Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 1
Il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non ha comportato per le stesse l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall'articolo 2214 cod. civ. sia ai fini civili che per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, sicché nel caso di inadempimento a tale obbligo si possono configurare gli elementi del reato di bancarotta semplice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 11/11/1999
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere N. 5382
3. Dott. ALFONSO AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO DI POPOLO rel. Consigliere N. 27536/1999
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
EN NC (nato a [...] il 1^ gennaio 1946) avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 13 aprile Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
Lette le conclusioni del P.M., che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato in fatto ed in diritto che:
La Corte di appello di Bologna ha riformato, sull'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica competente, la sentenza del Pretore di Ferrara del 24 settembre 1996, di assoluzione (perché il fatto non costituisce reato) di BE FR e TU NI (dichiarati falliti quali soci di fatto dell'impresa "Effedi s.d.f.") dal contestato delitto di bancarotta semplice documentale. Il Pretore, in particolare, aveva rilevato l'inesigibilità psicologica del fatto, determinato da erronea informazione del commercialista sull'esenzione dalla tenuta del libro giornale, ricollegabile al regime di contabilità semplificata utilizzato dalla società predetta (e il P.M. appellante aveva opposto l'inesistenza di errore scusabile ai sensi dell'art. 5 C.P., essendo richiamata l'applicabilità dell'art. 2214 C.C. nell'art. 217 della Legge fallimentare ed essendo integrato l'elemento psicologico del reato contestato già dalla colpa, concretamente individuata dalla addotta adesione ad erronei consigli del commercialista). E la Corte di merito ha appunto accreditato come fondata l'impugnazione proposta, condannando gli imputati alla rispettiva pena di giustizia per il reato contestato.
Propone il ricorso per cassazione in esame soltanto il BE, che denunzia come la sentenza impugnata risulti inficiata da violazioni della disciplina legale in materia di obblighi contabili e da connesse carenze motivazionali, conseguenti alla mancata valorizzazione del rilievo del regime tributario di contabilità semplificata, effettivamente idoneo ad escludere l'obbligo di tenuta del libro giornale, della quale si è per ciò indebitamente contestata l'omissione.
Ma la censura, esposta peraltro senza adeguata specificazione degli elementi di sostegno, denota comunque profili di manifesta infondatezza, essendo ben noto che il regime tributario di contabilità semplificata non ha comportato, per le imprese che vi sono ammesse, l'abrogazione dell'art. 2214 C.C., per quanto proprio l'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 mantenga "salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto" (Cass. Sez. V, 5 novembre 1986, n. 1347, Potenza;
Sez. V, 27 novembre 1986 n. 4550, Anzelini). Per modo è stato già puntualmente ribadito che, per le cosidette "imprese minori", persiste l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dall'art.2214 C. C., sia ai fini civili, sia per gli effetti penali sanzionati dalla Legge fallimentare, nell'ambito della quale l'inadempimento correlativo lascia prefigurare la sussistenza degli elementi del reato di bancarotta semplice (Cass. Sez. V, 22 febbraio 1994, n. 4176, Ghirardello, CED n. 197994). La conseguente manifesta infondatezza della doglianza comporta la dichiarazione di inammissibilità del gravame, alla quale resta ricollegato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere, a carico del ricorrente, delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire 1 milione.
LA CORTEDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di lire 1 milione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000