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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11258 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9970 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 6.11.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana 403 Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Oberdan Capponi, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46 presso la sede , rappresentato e difeso dal funzionario Giulia CP_2
TT
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro per sentire dichiarare il diritto ai ratei dell'indennità di cieco parziale, come riconosciuta con omologa del 9.5.2024 del predetto Tribunale, notificata in data 27.6.2024 e per effetto per sentire la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, con decorrenza di legge oltre CP_1 gli interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo. Si costituiva in giudizio l' rappresentando che il procedimento amministrativo CP_1 era in corso di istruttoria presso la sede amministrativa di competenza e chiedendo un rinvio per permettere la liquidazione.
1 All'udienza del 23.6.2025 veniva concesso il detto rinvio all'udienza del 6.11.2025. In data 7.10.2025 l' depositava il cedolino attestante la liquidazione e il CP_1 pagamento (in data 1.7.2025) della prestazione controversa per l'importo di euro 6.509,58. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell'Istituto.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 6.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9970 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 6.11.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana 403 Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Oberdan Capponi, che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46 presso la sede , rappresentato e difeso dal funzionario Giulia CP_2
TT
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro per sentire dichiarare il diritto ai ratei dell'indennità di cieco parziale, come riconosciuta con omologa del 9.5.2024 del predetto Tribunale, notificata in data 27.6.2024 e per effetto per sentire la condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, con decorrenza di legge oltre CP_1 gli interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo. Si costituiva in giudizio l' rappresentando che il procedimento amministrativo CP_1 era in corso di istruttoria presso la sede amministrativa di competenza e chiedendo un rinvio per permettere la liquidazione.
1 All'udienza del 23.6.2025 veniva concesso il detto rinvio all'udienza del 6.11.2025. In data 7.10.2025 l' depositava il cedolino attestante la liquidazione e il CP_1 pagamento (in data 1.7.2025) della prestazione controversa per l'importo di euro 6.509,58. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell' CP_1 nella liquidazione si tiene conto del carattere seriale della vertenza, del comportamento collaborativo dell'Istituto.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 6.11.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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