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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1477/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7508/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01559654 62 502 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale in oggetto relativa a tassa automobilistica.
Si è costituita in giudizio l'ADER deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita in giudizio la NE IO instando per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il Ricorrente_1 ha dedotto: “ Il ricorrente è carente di legittimazione passiva e non può essere chiestogli alcun versamento della tassa automobilistica relativo all'autovettura Fiat Croma tg. Targa_1 in quanto non proprietario dell'autovettura nel 2022, in precedenza in data 16.01.2014 venduta alla signora Nominativo_1.
La vendita del mezzo risulta per tabulas da: carta di circolazione n.BB0092581, giusto trasferimento di proprietà ivi riportato, distinto al n.A/CX095HG/17.01.2014 JB5QYR (doc. 03); atto di vendita del 16.01.2014 con autentica di firma, poteri e qualifica, avente valore di atto pubblico ai sensi dell'art.2700 c.c. in quanto apposta dal pubblico ufficiale – rappresentante dello Sportello Telematico dell'Automobilista presso Società_1 s.r.l. (agenzia ACI), sig. Nominativo_2, così ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del T.U.R. D.P.R. n.131/1986 – tra parte venditrice (concessionaria mandataria) Società_2 s.r.l., nella persona del rappresentante Nominativo_3, e parte acquirente, Nominativo_1 (doc. 04; doc. 05, certificato di proprietà n.14/A004104N; doc. 06, certificato di provenienza n.13/A789236J, prima presentazione RM A041195K del 17.01.2014). L'alienazione dell'autovettura de qua, sottrae l'elemento fondativo erariale della proprietà in capo al ricorrente, perciò priva di fondamento e affligge con nullità tanto il ruolo esattoriale n.2024/006852 quanto la consequenziale pretesa riscossoria, ivi inclusa non debenza per interessi, sanzioni e spese notificatorie. Ad colorandum, significhiamo che nella citata carta di circolazione è pacifica la traslatio della proprietà anche in seno alle PP.AA. succedutesi, incluso l'evidente passaggio di registro dalla Regione Lazio alla Regione Marche, comprovato dall'evidenza documentale ove, dal 28.02.2014, le revisioni dell'autovettura sono state eseguite nella provincia di Ancona (AN), ove risiede la proprietaria del mezzo (v. doc. 04). Inoltre, questa difesa con missiva del 06.03.2025 (doc. 07) chiedeva alle PP.AA. coinvolte la sollecita definizione della posizione stante il rigetto delle domande in autotutela del ricorrente (doc. 08, rigetto autotutela AdER del 13.02.2025; doc. 09, rigetto autotutela.
Tale assunto è infondato.
Fondatamente la NE IO ha controdedotto: " Posto quanto sopra, venendo al caso di specie, si evidenzia che il veicolo targato Targa_1, come rilevabile dalla visura che si deposita, risulta ad oggi intestato alla sig.ra Nominativo_4 (de cuius dell'odierno ricorrente, al quale è stata notificata la cartella in veste di coobligato).
Per quanto è possibile ricostruire dalle memorie e dalla documentazione depositata in giudizio, con particolare riguardo alla nota di Associazione_1 prot. 10563 del 14.03.2025, la mancata annotazione al P.R.A. del passaggio di proprietà del veicolo sarebbe da ricondurre ad un errore nella presentazione della pratica da parte dell'agenzia Società_1, che ha gestito la compravendita a favore della Società_2 S.r.l. (repertorio n. 041195K del 17.01.2014). Tale pratica è stata ricusata il 20.01.2014 con la seguente motivazione:
“discordanza dati – poteri firma non accertati su autentica”.
Nella indicata nota si legge, peraltro che “quando una pratica viene ricusata, lo studio di consulenza automobilistica ne viene messo al corrente;
è necessario che l'agenzia Società_1, non avendo provveduto a presentare la pratica in modo corretto, se ne faccia carico ora, senza alcuna ulteriore spesa da parte dei soggetti interessati! A causa del rilevato errore e del conseguente vizio dell'atto, anche il passaggio di proprietà dalla Società_2 S.r.l. a Nominativo_1 non è stato annotato al P.R.A. Più recentemente, con l'ordinanza n. 8737/2018, la stessa Cassazione ha affermato chiaramente che l'intestatario del veicolo non è esonerato dal pagamento dell'imposta "nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà non venga annotato al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta".
Ne consegue che pur restando impregiudicati i rapporti interni rispetto ad altri terzi responsabili il
TI resta il legittimato passivo dell'obbligazione tributaria.
La peculiarità della fattispecie consente la compensazione del 50 % delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore delle controparti quota che liquida per ciascuna di esse in € 100,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 30.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Diego Pinto
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7508/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01559654 62 502 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale in oggetto relativa a tassa automobilistica.
Si è costituita in giudizio l'ADER deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è costituita in giudizio la NE IO instando per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il Ricorrente_1 ha dedotto: “ Il ricorrente è carente di legittimazione passiva e non può essere chiestogli alcun versamento della tassa automobilistica relativo all'autovettura Fiat Croma tg. Targa_1 in quanto non proprietario dell'autovettura nel 2022, in precedenza in data 16.01.2014 venduta alla signora Nominativo_1.
La vendita del mezzo risulta per tabulas da: carta di circolazione n.BB0092581, giusto trasferimento di proprietà ivi riportato, distinto al n.A/CX095HG/17.01.2014 JB5QYR (doc. 03); atto di vendita del 16.01.2014 con autentica di firma, poteri e qualifica, avente valore di atto pubblico ai sensi dell'art.2700 c.c. in quanto apposta dal pubblico ufficiale – rappresentante dello Sportello Telematico dell'Automobilista presso Società_1 s.r.l. (agenzia ACI), sig. Nominativo_2, così ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del T.U.R. D.P.R. n.131/1986 – tra parte venditrice (concessionaria mandataria) Società_2 s.r.l., nella persona del rappresentante Nominativo_3, e parte acquirente, Nominativo_1 (doc. 04; doc. 05, certificato di proprietà n.14/A004104N; doc. 06, certificato di provenienza n.13/A789236J, prima presentazione RM A041195K del 17.01.2014). L'alienazione dell'autovettura de qua, sottrae l'elemento fondativo erariale della proprietà in capo al ricorrente, perciò priva di fondamento e affligge con nullità tanto il ruolo esattoriale n.2024/006852 quanto la consequenziale pretesa riscossoria, ivi inclusa non debenza per interessi, sanzioni e spese notificatorie. Ad colorandum, significhiamo che nella citata carta di circolazione è pacifica la traslatio della proprietà anche in seno alle PP.AA. succedutesi, incluso l'evidente passaggio di registro dalla Regione Lazio alla Regione Marche, comprovato dall'evidenza documentale ove, dal 28.02.2014, le revisioni dell'autovettura sono state eseguite nella provincia di Ancona (AN), ove risiede la proprietaria del mezzo (v. doc. 04). Inoltre, questa difesa con missiva del 06.03.2025 (doc. 07) chiedeva alle PP.AA. coinvolte la sollecita definizione della posizione stante il rigetto delle domande in autotutela del ricorrente (doc. 08, rigetto autotutela AdER del 13.02.2025; doc. 09, rigetto autotutela.
Tale assunto è infondato.
Fondatamente la NE IO ha controdedotto: " Posto quanto sopra, venendo al caso di specie, si evidenzia che il veicolo targato Targa_1, come rilevabile dalla visura che si deposita, risulta ad oggi intestato alla sig.ra Nominativo_4 (de cuius dell'odierno ricorrente, al quale è stata notificata la cartella in veste di coobligato).
Per quanto è possibile ricostruire dalle memorie e dalla documentazione depositata in giudizio, con particolare riguardo alla nota di Associazione_1 prot. 10563 del 14.03.2025, la mancata annotazione al P.R.A. del passaggio di proprietà del veicolo sarebbe da ricondurre ad un errore nella presentazione della pratica da parte dell'agenzia Società_1, che ha gestito la compravendita a favore della Società_2 S.r.l. (repertorio n. 041195K del 17.01.2014). Tale pratica è stata ricusata il 20.01.2014 con la seguente motivazione:
“discordanza dati – poteri firma non accertati su autentica”.
Nella indicata nota si legge, peraltro che “quando una pratica viene ricusata, lo studio di consulenza automobilistica ne viene messo al corrente;
è necessario che l'agenzia Società_1, non avendo provveduto a presentare la pratica in modo corretto, se ne faccia carico ora, senza alcuna ulteriore spesa da parte dei soggetti interessati! A causa del rilevato errore e del conseguente vizio dell'atto, anche il passaggio di proprietà dalla Società_2 S.r.l. a Nominativo_1 non è stato annotato al P.R.A. Più recentemente, con l'ordinanza n. 8737/2018, la stessa Cassazione ha affermato chiaramente che l'intestatario del veicolo non è esonerato dal pagamento dell'imposta "nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà non venga annotato al PRA, dal momento che quest'ultimo, fino a quando non venga trascritto il passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste di responsabile d'imposta".
Ne consegue che pur restando impregiudicati i rapporti interni rispetto ad altri terzi responsabili il
TI resta il legittimato passivo dell'obbligazione tributaria.
La peculiarità della fattispecie consente la compensazione del 50 % delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore delle controparti quota che liquida per ciascuna di esse in € 100,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 30.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Diego Pinto