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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8742/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8742 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2018, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in VIA SARDEGNA Parte_1
41/B - ASSEMINI presso lo studio dell'Avv. PISTIS DONATELLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
SARDEGNA 27 09032 ASSEMINI presso lo studio dell'Avv. ATZORI CLAUDIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
BL , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, CP_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 13.03.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Disporre l'affido super esclusivo delle figlie minori e in favore della Per_1 Persona_2
Pagina 1 signora che assumerà in via esclusiva tutte le decisioni di maggiore importanza Parte_1 relative alla vita delle figlie minori, alla loro condizioni di vita, di salute, alla loro educazione istruzione e alla scelta della loro residenza abituale;
2. Le figlie minori coabiteranno con la madre in Assemini nella residenza in Assemini via Verdi
n.15;
3. Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore delle figlie CP_1
e di euro 100,00 per ciascuna (euro 200 totali) da versarsi entro il giorno Per_1 Persona_2
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora mediante pagamento dirette Pt_1 del datore di lavoro del sig. individuato nell'impresa edile Alessio Sanniu con sede CP_1 legale in09032 Assemini (CA) via Sacco n.86 C.F. C.F._1
4. Stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figli secondo le prescrizioni di cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
5. Stabilire che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente la figlia quando questa Per_1 lo vorrà mentre, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita della figlia Persona_2 restano ferme, salvo diverso accordo tra i genitori, le modalità di regolamentazione stabilite con ordinanza presidenziale del 29.3.2019 e dunque gli incontri tra la bambina e il sig,
[...] dovranno avvenire alla presenza della nonna paterna e presso il domicilio della CP_1 medesima in Assemini nella via Leonardo da Vinci n.11 due pomeriggi alla settimana;
6. Spese legali compensate.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: Pronunciare la separazione tra le parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con ricorso depositato dalla in data 18/10/2018, assunti i provvedimenti CP_1 Parte_1 provvisori ed urgenti, e mutato il rito pronunciata in data la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva del 14.12.2019, all'udienza del 13.03.2024 i procuratori delle parti con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter, hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva del 14.11.2019 con cui è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Pagina 2 Quanto all'accordo avente ad oggetto l'affidamento super esclusivo delle figlie minori Persona_3 nata il [...] e nata il [...] deve rilevarsi quanto segue. Persona_4
Con il ricorso per separazione la ricorrente ha fin da subito lamentato l'atteggiamento di disinteresse del per le figlie minori, la più piccola, all'atto del deposito, in tenerissima età. Ha altresì CP_1 lamentato la dedizione del all'abuso di alcolici e la sua conseguente totale inaffidabilità CP_1 nell'accudimento delle figlie.
Sono stati incaricati i Servizi Sociali del comune di Assemini di verifcare la situazione delle parti con Per_ particolare riferimento ai rapporti tra le figlie e il padre ed è stato disposto l'invio del al , CP_1 centro alcologico, per i test in ordine all'abuso di consumo di sostanze alcoliche.
Deve premettersi che lo stesso in sede di audizione ha ammesso la frequentazione di bar e CP_1
l'assunzione di alcolici pur sminuendo la propria situazione di presunto alcolista.
Peraltro, come emerge dalle relazioni dei servizi sociali il non ha seguito con assiduità i CP_1
Per_ percorsi di sostegno e, da ultimo ha interrotto la frequentazione del rendendo di fatto impossibile la rilevazione della sua situazione con riferimento all'abuso di alcolici.
È emerso che la figlia maggiore , ora 17enne, non vuole incontrarlo e, almeno in un'occasione, Per_1 avendo incontrato casualmente il padre per la strada, è stata dallo stesso volutamente ignorata.
È altresì emerso che il abbia reiteratamente omesso il versamento della somma disposta con CP_1 ordinanza presidenziale per il mantenimento delle figlie e non si sia reso disponibile a prestare il consenso per un supporto psicologico presso un professionista privato in favore della figlia . È Per_1 stato necessario disporre in via giudiziale l'ordine di pagamento diretto della somma da parte del datore di lavoro e autorizzare la a prestare in proprio il consenso per l'intrapresa da parte della Pt_1 figlia della terapia psicologica.
In corso di giudizio, a modifica di quanto inizialmente disposto con ordinanza presidenziale, è stato disposto l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre.
Ciò detto, l'accordo per la disposizione dell'affido super esclusivo delle minori alla è in linea Pt_1 con le emergenze processuali tenuto conto del complessivo atteggiamento del e del sostanziale CP_1
e completo disinteresse mostrato dallo stesso nei confronti delle figlie.
Anche le modalità di incontri e frequentazione con le figlie minori sono in linea con quanto emerso in corso di giudizio atteso che la figlia 17enne non vuole vedere il padre ed è comunque, in ragione dell'età nelle condizioni di decidere autonomamente come rapportarsi con lo stesso;
in ragione dell'inaffidabilità mostrata è corretto che la frequentazione con la figlia minore di Persona_2 appena 7 anni avvenga in situazione di protezione alla presenza della nonna paterna e presso l'abitazione della stessa.
Devono pertanto essere recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto conformi agli
Pagina 3 interessi della prole nonché degli stessi coniugi. Con riferimento all'ordine di pagamento diretto del contributo di mantenimento a carico del datore di lavoro del deve darsi atto, come sopra CP_1 accennato, dell'emanazioni in corso di giudizio.
Sull'accordo delle parti le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale,, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. Dispone l'affido super esclusivo delle figlie minori e in favore della Per_1 Persona_2 signora che assumerà in via esclusiva tutte le decisioni di maggiore importanza Parte_1 relative alla vita delle figlie minori, alla loro condizioni di vita, di salute, alla loro educazione istruzione e alla scelta della loro residenza abituale;
2. Le figlie minori coabiteranno con la madre in Assemini nella residenza in Assemini via Verdi
n.15;
3. Dispone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore delle figlie CP_1
e di euro 100,00 per ciascuna (euro 200 totali) da versarsi entro il giorno Per_1 Persona_2
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora mediante pagamento dirette Pt_1 del datore di lavoro del sig. individuato nell'impresa edile Alessio Sanniu con sede CP_1 legale in09032 Assemini (CA) via Sacco n.86 C.F. C.F._1
4. Stabilisce che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figli secondo le prescrizioni di cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
5. Stabilisce che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente la figlia quando questa Per_1 lo vorrà mentre, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita della figlia Persona_2 restano ferme, salvo diverso accordo tra i genitori, le modalità di regolamentazione stabilite con ordinanza presidenziale del 29.3.2019 e dunque gli incontri tra la bambina e il sig,
[...] dovranno avvenire alla presenza della nonna paterna e presso il domicilio della CP_1 medesima in Assemini nella via Leonardo da Vinci n.11 due pomeriggi alla settimana;
6. Spese legali compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
19.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
Pagina 4 Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8742 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2018, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in VIA SARDEGNA Parte_1
41/B - ASSEMINI presso lo studio dell'Avv. PISTIS DONATELLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
SARDEGNA 27 09032 ASSEMINI presso lo studio dell'Avv. ATZORI CLAUDIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
BL , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, CP_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 13.03.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Disporre l'affido super esclusivo delle figlie minori e in favore della Per_1 Persona_2
Pagina 1 signora che assumerà in via esclusiva tutte le decisioni di maggiore importanza Parte_1 relative alla vita delle figlie minori, alla loro condizioni di vita, di salute, alla loro educazione istruzione e alla scelta della loro residenza abituale;
2. Le figlie minori coabiteranno con la madre in Assemini nella residenza in Assemini via Verdi
n.15;
3. Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore delle figlie CP_1
e di euro 100,00 per ciascuna (euro 200 totali) da versarsi entro il giorno Per_1 Persona_2
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora mediante pagamento dirette Pt_1 del datore di lavoro del sig. individuato nell'impresa edile Alessio Sanniu con sede CP_1 legale in09032 Assemini (CA) via Sacco n.86 C.F. C.F._1
4. Stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figli secondo le prescrizioni di cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
5. Stabilire che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente la figlia quando questa Per_1 lo vorrà mentre, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita della figlia Persona_2 restano ferme, salvo diverso accordo tra i genitori, le modalità di regolamentazione stabilite con ordinanza presidenziale del 29.3.2019 e dunque gli incontri tra la bambina e il sig,
[...] dovranno avvenire alla presenza della nonna paterna e presso il domicilio della CP_1 medesima in Assemini nella via Leonardo da Vinci n.11 due pomeriggi alla settimana;
6. Spese legali compensate.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: Pronunciare la separazione tra le parti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
con ricorso depositato dalla in data 18/10/2018, assunti i provvedimenti CP_1 Parte_1 provvisori ed urgenti, e mutato il rito pronunciata in data la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva del 14.12.2019, all'udienza del 13.03.2024 i procuratori delle parti con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter, hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva del 14.11.2019 con cui è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Pagina 2 Quanto all'accordo avente ad oggetto l'affidamento super esclusivo delle figlie minori Persona_3 nata il [...] e nata il [...] deve rilevarsi quanto segue. Persona_4
Con il ricorso per separazione la ricorrente ha fin da subito lamentato l'atteggiamento di disinteresse del per le figlie minori, la più piccola, all'atto del deposito, in tenerissima età. Ha altresì CP_1 lamentato la dedizione del all'abuso di alcolici e la sua conseguente totale inaffidabilità CP_1 nell'accudimento delle figlie.
Sono stati incaricati i Servizi Sociali del comune di Assemini di verifcare la situazione delle parti con Per_ particolare riferimento ai rapporti tra le figlie e il padre ed è stato disposto l'invio del al , CP_1 centro alcologico, per i test in ordine all'abuso di consumo di sostanze alcoliche.
Deve premettersi che lo stesso in sede di audizione ha ammesso la frequentazione di bar e CP_1
l'assunzione di alcolici pur sminuendo la propria situazione di presunto alcolista.
Peraltro, come emerge dalle relazioni dei servizi sociali il non ha seguito con assiduità i CP_1
Per_ percorsi di sostegno e, da ultimo ha interrotto la frequentazione del rendendo di fatto impossibile la rilevazione della sua situazione con riferimento all'abuso di alcolici.
È emerso che la figlia maggiore , ora 17enne, non vuole incontrarlo e, almeno in un'occasione, Per_1 avendo incontrato casualmente il padre per la strada, è stata dallo stesso volutamente ignorata.
È altresì emerso che il abbia reiteratamente omesso il versamento della somma disposta con CP_1 ordinanza presidenziale per il mantenimento delle figlie e non si sia reso disponibile a prestare il consenso per un supporto psicologico presso un professionista privato in favore della figlia . È Per_1 stato necessario disporre in via giudiziale l'ordine di pagamento diretto della somma da parte del datore di lavoro e autorizzare la a prestare in proprio il consenso per l'intrapresa da parte della Pt_1 figlia della terapia psicologica.
In corso di giudizio, a modifica di quanto inizialmente disposto con ordinanza presidenziale, è stato disposto l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre.
Ciò detto, l'accordo per la disposizione dell'affido super esclusivo delle minori alla è in linea Pt_1 con le emergenze processuali tenuto conto del complessivo atteggiamento del e del sostanziale CP_1
e completo disinteresse mostrato dallo stesso nei confronti delle figlie.
Anche le modalità di incontri e frequentazione con le figlie minori sono in linea con quanto emerso in corso di giudizio atteso che la figlia 17enne non vuole vedere il padre ed è comunque, in ragione dell'età nelle condizioni di decidere autonomamente come rapportarsi con lo stesso;
in ragione dell'inaffidabilità mostrata è corretto che la frequentazione con la figlia minore di Persona_2 appena 7 anni avvenga in situazione di protezione alla presenza della nonna paterna e presso l'abitazione della stessa.
Devono pertanto essere recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto conformi agli
Pagina 3 interessi della prole nonché degli stessi coniugi. Con riferimento all'ordine di pagamento diretto del contributo di mantenimento a carico del datore di lavoro del deve darsi atto, come sopra CP_1 accennato, dell'emanazioni in corso di giudizio.
Sull'accordo delle parti le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale,, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. Dispone l'affido super esclusivo delle figlie minori e in favore della Per_1 Persona_2 signora che assumerà in via esclusiva tutte le decisioni di maggiore importanza Parte_1 relative alla vita delle figlie minori, alla loro condizioni di vita, di salute, alla loro educazione istruzione e alla scelta della loro residenza abituale;
2. Le figlie minori coabiteranno con la madre in Assemini nella residenza in Assemini via Verdi
n.15;
3. Dispone a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore delle figlie CP_1
e di euro 100,00 per ciascuna (euro 200 totali) da versarsi entro il giorno Per_1 Persona_2
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora mediante pagamento dirette Pt_1 del datore di lavoro del sig. individuato nell'impresa edile Alessio Sanniu con sede CP_1 legale in09032 Assemini (CA) via Sacco n.86 C.F. C.F._1
4. Stabilisce che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figli secondo le prescrizioni di cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017;
5. Stabilisce che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente la figlia quando questa Per_1 lo vorrà mentre, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita della figlia Persona_2 restano ferme, salvo diverso accordo tra i genitori, le modalità di regolamentazione stabilite con ordinanza presidenziale del 29.3.2019 e dunque gli incontri tra la bambina e il sig,
[...] dovranno avvenire alla presenza della nonna paterna e presso il domicilio della CP_1 medesima in Assemini nella via Leonardo da Vinci n.11 due pomeriggi alla settimana;
6. Spese legali compensate.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
19.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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