Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1428
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Intervenuta cancellazione dell'iscrizione che aveva giustificato l'interesse ad agire

    Il ricorrente ha rinunciato al ricorso, consapevole che, venuta meno la ragione che aveva giustificato l'interesse ad agire, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 146/2021 che ha modificato l'art. 12 del Dpr n. 602/1973, stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile se non in casi specifici non ricorrenti.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    Il Collegio ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per compensare le spese, avuto riguardo all'evoluzione interpretativa e normativa in tema di impugnazione degli estratti di ruolo e al fatto che l'iniziativa giudiziaria era stata intrapresa quando l'ammissibilità di ricorso avverso estratti ruolo era generalmente riconosciuta.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese

    Il Collegio ha ritenuto sussistenti giustificati motivi per compensare le spese, avuto riguardo all'evoluzione interpretativa e normativa in tema di impugnazione degli estratti di ruolo e al fatto che l'iniziativa giudiziaria era stata intrapresa quando l'ammissibilità di ricorso avverso estratti ruolo era generalmente riconosciuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1428
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1428
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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