Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
In materia di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato è ammissibile, in quanto non meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., che abbiano già formato oggetto di una precedente istanza, respinta, di applicazione della continuazione, costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l'esistenza del vincolo sia stata esclusa, un nuovo elemento che impone la valutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 7333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7333 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI IU - Consigliere - N. 3180
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 27961/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ON IU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 14 aprile 2011 del Tribunale di Asti n. 52/2011;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Mura Antonio, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con i provvedimenti consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Asti in composizione monocratica, giudice dell'esecuzione, ha dichiarato Inammissibile la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, proposta da Di NZ IU, limitatamente ai fatti giudicati con quattro sentenze dello stesso Tribunale, di cui due emesse nella stessa data del 22/11/2007 (divenute irrevocabili, entrambe, il 12/01/2008) ma relative a distinti procedimenti, un'altra emessa il 18/09/2007 (irrevocabile il 29/11/2008) e l'ultima emessa in data 8/01/2008 (irrevocabile il 26/05/2009). A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che, con precedente provvedimento del 26 novembre 2009, aveva già respinto analoga istanza proposta dal Di NZ con riguardo ai fatti di cui alle suddette sentenze, sicché la nuova domanda relativa ai medesimi fatti costituiva mera riproposizione di richiesta già respinta e, come tale, doveva essere dichiarata inammissibile;
mentre, con riguardo ai reati di cui alle altre due sentenze del medesimo Tribunale in data 3/06/2008 (irrevocabile il 12/01/2001) e 14/05/2008 (irrevocabile il 30/09/2010), comprese, insieme alle quattro precedenti, nel più recente provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal locale Procuratore della Repubblica il 19 febbraio 2011, al quale ineriva la nuova domanda ex art. 671 c.p.p., proposta dal Di NZ, si imponeva la trattazione separata nell'udienza in camera di consiglio, contestualmente fissata per il 7 giugno 2011.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Di NZ personalmente, il quale deduce l'illegittima declaratoria di inammissibilità, sia pure parziale, della sua domanda, posto che essa ha per oggetto un nuovo titolo esecutivo (il predetto provvedimento di unificazione di pene concorrenti), nel quale i fatti giudicati (furti e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di chiavi alterate o di grimaldelli), che non hanno già formato oggetto della precedente decisione di rigetto dell'applicazione della continuazione, risultano commessi in Asti tra il 3 e il 5 novembre 2006 (quelli di cui alla sentenza del 3 giugno 2008) e tra l'11 e il 14 novembre 2006 (quelli di cui alla sentenza del 14 maggio 2008), e, quindi, in tempi ravvicinati alle date in cui furono commessi i reati oggetto delle altre sentenze (anch'essi contro il patrimonio e integranti violazioni previste dall'art. 707 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4), in relazione ai quali è stata dichiarata, col provvedimento impugnato, l'inammissibilità della domanda di applicazione della continuazione;
in particolare, i fatti giudicati con la sentenza del 18/09/2007, esclusi dalla valutazione ex art. 671 c.p.p., furono commessi nello stesso giorno dei reati valutati nella sentenza del 3 giugno 2008, e quelli giudicati con decisione del 14/05/2008 furono commessi solo quattro giorni prima dei fatti oggetto della sentenza dell'8/01/2008, quest'ultima parimenti esclusa dalla valutazione della continuazione, senza tralasciare lo stato di tossicodipendenza del Di NZ che costituirebbe ulteriore fattore di collegamento, in un comune disegno, di tutti i suddetti reati.
In sintesi, la sopravvenienza di titolo esecutivo unitario, tale da disvelare gli stretti nessi temporali e tipologici esistenti tra i vari reati commessi dallo stesso soggetto, non giustificherebbe la declaratoria di parziale inammissibilità della domanda di applicazione della continuazione limitatamente ai fatti già valutati come non unificabili ricompresi, insieme ad altri reati, nel provvedimento di cumulo successivamente emesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Non configura mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, e, perciò, inammissibile a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p., che abbiano già formato oggetto di una precedente istanza, respinta, di applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.. La sopravvenienza di un provvedimento di cumulo ancorché comprensivo, in parte, degli stessi reati per cui il giudice dell'esecuzione abbia già negato l'esistenza del vincolo della continuazione, costituisce, infatti, un nuovo elemento che impone, nel caso di rinnovata richiesta di applicazione della continuazione, la valutazione dell'eventuale nesso ideativo e volitivo esistente tra tutti i fatti confluiti nel cumulo, ivi inclusi quelli già ritenuti non legati tra loro e, tuttavia, da riconsiderare in relazione ai fatti ulteriori indicati nel provvedimento di cui all'art. 663 c.p.p., e all'eventuale incidenza unificante di quest'ultimi anche su quelli già precedentemente valutati.
Segue che illegittimamente il giudice dell'esecuzione, investito di domanda di applicazione della continuazione in relazione a plurimi fatti compresi in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, ha stralciato dai reati scrutinagli quelli, pure inclusi nel cumulo, già precedentemente ritenuti non in continuazione tra loro, così escludendo dall'ambito del suo esame l'eventuale vincolo tra i fatti stralciati e gli altri reati, estranei alla precedente deliberazione, inclusi nel sopravvenuto cumulo, senza operare la necessaria valutazione globale di tutte le violazioni nei loro eventuali reciproci nessi.
2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), il quale si uniformerà a quanto stabilito nella presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale monocratico di Asti.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013