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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27445 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato SERGIO LUCISANO che, nell'interesse dell'imputata, ha chiesto di «riformare l'impugnata sentenza, concedere le attenuanti generiche» e di conseguenza assolvere imputata «perché il fatto sussiste, non è previsto come reato, perché non perseguibile penalmente, e comunque con tutte le determinazioni richiamate» ai sensi del cL Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, «con ogni opportuna determinazione di legge, con o senza rinvio»; Kit7 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27445 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 13 luglio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito del gravame interposto da SA ZO, ha confermato la pronuncia del 3 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia (con il beneficio della sospensione condizionale), oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando i seguenti motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), cui ha premesso un'esposizione nel corpo della quale ha negato la prova del reato, ha assunto che la ZO abbia agito in stato di bisogno, che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato ex art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen. e rappresentato la procedibilità a querela del delitto di furto, salve le eccezioni di legge, con l'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale poiché nel caso di specie, alla luce delle allegazioni difensive (relative alla composizione del nucleo familiare dell'imputata e al suo reddito), l'agire della ZO avrebbe dovuto ritenersi scriminato ex art. 54 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali dell'imputata, senza valutare gli elementi positivi addotti dalla difesa (confessione in sede di udienza di convalida, giustificazione credibile di aver inteso sostentare il proprio nucleo familiare, corretto comportamento processuale e ravvedimento). 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., adducendo che essa può accedere anche a un delitto tentato in relazione al quale deve farsi riferimento al danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato qualora fosse giunto a consumazione. 2.4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato con il n. 6) è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione della mancato concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. 2.5. Nell'elencazione iniziale dei motivi sono stati poi indicati: - al n. 4 la «mancanza di denuncia del furto in applicazione» del d. Igs. 150/2022; - al n. 5 il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, elencando le formule assolutorie invocate, senza alcuna argomentazione. 2 3. La difesa, nel corpo delle proprie conclusioni scritte, ha assunto che la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per qualificare il fatto ai sensi dell'art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen., ha ribadito che non sarebbe stato motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e addotto il difetto della condizione di procedibilità alla luce del sopravvenuto disposto del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo si sostanzia in asserti del tutto generici e, per vero, relativi a una diversa fattispecie, relativa all'impossessamento di rame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); in ogni caso è manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che «la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale» (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 - 01) e che «l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti» (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01: 4.2. Il secondo motivo non può neppure riferirsi alla decisione impugnata, poiché ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute, il che consente di non dilungarsi oltre per osservare che, oltre a contenere assedi patentemente generici, esso ha addotto elementi non riferibili al caso di specie (segnatamente nella parte in cui ha assunto che l'imputata avrebbe inteso giustificato il proprio agire affermando di averlo posto in essere «per il sostentamento del proprio nucleo familiare»). 4.3. Il terzo motivo contiene una prospettazione del tutto assertiva e non riferibile al caso di specie, poiché ha addotto la compatibilità tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e il delitto tentato, laddove nella specie il fatto in contestazione è consumato. Inoltre, a voler considerare pure quanto esposto al riguardo nella premessa dell'atto di impugnato, la prospettazione difensiva ha irritualmente prospettato in questa sede il diretto apprezzamento di elementi di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 4.4. Il quarto motivo è del tutto generico, perché al fine di censurare la mancata concessione della non menzione ex art. 175 cod. pen., ha evidenziato come nella specie sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (beneficio distinto, da cui non consegue ex se anche la concessione del primo: cfr. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01) e come sussistano i limiti edittali di legge previsti dall'art. 175 cit. (presupposto 3 di per sé non sufficiente); e, nel resto, ha riportato princìpi giurisprudenziali senza correlarli al caso di specie. 4.5. Ancora, il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui ha denunciato il vizio di motivazione e la violazione della legge penale (punto 5. dell'elenco dei motivi contenuto nel ricorso), in quanto al riguardo - come anticipato (v. retro) - l'atto di impugnazione ha soltanto indicato le formule assolutorie invocate;
e, anche considerare la premessa dello stesso ricorso, esso è versato in fatto e, dunque, non ha articolato compiute censure di legittimità. 4.6. Infine, l'inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 successivamente alla pronuncia impugnata. Difatti, ad avviso del Collegio, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Invero, nel caso di specie, il ricorso - presentato (il 23 novembre 2022) anteriormente alla entrata in vigore della novella (il 30 dicembre 2022; cfr. art. 99 -bis d. Ig. 150) - era inammissibile anche al riguardo poiché difettava del tutto di autosufficienza (cfr. Sez. U, n. 40150/2018, cit., che ha ribadito come la mancanza della condizione di procedibilità venga «comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568)»), avendo la difesa menzionato nell'iniziale elenco dei motivi di impugnazione la «mancanza di denuncia del furto in applicazione» del d. Igs. 150/2022, senza una compiuta esposizione allorché ha articolato le proprie censure (come sopra rilevato, cogliendosi nel ricorso soltanto un generale, e perciò generico, riferimento al mutamento del regime di procedibilità del reato di furto con la successiva entrata in vigore del decreto cit.); ragion per cui non può giovare quanto rassegnato in sede di conclusioni scritte (al di là del fatto che esse contengono solo argomenti in diritto e non indicano nulla sulla mancanza di condizione di procedibilità nella specie, facendo pure riferimento a un altro soggetto, che non risulta imputato nel presente procedimento, e non alla ZO). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato SERGIO LUCISANO che, nell'interesse dell'imputata, ha chiesto di «riformare l'impugnata sentenza, concedere le attenuanti generiche» e di conseguenza assolvere imputata «perché il fatto sussiste, non è previsto come reato, perché non perseguibile penalmente, e comunque con tutte le determinazioni richiamate» ai sensi del cL Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, «con ogni opportuna determinazione di legge, con o senza rinvio»; Kit7 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27445 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 13 luglio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito del gravame interposto da SA ZO, ha confermato la pronuncia del 3 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato perché commesso con violenza sulle cose (artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia (con il beneficio della sospensione condizionale), oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando i seguenti motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), cui ha premesso un'esposizione nel corpo della quale ha negato la prova del reato, ha assunto che la ZO abbia agito in stato di bisogno, che il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato ex art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen. e rappresentato la procedibilità a querela del delitto di furto, salve le eccezioni di legge, con l'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale poiché nel caso di specie, alla luce delle allegazioni difensive (relative alla composizione del nucleo familiare dell'imputata e al suo reddito), l'agire della ZO avrebbe dovuto ritenersi scriminato ex art. 54 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali dell'imputata, senza valutare gli elementi positivi addotti dalla difesa (confessione in sede di udienza di convalida, giustificazione credibile di aver inteso sostentare il proprio nucleo familiare, corretto comportamento processuale e ravvedimento). 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., adducendo che essa può accedere anche a un delitto tentato in relazione al quale deve farsi riferimento al danno ipotetico che il reato avrebbe cagionato qualora fosse giunto a consumazione. 2.4. Con il quarto motivo (erroneamente indicato con il n. 6) è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione della mancato concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. 2.5. Nell'elencazione iniziale dei motivi sono stati poi indicati: - al n. 4 la «mancanza di denuncia del furto in applicazione» del d. Igs. 150/2022; - al n. 5 il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, elencando le formule assolutorie invocate, senza alcuna argomentazione. 2 3. La difesa, nel corpo delle proprie conclusioni scritte, ha assunto che la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato la sussistenza dei presupposti per qualificare il fatto ai sensi dell'art. 626, comma 1, n. 2, cod. pen., ha ribadito che non sarebbe stato motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e addotto il difetto della condizione di procedibilità alla luce del sopravvenuto disposto del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo si sostanzia in asserti del tutto generici e, per vero, relativi a una diversa fattispecie, relativa all'impossessamento di rame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); in ogni caso è manifestamente infondato in quanto la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che «la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale» (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 - dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 - 01) e che «l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti» (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01: 4.2. Il secondo motivo non può neppure riferirsi alla decisione impugnata, poiché ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che invece sono state riconosciute, il che consente di non dilungarsi oltre per osservare che, oltre a contenere assedi patentemente generici, esso ha addotto elementi non riferibili al caso di specie (segnatamente nella parte in cui ha assunto che l'imputata avrebbe inteso giustificato il proprio agire affermando di averlo posto in essere «per il sostentamento del proprio nucleo familiare»). 4.3. Il terzo motivo contiene una prospettazione del tutto assertiva e non riferibile al caso di specie, poiché ha addotto la compatibilità tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e il delitto tentato, laddove nella specie il fatto in contestazione è consumato. Inoltre, a voler considerare pure quanto esposto al riguardo nella premessa dell'atto di impugnato, la prospettazione difensiva ha irritualmente prospettato in questa sede il diretto apprezzamento di elementi di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 4.4. Il quarto motivo è del tutto generico, perché al fine di censurare la mancata concessione della non menzione ex art. 175 cod. pen., ha evidenziato come nella specie sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (beneficio distinto, da cui non consegue ex se anche la concessione del primo: cfr. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01) e come sussistano i limiti edittali di legge previsti dall'art. 175 cit. (presupposto 3 di per sé non sufficiente); e, nel resto, ha riportato princìpi giurisprudenziali senza correlarli al caso di specie. 4.5. Ancora, il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui ha denunciato il vizio di motivazione e la violazione della legge penale (punto 5. dell'elenco dei motivi contenuto nel ricorso), in quanto al riguardo - come anticipato (v. retro) - l'atto di impugnazione ha soltanto indicato le formule assolutorie invocate;
e, anche considerare la premessa dello stesso ricorso, esso è versato in fatto e, dunque, non ha articolato compiute censure di legittimità. 4.6. Infine, l'inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo al regime di procedibilità per la fattispecie delittuosa in imputazione, mutato in forza del d.lgs. n. 150 del 2022 successivamente alla pronuncia impugnata. Difatti, ad avviso del Collegio, in relazione alla novella in discorso deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non è idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (proprio in ragione dell'inammissibilità; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Invero, nel caso di specie, il ricorso - presentato (il 23 novembre 2022) anteriormente alla entrata in vigore della novella (il 30 dicembre 2022; cfr. art. 99 -bis d. Ig. 150) - era inammissibile anche al riguardo poiché difettava del tutto di autosufficienza (cfr. Sez. U, n. 40150/2018, cit., che ha ribadito come la mancanza della condizione di procedibilità venga «comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568)»), avendo la difesa menzionato nell'iniziale elenco dei motivi di impugnazione la «mancanza di denuncia del furto in applicazione» del d. Igs. 150/2022, senza una compiuta esposizione allorché ha articolato le proprie censure (come sopra rilevato, cogliendosi nel ricorso soltanto un generale, e perciò generico, riferimento al mutamento del regime di procedibilità del reato di furto con la successiva entrata in vigore del decreto cit.); ragion per cui non può giovare quanto rassegnato in sede di conclusioni scritte (al di là del fatto che esse contengono solo argomenti in diritto e non indicano nulla sulla mancanza di condizione di procedibilità nella specie, facendo pure riferimento a un altro soggetto, che non risulta imputato nel presente procedimento, e non alla ZO). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2023.