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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2026, n. 4229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4229 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25121/2024 R.G. proposto da: RT TO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO ER e ER CROCE;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO GHERA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 748/2024 ELla CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 986/2022; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 19/11/2025 dal Consigliere Dott. ER BELLE’; Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Dott. EN IC - Consigliere - Dott. ER BELLE’ - Consigliere rel. - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO – AVVOCATI DIPENDENTI – INDENNITÀ BUONUSCITA – COMPUTO ONORARI PROFESSIONALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TFS – MERI ATTI – INAPPLICABILITA’ ART. 1324 C.C.- Civile Sent. Sez. L Num. 4229 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BELLE' ER Data pubblicazione: 25/02/2026 2 udito il P.M. in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito l’avv. ER CROCE;
udito l’avvocato FEDERICO GHERA per ELega avvocato EDOARDO GHERA. FATTI DI CAUSA 1. NO RT, avvocato dipendente ELl’INPS, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età il 31/10/2010, aveva chiesto ed ottenuto che fosse ingiunto all’Istituto il pagamento ELla complessiva somma di euro 8.993,22 a titolo di trattenute operate sul trattamento pensionistico nei mesi di novembre e dicembre 2019 per “recupero TFS”. 2. Il decreto ingiuntivo era stato opposto dall’INPS. La vicenda, sulla base ELla prospettazione EL ricorrente, si era così svolta: - nel corso EL rapporto il RT aveva percepito la componente stipendiale collegata alle competenze ed onorari professionali quale trattamento fondamentale attribuito ai sensi ELl’art. 30, comma 2, EL d.P.R. n. 411/1976; - l’INPS dopo aver liquidato il TFS (per un totale lordo di euro 675.348,92), con comunicazione in data 8/10/2018, gli aveva trasmesso un ricalcolo ELl’indennità di buonuscita corrisposta all’atto ELla cessazione EL rapporto e chiesto in restituzione l’importo lordo di euro 367.294,32 per effetto ELla ritenuta non computabilità in detta indennità ELle somme erogate a titolo di onorari;
- a far data dal settembre 2019 l’Istituto aveva cominciato ad applicare sul trattamento pensionistico ELle trattenute operando una compensazione in proprio favore ELl’asserito controcredito. 3. Il Tribunale di Trapani aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Aveva, in sintesi, ritenuto che gli onorari costituissero una componente retributiva diversa dallo stipendio tabellare e non potessero, pertanto, essere computati nella base di calcolo ELl’indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70/1975. 3 Riteneva che per la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. dovesse applicarsi la prescrizione decennale. 4. Decidendo sull’impugnazione EL RT, la Corte d’Appello di Palermo, in solo parziale riforma ELla sentenza di prime cure, condannava l’Istituto a restituire all’appellante la somma di euro 4.087,91. La Corte territoriale riteneva intanto possibile la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, cod. civ. sul presupposto di una facile e pronta liquidazione EL credito ELl’ente. Escludeva che si ponesse un problema di decadenza ex art. 30 d.p.r. 1032 EL 1973, in quanto la norma, di stretta interpretazione, non riguardava i dipendenti ELl’INPS i cui trattamenti economici erano compiutamente disciplinati dalla legge n. 70 EL 1975 e comunque essa aveva riguardo agli errori di fatto o di omessa considerazione di elementi risultanti dagli atti o di errori di computo EL servizio o nel calcolo EL contributo di riscatto o ELla buonuscita, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, avendo l’INPS liquidato la buonuscita sulla base di una nozione di stipendio tabellare difforme da quella ELineata dall’art 13 ELla legge n. 70 EL 1975. Riteneva non pertinente il richiamo all’art. 21-novies ELla legge n. 241 EL 1990, tenuto conto che nel caso di specie non si verteva in ipotesi di esercizio di un potere amministrativo, ma piuttosto di adozione di atto di gestione EL rapporto di lavoro, tipico EL diritto privato. Quanto al tema EL giudicato proveniente dalle pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa, la Corte d’Appello evidenziava come un primo contenzioso avesse riguardato l’annullamento EL Regolamento di previdenza INPS che aveva rimesso al Consiglio di Amministrazione la decisione sul riconoscimento o meno degli emolumenti ai fini dei trattamenti di previdenza e quiescenza, sul presupposto, ritenuto dal Consiglio di Stato, che la computabilità in tal senso degli onorari andasse risolta sulla base ELla legge. 4 Quindi, aggiungeva la Corte di merito, l’INPS aveva ritenuto la computabilità degli onorari sia per la buonuscita sia per la pensione integrativa ed aveva disposto il recupero ELla conseguente contribuzione, ma tale pretesa era stata ritenuta prescritta dal Tar prima e dal Consiglio di Stato poi, aditi da impugnazione anche da parte ELl’odierno ricorrente. Tuttavia, precisava la Corte distrettuale, quelle pronunce avevano riguardato la pensione integrativa e non la buonuscita e in ogni caso, il richiamo contenuto nella pronuncia EL Consiglio di Stato al precedente contenzioso, non aveva la portata utile al giudicato. Esso era stato infatti effettuato solo al fine di riferire di quanto precedentemente accaduto e senza alcuna statuizione su di una sequenza logica fatto-norma-effetto, indispensabile per riconoscere la portata di giudicato ad una certa statuizione. Premesso che l’atto di liquidazione non poteva dirsi espressione negoziale, ovverosia una manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere una regolamentazione di interessi, quanto un atto dovuto in base alla legge, la Corte territoriale escludeva che il dipendente potesse aver maturato un legittimo affidamento sulla continuità di una certa prestazione, essendo il TFS importo versato una tantum e come tale non ancorato ad una ripetitività EL comportamento ELl’amministrazione. Richiamava Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 secondo cui in tema di base di calcolo EL trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici EL c.d. parastato, l’art. 13 ELla legge n. 70/1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e EL rapporto di lavoro EL relativo personale, aveva dettato una disciplina EL trattamento di quiescenza o di fine rapporto non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi ELlo stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione 5 mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, ELla legge n. 88 EL 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti ELl’INPS). Rilevava che nel medesimo senso si era espressa anche Cass. n. 24454/2017. Riteneva che le fonti non autorizzassero la contrattazione collettiva ad intervenire sulla disciplina ELl’indennità di anzianità, ed a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici rimaste in vigore. In proposito rilevava altresì che l’art. 42 EL CCNL si limitava a richiamare l’art. 13 ELla legge n. 70 EL 1975 e che questa era la “disciplina in atto” da aversi per richiamata, non potendo invece il riferimento andare al Regolamento interno ELl’INPS, in quanto violativo, in parte qua, ELla normativa inderogabile, perché, così intesa, la norma collettiva si infrangerebbe, come l’atto interno regolamentare, nel vizio di nullità. Riteneva che non fosse persuasivo il richiamo all’art. 5, co. 1, lettera g) ELla legge n. 88 EL 1989 ed alla competenza ivi prevista in capo al Consiglio di Amministrazione di ELiberare i regolamenti anche in deroga alle disposizioni ELla legge n. 70 EL 1975, in quanto in tal modo si sarebbe avallata «un’inammissibile applicazione diacronica EL sistema normativo e regolamentare sopravvenuto rispetto a quello previgente quale interpretato e rivisitato dall’esegesi inaugurata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7154/2010». Riteneva inammissibile l’eccezione di illegittimità costituzionale ELl’art. 13 ELla legge n. 70 EL 1975, essendo stata essa già disattesa da Corte Costituzionale n. 73 EL 2024, alla cui motivazione decisione faceva richiamo. 6 Considerava eccedente rispetto al quinto EL trattamento pensionistico EL RT (costituente limite insuperabile per le trattenute) la somma di euro 4.087,91 e condannava l’INPS a pagare la stessa all’appellante. 5. NO RT ha proposto ricorso in Cassazione affidato a sei motivi. L’INPS ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto EL ricorso. Le parti hanno infine depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, c.c. 1241, 1242 e 1243 c.c., 69 ELla legge n. 153 EL 1969 nonché degli artt. 112 e\o 35 e 36 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.). Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistere una compensazione senza che sia stata dimostrata l’esistenza di un controcredito, in mancanza di un’avversa domanda di accertamento ELlo stesso e, in ogni caso, in mancanza EL requisito ELla ‘certezza’ di tale controcredito, che era stato integralmente e radicalmente contestato e negato dal ricorrente, sia nell’an che nel quantum, sia in sede giudiziaria, sia in sede stragiudiziale. 2. Il motivo è infondato. Ai sensi ELl’art. 1243, comma 2, cod. civ., il giudice accoglie l’eccezione di compensazione, quando il credito opposto risulti anche solo di «facile e pronta liquidazione». In tal senso questa Corte si è già espressa da tempo (v. Cass. n. 9904 EL 20 giugno 2003 secondo cui la compensazione giudiziale prevista dall’art. 1243, secondo comma, cod. civ., può essere disposta quando il 7 credito, pur non essendo liquido, è di facile e pronta liquidazione, non ostando alla possibilità di una pronta liquidazione la semplice contestazione EL credito stesso ma occorrendo che l’accertamento di esso comporti una lunga istruttoria, o che esso sia in corso di accertamento nell’ambito di un separato giudizio;
in senso conforme Cass. n. 18775 EL 26 settembre 2005, Cass. n. 21923 EL 15 ottobre 2009, Cass. n. 28201 EL 6 ottobre 2023). Come evidenziato da Cass., Sez. Un., n. 23225/2016 (punto 8, pag. 8) la locuzione contenuta nel secondo comma ELl’art. 1243 cod. civ. - «Se il debito opposto in compensazione ... è di facile e pronta liquidazione...» - è stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che soltanto l’ “accertamento” - nel senso di determinabilità - pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), EL controcredito - e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire - può giustificare il ritardo ELla decisione sul credito principale - certo, liquido ed esigibile - onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio ELl’istituto: il vantaggio ELle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguardando una ragione di equità, perché non è giusto che sia condannato all’ adempimento chi a sua volta ha un concorrente credito. Perciò, accanto ad una nozione di liquidità sostanziale EL credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidità” processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). Nella suddetta pronuncia ELle Sez. Un. è stato, tra l’altro, ribadito che se il requisito ELla liquidità EL controcredito opposto in compensazione manca, ma il giudice dinanzi al quale è formulata l’eccezione ne ritiene la facile e pronta liquidabilità - giudizio di fatto, insindacabile in cassazione - può dichiarare la compensazione fino alla concorrenza per la parte EL 8 controcredito che riconosce esistente, e può anche sospendere cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento - id est liquidazione - EL controcredito. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 16530 EL 23 maggio 2022), ha evidenziato che il credito vantato dall’INPS era certo ed esigibile. Del resto, si trattava di un credito contestato nell’an ma nel quantum facilmente determinabile (e determinato) sulla base degli onorari percepiti dal RT in costanza di rapporto. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione e\o falsa applicazione ELl’art. 2909 c.c. e ELl’art. 324 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché vizio in procedendo per violazione ELle medesime norme e conseguente nullità ELla sentenza impugnata (art. 324 c.p.c.) sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto non preclusivo quanto derivante dal giudicato formatosi presso il Consiglio di Stato in esito alla sentenza n. 711/1991, confermativa ELla pronuncia EL TAR in giudizio di cui era stato parte anche l’odierno ricorrente. Il motivo assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disconosciuto l’esistenza di un giudicato dirimente rispetto al caso di specie, derivante dalle sentenze EL Tar (n. 468 EL 1985) e EL Consiglio di Stato (n. 711 EL 1991) con le quali era stata rigettata la pretesa ELl’INPS di percepire importi a titolo di contributi per la considerazione degli onorari e compensi difensivi nel calcolo ELl’indennità di buonuscita e ELla pensione integrativa all’INPS. Il ricorrente evidenza come all’epoca il giudice amministrativo avesse giurisdizione esclusiva sul rapporto e come il giudicato dovesse estendersi a tutte le questioni che costituivano presupposto logico indefettibile di quelle pronunce, tra cui appunto la considerazione di quei compensi in tali spettanze previdenziali e di fine rapporto. 9 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 In punto di fatto la ricostruzione ELla Corte territoriale è incontestata, nel senso che con quelle pronunce il giudice amministrativo dichiarò la prescrizione ELle pretese a titolo contributivo avanzate dall’INPS sul presupposto, derivante dall’interpretazione ELla legge in quel frangente ritenuta corretta dall’ente (e solo successivamente ad esso rivista), secondo cui appunto i compensi difensivi rientravano a far parte dei calcoli per le spettanze di fine rapporto e pensionistiche. Su tale premessa, è vero che all’epoca il giudizio amministrativo riguardava il rapporto nella sua interezza e che il giudicato fa stato anche sulle premesse logiche indefettibili ELla decisione. Tuttavia, è evidente che una decisione sul tema ELla prescrizione non può avere come premessa logica l’esistenza EL diritto, proprio perché la prescrizione è questione preliminare di merito e dunque nel processo logicamente antecedente rispetto a quella sulla sussistenza EL diritto e sui presupposti di esso (Cass. 18 ottobre 2000, n. 13815; Cass. 4 aprile 1992, n. 4151). Sicché non si può in sé dedurre dalla pronuncia che rigetta la domanda per prescrizione il formarsi EL giudicato sul merito. 3.3 Quanto al fatto che il Consiglio di Stato avrebbe pronunciato anche sul merito, salvo poi ritenere prescritto il credito, la Corte d’Appello lo ha negato sul presupposto che le vicende che avevano portato l’INPS a pretendere quei contributi erano state solo narrate dal giudice amministrativo, senza che rispetto ad esse vi fosse stata in concreto decisione. In proposito, il motivo non contiene la trascrizione, con analisi critica finalizzata a sostenere l’assunto, ELla sentenza il cui effetto di giudicato sarebbe stato ingiustamente escluso e ciò lo rende in parte qua inammissibile per difetto di specificità ai sensi ELl’art. 366 c.p.c. (Cass. 16 gennaio 2025, n. 1041; Cass. 16 luglio 2014, n. 16227). 10 Non bastando di certo il richiamo ad altra sentenza EL Consiglio di Stato – che tra l’altro nel controricorso si dice essere stata anche riformata da questa S.C., come in effetti è (Cass., S.U., 3 agosto 2022, n. 24030, conoscibile officiosamente: tra le molte, Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740) – a costruire ritualmente la censura, trattandosi di richiami indiretti, come tali inidonei ad assicurare pregnanza e concretezza al motivo stesso. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ELl’art. 5, comma 1, lett. g), ELla legge 9 marzo 1989, n. 88 anche con riferimento all’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639 e falsa applicazione ELl’articolo 13 ELla legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, primo comma, n. 3, c. p. c.). La censura concerne la violazione ELl’art. 5, comma 1, lett. g), L. n. 88/1989, ai sensi EL quale, in continuità con l’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639, la disciplina EL trattamento di fine servizio EL personale dipendente ELl’INPS era di competenza EL Consiglio di amministrazione ELl’ente attraverso l’adozione di apposito regolamento. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione ELl’art. 39 Cost., nonché ELl’art. 69, comma 16, ELla legge n. 388 EL 2000, ELl’art. 2 ELla legge n. 335 EL 1995, ELl’art. 31 ELla legge n. 70 EL 1975, ELl’art. 69, co. 2, EL d. lgs. n. 165 EL 2001 e ELl’art. 42 EL CCNL EL 21.7.2010 di area, oltre che ELl’art. 13 ELla legge n. 70 EL 1975 e con esso si censura la sentenza impugnata per aver escluso che la contrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina legale EL trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ELl’art. 13 ELla legge 20 marzo 1975, n. 70 e degli artt. 3 e 36 ELla Costituzione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). 11 Censura la sentenza impugnata, per avere essa ritenuto che gli onorari non fossero da calcolare ai fini ELla liquidazione ELla prestazione (indennità di anzianità). 5. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. L’art. 13 l. n. 70/1975 stabilisce che l’indennità di anzianità va calcolata solo sullo stipendio tabellare e non su altre voci retributive;
tale disciplina è inderogabile da parte dei regolamenti interni degli enti EL parastato. Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto EL 25 marzo 2010 n. 7154 - i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con le sentenze Cass. 14 maggio 2014, n. 10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti ELlo Stato;
da Cass. 9 marzo 2012, n. 3775 con riguardo agli onorari legali;
da Cass. 3 marzo 2020, n. 5892 in relazione proprio all’indennità di buonuscita di avvocato dipendente ELl’INPS e con riguardo all’indennità di coordinatore ELl’ufficio legale) - evidenziandosi che l’art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina EL trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data EL 31 dicembre 1995 che non avessero optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13 , quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti - come quello ELl’INPS - che prevedevano il computo in genere ELle 12 competenze a carattere fisso e continuativo ai fini EL trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato. Nel medesimo senso si sono espresse Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749 (con riferimento all’indennità di funzione); Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970 (con riferimento all’indennità di coordinamento); nonché Cass. 10 febbraio 2018, n. 3619 (con riferimento al premio incentivante la produttività). Nella citata decisione Cass. n. 5892/2020, che, come detto, riguardava proprio un avvocato ex dipendente ELl’INPS che aveva agito per il pagamento ELle differenze sul trattamento di fine servizio derivanti dall’inclusione nella base di computo ELla indennità percepita come coordinatore ELl’ufficio legale, questa Corte ha escluso la fondatezza ELla tesi secondo cui la contrattazione collettiva sarebbe stata abilitata a derogare alla disciplina di cui alla disciplina ELla legge n. 70/1975, sulla base ELle previsioni EL T.U. n. 165/2001 e ELle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime EL TFR. In tale pronuncia è stato richiamato quanto da questa Corte già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, circa l’inderogabilità ELla normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, sicché deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva – da cui l’inconferenza, oltre a quanto si dirà più ampiamente di seguito, EL richiamo all’art. 69 EL d. lgs. n. 165 EL 2001 ed all’art. 42 EL CCNL - in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale EL DPR n. 1032/1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo ELla indennità di buonuscita (in termini, Cass. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata). Nella medesima pronuncia è stato, altresì, precisato che il principio di inderogabilità ELla normativa legale da parte ELla contrattazione 13 collettiva si estende al regime ELla indennità di anzianità dei dipendenti EL parastato. 6. Nella giurisprudenza di legittimità già citata è stato EL resto evidenziato che l’art. 13 legge n. 70/1975 va interpretato nel senso che l’indennità di anzianità va calcolata solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, e non pure tenendo conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti ai dipendenti dei “rami professionali” degli enti EL parastato. In particolare, Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 cit. ha affermato che “il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari”. Nella successiva Cass. n. 3775 EL 9 marzo 2012, proprio in relazione ad un contenzioso relativo alla misura di quiescibilità e pensionabilità degli onorari legali, ribadendo che le Sezioni Unite hanno differenziato, a questi fini, la disciplina dei due istituti ELla “pensione integrativa” e ELla “indennità di anzianità”, è stato affermato che gli onorari possono essere assunti a base di calcolo per la “pensione integrativa”, mentre non possono concorrere a determinare la retribuzione utile per il calcolo ELl’indennità di anzianità. La sentenza ELle Sezioni Unite EL 2010 è stata più di recente richiamata anche da Cass., Sez. Un., n. 24029/2022 e n. 24030/2022, che si sono pronunciate in materia di giurisdizione in relazione a domanda di restituzione “motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 EL 2010” e con puntuale e ricca motivazione hanno cristallizzato la ricostruzione ELle vicende regolamentari nel senso ELla non applicabilità di fonti derogatorie rispetto alla legge e così anche ELla ELibera n. 99 EL 30 aprile 1982 con la quale il Consiglio di amministrazione ELl'INPS aveva 14 stabilito la computabilità agli effetti suindicati ELla quota degli onorari corrisposta ai funzionari EL ruolo professionale-ramo legale, con decorrenza dal 1° aprile 1971, disponendo nel contempo, nei confronti EL personale il recupero ELle quote di contribuzione a carico. 6.1 Del resto, come confermato dai lavori preparatori alla legge n. 70/1975, il legislatore si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati nel corso di mezzo secolo sotto la spinta di un decentramento funzionale ELla pubblica amministrazione operato da una legislazione episodica e frammentaria. Occorreva quindi sopprimere gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificare gli enti che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturare gli enti che dovevano adeguare l’organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni. Per quanto riguarda gli enti conservati dal riassetto, l’obiettivo specifico ELla riforma era quello di ricondurre a principi unitari l’ordinamento EL personale, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo. Il riordino EL parastato doveva, pertanto, attuarsi unificando il trattamento dei dipendenti sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello economico, giacché il riassetto degli enti e quello EL personale costituivano «problemi complementari e interdipendenti» che potevano essere risolti solo nel contesto di un unico provvedimento. L’obiettivo di unificazione ELla disciplina EL rapporto di lavoro alle dipendenze EL parastato imponeva, innanzitutto, una revisione EL sistema ELle fonti, posto che la varietà e la conseguente sperequazione che aveva caratterizzato i regimi previgenti era stata determinata proprio dal carattere singolare e frammentario ELla disciplina, che fino a quel momento era stata demandata ai regolamenti degli organi di amministrazione dei singoli enti. 15 Per tale ragione, la legge n. 70 EL 1975 ripartisce la disciplina EL personale tra la legge, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo particolarmente pregnante (come reso evidente dal tenore dall’art. 1, primo comma, a mente EL quale «[l]o stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio EL personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità ELla presente legge») e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio EL tutto residuale. 16 6.5 Né vale richiamare, a sostegno ELla tesi attorea, l'art. 5 lett. g) ELla legge n. 88 EL 1989 (peraltro successivo alla ELibera n. 99 EL 30 aprile 1982) che ELinea le competenze EL Consiglio di amministrazione ELl’INPS prevedendo che allo stesso spetta: «g) ELiberare i regolamenti di cui all'art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti ELl'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio EL personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni ELla L. 20 marzo 1975, n. 70». Non può poi sostenersi che l’inderogabilità ELl'art. 13 L. 70/1975 sarebbe venuta meno con l'entrata in vigore ELla suddetta previsione normativa o che, per effetto EL citato art. 5, sarebbe da confermare la validità e l'efficacia ELla ELibera EL Consiglio di amministrazione ELl'INPS n. 99 EL 30 aprile 1982 che aveva espressamente incluso gli onorari legali tra gli emolumenti computabili ai fini ELla determinazione EL trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti. 17 Tale deroga, infatti, alla luce EL sistema come sopra ELineato, non può riguardare il trattamento economico di fine servizio. Coerentemente con l’assetto legislativo e la ratio ELlo stesso, infatti, i regolamenti e le successive ELiberazioni integrative e/o modificative EL Consiglio di amministrazione possono intervenire solo rispetto alle disposizioni ELla L. n. 70 EL 1975 che non siano, per valenza intrinseca ed in ragione di superiori esigenze di perequazione complessiva, sottratte a tale inderogabilità e quindi non rispetto a quella, sancita dall'art. 13, nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l'indennità di buonuscita. L’aspetto rilevante ai nostri fini è la conformità di tutto l’impianto ELla legge al controllo e prevedibilità ELla spesa. Ed è significativo, al riguardo, che l’art. 26, secondo comma, legge 70, cit. prescriva che la disciplina collettiva EL trattamento economico si uniformi a «norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione ELle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici». 6.6 Si aggiunga che di recente l’art. 13 ELla legge n. 70/1975 è stato nuovamente sottoposto al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda ELl’INAIL di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente ELl’area legale, con sentenza 26 aprile 2024, n. 73, ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale ELl’art. 13 ELla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e EL rapporto di lavoro EL personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 ELla Costituzione, dal Tribunale ordinario di 18 Roma, in funzione di giudice EL lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe». Oltre ad avere posto un punto fermo in ordine alla rimarcata legittimità ELla normativa de qua, la Corte, in motivazione, ha offerto univoco, deciso e insuperabile avallo all’interpretazione di tale normativa ad opera ELle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 7154/2010. Ed infatti il Giudice ELle leggi è pervenuto ad affermare la legittimità ELl’art. 13 ELla Legge n. 70/1975, interpretato secondo il “diritto vivente” ELla Cassazione, che esclude le quote degli onorari dal calcolo EL trattamento di quiescenza. Ad avviso EL Giudice ELle leggi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina ELl’indennità di anzianità è quasi integralmente compendiata nell’art. 13 ELla legge n. 70 EL 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali – e, in particolare, EL riscatto degli anni di servizio ai fini EL computo EL trattamento –, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva. Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma EL 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione EL pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa ELla proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica EL rapporto di lavoro alle dipendenze ELle pubbliche amministrazioni. Ha ricordato che il trattamento di fine servizio dei dipendenti EL parastato, a differenza ELla buonuscita dei dipendenti civili e militari ELlo Stato e ELl’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione EL lavoratore e ELl’ente datore di lavoro, né sulla sommatoria ELle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico – come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. –, ma sulla moltiplicazione 19 tra l’importo ELlo stipendio ex complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento ELla cessazione dall’impiego e il numero degli anni di servizio prestato. Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio EL lavoratore, allo stipendio ELl’ultimo anno di servizio («[a]ll’atto ELla cessazione dal servizio»), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell’annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall’interessato. Quanto alla disposizione scrutinata che, in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, pone a base EL calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso, la Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione ELl’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 EL 1975, e, più in generale, con l’ordinamento EL pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione EL regime giuridico ed economico EL personale EL parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità ELla spesa pubblica. Ha, al riguardo, chiarito la natura degli onorari professionali evidenziando che le somme percepite a tale titolo sono considerate “competenze eventuali” legate all’esito favorevole ELle liti e non rientrano nella nozione tecnica di “stipendio” tabellare prevista dalla legge per il calcolo ELla previdenza. Ha precisato che il termine “stipendio” utilizzato nella legge di riforma EL parastato non è sinonimo di “retribuzione” globale, ma risponde a una predeterminazione legale volta al controllo ELla spesa pubblica. 20 Ha escluso la sussistenza di una violazione EL principio di uguaglianza rispetto ad altri dipendenti pubblici, poiché l’indennità degli avvocati EL parastato è a totale carico ELl’ente datore di lavoro e presenta caratteristiche proprie che ne giustificano la disciplina specifica. Ha, altresì, escluso anche la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico ELle relative categorie. In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali ELla sufficienza e ELla proporzionalità alla quantità e alla qualità EL lavoro prestato, ha precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella EL trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce ELla retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità EL legislatore individuare, nel rispetto ELle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva ELle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico). La “quota onorari”, ha concluso la Corte, costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla 21 retribuzione riconosciuta ai legali EL parastato, in ragione EL loro status di pubblici dipendenti. Ed infatti, il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (Corte cost., sentenza n. 928 EL 1988). Secondo il Giudice ELle leggi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, oltre che dalla parte privata e dall’amicus curiae, gli onorari ex art. 26, quarto comma, ELla legge n. 70 EL 1975 non costituiscono la normale retribuzione EL patrocinio svolto dai legali EL parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione ELla specificità di tale attività. La difesa in giudizio ELl’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti ELl’ente pubblico è, invero, soltanto il possesso ELl’abilitazione all’esercizio ELla professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo ELl’osservanza, da parte EL legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici ELl’avvocato libero professionista e ELla soggezione al potere disciplinare EL Consiglio ELl’ordine (TAR Lazio, sezione terza-quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222). Il carattere di retribuzione ordinaria ELl’emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva. La valorizzazione EL dato quantitativo ai fini ELla qualificazione ELl’emolumento in questione si risolverebbe nell’assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento ELla sua sostanza retributiva 22 che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale ELle componenti ELla base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione EL pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 EL 2017). 7. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1324, 1334, 1428, 1431, 1442, 1988 e 2732 c.c. e ELl’art. 2033 c.c. e EL principio ELl’affidamento in rapporto agli artt. 11 e 117 Cost. e in relazione all’art. 1 protocollo CEDU (art. 360 n. 3 c.p.c.), ovvero omessa o apparente motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la Corte d’Appello ritenuto la natura negoziale ELl’indebito ed avere riconosciuto la ripetibilità ELle somme, in contrasto con i principi sopra detti. Il motivo consta di due parti. 7.1 Nella prima parte con esso si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità all’atto di liquidazione e successivo pagamento ELla disciplina propria dei vizi EL consenso, pur trattandosi di atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale e come tali destinati a rientrare nella disciplina di cui all’art. 1324 c.c. e conseguenti disposizioni da essa richiamate. In particolare, tali atti avrebbero potuto essere inficiati solo se l’ente avesse dimostrato la ricorrenza di un errore essenziale e riconoscibile in capo alla controparte, secondo il disposto degli artt. 1429, co. 4 e 1431 c.c., richiamando a tal fine quanto ritenuto da Cass. n. 16088/2021. 7.2 Il profilo di censura è infondato. Come giustamente ha ritenuto la Corte territoriale, l’atto di liquidazione e poi quello ad esso conseguente di pagamento EL trattamento di fine servizio non intercetta alcuna libera manifestazione di volontà che possa consentire la qualificazione di essi come atti negoziali 23 unilaterali, cui si applichi l’art. 1324 e, conseguentemente, alla disciplina sui contratti. Anche a prescindere dal fatto che, se così fosse, ne emergerebbe una radicale nullità ex art. 1418, co. 1, c.c., stante la già menzionata inderogabilità ELle norme regolative ELl’istituto ed il risalire di esse ad interessi pubblici di governo ELla spesa certamente non eludibili a piacimento, in realtà la liquidazione ed il pagamento, sul piano EL quantum, non esprimono proprio una qualche volontà ELl’ente datore di lavoro, ma attuano puramente e semplicemente conteggi imposti dalla normativa vigente e di disciplina EL tema. Si tratta in altre parole da questo punto di vista di meri atti, come tali sottratti alla disciplina ELl’art. 1324 c.c. (Cass. 16 maggio 1983, n. 3380). Non è poi corretto il richiamo alla giurisprudenza di questa S.C. sui pagamenti eseguiti dal datore per rapporti formalmente autonomi e sostanzialmente subordinati, in eccedenza rispetto ai minimi dovuti per questi ultimi, ritenuti non ripetibili se non ove sia dimostrato l’errore. Ciò stato infatti affermato (v. in specifico Cass. 3 gennaio 2017, n. 46; Cass. 9 marzo 2011, n. 5552, alla prima ELle quali fa rinvio anche Cass. 9 giugno 2021, n. 16088 citata dal ricorrente) sul presupposto che nulla vieterebbe al datore di corrispondente importi anche superiori a quei minimi, sicché il pagamento esprime una volontà negoziale in tal senso, seppure basata su una veste formale EL contratto differente da quella reale, che per essere invalidata non può che transitare attraverso i percorsi ELl’impugnazione negoziale. 7.3 In altra parte il motivo è incentrato più strettamente sul tema ELl’affidamento e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel denegare le tutele conseguenti alla piena buona fede ELl’accipiens e nel trascurare come l’asserito errore risalisse tutto a responsabilità ELl’ente, secondo i parametri a tal fine valorizzati anche dalla Corte Europea dei Diritti ELl’Uomo e dalla Corte Costituzionale. 24 7.4 Anche in tale parte il motivo è infondato. Come di recente ricordato da questa Corte (Cass. 13 dicembre 2024, n. 32248), in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione ELl’indebito proposta da un’Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità ELle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ., per la buona fede ELl’ “accipiens”, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l’adempimento ELla prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza. Va quindi ricordato che la Corte Europea dei Diritti ELl’Uomo ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni in favore di una lavoratrice EL pubblico impiego, giudicando lesiva EL diritto di proprietà, come garantito dall’art. 1 EL Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la pretesa ELla restituzione di emolumenti da lei percepiti in buona fede, ovverosia facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei pagamenti spontaneamente effettuati dall’ente pubblico (ZA AR c. Italia, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13). Sollecitata anche da questa Corte, è poi intervenuta la decisione n. 8 EL 2023 ELla Corte costituzionale, che – interrogata sulla legittimità costituzionale ELl’art. 2033 cod. civ., riletto alla luce ELla giurisprudenza ELla CEDU – ha escluso che l’azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto ELle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. La pronuncia ELla Corte costituzionale menzionata, come già affermato da questa Corte Cass., n. 11659/2024 è nitida nell’escludere che l’art. 1 EL Protocollo addizionale alla CEDU, nell’esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti ELl’uomo, imponga «di generalizzare un 25 diritto alla irripetibilità ELla prestazione» (punto 12.2.1. EL Considerato in diritto). Il giudice ELle Leggi ha evidenziato che l’ordinamento nazionale ELinea un quadro di tutele ELl’affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l’illegittimità costituzionale ELl’art. 2033, cod. civ., senza negare – anche in quelle situazioni – il diritto EL creditore alla ripetizione ELl’indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all’art. 1175, cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi EL debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche EL caso concreto, la temporanea inesigibilità EL credito, totale o parziale, con conseguente dovere EL creditore di accordare una rateizzazione EL pagamento in restituzione. Nel caso qui in esame, la ripetizione è stata chiesta modulandola nel tempo (riportando la stessa Corte territoriale l’importo mensilmente trattenuto entro il limite EL quinto ai sensi ELl’art. 69 ELla l. n. 153/1979 al netto ELle ritenute applicate a titolo fiscale: Cass. n. 3648/2019) e il ricorrente nulla risulta avere allegato in merito alle sue condizioni personali e alle modalità di restituzione ELl’indebito stabilite dalla datrice di lavoro, né, quindi, all’eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all’obbligo restitutorio come stabilito dall’Ente. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che l’art. 4, comma 1, EL d.l. n. 16 EL 2014, convertito dalla legge n. 68 EL 2014, non deroga affatto all’art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 EL medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass., n. 17317 EL 2024, n. 23419/2023 e n. 17648/2023). 8. Da tutto quanto sopra consegue che il ricorso deve essere rigettato. 26 9. La complessità ELle questioni trattate ed il sopravvenuto intervento EL Giudice ELle leggi costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese EL presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Ai sensi ELl’art. 13 comma 1-quater EL d.P.R. n. 115 EL 2002 dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte EL ricorrente, ELl’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma EL comma 1-bis, ELlo stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio ELla Sezione Lavoro ELla Corte Suprema di cassazione il 19 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente BE Bellè AD ON
- ricorrente -
contro I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO GHERA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 748/2024 ELla CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 986/2022; udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 19/11/2025 dal Consigliere Dott. ER BELLE’; Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Dott. EN IC - Consigliere - Dott. ER BELLE’ - Consigliere rel. - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO – AVVOCATI DIPENDENTI – INDENNITÀ BUONUSCITA – COMPUTO ONORARI PROFESSIONALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TFS – MERI ATTI – INAPPLICABILITA’ ART. 1324 C.C.- Civile Sent. Sez. L Num. 4229 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: BELLE' ER Data pubblicazione: 25/02/2026 2 udito il P.M. in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto EL ricorso;
udito l’avv. ER CROCE;
udito l’avvocato FEDERICO GHERA per ELega avvocato EDOARDO GHERA. FATTI DI CAUSA 1. NO RT, avvocato dipendente ELl’INPS, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età il 31/10/2010, aveva chiesto ed ottenuto che fosse ingiunto all’Istituto il pagamento ELla complessiva somma di euro 8.993,22 a titolo di trattenute operate sul trattamento pensionistico nei mesi di novembre e dicembre 2019 per “recupero TFS”. 2. Il decreto ingiuntivo era stato opposto dall’INPS. La vicenda, sulla base ELla prospettazione EL ricorrente, si era così svolta: - nel corso EL rapporto il RT aveva percepito la componente stipendiale collegata alle competenze ed onorari professionali quale trattamento fondamentale attribuito ai sensi ELl’art. 30, comma 2, EL d.P.R. n. 411/1976; - l’INPS dopo aver liquidato il TFS (per un totale lordo di euro 675.348,92), con comunicazione in data 8/10/2018, gli aveva trasmesso un ricalcolo ELl’indennità di buonuscita corrisposta all’atto ELla cessazione EL rapporto e chiesto in restituzione l’importo lordo di euro 367.294,32 per effetto ELla ritenuta non computabilità in detta indennità ELle somme erogate a titolo di onorari;
- a far data dal settembre 2019 l’Istituto aveva cominciato ad applicare sul trattamento pensionistico ELle trattenute operando una compensazione in proprio favore ELl’asserito controcredito. 3. Il Tribunale di Trapani aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. Aveva, in sintesi, ritenuto che gli onorari costituissero una componente retributiva diversa dallo stipendio tabellare e non potessero, pertanto, essere computati nella base di calcolo ELl’indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70/1975. 3 Riteneva che per la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. dovesse applicarsi la prescrizione decennale. 4. Decidendo sull’impugnazione EL RT, la Corte d’Appello di Palermo, in solo parziale riforma ELla sentenza di prime cure, condannava l’Istituto a restituire all’appellante la somma di euro 4.087,91. La Corte territoriale riteneva intanto possibile la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, cod. civ. sul presupposto di una facile e pronta liquidazione EL credito ELl’ente. Escludeva che si ponesse un problema di decadenza ex art. 30 d.p.r. 1032 EL 1973, in quanto la norma, di stretta interpretazione, non riguardava i dipendenti ELl’INPS i cui trattamenti economici erano compiutamente disciplinati dalla legge n. 70 EL 1975 e comunque essa aveva riguardo agli errori di fatto o di omessa considerazione di elementi risultanti dagli atti o di errori di computo EL servizio o nel calcolo EL contributo di riscatto o ELla buonuscita, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, avendo l’INPS liquidato la buonuscita sulla base di una nozione di stipendio tabellare difforme da quella ELineata dall’art 13 ELla legge n. 70 EL 1975. Riteneva non pertinente il richiamo all’art. 21-novies ELla legge n. 241 EL 1990, tenuto conto che nel caso di specie non si verteva in ipotesi di esercizio di un potere amministrativo, ma piuttosto di adozione di atto di gestione EL rapporto di lavoro, tipico EL diritto privato. Quanto al tema EL giudicato proveniente dalle pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa, la Corte d’Appello evidenziava come un primo contenzioso avesse riguardato l’annullamento EL Regolamento di previdenza INPS che aveva rimesso al Consiglio di Amministrazione la decisione sul riconoscimento o meno degli emolumenti ai fini dei trattamenti di previdenza e quiescenza, sul presupposto, ritenuto dal Consiglio di Stato, che la computabilità in tal senso degli onorari andasse risolta sulla base ELla legge. 4 Quindi, aggiungeva la Corte di merito, l’INPS aveva ritenuto la computabilità degli onorari sia per la buonuscita sia per la pensione integrativa ed aveva disposto il recupero ELla conseguente contribuzione, ma tale pretesa era stata ritenuta prescritta dal Tar prima e dal Consiglio di Stato poi, aditi da impugnazione anche da parte ELl’odierno ricorrente. Tuttavia, precisava la Corte distrettuale, quelle pronunce avevano riguardato la pensione integrativa e non la buonuscita e in ogni caso, il richiamo contenuto nella pronuncia EL Consiglio di Stato al precedente contenzioso, non aveva la portata utile al giudicato. Esso era stato infatti effettuato solo al fine di riferire di quanto precedentemente accaduto e senza alcuna statuizione su di una sequenza logica fatto-norma-effetto, indispensabile per riconoscere la portata di giudicato ad una certa statuizione. Premesso che l’atto di liquidazione non poteva dirsi espressione negoziale, ovverosia una manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere una regolamentazione di interessi, quanto un atto dovuto in base alla legge, la Corte territoriale escludeva che il dipendente potesse aver maturato un legittimo affidamento sulla continuità di una certa prestazione, essendo il TFS importo versato una tantum e come tale non ancorato ad una ripetitività EL comportamento ELl’amministrazione. Richiamava Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 secondo cui in tema di base di calcolo EL trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici EL c.d. parastato, l’art. 13 ELla legge n. 70/1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e EL rapporto di lavoro EL relativo personale, aveva dettato una disciplina EL trattamento di quiescenza o di fine rapporto non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi ELlo stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione 5 mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, ELla legge n. 88 EL 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti ELl’INPS). Rilevava che nel medesimo senso si era espressa anche Cass. n. 24454/2017. Riteneva che le fonti non autorizzassero la contrattazione collettiva ad intervenire sulla disciplina ELl’indennità di anzianità, ed a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici rimaste in vigore. In proposito rilevava altresì che l’art. 42 EL CCNL si limitava a richiamare l’art. 13 ELla legge n. 70 EL 1975 e che questa era la “disciplina in atto” da aversi per richiamata, non potendo invece il riferimento andare al Regolamento interno ELl’INPS, in quanto violativo, in parte qua, ELla normativa inderogabile, perché, così intesa, la norma collettiva si infrangerebbe, come l’atto interno regolamentare, nel vizio di nullità. Riteneva che non fosse persuasivo il richiamo all’art. 5, co. 1, lettera g) ELla legge n. 88 EL 1989 ed alla competenza ivi prevista in capo al Consiglio di Amministrazione di ELiberare i regolamenti anche in deroga alle disposizioni ELla legge n. 70 EL 1975, in quanto in tal modo si sarebbe avallata «un’inammissibile applicazione diacronica EL sistema normativo e regolamentare sopravvenuto rispetto a quello previgente quale interpretato e rivisitato dall’esegesi inaugurata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7154/2010». Riteneva inammissibile l’eccezione di illegittimità costituzionale ELl’art. 13 ELla legge n. 70 EL 1975, essendo stata essa già disattesa da Corte Costituzionale n. 73 EL 2024, alla cui motivazione decisione faceva richiamo. 6 Considerava eccedente rispetto al quinto EL trattamento pensionistico EL RT (costituente limite insuperabile per le trattenute) la somma di euro 4.087,91 e condannava l’INPS a pagare la stessa all’appellante. 5. NO RT ha proposto ricorso in Cassazione affidato a sei motivi. L’INPS ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto EL ricorso. Le parti hanno infine depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, c.c. 1241, 1242 e 1243 c.c., 69 ELla legge n. 153 EL 1969 nonché degli artt. 112 e\o 35 e 36 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.). Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistere una compensazione senza che sia stata dimostrata l’esistenza di un controcredito, in mancanza di un’avversa domanda di accertamento ELlo stesso e, in ogni caso, in mancanza EL requisito ELla ‘certezza’ di tale controcredito, che era stato integralmente e radicalmente contestato e negato dal ricorrente, sia nell’an che nel quantum, sia in sede giudiziaria, sia in sede stragiudiziale. 2. Il motivo è infondato. Ai sensi ELl’art. 1243, comma 2, cod. civ., il giudice accoglie l’eccezione di compensazione, quando il credito opposto risulti anche solo di «facile e pronta liquidazione». In tal senso questa Corte si è già espressa da tempo (v. Cass. n. 9904 EL 20 giugno 2003 secondo cui la compensazione giudiziale prevista dall’art. 1243, secondo comma, cod. civ., può essere disposta quando il 7 credito, pur non essendo liquido, è di facile e pronta liquidazione, non ostando alla possibilità di una pronta liquidazione la semplice contestazione EL credito stesso ma occorrendo che l’accertamento di esso comporti una lunga istruttoria, o che esso sia in corso di accertamento nell’ambito di un separato giudizio;
in senso conforme Cass. n. 18775 EL 26 settembre 2005, Cass. n. 21923 EL 15 ottobre 2009, Cass. n. 28201 EL 6 ottobre 2023). Come evidenziato da Cass., Sez. Un., n. 23225/2016 (punto 8, pag. 8) la locuzione contenuta nel secondo comma ELl’art. 1243 cod. civ. - «Se il debito opposto in compensazione ... è di facile e pronta liquidazione...» - è stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che soltanto l’ “accertamento” - nel senso di determinabilità - pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), EL controcredito - e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire - può giustificare il ritardo ELla decisione sul credito principale - certo, liquido ed esigibile - onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio ELl’istituto: il vantaggio ELle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguardando una ragione di equità, perché non è giusto che sia condannato all’ adempimento chi a sua volta ha un concorrente credito. Perciò, accanto ad una nozione di liquidità sostanziale EL credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di “liquidità” processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). Nella suddetta pronuncia ELle Sez. Un. è stato, tra l’altro, ribadito che se il requisito ELla liquidità EL controcredito opposto in compensazione manca, ma il giudice dinanzi al quale è formulata l’eccezione ne ritiene la facile e pronta liquidabilità - giudizio di fatto, insindacabile in cassazione - può dichiarare la compensazione fino alla concorrenza per la parte EL 8 controcredito che riconosce esistente, e può anche sospendere cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento - id est liquidazione - EL controcredito. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 16530 EL 23 maggio 2022), ha evidenziato che il credito vantato dall’INPS era certo ed esigibile. Del resto, si trattava di un credito contestato nell’an ma nel quantum facilmente determinabile (e determinato) sulla base degli onorari percepiti dal RT in costanza di rapporto. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione e\o falsa applicazione ELl’art. 2909 c.c. e ELl’art. 324 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché vizio in procedendo per violazione ELle medesime norme e conseguente nullità ELla sentenza impugnata (art. 324 c.p.c.) sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto non preclusivo quanto derivante dal giudicato formatosi presso il Consiglio di Stato in esito alla sentenza n. 711/1991, confermativa ELla pronuncia EL TAR in giudizio di cui era stato parte anche l’odierno ricorrente. Il motivo assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disconosciuto l’esistenza di un giudicato dirimente rispetto al caso di specie, derivante dalle sentenze EL Tar (n. 468 EL 1985) e EL Consiglio di Stato (n. 711 EL 1991) con le quali era stata rigettata la pretesa ELl’INPS di percepire importi a titolo di contributi per la considerazione degli onorari e compensi difensivi nel calcolo ELl’indennità di buonuscita e ELla pensione integrativa all’INPS. Il ricorrente evidenza come all’epoca il giudice amministrativo avesse giurisdizione esclusiva sul rapporto e come il giudicato dovesse estendersi a tutte le questioni che costituivano presupposto logico indefettibile di quelle pronunce, tra cui appunto la considerazione di quei compensi in tali spettanze previdenziali e di fine rapporto. 9 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 In punto di fatto la ricostruzione ELla Corte territoriale è incontestata, nel senso che con quelle pronunce il giudice amministrativo dichiarò la prescrizione ELle pretese a titolo contributivo avanzate dall’INPS sul presupposto, derivante dall’interpretazione ELla legge in quel frangente ritenuta corretta dall’ente (e solo successivamente ad esso rivista), secondo cui appunto i compensi difensivi rientravano a far parte dei calcoli per le spettanze di fine rapporto e pensionistiche. Su tale premessa, è vero che all’epoca il giudizio amministrativo riguardava il rapporto nella sua interezza e che il giudicato fa stato anche sulle premesse logiche indefettibili ELla decisione. Tuttavia, è evidente che una decisione sul tema ELla prescrizione non può avere come premessa logica l’esistenza EL diritto, proprio perché la prescrizione è questione preliminare di merito e dunque nel processo logicamente antecedente rispetto a quella sulla sussistenza EL diritto e sui presupposti di esso (Cass. 18 ottobre 2000, n. 13815; Cass. 4 aprile 1992, n. 4151). Sicché non si può in sé dedurre dalla pronuncia che rigetta la domanda per prescrizione il formarsi EL giudicato sul merito. 3.3 Quanto al fatto che il Consiglio di Stato avrebbe pronunciato anche sul merito, salvo poi ritenere prescritto il credito, la Corte d’Appello lo ha negato sul presupposto che le vicende che avevano portato l’INPS a pretendere quei contributi erano state solo narrate dal giudice amministrativo, senza che rispetto ad esse vi fosse stata in concreto decisione. In proposito, il motivo non contiene la trascrizione, con analisi critica finalizzata a sostenere l’assunto, ELla sentenza il cui effetto di giudicato sarebbe stato ingiustamente escluso e ciò lo rende in parte qua inammissibile per difetto di specificità ai sensi ELl’art. 366 c.p.c. (Cass. 16 gennaio 2025, n. 1041; Cass. 16 luglio 2014, n. 16227). 10 Non bastando di certo il richiamo ad altra sentenza EL Consiglio di Stato – che tra l’altro nel controricorso si dice essere stata anche riformata da questa S.C., come in effetti è (Cass., S.U., 3 agosto 2022, n. 24030, conoscibile officiosamente: tra le molte, Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740) – a costruire ritualmente la censura, trattandosi di richiami indiretti, come tali inidonei ad assicurare pregnanza e concretezza al motivo stesso. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ELl’art. 5, comma 1, lett. g), ELla legge 9 marzo 1989, n. 88 anche con riferimento all’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639 e falsa applicazione ELl’articolo 13 ELla legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, primo comma, n. 3, c. p. c.). La censura concerne la violazione ELl’art. 5, comma 1, lett. g), L. n. 88/1989, ai sensi EL quale, in continuità con l’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639, la disciplina EL trattamento di fine servizio EL personale dipendente ELl’INPS era di competenza EL Consiglio di amministrazione ELl’ente attraverso l’adozione di apposito regolamento. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione ELl’art. 39 Cost., nonché ELl’art. 69, comma 16, ELla legge n. 388 EL 2000, ELl’art. 2 ELla legge n. 335 EL 1995, ELl’art. 31 ELla legge n. 70 EL 1975, ELl’art. 69, co. 2, EL d. lgs. n. 165 EL 2001 e ELl’art. 42 EL CCNL EL 21.7.2010 di area, oltre che ELl’art. 13 ELla legge n. 70 EL 1975 e con esso si censura la sentenza impugnata per aver escluso che la contrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina legale EL trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ELl’art. 13 ELla legge 20 marzo 1975, n. 70 e degli artt. 3 e 36 ELla Costituzione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). 11 Censura la sentenza impugnata, per avere essa ritenuto che gli onorari non fossero da calcolare ai fini ELla liquidazione ELla prestazione (indennità di anzianità). 5. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. L’art. 13 l. n. 70/1975 stabilisce che l’indennità di anzianità va calcolata solo sullo stipendio tabellare e non su altre voci retributive;
tale disciplina è inderogabile da parte dei regolamenti interni degli enti EL parastato. Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto EL 25 marzo 2010 n. 7154 - i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con le sentenze Cass. 14 maggio 2014, n. 10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti ELlo Stato;
da Cass. 9 marzo 2012, n. 3775 con riguardo agli onorari legali;
da Cass. 3 marzo 2020, n. 5892 in relazione proprio all’indennità di buonuscita di avvocato dipendente ELl’INPS e con riguardo all’indennità di coordinatore ELl’ufficio legale) - evidenziandosi che l’art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina EL trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data EL 31 dicembre 1995 che non avessero optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13 , quale base di calcolo, allo «stipendio complessivo annuo» ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti - come quello ELl’INPS - che prevedevano il computo in genere ELle 12 competenze a carattere fisso e continuativo ai fini EL trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato. Nel medesimo senso si sono espresse Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749 (con riferimento all’indennità di funzione); Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970 (con riferimento all’indennità di coordinamento); nonché Cass. 10 febbraio 2018, n. 3619 (con riferimento al premio incentivante la produttività). Nella citata decisione Cass. n. 5892/2020, che, come detto, riguardava proprio un avvocato ex dipendente ELl’INPS che aveva agito per il pagamento ELle differenze sul trattamento di fine servizio derivanti dall’inclusione nella base di computo ELla indennità percepita come coordinatore ELl’ufficio legale, questa Corte ha escluso la fondatezza ELla tesi secondo cui la contrattazione collettiva sarebbe stata abilitata a derogare alla disciplina di cui alla disciplina ELla legge n. 70/1975, sulla base ELle previsioni EL T.U. n. 165/2001 e ELle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime EL TFR. In tale pronuncia è stato richiamato quanto da questa Corte già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, circa l’inderogabilità ELla normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, sicché deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva – da cui l’inconferenza, oltre a quanto si dirà più ampiamente di seguito, EL richiamo all’art. 69 EL d. lgs. n. 165 EL 2001 ed all’art. 42 EL CCNL - in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale EL DPR n. 1032/1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo ELla indennità di buonuscita (in termini, Cass. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata). Nella medesima pronuncia è stato, altresì, precisato che il principio di inderogabilità ELla normativa legale da parte ELla contrattazione 13 collettiva si estende al regime ELla indennità di anzianità dei dipendenti EL parastato. 6. Nella giurisprudenza di legittimità già citata è stato EL resto evidenziato che l’art. 13 legge n. 70/1975 va interpretato nel senso che l’indennità di anzianità va calcolata solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, e non pure tenendo conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti ai dipendenti dei “rami professionali” degli enti EL parastato. In particolare, Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 cit. ha affermato che “il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari”. Nella successiva Cass. n. 3775 EL 9 marzo 2012, proprio in relazione ad un contenzioso relativo alla misura di quiescibilità e pensionabilità degli onorari legali, ribadendo che le Sezioni Unite hanno differenziato, a questi fini, la disciplina dei due istituti ELla “pensione integrativa” e ELla “indennità di anzianità”, è stato affermato che gli onorari possono essere assunti a base di calcolo per la “pensione integrativa”, mentre non possono concorrere a determinare la retribuzione utile per il calcolo ELl’indennità di anzianità. La sentenza ELle Sezioni Unite EL 2010 è stata più di recente richiamata anche da Cass., Sez. Un., n. 24029/2022 e n. 24030/2022, che si sono pronunciate in materia di giurisdizione in relazione a domanda di restituzione “motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 EL 2010” e con puntuale e ricca motivazione hanno cristallizzato la ricostruzione ELle vicende regolamentari nel senso ELla non applicabilità di fonti derogatorie rispetto alla legge e così anche ELla ELibera n. 99 EL 30 aprile 1982 con la quale il Consiglio di amministrazione ELl'INPS aveva 14 stabilito la computabilità agli effetti suindicati ELla quota degli onorari corrisposta ai funzionari EL ruolo professionale-ramo legale, con decorrenza dal 1° aprile 1971, disponendo nel contempo, nei confronti EL personale il recupero ELle quote di contribuzione a carico. 6.1 Del resto, come confermato dai lavori preparatori alla legge n. 70/1975, il legislatore si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati nel corso di mezzo secolo sotto la spinta di un decentramento funzionale ELla pubblica amministrazione operato da una legislazione episodica e frammentaria. Occorreva quindi sopprimere gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificare gli enti che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturare gli enti che dovevano adeguare l’organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni. Per quanto riguarda gli enti conservati dal riassetto, l’obiettivo specifico ELla riforma era quello di ricondurre a principi unitari l’ordinamento EL personale, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo. Il riordino EL parastato doveva, pertanto, attuarsi unificando il trattamento dei dipendenti sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello economico, giacché il riassetto degli enti e quello EL personale costituivano «problemi complementari e interdipendenti» che potevano essere risolti solo nel contesto di un unico provvedimento. L’obiettivo di unificazione ELla disciplina EL rapporto di lavoro alle dipendenze EL parastato imponeva, innanzitutto, una revisione EL sistema ELle fonti, posto che la varietà e la conseguente sperequazione che aveva caratterizzato i regimi previgenti era stata determinata proprio dal carattere singolare e frammentario ELla disciplina, che fino a quel momento era stata demandata ai regolamenti degli organi di amministrazione dei singoli enti. 15 Per tale ragione, la legge n. 70 EL 1975 ripartisce la disciplina EL personale tra la legge, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo particolarmente pregnante (come reso evidente dal tenore dall’art. 1, primo comma, a mente EL quale «[l]o stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio EL personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità ELla presente legge») e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio EL tutto residuale. 16 6.5 Né vale richiamare, a sostegno ELla tesi attorea, l'art. 5 lett. g) ELla legge n. 88 EL 1989 (peraltro successivo alla ELibera n. 99 EL 30 aprile 1982) che ELinea le competenze EL Consiglio di amministrazione ELl’INPS prevedendo che allo stesso spetta: «g) ELiberare i regolamenti di cui all'art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'art. 1, comma 2, gli altri regolamenti ELl'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio EL personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni ELla L. 20 marzo 1975, n. 70». Non può poi sostenersi che l’inderogabilità ELl'art. 13 L. 70/1975 sarebbe venuta meno con l'entrata in vigore ELla suddetta previsione normativa o che, per effetto EL citato art. 5, sarebbe da confermare la validità e l'efficacia ELla ELibera EL Consiglio di amministrazione ELl'INPS n. 99 EL 30 aprile 1982 che aveva espressamente incluso gli onorari legali tra gli emolumenti computabili ai fini ELla determinazione EL trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti. 17 Tale deroga, infatti, alla luce EL sistema come sopra ELineato, non può riguardare il trattamento economico di fine servizio. Coerentemente con l’assetto legislativo e la ratio ELlo stesso, infatti, i regolamenti e le successive ELiberazioni integrative e/o modificative EL Consiglio di amministrazione possono intervenire solo rispetto alle disposizioni ELla L. n. 70 EL 1975 che non siano, per valenza intrinseca ed in ragione di superiori esigenze di perequazione complessiva, sottratte a tale inderogabilità e quindi non rispetto a quella, sancita dall'art. 13, nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l'indennità di buonuscita. L’aspetto rilevante ai nostri fini è la conformità di tutto l’impianto ELla legge al controllo e prevedibilità ELla spesa. Ed è significativo, al riguardo, che l’art. 26, secondo comma, legge 70, cit. prescriva che la disciplina collettiva EL trattamento economico si uniformi a «norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione ELle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici». 6.6 Si aggiunga che di recente l’art. 13 ELla legge n. 70/1975 è stato nuovamente sottoposto al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda ELl’INAIL di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente ELl’area legale, con sentenza 26 aprile 2024, n. 73, ha dichiarato «non fondate le questioni di legittimità costituzionale ELl’art. 13 ELla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e EL rapporto di lavoro EL personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 ELla Costituzione, dal Tribunale ordinario di 18 Roma, in funzione di giudice EL lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe». Oltre ad avere posto un punto fermo in ordine alla rimarcata legittimità ELla normativa de qua, la Corte, in motivazione, ha offerto univoco, deciso e insuperabile avallo all’interpretazione di tale normativa ad opera ELle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 7154/2010. Ed infatti il Giudice ELle leggi è pervenuto ad affermare la legittimità ELl’art. 13 ELla Legge n. 70/1975, interpretato secondo il “diritto vivente” ELla Cassazione, che esclude le quote degli onorari dal calcolo EL trattamento di quiescenza. Ad avviso EL Giudice ELle leggi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina ELl’indennità di anzianità è quasi integralmente compendiata nell’art. 13 ELla legge n. 70 EL 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali – e, in particolare, EL riscatto degli anni di servizio ai fini EL computo EL trattamento –, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva. Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma EL 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione EL pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa ELla proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica EL rapporto di lavoro alle dipendenze ELle pubbliche amministrazioni. Ha ricordato che il trattamento di fine servizio dei dipendenti EL parastato, a differenza ELla buonuscita dei dipendenti civili e militari ELlo Stato e ELl’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione EL lavoratore e ELl’ente datore di lavoro, né sulla sommatoria ELle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico – come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. –, ma sulla moltiplicazione 19 tra l’importo ELlo stipendio ex complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento ELla cessazione dall’impiego e il numero degli anni di servizio prestato. Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio EL lavoratore, allo stipendio ELl’ultimo anno di servizio («[a]ll’atto ELla cessazione dal servizio»), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell’annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall’interessato. Quanto alla disposizione scrutinata che, in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, pone a base EL calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso, la Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione ELl’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 EL 1975, e, più in generale, con l’ordinamento EL pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione EL regime giuridico ed economico EL personale EL parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità ELla spesa pubblica. Ha, al riguardo, chiarito la natura degli onorari professionali evidenziando che le somme percepite a tale titolo sono considerate “competenze eventuali” legate all’esito favorevole ELle liti e non rientrano nella nozione tecnica di “stipendio” tabellare prevista dalla legge per il calcolo ELla previdenza. Ha precisato che il termine “stipendio” utilizzato nella legge di riforma EL parastato non è sinonimo di “retribuzione” globale, ma risponde a una predeterminazione legale volta al controllo ELla spesa pubblica. 20 Ha escluso la sussistenza di una violazione EL principio di uguaglianza rispetto ad altri dipendenti pubblici, poiché l’indennità degli avvocati EL parastato è a totale carico ELl’ente datore di lavoro e presenta caratteristiche proprie che ne giustificano la disciplina specifica. Ha, altresì, escluso anche la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico ELle relative categorie. In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali ELla sufficienza e ELla proporzionalità alla quantità e alla qualità EL lavoro prestato, ha precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella EL trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce ELla retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità EL legislatore individuare, nel rispetto ELle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva ELle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico). La “quota onorari”, ha concluso la Corte, costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla 21 retribuzione riconosciuta ai legali EL parastato, in ragione EL loro status di pubblici dipendenti. Ed infatti, il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (Corte cost., sentenza n. 928 EL 1988). Secondo il Giudice ELle leggi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, oltre che dalla parte privata e dall’amicus curiae, gli onorari ex art. 26, quarto comma, ELla legge n. 70 EL 1975 non costituiscono la normale retribuzione EL patrocinio svolto dai legali EL parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione ELla specificità di tale attività. La difesa in giudizio ELl’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti ELl’ente pubblico è, invero, soltanto il possesso ELl’abilitazione all’esercizio ELla professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo ELl’osservanza, da parte EL legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici ELl’avvocato libero professionista e ELla soggezione al potere disciplinare EL Consiglio ELl’ordine (TAR Lazio, sezione terza-quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222). Il carattere di retribuzione ordinaria ELl’emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva. La valorizzazione EL dato quantitativo ai fini ELla qualificazione ELl’emolumento in questione si risolverebbe nell’assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento ELla sua sostanza retributiva 22 che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale ELle componenti ELla base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione EL pubblico impiego (Consiglio di Stato, sentenza n. 2335 EL 2017). 7. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1324, 1334, 1428, 1431, 1442, 1988 e 2732 c.c. e ELl’art. 2033 c.c. e EL principio ELl’affidamento in rapporto agli artt. 11 e 117 Cost. e in relazione all’art. 1 protocollo CEDU (art. 360 n. 3 c.p.c.), ovvero omessa o apparente motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la Corte d’Appello ritenuto la natura negoziale ELl’indebito ed avere riconosciuto la ripetibilità ELle somme, in contrasto con i principi sopra detti. Il motivo consta di due parti. 7.1 Nella prima parte con esso si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità all’atto di liquidazione e successivo pagamento ELla disciplina propria dei vizi EL consenso, pur trattandosi di atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale e come tali destinati a rientrare nella disciplina di cui all’art. 1324 c.c. e conseguenti disposizioni da essa richiamate. In particolare, tali atti avrebbero potuto essere inficiati solo se l’ente avesse dimostrato la ricorrenza di un errore essenziale e riconoscibile in capo alla controparte, secondo il disposto degli artt. 1429, co. 4 e 1431 c.c., richiamando a tal fine quanto ritenuto da Cass. n. 16088/2021. 7.2 Il profilo di censura è infondato. Come giustamente ha ritenuto la Corte territoriale, l’atto di liquidazione e poi quello ad esso conseguente di pagamento EL trattamento di fine servizio non intercetta alcuna libera manifestazione di volontà che possa consentire la qualificazione di essi come atti negoziali 23 unilaterali, cui si applichi l’art. 1324 e, conseguentemente, alla disciplina sui contratti. Anche a prescindere dal fatto che, se così fosse, ne emergerebbe una radicale nullità ex art. 1418, co. 1, c.c., stante la già menzionata inderogabilità ELle norme regolative ELl’istituto ed il risalire di esse ad interessi pubblici di governo ELla spesa certamente non eludibili a piacimento, in realtà la liquidazione ed il pagamento, sul piano EL quantum, non esprimono proprio una qualche volontà ELl’ente datore di lavoro, ma attuano puramente e semplicemente conteggi imposti dalla normativa vigente e di disciplina EL tema. Si tratta in altre parole da questo punto di vista di meri atti, come tali sottratti alla disciplina ELl’art. 1324 c.c. (Cass. 16 maggio 1983, n. 3380). Non è poi corretto il richiamo alla giurisprudenza di questa S.C. sui pagamenti eseguiti dal datore per rapporti formalmente autonomi e sostanzialmente subordinati, in eccedenza rispetto ai minimi dovuti per questi ultimi, ritenuti non ripetibili se non ove sia dimostrato l’errore. Ciò stato infatti affermato (v. in specifico Cass. 3 gennaio 2017, n. 46; Cass. 9 marzo 2011, n. 5552, alla prima ELle quali fa rinvio anche Cass. 9 giugno 2021, n. 16088 citata dal ricorrente) sul presupposto che nulla vieterebbe al datore di corrispondente importi anche superiori a quei minimi, sicché il pagamento esprime una volontà negoziale in tal senso, seppure basata su una veste formale EL contratto differente da quella reale, che per essere invalidata non può che transitare attraverso i percorsi ELl’impugnazione negoziale. 7.3 In altra parte il motivo è incentrato più strettamente sul tema ELl’affidamento e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel denegare le tutele conseguenti alla piena buona fede ELl’accipiens e nel trascurare come l’asserito errore risalisse tutto a responsabilità ELl’ente, secondo i parametri a tal fine valorizzati anche dalla Corte Europea dei Diritti ELl’Uomo e dalla Corte Costituzionale. 24 7.4 Anche in tale parte il motivo è infondato. Come di recente ricordato da questa Corte (Cass. 13 dicembre 2024, n. 32248), in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione ELl’indebito proposta da un’Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità ELle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ., per la buona fede ELl’ “accipiens”, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l’adempimento ELla prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza. Va quindi ricordato che la Corte Europea dei Diritti ELl’Uomo ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni in favore di una lavoratrice EL pubblico impiego, giudicando lesiva EL diritto di proprietà, come garantito dall’art. 1 EL Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la pretesa ELla restituzione di emolumenti da lei percepiti in buona fede, ovverosia facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei pagamenti spontaneamente effettuati dall’ente pubblico (ZA AR c. Italia, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13). Sollecitata anche da questa Corte, è poi intervenuta la decisione n. 8 EL 2023 ELla Corte costituzionale, che – interrogata sulla legittimità costituzionale ELl’art. 2033 cod. civ., riletto alla luce ELla giurisprudenza ELla CEDU – ha escluso che l’azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto ELle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. La pronuncia ELla Corte costituzionale menzionata, come già affermato da questa Corte Cass., n. 11659/2024 è nitida nell’escludere che l’art. 1 EL Protocollo addizionale alla CEDU, nell’esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti ELl’uomo, imponga «di generalizzare un 25 diritto alla irripetibilità ELla prestazione» (punto 12.2.1. EL Considerato in diritto). Il giudice ELle Leggi ha evidenziato che l’ordinamento nazionale ELinea un quadro di tutele ELl’affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l’illegittimità costituzionale ELl’art. 2033, cod. civ., senza negare – anche in quelle situazioni – il diritto EL creditore alla ripetizione ELl’indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all’art. 1175, cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi EL debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche EL caso concreto, la temporanea inesigibilità EL credito, totale o parziale, con conseguente dovere EL creditore di accordare una rateizzazione EL pagamento in restituzione. Nel caso qui in esame, la ripetizione è stata chiesta modulandola nel tempo (riportando la stessa Corte territoriale l’importo mensilmente trattenuto entro il limite EL quinto ai sensi ELl’art. 69 ELla l. n. 153/1979 al netto ELle ritenute applicate a titolo fiscale: Cass. n. 3648/2019) e il ricorrente nulla risulta avere allegato in merito alle sue condizioni personali e alle modalità di restituzione ELl’indebito stabilite dalla datrice di lavoro, né, quindi, all’eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all’obbligo restitutorio come stabilito dall’Ente. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che l’art. 4, comma 1, EL d.l. n. 16 EL 2014, convertito dalla legge n. 68 EL 2014, non deroga affatto all’art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 EL medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass., n. 17317 EL 2024, n. 23419/2023 e n. 17648/2023). 8. Da tutto quanto sopra consegue che il ricorso deve essere rigettato. 26 9. La complessità ELle questioni trattate ed il sopravvenuto intervento EL Giudice ELle leggi costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese EL presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Ai sensi ELl’art. 13 comma 1-quater EL d.P.R. n. 115 EL 2002 dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte EL ricorrente, ELl’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma EL comma 1-bis, ELlo stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio ELla Sezione Lavoro ELla Corte Suprema di cassazione il 19 novembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente BE Bellè AD ON