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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1428/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ON NG RI, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4917/2018 depositato il 07/08/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004 - ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IRPEF-ALTRO 2004
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IVA-ALTRO 2004
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IRAP 2004
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320090049220078 IVA-ALTRO 2003
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320090049220078 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente rinuncia al ricorso rappresentando l'intervenuta cancellazione dell'iscrizione che aveva giustificato l'interesse ad agire, e chiede compensazione delle spese.
ADER insiste in atti, chiede la condanna della controparte alle spese del giudizio.
ADE si associa alla medesima richiesta di ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento nn. 29320070106951179 (anno d'imposta 2004, € 17.927,70) e 29320090049220078 (anno d'imposta 2003,
€ 41.840,05), relative a IRPEF, IVA e IRAP, per un importo complessivo di circa € 59.312,75.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali, sostenendo che le cartelle erano state notificate oltre il termine quadriennale previsto per la riscossione e che, comunque, il credito si è estinto per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.
Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto la nullità delle cartelle per difetto di motivazione, richiamando l'art. 7 dello Statuto del contribuente e sostenendo che gli atti non riportano gli elementi essenziali per consentire un'adeguata difesa.
Con un terzo motivo, la difesa ha lamentato la violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000, poiché
l'Amministrazione non avrebbe previamente invitato il contribuente a produrre documenti prima dell'iscrizione a ruolo.
Con ulteriori argomentazioni, la difesa ha sostenuto che, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti o di titoli definitivi, la prescrizione applicabile sarebbe quella breve quinquennale, richiamando giurisprudenza di legittimità.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della data di rilascio degli estratti di ruolo, elemento necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione. Ha inoltre eccepito la tardività dell'impugnazione delle cartelle, producendo le relate di notifica e affermando che le stesse sono divenute definitive per mancata opposizione nei 60 giorni. Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha affermato che il ricorso è inammissibile per carenza dei motivi, poiché le doglianze sono generiche, contraddittorie e prive di specifica indicazione delle norme violate, in violazione dell'art. 18, comma 4, D.Lgs. 546/1992.
In subordine, la resistente ha contestato nel merito le eccezioni di decadenza, sostenendo che le cartelle erano state notificate nei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/73. Ha inoltre sostenuto che, una volta notificate e non impugnate, le cartelle hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Infine, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dei ruoli, rilevando che il contribuente non ha contestato il merito della pretesa.
§§§§§
Riscossione Sicilia S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate nel 2008 e nel 2009 e che il contribuente avrebbe dovuto impugnarle tempestivamente, non potendo ora contestarle tramite estratti di ruolo.
Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha sostenuto la carenza di legittimazione passiva per tutte le doglianze relative alla fase di formazione del ruolo, trattandosi di attività imputabili esclusivamente all'ente impositore.
Con riguardo al terzo motivo, la resistente ha affermato che non sussiste alcuna violazione dell'art. 7 dello
Statuto del contribuente, poiché la cartella può essere motivata per relationem e non richiede l'allegazione degli atti richiamati, purché conoscibili.
In ordine alla prescrizione, la resistente ha dedotto che le cartelle, una volta notificate e non impugnate, hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo, con conseguente applicazione della prescrizione decennale, e che ulteriori atti interruttivi (intimazioni, proposta di compensazione, pignoramento) hanno comunque impedito il decorso del termine.
La resistente ha concluso chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
§§§§§
In data 07.03.2021 veniva depositata copia della querela di falso presentata per fare 'dichiarare la falsità della sottoscrizione attribuita al sig. Ricorrente_1 apposta in calce relata di notifica della cartella di pagamento n. 29320090049220078002'.
In data 08.03.2021 la difesa di parte ricorrente depositava memorie illustrative con le quali veniva reiterata la richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento di querela di falso iscritta al n. 3453/20 R.G. Tribunale di Catania.
Con provvedimento emesso fuori udienza veniva disposta la sospensione ex art.295 c.p.c..
Con ordinanza presidenziale del 14.07.2025 veniva assegnato alla parte ricorrente termine perentorio di giorni quindici per produrre certificazione attestante lo stato attuale del procedimento - r.g. n. 3543/2020
Tribunale di Catania. Il successivo 30.07.2025 la difesa del ricorrente depositava la sentenza che aveva deciso sulla querela di falso in senso favorevole al Ricorrente_1.
In data 28.10.2025 parte ricorrente depositava 'provvedimento di revoca abilitazione AT notificato il
24.10.2025' e con successive note del 03.11.2025 veniva rappresentato, in dipendenza del detto provvedimento, interesse ad agire anche con ricorso avverso estratti di ruolo.
La AGENZIA delle ENTRATE, con memorie del 10.11.2025, eccepiva inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso estratti di ruolo.
All'udienza del 14.11.2025 veniva sollecitata parte ricorrente a documentare passaggio in giudicato della sentenza che aveva deciso sulla querela di falso.
Parte ricorrente procedeva al deposito di quanto richiesto.
All'udienza del 30.01 2026, tuttavia, parte ricorrente, dopo avere rappresentato la revoca del provvedimento di revoca abilitazione AT (su cui aveva fondato le proprie conclusioni sull'interesse ad agire, dichiarava di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.
Le parti resistenti prendevano atto della rinuncia ma sollecitavano condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto anticipato, parte ricorrente, che aveva (nel 2018) proposto ricorso avverso estratti ruolo, aveva poi curato (con esito positivo) querela di falso e, nel 2025, sostenuto sussistenza di legittimo interesse ad agire in dipendenza di provvedimento di revoca abilitazione AT, ha successivamente, essendo venuta meno la detta revoca, rinunciato al ricorso nella evidente consapevolezza della ormai mutata situazione in ipotesi di ricorsi avverso estratti ruolo.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 3-bis del Dlgs n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.
215/2021, novellando l'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, è stato ha inserito il comma 4-bis, che ha stabilito non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Secondo la interpretazione della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, 'in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)' (Cass. civ. sez. unite, 6 settembre 2022 n.26283).
Il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Come detto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso consapevole che, venuta meno la ragione che avrebbe potuto giustificare una positiva valutazione circa l'interesse ad agire, il ricorso, proposto in epoca antecedente alla modifica normativa e, quindi, in epoca in cui era astrattamente ammissibile, sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Le resistenti hanno chiesto condanna alle spese.
Ritiene il Collegio, però, che, avuto riguardo alla evoluzione interpretativa e normativa in tema di impugnazione degli estratti di ruolo, tenendo conto che la iniziativa giudiziaria era stata intrapresa (anno
2018) quando la ammissibilità di ricorso avverso estratti ruolo era generalmente riconosciuta, debbano ritenersi sussistenti giustificati motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
Pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Settima, dichiara estinzioe del giudizio per rinuncia del ricorrente;
spese compensate.
Catania, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NI CA IO A.M. AZ
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ON NG RI, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
PATERNO' RADDUSA BENEDETTO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4917/2018 depositato il 07/08/2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N. 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004 - ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IRPEF-ALTRO 2004
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IVA-ALTRO 2004
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320070106951179 IRAP 2004
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320090049220078 IVA-ALTRO 2003
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320090049220078 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente rinuncia al ricorso rappresentando l'intervenuta cancellazione dell'iscrizione che aveva giustificato l'interesse ad agire, e chiede compensazione delle spese.
ADER insiste in atti, chiede la condanna della controparte alle spese del giudizio.
ADE si associa alla medesima richiesta di ADER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento nn. 29320070106951179 (anno d'imposta 2004, € 17.927,70) e 29320090049220078 (anno d'imposta 2003,
€ 41.840,05), relative a IRPEF, IVA e IRAP, per un importo complessivo di circa € 59.312,75.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese erariali, sostenendo che le cartelle erano state notificate oltre il termine quadriennale previsto per la riscossione e che, comunque, il credito si è estinto per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c.
Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto la nullità delle cartelle per difetto di motivazione, richiamando l'art. 7 dello Statuto del contribuente e sostenendo che gli atti non riportano gli elementi essenziali per consentire un'adeguata difesa.
Con un terzo motivo, la difesa ha lamentato la violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000, poiché
l'Amministrazione non avrebbe previamente invitato il contribuente a produrre documenti prima dell'iscrizione a ruolo.
Con ulteriori argomentazioni, la difesa ha sostenuto che, in mancanza di prova della notifica degli atti presupposti o di titoli definitivi, la prescrizione applicabile sarebbe quella breve quinquennale, richiamando giurisprudenza di legittimità.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della data di rilascio degli estratti di ruolo, elemento necessario per verificare la tempestività dell'impugnazione. Ha inoltre eccepito la tardività dell'impugnazione delle cartelle, producendo le relate di notifica e affermando che le stesse sono divenute definitive per mancata opposizione nei 60 giorni. Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha affermato che il ricorso è inammissibile per carenza dei motivi, poiché le doglianze sono generiche, contraddittorie e prive di specifica indicazione delle norme violate, in violazione dell'art. 18, comma 4, D.Lgs. 546/1992.
In subordine, la resistente ha contestato nel merito le eccezioni di decadenza, sostenendo che le cartelle erano state notificate nei termini previsti dall'art. 25 DPR 602/73. Ha inoltre sostenuto che, una volta notificate e non impugnate, le cartelle hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Infine, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dei ruoli, rilevando che il contribuente non ha contestato il merito della pretesa.
§§§§§
Riscossione Sicilia S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate nel 2008 e nel 2009 e che il contribuente avrebbe dovuto impugnarle tempestivamente, non potendo ora contestarle tramite estratti di ruolo.
Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha sostenuto la carenza di legittimazione passiva per tutte le doglianze relative alla fase di formazione del ruolo, trattandosi di attività imputabili esclusivamente all'ente impositore.
Con riguardo al terzo motivo, la resistente ha affermato che non sussiste alcuna violazione dell'art. 7 dello
Statuto del contribuente, poiché la cartella può essere motivata per relationem e non richiede l'allegazione degli atti richiamati, purché conoscibili.
In ordine alla prescrizione, la resistente ha dedotto che le cartelle, una volta notificate e non impugnate, hanno acquisito efficacia di titolo esecutivo, con conseguente applicazione della prescrizione decennale, e che ulteriori atti interruttivi (intimazioni, proposta di compensazione, pignoramento) hanno comunque impedito il decorso del termine.
La resistente ha concluso chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
§§§§§
In data 07.03.2021 veniva depositata copia della querela di falso presentata per fare 'dichiarare la falsità della sottoscrizione attribuita al sig. Ricorrente_1 apposta in calce relata di notifica della cartella di pagamento n. 29320090049220078002'.
In data 08.03.2021 la difesa di parte ricorrente depositava memorie illustrative con le quali veniva reiterata la richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della definizione del procedimento di querela di falso iscritta al n. 3453/20 R.G. Tribunale di Catania.
Con provvedimento emesso fuori udienza veniva disposta la sospensione ex art.295 c.p.c..
Con ordinanza presidenziale del 14.07.2025 veniva assegnato alla parte ricorrente termine perentorio di giorni quindici per produrre certificazione attestante lo stato attuale del procedimento - r.g. n. 3543/2020
Tribunale di Catania. Il successivo 30.07.2025 la difesa del ricorrente depositava la sentenza che aveva deciso sulla querela di falso in senso favorevole al Ricorrente_1.
In data 28.10.2025 parte ricorrente depositava 'provvedimento di revoca abilitazione AT notificato il
24.10.2025' e con successive note del 03.11.2025 veniva rappresentato, in dipendenza del detto provvedimento, interesse ad agire anche con ricorso avverso estratti di ruolo.
La AGENZIA delle ENTRATE, con memorie del 10.11.2025, eccepiva inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso estratti di ruolo.
All'udienza del 14.11.2025 veniva sollecitata parte ricorrente a documentare passaggio in giudicato della sentenza che aveva deciso sulla querela di falso.
Parte ricorrente procedeva al deposito di quanto richiesto.
All'udienza del 30.01 2026, tuttavia, parte ricorrente, dopo avere rappresentato la revoca del provvedimento di revoca abilitazione AT (su cui aveva fondato le proprie conclusioni sull'interesse ad agire, dichiarava di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.
Le parti resistenti prendevano atto della rinuncia ma sollecitavano condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto anticipato, parte ricorrente, che aveva (nel 2018) proposto ricorso avverso estratti ruolo, aveva poi curato (con esito positivo) querela di falso e, nel 2025, sostenuto sussistenza di legittimo interesse ad agire in dipendenza di provvedimento di revoca abilitazione AT, ha successivamente, essendo venuta meno la detta revoca, rinunciato al ricorso nella evidente consapevolezza della ormai mutata situazione in ipotesi di ricorsi avverso estratti ruolo.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 3-bis del Dlgs n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.
215/2021, novellando l'articolo 12 del Dpr n. 602/1973, è stato ha inserito il comma 4-bis, che ha stabilito non soltanto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Secondo la interpretazione della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, 'in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)' (Cass. civ. sez. unite, 6 settembre 2022 n.26283).
Il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Come detto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso consapevole che, venuta meno la ragione che avrebbe potuto giustificare una positiva valutazione circa l'interesse ad agire, il ricorso, proposto in epoca antecedente alla modifica normativa e, quindi, in epoca in cui era astrattamente ammissibile, sarebbe stato dichiarato inammissibile.
Le resistenti hanno chiesto condanna alle spese.
Ritiene il Collegio, però, che, avuto riguardo alla evoluzione interpretativa e normativa in tema di impugnazione degli estratti di ruolo, tenendo conto che la iniziativa giudiziaria era stata intrapresa (anno
2018) quando la ammissibilità di ricorso avverso estratti ruolo era generalmente riconosciuta, debbano ritenersi sussistenti giustificati motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
Pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione Settima, dichiara estinzioe del giudizio per rinuncia del ricorrente;
spese compensate.
Catania, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NI CA IO A.M. AZ