CASS
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 02/09/2025, n. 30165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30165 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD MU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30165 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 08/05/2025 Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il primo motivo è fondato, atteso che, dopo l'emissione, il 17 dicembre 2024, all'esito del giudizio di rinvio, della sentenza di appello, con la quale EL DI è stato condannato per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, nn. 7) e 11) cod. pen., la parte offesa, Paolo Robustelli, legale rappresentante della Robustelli Trasporti Spedizioni s.r.I., ha •rimesso, il 24 gennaio 2025, la querela presentata, nei confronti di DI ed in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento penale, in data 8 gennaio 2019 e che l'imputato, il 27 gennaio 2025, ha ritualmente accettato la remissione;
che il reato oggetto di addebito è, ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. pen., procedibile a querela di parte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, ivi espressamente indicate, che lo rendono procedibile d'ufficio; che. ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; in proposito, cfr. anche Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv.281326 - 01); che, nel caso di specie, il ricorso risulta tempestivo;
che la segnalata circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/05/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30165 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 08/05/2025 Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che il primo motivo è fondato, atteso che, dopo l'emissione, il 17 dicembre 2024, all'esito del giudizio di rinvio, della sentenza di appello, con la quale EL DI è stato condannato per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, nn. 7) e 11) cod. pen., la parte offesa, Paolo Robustelli, legale rappresentante della Robustelli Trasporti Spedizioni s.r.I., ha •rimesso, il 24 gennaio 2025, la querela presentata, nei confronti di DI ed in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento penale, in data 8 gennaio 2019 e che l'imputato, il 27 gennaio 2025, ha ritualmente accettato la remissione;
che il reato oggetto di addebito è, ai sensi dell'art. 624, terzo comma, cod. pen., procedibile a querela di parte, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, ivi espressamente indicate, che lo rendono procedibile d'ufficio; che. ha da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; in proposito, cfr. anche Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 - 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv.281326 - 01); che, nel caso di specie, il ricorso risulta tempestivo;
che la segnalata circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/05/2025.