’avv. MI BA, proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lì dove deduce specificamente l’insussistenza della condizione di vulnerabilità delle persone offese, per avere le stesse dichiarato, come da allegati al ricorso, che ciascuna di loro aveva assunto la decisione del trasferimento in Italia in accordo con un proprio familiare, trattandosi di circostanza che non scalfisce le sopra evidenziate motivazioni in punto di sussistenza del reato di cui all’art. 601 cod. pen. L’accettazione, da parte dei familiari, delle condizioni proposte con inganno, nella prospettiva di assicurare alle ragazze un futuro lavorativo in Italia, non vale, di per sé, a escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità e di bisogno in capo alle tre donne. 11 4. Inammissibili sono, poi, le doglianze con le quali XXXXXXXXXXXXr – con atti sottoscritti dall’avv. GI AR e dall’avv. MI BA – deduce vizi motivazionali della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75 del 1958 in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX e di cui all’art. 600-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., ai danni delle altre due ragazze minorenni. I Giudici della Corte di assise di appello, con motivazione adeguata, hanno fornito gli elementi di prova a carico dell’imputata rispondendo puntualmente alle deduzioni difensive, reiterate con i motivi di ricorso, i quali esprimo generica confutazione delle argomentazioni della sentenza. Va rilevato che la sentenza impugnata, alla luce del quadro probatorio già innanzi evidenziato e che ha puntualmente descritto il ruolo della ricorrente, ha rimarcato che la XXXXXX ha fornito una abitazione alle tre ragazze, le quali le corrispondevano un canone di locazione pagato con i proventi illeciti rilevando, altresì, che queste ultime avevano collegamenti solo con i tre imputati, con la conseguente consapevolezza che le ragazze pagassero il canone attraverso l’attività di meretricio e che i medesimi proventi venissero corrisposti alla Bose. Con un iter argomentativo lineare e immune da vizi logici, la sentenza impugnata ha evidenziato come la ricorrente fosse pienamente consapevole dell’attività di prostituzione esercitata dalle ragazze, desumendolo da elementi fattuali univoci, quali l’abituale allontanamento delle stesse dall’abitazione nelle ore serali e il rientro alle prime luci dell’alba. In ordine alla contestata aggravante della minore età, i Giudici della Corte di assise di appello si sono correttamente uniformati al dettato di cui all’art. 602-quater cod. pen., che esclude la rilevanza dell’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che la stessa risulti inevitabile, evenienza che, nella specie, non è stata in alcun modo dimostrata. Al riguardo, considerato che le ragazze coinvolte erano minorenni, con età compresa tra i 14 e i 15 anni, la sentenza ha rilevato come la ricorrente non abbia fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’insussistenza di profili di rimproverabilità a suo carico, né che la stessa abbia posto in essere tutte le cautele esigibili, conformando il proprio dovere di controllo e vigilanza a uno standard di diligenza adeguato alla rilevanza del bene giuridico tutelato. D’altro canto, non è in alcun modo configurabile un’ipotesi di ignoranza inevitabile nel comportamento di chi metta stabilmente a disposizione un’abitazione a giovani donne dedite all’attività di meretricio, senza attivarsi, in concreto, per verificarne l’effettiva età. A tal riguardo, deve essere ribadito il principio, che in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti a scusare 12 elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi (Sez. 3, n. 13312 del 07/03/2023, [...], Rv. 284321 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato ha l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi ad uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori;
in senso conforme, Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266484 – 01;Sez. 4, n. 24820 del 28/04/2015, [...], Rv. 263734-01). 5. Gli ulteriori motivi, oggetto degli atti sottoscritti dall’avv. MI BA, concernenti vizi motivazionali in ordine all’aumento della pena a titolo di continuazione nei confronti di XXXXXXXXXXXXr e SU OS OW non possono trovare accoglimento. 5.1 La Corte di appello ha applicato nei confronti XXXXXXXXXXXXr per la violazione più grave individuata nel reato di cui all’art. 600-bis cod. pen., il minimo edittale pari ad anni sei, sul quale ha operato la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, applicando un aumento di sei mesi a titolo di continuazione interna e di quattro mesi a titolo di continuazione esterna, senza soffermarsi espressamente sulle ragioni della quantificazione di tale aumento. Come rilevato dalla stessa difesa, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269 – 01, ha chiarito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando in motivazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tuttavia nella fattispecie deve rilevarsi che dal complessivo iter argomentativo della sentenza impugnata - che ha dato puntualmente atto della condotta della ricorrente di agevolazione della prostituzione nei confronti di tre persone offese di cui due minorenni – l’entità degli dei due aumenti a titolo di continuazione consente di verificare che, in concreto, sia stato rispettato il rapporto di proporzione della pena rispetto ai fatti accertati. Deve, in ogni caso, rilevarsi che il Collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità - da ultimo ribadita da Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso (non mass.)- che ritiene che, per contestare in sede di legittimità la quantificazione della pena operata dal giudice del merito, non sia sufficiente far rilevare la violazione di legge derivante dall’omessa motivazione, ma, in conformità ai principi generali della materia delle impugnazioni (v., in particolare, art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”), occorre specificare l’interesse che sorregge il 13 motivo di ricorso (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, [...], Rv. 276117 – 01; conformi Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, [...], n. m.; Sez. 1, n. 46443 del 20/09/2023, [...], n.m.; Sez. 1, n. 19751 del 23/03/2021, [...], n.m.; v. anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005 – 01, in motivazione). In particolare, nella pronuncia recente sopra richiamata si è affermato che «[l]’interesse al ricorso che deve essere allegato dalla difesa dell’imputato può consistere, ad esempio, nella diversità del trattamento penitenziario della condanna per taluno dei reati che entrano a far parte del reato continuato (v. sentenza Cuocci citata sopra), oppure può anche consistere nella preclusione a rientrare in un beneficio in conseguenza dell’aumento di pena quantificato dal giudice del merito. Un interesse al ricorso deve, però, pur sempre essere allegato per evitare che la deduzione si risolva in una, inammissibile, mera enunciazione della violazione di legge per difetto di motivazione, dal cui eventuale rilievo non deriverebbe, però, in concreto alcun effetto benefico per la posizione dell’imputato». Di conseguenza, enunciando una mera violazione di legge per difetto di motivazione il motivo va, pertanto, ritenuto inammissibile.
5.2. Quanto a SU OS OW, la Corte di assise di appello, rimarcando la distinzione con il ruolo di minore importanza svolto dall’imputata XXXXXXXXXXX, ha applicato al ricorrente la pena base per la violazione più grave individuata nel reato di cui all’art. 600-bis cod. pen., in una misura di poco superiore al minimo edittale, pari ad anni otto e mesi si di reclusione, aumentata ai sensi dell’art. 602-ter cod. pen. ad anni undici e quattro mesi di reclusione ulteriormente aumentata per ciascuna delle altre due persone offese di mesi nove di reclusione, pervenendo alla pena finale di anni tredici e mesi dieci di reclusione. Posti i principi già sopra richiamati con riferimento alla genericità della censura dedotta da XXXXXXXXXXXXr, genericità che risulta connotare anche la deduzione del ricorrente, deve in ogni caso evidenziarsi che la Corte con motivazione desumibile dal complessivo impianto argomentativo, e alla luce della differenziazione rispetto alla condotta posta in essere da XXXXXXXXXXXXX, indicando il ricorrente come colui che ha svolto un ruolo determinante nella tratta delle donne, ha dato conto delle ragioni dell’entità degli dei due aumenti a titolo di continuazione, consentendo al Collegio di verificare che, in concreto, il rispetto del rapporto di proporzione della pena rispetto ai fatti accertati.
5.3. Quanto poi al diniego aSU OS OW delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di assise di appello, sul rilievo che alcun elemento positivo fosse valorizzabile ed evidenziando il ruolo determinante dello stesso come risultante dalla complessiva motivazione della sentenza, ha correttamente applicato il principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [...], Rv. 281590 – 01). 14 6. Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi sono inammissibili. Alla pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 15
XXXXXXXXXXXXr nata a (XXXXXXX) il XXXXXXXXXX;
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte d'assise d'appello di Venezia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria depositata. L'avv. AR GI si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa della Corte di assise di Verona, ha ridotto le pene applicate a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXr, confermando nel resto la sentenza. Va rilevato che la Corte di assise di Verona ha dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 601, 602- ter, comma 1, lett. a) e b), cod. pen., per avere in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, reclutato e ospitato XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX per costringerle a prestazioni sessuali, approfittando della loro condizione di vulnerabilità e necessità. In particolare, XXXXXXXXXXXXXXXXXX (detto Mr XXXXXX) e XXXXXXXXXXXXX (detta anche XXXXX), sono stati ritenuti responsabili della condotta consistita nell’avere organizzato l'ingresso in Italia dalla XXXXXXX delle tre donne sopra indicate costringendo, Penale Sent. Sez. 1 Num. 19036 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 18/02/2026 per ripagare il debito contratto per le spese di viaggio, XXXXXXXXXXXXXXXX a prostituirsi dal mese di luglio 2016 al mese di marzo 2018, la minorenne XXXXXXXXXXXX a prostituirsi dal mese di novembre 2016 al mese di marzo 2017 e l'altra minorenne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a prostituirsi dal mese novembre 2016 al Marzo 2018. La sentenza, inoltre, ha dichiarato XXXXXXXXXXXXr colpevole dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75 del 1958, e di cui all’art. 600-bis, comma 1, n. 2 cod. pen., così riqualificati i fatti, per avere ospitato presso l'appartamento in suo uso le giovani donne e, in particolare, XXXXXXXX dal mese di luglio 2016 al mese di gennaio 2018, la minorenne XXXXXX dal mese di dicembre 2016 al mese di marzo 2017 e la minorenne XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dal mese di dicembre 2016 al mese di agosto 2017, favorendone l’attività di meretricio e concorrendo allo sfruttamento della loro prostituzione. 2. Avverso la sentenza, con distinti atti, propongono ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e XXXXXXXXXXXXr. 3. Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. GI AR, i ricorrenti deducono due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo eccepiscono l’erronea applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 601e 602-ter cod. pen., evidenziando come tale qualificazione giuridica sia errata atteso che, come accertato in dibattimento, XXXXXXXXXXXXXXXXXX avrebbe semplicemente convenuto con le tre donne e con i loro parenti in XXXXXXX la possibilità di farle entrare in Italia dietro il pagamento di un compenso di denaro;
e sarebbe una circostanza totalmente infondata il fatto che le ragazze, dopo l’accettazione della proposta di fare ingresso in Italia siano state sottoposte ad un rito XXXXXX con soggezione al volere dello XXXXXX, non potendosi ritenere che quest'ultimo abbia partecipato al rito non essendo presente sul posto, ma solo in contatto telefonico, peraltro, senza apparire e senza parlare con le ragazze che vi si sottoponevano. Pertanto, nei confronti dello XXXXXX sarebbe configurabile il solo reato di favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia delle tre donne non essendosi occupato della loro futura attività di prostitute ed avendo le stesse liberamente accettato di venire illegalmente in Italia. La difesa rileva, inoltre, con riferimento ad XXXXXXXXXXXXX, che la stessa si sarebbe limitata ad ospitare per alcuni giorni le ragazze presso la propria abitazione e, in particolare, nel giorno del battesimo del figlio, nell’attesa che le medesime trovassero un’ulteriore sistemazione. Secondo la prospettazione difensiva non sarebbe emersa alcuna prova che durante tale breve soggiorno nei confronti delle ragazze siano state esercitate violenze, costrizioni o richieste di somme di denaro. Si evidenzia, altresì, che soltanto quando le donne hanno 2 iniziato a frequentare l’abitazione di XXXXXXXXXXXXr avrebbero intrapreso l’attività di prostituzione in maniera autonoma, al fine di estinguere il debito maturato per il loro trasferimento in Italia e per le spese di soggiorno;
esse, poi, sarebbero state istruite all’attività di meretricio da XXXXXXXXXXXXXX, figlia della stessa XXXXXX, che già esercitava tale attività. Di conseguenza, secondo la difesa non vi sarebbe stata alcuna costrizione finalizzata a spingere le ragazze a prostituirsi, poiché le stesse si recavano in strada e rientravano nei propri alloggi in modo del tutto autonomo, essendo peraltro munite di telefoni cellulari con i quali avrebbero potuto chiedere aiuto o manifestare la volontà di interrompere l’attività di meretricio;
circostanza che si è verificata quando le ragazze hanno intravisto la possibilità di regolarizzare il loro ingresso in Italia, avendo infatti denunciato gli imputati. La difesa evidenzia, inoltre, che nonostante le donne siano state successivamente accolte in strutture di assistenza, esse avrebbero continuato a esercitare l’attività di prostituzione anche senza la gestione o la vicinanza degli imputati, a conferma della volontarietà della loro condotta. La difesa, inoltre, con riferimento a XXXXXXXXXXXXr, rileva che la stessa non avrebbe posto in essere alcuna condotta riconducibile al commercio di schiavi o di persone in condizioni analoghe alla schiavitù; né avrebbe favorito l’ingresso clandestino in Italia delle tre ragazze;
né, ancora, avrebbe agevolato lo svolgimento sul territorio italiano della loro attività di meretricio. Secondo la prospettazione difensiva, XXXXXXXXXXXXr si sarebbe limitata a fornire un alloggio in cui le giovani potessero vivere, dietro il pagamento di un mero rimborso spese, senza trarre alcun profitto dalla loro attività, né avrebbe posto in essere alcuna attività di controllo delle donne, né di richiesta di una percentuale degli incassi. La difesa osserva inoltre che non sarebbe applicabile l’aggravante relativa alla minore età delle due giovani, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, poiché la XXXXXX non sarebbe stata in grado di conoscerne l’età, essendo le ragazze prive di qualsiasi documento di identità e non avendola dichiarata.
3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l’erronea qualificazione giuridica dei fatti. Secondo la difesa, sussisterebbero i presupposti per procedere alla riqualificazione delle condotte contestate ai ricorrenti nella meno grave fattispecie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con la conseguente necessità di rideterminare la pena, previa applicazione delle attenuanti generiche e delle ulteriori attenuanti comuni ritenute compatibili. 4. Con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. IO AN, XXXXXXXXXXXXX, con un unico articolato motivo, eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla credibilità delle persone offese, nonché l’errata applicazione delle disposizioni 3 di cui agli articoli 601 e 602-ter cod.pen. La difesa lamenta, come già dedotto in appello, la contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese sulle quali soltanto poggerebbe l’affermazione della responsabilità della ricorrente;
si evidenzia, in particolare, come la ricorrente si sarebbe limitata ad un unico contatto telefonico con la ragazza di nome XXXXXXXX durante il rito XXXXXX, che di per sé non può rappresentare una modalità idonea per il reclutamento o quale contributo all’introduzione della ragazza nello Stato;
vi sarebbero, inoltre, enormi vuoti probatori in quanto non è stato effettuato alcun riscontro presso i rivenditori di telefonia volto a verificare se l’utenza che ha contattato la giovane AN fosse effettivamente intestata alla ricorrente. Si rileva, ancora, che nella sentenza di appello non sono stati indicati i passaggi argomentativi essenziali per affermare le modalità in ragione delle quali la posizione dell’imputata possa ritenersi collegata a quella delle giovani donne in relazione all’attività di meretricio. Inoltre, si afferma che la credibilità delle tre presunte persone offese — peraltro costituitesi parti civili — avrebbe dovuto essere maggiormente approfondita, anche alla luce della circostanza che, attraverso la denuncia, esse hanno potuto attivare la procedura per ottenere il permesso di soggiorno di cui all’art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione, finalizzato all’accesso ai programmi di protezione. La difesa sottolinea come, a seguito del sopravvenuto editto del re Oba nella primavera del 2018 — con cui veniva dichiarato lo scioglimento di tutti i riti voodoo — sia venuto meno qualsiasi presunto vincolo di soggezione rituale. In tale contesto, XXXXXXXXXXXXXXXX, una volta presa consapevolezza della propria posizione irregolare sul territorio italiano per mancanza di idonea documentazione, ha autonomamente deciso di denunciare la ricorrente;
inoltre, si rileva come sia illogico ritenere che AN fosse sottomessa alla ricorrente e soggiogata da quest'ultima pur partecipando a tutte le sue feste. Di conseguenza emergerebbe che XXXXXXXX non avesse alcuna paura della ricorrente e non vi sarebbe alcuna condizione di schiavitù, considerando altresì che la stessa insieme ai propri familiari aveva deciso il trasferimento in Italia, ben conscia – afferma la difesa - che le ragazze debbano effettuare attività di meretricio quando giungono in Italia dai Paesi dell’Africa. La difesa deduce, altresì, la non credibilità della persona offesa XXXXXXXXXXXX, evidenziando la contraddittorietà delle sue dichiarazioni sia in ordine alla conoscenza del soggetto indicato come Mister XXXXXX, sia riguardo ai riferimenti temporali relativi alla sua permanenza presso l’abitazione della ricorrente e quella della XXXXXX. Si sottolinea, inoltre, che la giovane ha dichiarato che l’imputata non aveva mai acquistato un telefono cellulare per lei, mentre l’operatore di polizia giudiziaria ha riferito che la ricorrente gliene avrebbe invece consegnato uno allo scopo di controllarla. Tale discrasia, secondo la difesa, inciderebbe ulteriormente sulla attendibilità del racconto accusatorio, 4 facendo venir meno un elemento importante in quanto indicativo della insussistenza di uno stato di costrizione. Ai fini della dedotta inadeguatezza della motivazione, si rappresenta, poi, che l’editto liberatorio del Re XXX risulta emesso nel 2018, mentre dal capo di imputazione emerge che la donna avrebbe cessato l’attività di prostituzione già nel 2017, dunque senza dover attendere tale provvedimento e risulta aver ottenuto il permesso di lavoro, circostanza che — secondo il ricorso — avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a un più penetrante scrutinio della sua posizione e dei possibili motivi di interesse sottesi alla denuncia. La difesa deduce, inoltre, la non credibilità della minore XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, evidenziando come la sentenza di appello non abbia adeguatamente valorizzato le contraddizioni presenti nelle sue dichiarazioni, in particolare con riferimento ai suoi spostamenti sul territorio italiano, alla sua effettiva età e alla permanenza presso l’abitazione della ricorrente. Si sottolinea, poi, l’assoluta incongruenza delle affermazioni della giovane circa i presunti guadagni settimanali, da lei quantificati in circa 150/250 euro, somma del tutto incongruente rispetto ai proventi normalmente derivanti dall’attività di meretricio. Anche la ragazza, peraltro, avrebbe riferito di non essere in possesso di un telefono cellulare, elemento che contrasterebbe con il quadro probatorio valorizzato nella motivazione impugnata. La difesa osserva, inoltre, che — una volta intervenuto l’editto liberatorio — le persone offese hanno avuto la possibilità di lasciare l’abitazione, continuando nondimeno a prostituirsi anche successivamente, conseguendo da ciò l’assoluta mancanza di una condizione di soggezione o sottomissione nei confronti della ricorrente. In conclusione, le considerazioni della Corte d'assise di appello sarebbero apodittiche in quanto non sarebbe emerso alcun elemento della sussistenza del reato di cui all'articolo 601 cod. pen. dovendosi derubricare i fatti nella fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 75 del 1958 e di cui all’art. 600-bis cod. pen., temi che la sentenza impugnata non ha vagliato. 5.Con atto a firma del difensore di fiducia, avv. MI BA, XXXXXXXXXXXXr deduce, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 600-bis c.p. e dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958 e in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, il solo fatto che l’imputata fosse a conoscenza dell’attività svolta dalle persone offese non sarebbe sufficiente a inquadrare la condotta nei reati di cui alle indicate disposizioni, non sussistendo a suo carico alcun obbligo di vigilanza nei confronti delle minori, che non le erano state affidate. Inoltre, il fatto che l’imputata fosse a conoscenza dell’attività svolta all’esterno dell’abitazione e che avesse richiesto il pagamento delle spese per le utenze e per l’affitto 5 non costituirebbe, secondo la difesa, un elemento di disvalore penalmente rilevante. Di conseguenza, affermare – come fatto nella sentenza impugnata – che l’imputata abbia agevolato l’attività di prostituzione traendone profitto, basando tale convincimento sul fatto che essa avesse ospitato i ragazzi per un lungo periodo, che fosse a conoscenza delle loro uscite serali e dei rientri nelle prime ore del mattino, nonché che fosse a conoscenza della consegna dei proventi dell’attività alla XXXXXXXX, non integrerebbe una condotta di agevolazione o sfruttamento della prostituzione, anche minorile;
tale motivo di doglianza non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’assise d’appello. Quanto alla quantificazione della pena, la difesa deduce che i Giudici della Corte di assise di appello non hanno assolto all’onere motivazionale con argomentazioni adeguate e logiche. 6. Con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. MI BA, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, deduce due motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di tratta di persone. In particolare, si sostiene che dall’istruttoria dibattimentale non è emerso né uno stato di vulnerabilità delle persone offese, né una situazione di assoggettamento, né ancora, una attività di reclutamento delle stesse da parte dell’imputato. Al contrario, dall’istruttoria dibattimentale sarebbe risultato che la decisione di trasferirsi in Italia è stata assunta autonomamente dalle persone offese, con il consenso e il coinvolgimento dei rispettivi familiari. Del tutto erronea sarebbe, dunque, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata alla pagina 8, secondo cui l’imputato avrebbe “individuato le ragazze in situazioni familiari difficili e le avrebbe convinte a venire in Italia alla ricerca di un futuro migliore”. Tale passo, secondo la difesa, non troverebbe alcun riscontro probatorio e configurerebbe un’evidente forzatura logica rispetto alle risultanze processuali.
6.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta la erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., non sussistendo una adeguata motivazione in ordine all’aumento pari a mesi 9 di reclusione per ciascuna delle persone offese. Inoltre, si deduce l’insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando che la sentenza impugnata si è soffermata sulla condotta processuale dell’imputato, rimasto assente e che ha negato gli addebiti, trattandosi di comportamenti che costituiscono mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difese. La Corte di assise di appello, quindi, non si sarebbe soffermata sugli elementi dai quali si sarebbero potuto trarre le ragioni per il riconoscimento delle suddette attenuanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. 6 7. Il Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, ha concluso per l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, riportandosi alla memoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, il Collegio evidenzia che la documentazione prodotta in udienza non può essere oggetto di valutazione per essere stata la stessa intempestivamente prodotta. Prima di affrontare i profili di censura giova ricordare il principio oramai acquisito secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui sollecita una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, sviluppando doglianze sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Secondo i principi consolidati dalla di questa Corte la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, [...], rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, [...], rv. 234148). Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è infatti quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure ivi articolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza che con esse il ricorso si confronti criticamente limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [...], Rv. 276970 – 01). Nel caso di specie, va rilevato che le sentenze di merito, salvo che sul trattamento sanzionatorio, esprimono un medesimo iter argomentativo in ordine alla ricostruzione fattuale e alla qualificazione giuridica dei fatti dando così luogo ad un caso di pronuncia cd. doppia conforme alla luce della quale vanno, pertanto. esaminate le censure dei ricorrenti Per le ragioni di seguito evidenziate, i ricorsi, alla luce dei principi ora richiamati, sono 7 inammissibili. 2. I ricorsi degli imputati XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, a firma dell’avv. GI AR, IO AN e MI BA – i quali possono essere trattati congiuntamente prospettando censure comuni in punto di vizi motivazionali in ordine alla valutazione del quadro probatorio del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 601, 602- ter, comma 1, lett. a) e b), cod. pen. e in punto di qualificazione giuridica della condotta contestata – sono inammissibili avendo gli odierni ricorrenti riproposto analoghe censure dedotte in primo e secondo grado, motivatamente disattese dai Giudici del merito. Nel caso di specie, i giudici di appello prendendo in considerazione le argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’atto di gravame, fornendo una motivazione esaustiva ed immune dalle censure formulate. In primo luogo, risultano meramente reiterative delle doglianze di appello le censure di inattendibiltà delle persone offese;
alla pagina 12 della sentenza impugnata la Corte di assise di appello ha puntualmente evidenziato che le giovani donne hanno ottenuto il permesso di soggiorno a prescindere dalla loro denuncia e ha rimarcato, altresì, che le stesse non avevano deciso di denunciare i fatti in modo autonomo, ma solo dopo essere state avvicinate dal responsabile del XXXXXXXXXXXXX, dagli operatori di polizia e, ancora, non prima di essere state liberate dal rito XXXXXX. I ricorsi degli imputati XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, inoltre, quanto ai loro collegamenti con le vittime, non si confrontano con la motivazione della sentenza che ha dato conto delle verifiche effettuate sia sulle utenze in uso alle persone offese che su quelle in uso agli imputati, dando evidenza al dato che nelle rubriche telefoniche delle vittime vi erano i numeri della XXXXXX e della XXXX, a queste ultime riconducibili sul rilievo che tali utenze avevano agganciato le celle telefoniche corrispondenti alle residenze delle due imputate. La sentenza ha altresì evidenziato l’espletamento di verifiche in ordine ai luoghi frequentati dalle vittime, luoghi che le donne provenienti dalla XXXXXXX non avrebbero potuto conoscere se non perché si erano lì effettivamente recate trovando, in tal modo riscontro le indicazioni dalle stesse fornite. Più specificamente, la sentenza impugnata ha dato conto del narrato delle tre donne, connotato da plurimi e precisi dettagli, dal quale è risultato un percorso per ciascuna di loro del tutto analogo;
infatti ciascuna di loro aveva riferito di essere state contattate, per il tramite di una persona di loro fiducia nella loro città di origine Benin City, da XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX e tutte sottoposte al rito XXXXXX per suggellare l’impegno; in particolare, è risultato che alla accettazione della promessa di essere portate in Italia dalla XXXXXXX per svolgere una attività lavorativa che desse loro da vivere così da aiutare anche le famiglia in condizioni di povertà in XXXXXXX, seguiva 8 l’impegno di ripagare il debito di circa 25.000,00/35.000,00 venendo sottoposte al rito con l’avvertimento che se avessero violato il patto sarebbero diventato pazze o comunque sarebbe accaduto qualcosa di brutto. In tale quadro ricostruttivo fattuale alcuna rilevanza decisiva assume la circostanza evidenziata dalla difesa secondo cui le ragazze abbiano decisoin accordo con la propria famiglia di accettare le condizioni poste da XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX. La sentenza, poi, alla pagina 13 ha puntualmente indicato gli elementi dai quali è risultato il determinante e preminente coinvolgimento di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
infatti, quanto al vincolo suggellato con il rito XXXXXXnel provvedimento impugnato si rimarca che le tre donne hanno dichiarato di avere incontrato lo stesso soggetto indicato come Mister XXXXX, quale referente del XXXXXXXXXXXXXXXXXX e quest’ultimo viene indicato come partecipe del rito in collegamento telefonico insieme con la Bosa;
inoltre è stato evidenziato il diretto e costante interessamento del SU e, a tal riguardo, si dà conto della circostanza che la ragazza XXXXXXXX venne prelevata a XXXXXXX proprio dall’imputato. Nella sentenza impugnata si è altresì rilevato che una volta giunte in Italia, le ragazze furono condotte all’indirizzo in uso ai due imputati;
e a riscontro delle dichiarazioni delle ragazze si è evidenziato che il loro foto segnalamento è avvenuto nei luoghi dalle stesse indicati e che le celle telefoniche agganciate dalle utenze in uso alle ragazze corrispondevano ai luoghi delle abitazioni della XXXXXX e della XXXXXXXX, a riprova della permanenza delle donne presso dette abitazioni. La sentenza ha altresì dato conto della testimonianza della teste XXXXXXXXXX la quale ha riferito in ordine all’attività di prostituzione delle ragazze, attività il cui esercizio viene documentato anche dai testi di polizia giudiziaria atteso che l’identificazione di XXXXXXXXXXXX avvenne proprio mentre la ragazza esercitava il meretricio. La sentenza, poi, con motivazione esaustiva si è specificamente soffermata sul quadro probatorio sussistente nei confronti dell’imputato SU, ponendo in rilievo alla pagina 17 oltre quanto già in precedenza rilevato, ulteriori motivi a sostegno della non fondatezza delle doglianze di appello. Con argomentazione priva di criticità logiche i Giudici della Corte di assise di appello hanno evidenziato che la circostanza che in occasione del rito XXXXXX l’imputato fosse collegato telefonicamente, anche alla presenza della XXXXXXXX, è corroborata dal fatto che le ragazze sono state accolte in Italia, ospitate e avviate alla prostituzione proprio dal ricorrente sicché, si osserva, che in tal modo l’imputato riusciva a soggiogare le vittime non potendosi ipotizzare, in considerazione della non convenienza dal punto di vista economico, che ogni qualvolta dovessero reclutarsi donne per l’attività di prostituzione l’SU o la XXXXXXXX si sarebbero dovuti recare in XXXXXXX. Si tratta di risposte adeguate alle doglianze difensive che, nel complessivo iter argomentativo della sentenza impugnata solidamente supportato dalle risultanze probatorie 9 analiticamente descritte, si sottraggono alle censure del ricorrente. In tale quadro si collocano, poi, le puntuali valutazioni dei Giudici della Corte di assise di appello in ordine alle dichiarazioni rese dagli imputati, ritenute non credibili, perché smentite dagli evidenziati elementi probatori convergenti. Sul punto la sentenza, alla pagina 14, ha confutato la versione della Aiseboje evidenziando la fragilità della stessa per avere dapprima negato di conoscere le ragazze per poi ammettere di conoscerle, fornendo circostanze smentite non solo dal racconto dalle vittime, ma dal rinvenimento dei numeri di telefono delle ragazze nelle rubriche degli imputati e dalle dichiarazioni della XXXXXX e dalla figlia di quest’ultima XXXXXXX, indicative di discordanti versioni. Del resto a completamento del solido quadro probatorio sussistente a carico dei due ricorrenti la sentenza evidenzia come non sia emersa alcuna traccia di altri contatti tra le vittime e altri soggetti. 3. Sono altresì inammissibili le doglianze con le quali i ricorrenti XXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX - mediante gli atti a firma dell’avv. GI AR e IO AN - censurano la correttezza della qualificazione giuridica del reato ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 601 e 602-ter cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Si tratta di doglianza generica che reitera deduzioni già formulate innanzi ai giudici di merito disattese con motivazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano specificamente, avendo la Corte di appello, peraltro, già rilevato la genericità del motivo alla luce delle puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado. Infatti alle pagine da 34 a 39, la sentenza di primo grado ha esaustivamente dato atto della sussistenza a carico degli odierni ricorrenti degli elementi costitutivi del reato di tratta di persone avendo essi posto in essere, alla luce del quadro probatorio rilevato, condotte materiali di reclutamento e introduzione nel territorio dello Stato italiano delle tre persone offese dalla XXXXXXX, approfittando della loro condizione di vulnerabilità e necessità, con il fine di costringerle a prostituirsi e a sfruttarne l’attività. Correttamente la Corte di assise di appello ha ritenuto viziato da genericità il motivo di gravame concernente l’aggravante di cui all’art. 602-ter cod. pen., l’insussistenza di una condotta di approfittamento e dello stato di vulnerabilità, essendosi l’impugnazione limitata a contestare la configurabilità di tali elementi senza confutare le argomentazioni della sentenza di primo grado, alla quale la sentenza di appello ha fatto rinvio dopo averne condiviso in modo autonomo le considerazioni. Sul punto va, altresì, rilevato che la sentenza impugnataha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone, atteso che per la configurabilità del reato non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in 10 questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia (Sez. 5, n. 40045 del 24/09/2010, [...], Rv. 248899 – 01) Anche la giurisprudenza più recente ha confermato il principio secondo cui in tema di delitto di tratta di persone, la situazione di necessità di cui all'art. 601, comma 1, cod. pen. coincide con la "posizione di vulnerabilità" di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e al d.lgs. n. 24 del 2014 e deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontà personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui è vittima e non è, pertanto, identificabile nello stato di necessità, cui fa riferimento l'art. 54 cod. pen., ma va correlata, piuttosto, alla nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 cod. pen., dettato in tema di usura aggravata» (Sez. 5, n. 49148 del 28/05/2019, [...], Rv. 278051 – 01). Ebbene, la condizione di vulnerabilità delle vittime, come attentamente descritta nelle sentenze di merito, anche alla luce del rilievo attribuito alla percezione delle stesse persone offese delle conseguenze infauste derivanti dal rito XXXXXX, cui erano state sottoposte, non risulta smentita dalle doglianze difensive, né risulta smentita la circostanza che esse giunte in Italia siano state indotte alla prostituzione. Al riguardo va rilevato che Sez. 5, n. 20726 del 28/03/2024, S. Rv. 286454 – 01, ha chiarito che il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi, sicché avendo la sentenza impugnata fornito ampia motivazione sulla circostanza che le vittime siano state indotte a venire in Italia per poi essere avviate alla prostituzione appare corretta la qualificazione giuridica in termini di tratta di persone. Alla luce di tali principi, va rilevata la genericità anche delle doglianze oggetto dell’atto di impugnazione a firma dell’avv. MI BA, proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lì dove deduce specificamente l’insussistenza della condizione di vulnerabilità delle persone offese, per avere le stesse dichiarato, come da allegati al ricorso, che ciascuna di loro aveva assunto la decisione del trasferimento in Italia in accordo con un proprio familiare, trattandosi di circostanza che non scalfisce le sopra evidenziate motivazioni in punto di sussistenza del reato di cui all’art. 601 cod. pen. L’accettazione, da parte dei familiari, delle condizioni proposte con inganno, nella prospettiva di assicurare alle ragazze un futuro lavorativo in Italia, non vale, di per sé, a escludere la sussistenza di una condizione di vulnerabilità e di bisogno in capo alle tre donne. 11 4. Inammissibili sono, poi, le doglianze con le quali XXXXXXXXXXXXr – con atti sottoscritti dall’avv. GI AR e dall’avv. MI BA – deduce vizi motivazionali della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 3, comma 1, n. 8 della legge n. 75 del 1958 in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX e di cui all’art. 600-bis, comma primo, n. 2, cod. pen., ai danni delle altre due ragazze minorenni. I Giudici della Corte di assise di appello, con motivazione adeguata, hanno fornito gli elementi di prova a carico dell’imputata rispondendo puntualmente alle deduzioni difensive, reiterate con i motivi di ricorso, i quali esprimo generica confutazione delle argomentazioni della sentenza. Va rilevato che la sentenza impugnata, alla luce del quadro probatorio già innanzi evidenziato e che ha puntualmente descritto il ruolo della ricorrente, ha rimarcato che la XXXXXX ha fornito una abitazione alle tre ragazze, le quali le corrispondevano un canone di locazione pagato con i proventi illeciti rilevando, altresì, che queste ultime avevano collegamenti solo con i tre imputati, con la conseguente consapevolezza che le ragazze pagassero il canone attraverso l’attività di meretricio e che i medesimi proventi venissero corrisposti alla Bose. Con un iter argomentativo lineare e immune da vizi logici, la sentenza impugnata ha evidenziato come la ricorrente fosse pienamente consapevole dell’attività di prostituzione esercitata dalle ragazze, desumendolo da elementi fattuali univoci, quali l’abituale allontanamento delle stesse dall’abitazione nelle ore serali e il rientro alle prime luci dell’alba. In ordine alla contestata aggravante della minore età, i Giudici della Corte di assise di appello si sono correttamente uniformati al dettato di cui all’art. 602-quater cod. pen., che esclude la rilevanza dell’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che la stessa risulti inevitabile, evenienza che, nella specie, non è stata in alcun modo dimostrata. Al riguardo, considerato che le ragazze coinvolte erano minorenni, con età compresa tra i 14 e i 15 anni, la sentenza ha rilevato come la ricorrente non abbia fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’insussistenza di profili di rimproverabilità a suo carico, né che la stessa abbia posto in essere tutte le cautele esigibili, conformando il proprio dovere di controllo e vigilanza a uno standard di diligenza adeguato alla rilevanza del bene giuridico tutelato. D’altro canto, non è in alcun modo configurabile un’ipotesi di ignoranza inevitabile nel comportamento di chi metta stabilmente a disposizione un’abitazione a giovani donne dedite all’attività di meretricio, senza attivarsi, in concreto, per verificarne l’effettiva età. A tal riguardo, deve essere ribadito il principio, che in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti a scusare 12 elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi (Sez. 3, n. 13312 del 07/03/2023, [...], Rv. 284321 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato ha l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi ad uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori;
in senso conforme, Sez. 3, n. 12475 del 18/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266484 – 01;Sez. 4, n. 24820 del 28/04/2015, [...], Rv. 263734-01). 5. Gli ulteriori motivi, oggetto degli atti sottoscritti dall’avv. MI BA, concernenti vizi motivazionali in ordine all’aumento della pena a titolo di continuazione nei confronti di XXXXXXXXXXXXr e SU OS OW non possono trovare accoglimento. 5.1 La Corte di appello ha applicato nei confronti XXXXXXXXXXXXr per la violazione più grave individuata nel reato di cui all’art. 600-bis cod. pen., il minimo edittale pari ad anni sei, sul quale ha operato la riduzione per la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, applicando un aumento di sei mesi a titolo di continuazione interna e di quattro mesi a titolo di continuazione esterna, senza soffermarsi espressamente sulle ragioni della quantificazione di tale aumento. Come rilevato dalla stessa difesa, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [...], Rv. 282269 – 01, ha chiarito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, precisando in motivazione, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tuttavia nella fattispecie deve rilevarsi che dal complessivo iter argomentativo della sentenza impugnata - che ha dato puntualmente atto della condotta della ricorrente di agevolazione della prostituzione nei confronti di tre persone offese di cui due minorenni – l’entità degli dei due aumenti a titolo di continuazione consente di verificare che, in concreto, sia stato rispettato il rapporto di proporzione della pena rispetto ai fatti accertati. Deve, in ogni caso, rilevarsi che il Collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità - da ultimo ribadita da Sez. 1, n. 13079 del 20/03/2026, Glorioso (non mass.)- che ritiene che, per contestare in sede di legittimità la quantificazione della pena operata dal giudice del merito, non sia sufficiente far rilevare la violazione di legge derivante dall’omessa motivazione, ma, in conformità ai principi generali della materia delle impugnazioni (v., in particolare, art. 568, comma 4, cod. proc. pen.: “per proporre impugnazione è necessario avervi interesse”), occorre specificare l’interesse che sorregge il 13 motivo di ricorso (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, [...], Rv. 276117 – 01; conformi Sez. 1, n. 15871 del 22/02/2024, [...], n. m.; Sez. 1, n. 46443 del 20/09/2023, [...], n.m.; Sez. 1, n. 19751 del 23/03/2021, [...], n.m.; v. anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [...], Rv. 284005 – 01, in motivazione). In particolare, nella pronuncia recente sopra richiamata si è affermato che «[l]’interesse al ricorso che deve essere allegato dalla difesa dell’imputato può consistere, ad esempio, nella diversità del trattamento penitenziario della condanna per taluno dei reati che entrano a far parte del reato continuato (v. sentenza Cuocci citata sopra), oppure può anche consistere nella preclusione a rientrare in un beneficio in conseguenza dell’aumento di pena quantificato dal giudice del merito. Un interesse al ricorso deve, però, pur sempre essere allegato per evitare che la deduzione si risolva in una, inammissibile, mera enunciazione della violazione di legge per difetto di motivazione, dal cui eventuale rilievo non deriverebbe, però, in concreto alcun effetto benefico per la posizione dell’imputato». Di conseguenza, enunciando una mera violazione di legge per difetto di motivazione il motivo va, pertanto, ritenuto inammissibile.
5.2. Quanto a SU OS OW, la Corte di assise di appello, rimarcando la distinzione con il ruolo di minore importanza svolto dall’imputata XXXXXXXXXXX, ha applicato al ricorrente la pena base per la violazione più grave individuata nel reato di cui all’art. 600-bis cod. pen., in una misura di poco superiore al minimo edittale, pari ad anni otto e mesi si di reclusione, aumentata ai sensi dell’art. 602-ter cod. pen. ad anni undici e quattro mesi di reclusione ulteriormente aumentata per ciascuna delle altre due persone offese di mesi nove di reclusione, pervenendo alla pena finale di anni tredici e mesi dieci di reclusione. Posti i principi già sopra richiamati con riferimento alla genericità della censura dedotta da XXXXXXXXXXXXr, genericità che risulta connotare anche la deduzione del ricorrente, deve in ogni caso evidenziarsi che la Corte con motivazione desumibile dal complessivo impianto argomentativo, e alla luce della differenziazione rispetto alla condotta posta in essere da XXXXXXXXXXXXX, indicando il ricorrente come colui che ha svolto un ruolo determinante nella tratta delle donne, ha dato conto delle ragioni dell’entità degli dei due aumenti a titolo di continuazione, consentendo al Collegio di verificare che, in concreto, il rispetto del rapporto di proporzione della pena rispetto ai fatti accertati.
5.3. Quanto poi al diniego aSU OS OW delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di assise di appello, sul rilievo che alcun elemento positivo fosse valorizzabile ed evidenziando il ruolo determinante dello stesso come risultante dalla complessiva motivazione della sentenza, ha correttamente applicato il principio secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse. (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [...], Rv. 281590 – 01). 14 6. Alla luce delle esposte considerazioni i ricorsi sono inammissibili. Alla pronuncia segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 15