Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19036
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione disposizioni artt. 601 e 602-ter cod. pen.

    I ricorsi sono inammissibili in quanto ripropongono censure già disattese dai giudici di merito, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte di appello ha fornito una motivazione esaustiva sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tratta di persone.

  • Inammissibile
    Erronea qualificazione giuridica dei fatti

    La qualificazione giuridica è stata ritenuta corretta dai giudici di merito, che hanno adeguatamente motivato sulla sussistenza del reato di tratta di persone.

  • Inammissibile
    Erronea applicazione art. 81, comma 2, cod. pen.

    La motivazione della Corte di appello sull'aumento di pena per continuazione è desumibile dall'impianto argomentativo complessivo e dalla differenziazione del ruolo del ricorrente.

  • Inammissibile
    Insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi valorizzabili e in considerazione del ruolo determinante dell'imputato.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sulla credibilità delle persone offese

    Le censure relative all'inattendibilità delle persone offese sono inammissibili in quanto reiterano doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione esaustiva.

  • Inammissibile
    Erronea applicazione disposizioni artt. 601 e 602-ter cod. pen.

    I ricorsi sono inammissibili in quanto generici e reiterano doglianze già disattese dai giudici di merito. La Corte di appello ha correttamente applicato i principi in tema di delitto di tratta di persone.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione sulla credibilità delle persone offese

    Le censure relative all'inattendibilità delle persone offese sono inammissibili in quanto reiterano doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione esaustiva.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto

    I ricorsi sono inammissibili in quanto generici e reiterano doglianze già disattese dai giudici di merito. La Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata sulla responsabilità della ricorrente.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio

    La motivazione sulla quantificazione della pena, pur con margini di miglioramento, consente di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e i fatti accertati. Il motivo è inammissibile per mancata allegazione di un concreto interesse al ricorso.

  • Inammissibile
    Contestazione aggravante della minore età

    La Corte di assise di appello si è correttamente uniformata al dettato di cui all'art. 602-quater cod. pen., escludendo la rilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa in assenza di prova di inevitabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19036
    Data del deposito : 26 maggio 2026

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