Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 45612
CASS
Sentenza 5 novembre 2003

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In tema di revisione, nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta il giudice non può esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, dei nuovi elementi di prova attinti da un radicale vizio di inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio e conseguente ad obiettive violazioni dei divieti stabiliti dalla legge processuale, anche ai fini di una valutazione prognostica sulla congruenza in astratto degli elementi su cui si basa la richiesta di revisione. (Nella specie la Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che fossero inutilizzabili le nuove prove dichiarative poste a base della domanda di revisione, in quanto fondate su "dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive" senza il rispetto delle prescrizioni stabilite, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 391 bis cod. proc. pen. in materia di documentazione delle investigazioni difensive).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 45612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45612
    Data del deposito : 5 novembre 2003

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