Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
In tema di revisione, nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta il giudice non può esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al prospettato risultato finale del proscioglimento, dei nuovi elementi di prova attinti da un radicale vizio di inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio e conseguente ad obiettive violazioni dei divieti stabiliti dalla legge processuale, anche ai fini di una valutazione prognostica sulla congruenza in astratto degli elementi su cui si basa la richiesta di revisione. (Nella specie la Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che fossero inutilizzabili le nuove prove dichiarative poste a base della domanda di revisione, in quanto fondate su "dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive" senza il rispetto delle prescrizioni stabilite, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 391 bis cod. proc. pen. in materia di documentazione delle investigazioni difensive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 45612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45612 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO Presidente
Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere
Dott. GRANERO FRANCANTONIO "
Dott. CANZIO GIOVANNI "
Dott. CASSANO MARGHERITA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IK HA IR, nata il [...];
avverso ORDINANZA del 12/11/2002 della CORTE di APPELLO di ANCONA. Sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Ancona con ordinanza del 12.11.2002 dichiarava inammissibile "per manifesta infondatezza" la richiesta di revisione avanzata sulla base di prove asseritamente "nuove" da IK HA IR, condannata con sentenza irrevocabile della Corte d'assise d'appello di Bologna alla pena di anni 21 e mesi 6 di reclusione per il delitto di omicidio volontario di LO AZ.
La Corte distrettuale disattendeva innanzi tutto l'eccezione del P.G. di inutilizzabilità delle dichiarazioni allegate alla domanda, per inosservanza delle disposizioni regolatrici delle indagini difensive, sull'assunto che, pur essendo dette dichiarazioni, per modalità di redazione, contenuto e comune destinatario, frutto di "vere e proprie indagini" del difensore, avv. Gaetano Longo, la valutazione di inutilizzabilità delle prove "nuove" era estranea alla fase preliminare di ammissibilità dell'istanza, potendo essere compiuta solo nell'eventuale giudizio sul merito della revisione. Rilevava peraltro la Corte che la "confessione" del coimputato, LD SK, marito dell'istante, di diretta ed esclusiva assunzione di responsabilità per l'omicidio che egli avrebbe commesso per gelosia e non per movente patrimoniale, oltre ad essere inverosimile siccome intervenuta tardivamente dopo una serie di versioni mendaci e calunniose (che avevano condotto ad analogo esito d'inammissibilità una prima richiesta di revisione), non aveva trovato adeguati riscontri probatori, poiché le allegate dichiarazioni di persone in vario modo implicate nella vicenda o legate ai condannati si palesavano talune irrilevanti, altre inattendibili e la maggior parte di esse de relato rispetto al racconto del medesimo SK. Di talché, i "nuovi" elementi di prova sono stati ritenuti inconsistenti e inidonei ad inficiare il solido impianto accusatorio posto a fondamento della sentenza di condanna.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della IK denunciandone violazione di legge e vizio motivazionale, poiché non appariva affatto pretestuosa né manifestamente infondata l'esigenza di un approfondimento dibattimentale e di una valutazione critica, nel contraddittorio fra le parti, dell'attendibilità della sopravvenuta dichiarazione liberatoria del coimputato e delle plurime prove dichiarative addotte a sua conferma con la domanda di revisione: la valutazione piena di attendibilità e rilevanza di ciascuna delle suddette dichiarazioni, obiettivamente "nuove" e dirette a porre in crisi e ribaltare il costrutto dell'accusa, spettava esclusivamente alla cognizione del giudice di merito e non poteva essere anticipata nella fase di ammissibilità dell'istanza.
Il P.G. presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, denunziando con la requisitoria scritta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni allegate all'istanza di revisione, per il mancato rispetto delle formalità prescritte per le indagini difensive dall'art. 391 bis c.p.p., vizio il cui rilievo è consentito anche nella fase preliminare di ammissibilità della domanda, e non solo nell'eventuale fase dibattimentale. Il P.G. ha peraltro condiviso le riserve espresse nell'ordinanza impugnata circa l'inaffidabilità della "confessione postuma" del coimputato e la irrilevanza delle dichiarazioni allegate a riscontro della stessa, e, in subordine, ha concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria il difensore della ricorrente ha replicato, deducendo l'inapplicabilità delle regole attinenti alle forme del procedimento acquisitivo delle prove, poiché la valutazione di ammissibilità della domanda di revisione fondata su prove nuove sarebbe diretta solo ad accertarne l'obiettiva esistenza e persuasività; trattavasi inoltre di dichiarazioni rese spontaneamente da terzi e non d'iniziativa della difesa, e comunque non era ravvisabile alcuna violazione delle disposizioni di cui all'art. 391 bis c.p.p. sanzionate dall'inutilizzabilità della prova dichiarativa.
3.1. In materia di revisione, é espressamente prevista dall'art. 634.1 c.p.p. la declaratoria d'inammissibilità della domanda quando essa sia stata proposta, tra l'altro, senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 631, secondo cui gli elementi in base ai quali si chiede la revisione (nella specie, le "nuove prove" sopravvenute o scoperte dopo la condanna) devono, a pena d'inammissibilità, essere "tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto". Non può pertanto condividersi il pregiudiziale assunto della Corte distrettuale circa l'irrilevanza, nella fase del giudizio sull'ammissibilità della richiesta, del vizio-sanzione di inutilizzabilità delle "nuove prove" addotte dal richiedente, la cui valutazione sarebbe esclusivamente riservata all'eventuale, successivo, giudizio dibattimentale sul merito della revisione.
Ed invero, anche ai fini dell'indagine prognostica sulla congruenza in astratto degli elementi sui quali si basa la richiesta di revisione, il giudice, alla luce di una lettura sistematica delle norme di cui agli artt. 631, 634.1 e 191 c.p.p. e per evidenti ragioni di economia processuale, non può esimersi dall'obbligo di apprezzare la manifesta inidoneità e inefficacia dimostrativa, rispetto al risultato finale del proscioglimento, degli elementi di prova attinti dal radicale vizio di inutilizzabilità, conseguente ad obiettive violazioni dei divieti stabiliti dalla legge processuale:
vizio che, a norma dell'art. 191.2 c.p.p., è rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
3.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che, a seguito della profonda riforma legislativa dell'istituto delle indagini difensive e della contestuale abrogazione dell'art. 38 disp. att. c.p.p. (L. 7 dicembre 2000, n. 397), debba essere sottoposto a verifica critica l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione fondata su "nuove prove" desumibili da documentazione di espletate indagini difensive, non rilevano il procedimento o le forme e modalità della loro avvenuta acquisizione, dovendo il giudice limitarsi a riscontrarne l'obiettiva esistenza, l'effettiva novità e l'astratta persuasività a favore della tesi del condannato (Cass., Sez. V, 7.3.1996, Piccinilli, rv. 204240; Sez. V, 22.4.1997, Cavazza, rv. 208545; Sez. VI, 13.2.1998, Pittella, rv. 211059; Sez. I, 28.9.2000, Ciancabilla, rv. 217604).
A norma dell'art. 327 bis, commi 1 e 2, c.p.p. (inserito dall'art. 7, L. 397), la facoltà del difensore di svolgere attività investigative per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, che può essere attribuita anche "per promuovere il giudizio di revisione", dev'essere esercitata "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro". A sua volta, l'art. 391 bis, che al comma 2 richiama il successivo art. 391 ter quanto alle forme di documentazione (norme inserite, entrambe, dall'art. 11, L. 397), prescrive i limiti e le modalità di ricezione ed assunzione delle dichiarazioni o informazioni da parte del difensore, nell'esercizio dell'attività investigativa, in funzione della loro concreta utilizzabilità, stabilendo in particolare, nel comma 6, che le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti "non possono essere utilizzate", e che la violazione medesima costituisce illecito disciplinare. È evidente la ratio legis sottesa a tali prescrizioni: coniugare al rigore delle tipizzate forme e modalità d'indagine l'autenticità e l'attendibilità dei risultati investigativi.
4. Orbene, deve convenirsi con l'assunto del P.G. requirente che, nella specie, sia la "confessione-ritrattazione" di LD IN che le altre dichiarazioni di riscontro, allegate come "nuove prove" alla domanda di revisione della condanna e finalizzate al proscioglimento della IK , per contenuto, modalità di redazione e soggetto destinatario (tutte destinate all'avv. Gaetano Longo, già difensore della condannata e presentatore della richiesta), siano in realtà frutto di apposite indagini difensive. Esse, d'altra parte, nonostante l'apparente ed elusiva veste di dichiarazioni spontaneamente rilasciate dagli interessati e trasmesse all'unico destinatario, sono esplicitamente definite "dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive" a pag. 10 del ricorso per cassazione proposto dal nuovo difensore della condannata. E deve darsi atto, altresì, che per la ricezione di tali dichiarazioni non risulta essere stata osservata dall'avv. Gaetano Longo alcuna delle prescrizioni stabilite, a pena d'inutilizzabilità, dalle richiamate disposizioni di cui all'art.391 bis c.p.p. in materia di documentazione delle investigazioni difensive.
5. Ritiene il Collegio che la rilevata inutilizzabilità delle prove dichiarative poste a fondamento della domanda di revisione giustifica immediatamente, come lineare corollario di ordine logico-giuridico, la valutazione prognostica di obiettiva e insormontabile inefficacia dimostrativa dei "nova", rispetto al risultato finale del proscioglimento della persona condannata. La richiesta di revisione si palesa pertanto inammissibile, in forza del combinato disposto degli artt. 631 e 634 c.p.p., e dall'accertata inammissibilità della stessa (sia pure per ragioni pregiudiziali e diverse rispetto a quelle richiamate a sostegno dell'ordinanza impugnata) consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'interessata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 novembre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 NOVEMBRE 2003.