Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
Il reato di procurata inosservanza di pena può assumere le forme più diverse, tuttavia è necessario, per l'integrazione della condotta tipica, che l'aiuto prestato al condannato sia idoneo a conseguire l'effetto di sottrarlo all'esecuzione della pena e si leghi funzionalmente all'intenzione dello stesso di sottrarsi all'esecuzione. (La Corte ha quindi precisato che il reato non è integrato dalla condotta di chi, pur a conoscenza della qualità di condannato di un soggetto e del suo proposito di sottrarsi all'esecuzione della pena, non svolga alcuna specifica attività di copertura della di lui latitanza, limitandosi ad una presenza nel luogo ove, immediatamente dopo, è trovato e tratto in arresto il condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2005, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI CO - Presidente - del 20/12/2005
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 2016
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 38711/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR CO;
avverso l'ordinanza, in data 08/09/2005, del Tribunale del riesame di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Fausto Cardella;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO CO, ricorre avverso l'ordinanza, in data 08/09/2005, del Tribunale di Reggio Calabria con la quale era parzialmente accolta l'istanza di riesame avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. del Tribunale di Palmi aveva disposto l'applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere, quale persona sottoposta ad indagine per il reato di procurata inosservanza di pena (art. 290 cod. pen.). Il ricorrente deduce che l'arresto è stato effettuato fuori dei casi di flagranza. Contesta la sussistenza di gravi indizi, affermando che la motivazione consiste solo in congetture. Non sussistono i presupposti del reato che, pur essendo a forma libera, deve tuttavia consistere in atti idonei a raggiungere l'effetto.
Il ricorso è fondato.
La condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un'attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l'esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato. Tale attività, che può assumere le forme più diverse, deve tuttavia risolversi in uno specifico aiuto prestato al condannato, idoneo a conseguire l'effetto di sottrarlo all'esecuzione della pena. L'aiuto, inoltre, deve essere in rapporto di causalità con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena. Ne consegue che non può ritenersi responsabile del reato in esame colui che, anche se a conoscenza della qualità di condannato di una persona e del suo proposito di sottrarsi all'esecuzione della pena, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 5^, 09/12/2003, Bajtrami ed altri, 229231) "Integra il reato di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.) - che è reato a forma libera - la condotta che costituisce concausa produttiva dell'effetto conseguito dal condannato, sicché l'aiuto prestato deve essere in connessione causale con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena;
l'elemento soggettivo richiede il dolo generico, che presuppone la consapevolezza da parte dell'agente della posizione di condannato della persona aiutata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto insussistenti gli estremi del reato in questione nella condotta di un componente di una delegazione di politici albanesi - della quale faceva parte sotto falso nome un soggetto ricercato, immediatamente riconosciuto e arrestato dai militari della Guardia di Finanza - che alla domanda degli stessi militari si limitò a segnalare che detto soggetto faceva parte della delegazione diretta a Strasburgo, non ravvisando in tale condotta una forma qualsiasi di aiuto, posto che effettivamente la delegazione albanese in rappresentanza di diversi partiti si stava recando a Strasburgo per partecipare ad un incontro sulla criminalità).
Nel caso di specie, il CO, si è limitò a dare alla polizia spiegazioni, ritenute dal giudicante non plausibili, della sua presenza nel luogo ove, subito dopo, fu trovato e tratto in arresto un latitante;
ma non pare che questa condotta presenti i requisiti suddetti, in particolar modo quello della idoneità a determinare l'effetto di aiutare il condannate a sottrarsi alla cattura. Per tale ragione va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza cautelare, emessa in data 24/08/2005 dal G.I.P. di Palmi nei confronti di CO CO, del quale va, perciò, ordinata l'immediata liberazione sen detenuto per altro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza cautelare emessa in data 24/08/2005 dal G.I.P. di Palmi nei confronti di CO CO del quale ordina l'immediata liberazione del detenuto per altro.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006