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Sentenza 21 febbraio 2026
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 21/02/2026, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3047/2026
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8873/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006133740000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2398/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa. Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 15.04.2025 ad AD (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate IO) e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 12.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe notificata in data 21.03.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 228,77, oltre euro 5,88 per diritti di notifica (in totale euro 234,65).
La parte ricorrente ha eccepito: 1) la decadenza ex art. 25 comma 1, lett. c) del D.PR n. 602/73, per aver
AD iscritto a ruolo le somme il 16.09.2024, oltre il termine per la notifica dell'atto, sulla scorta della presunta notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente notificato in data 16.09.2024; 2) l'l'omessa notifica degli atti prodromici;
violazione degli art. 6 e 7 dello Statuto del contribuente;
violazione dell'art. 24 e 97 della
Costituzione; 2) l'illegittimità della cartella di pagamento nonché la prescrizione del credito vantato ex adverso.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “A) in via preliminare, annullare l'atto di avviso di ingiunzione in oggetto, in quanto nullo e/o annullabile e/o comunque infondato stante l'intervenuta decadenza dell'ente nell'intraprendere l'azione esecutiva;
B) in subordine, annullare l'atto di avviso di ingiunzione in oggetto, in quanto nullo e/o annullabile e/o comunque infondato stante l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere le somme ingiunte, conseguentemente annullare le cartelle impugnate ed opposte;
C) con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
In data 1.07.2025 si è costituita AD, che ha eccepito la “mancata vocazione dell'ente creditore” e quindi la “non proseguibilità rituale” del processo, precisando che l'eccezione sollevata dalla ricorrente circa la mancata notifica degli atti presupposti a quello impugnato comporta che il ricorso debba essere proposto anche nei confronti dell'ente impositore, ha eccepito pertanto la sua carenza di legittimazione passiva in ordine a tutto quanto precede l'iscrizione a ruolo;
quanto poi all'asserita, ex adverso, decadenza rispetto ai termini di iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 del D.p.R. n. 602/73, ha eccepito la tardività di tale contestazione e comunque l'infondatezza della stessa, essendo stato il ruolo reso esecutivo nel 2025, sicché la cartella deve ritenersi notificata nei termini previsti;
con riferimento all'eccezione di prescrizione, ha rappresentato che la regolare notifica della cartella in data 21.03.2025 ha interrotto il decorso della prescrizione, nella specie triennale, e ha dedotto che per l'emergenza COVID è stata prevista la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per il periodo 8.03.2020 – 31.08.2021, sicché alcuna prescrizione si sarebbe verificata. Ha concluso nei seguenti termini: “Preliminarmente - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata vocazione dell'ente impositore;
- Nel merito - Rigettare la domanda del ricorrente- Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
La Regione Campania, nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, pur avendo a tanto provveduto la ricorrente ritualmente e tempestivamente, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 9.2.2026, questa Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione in pubblica udienza, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da AD, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 16.09.2024 e di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
3. Il ricorso va, quindi, accolto.
4. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed AD mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 27, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -IO; condanna la
Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 9 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
TA CR
Depositata il 21/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8873/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006133740000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2398/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa. Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 15.04.2025 ad AD (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate IO) e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 12.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe notificata in data 21.03.2025, relativa a tassa automobilistica anno 2019, per l'importo di euro 228,77, oltre euro 5,88 per diritti di notifica (in totale euro 234,65).
La parte ricorrente ha eccepito: 1) la decadenza ex art. 25 comma 1, lett. c) del D.PR n. 602/73, per aver
AD iscritto a ruolo le somme il 16.09.2024, oltre il termine per la notifica dell'atto, sulla scorta della presunta notifica dell'avviso di accertamento, asseritamente notificato in data 16.09.2024; 2) l'l'omessa notifica degli atti prodromici;
violazione degli art. 6 e 7 dello Statuto del contribuente;
violazione dell'art. 24 e 97 della
Costituzione; 2) l'illegittimità della cartella di pagamento nonché la prescrizione del credito vantato ex adverso.
La parte ricorrente ha quindi chiesto di “A) in via preliminare, annullare l'atto di avviso di ingiunzione in oggetto, in quanto nullo e/o annullabile e/o comunque infondato stante l'intervenuta decadenza dell'ente nell'intraprendere l'azione esecutiva;
B) in subordine, annullare l'atto di avviso di ingiunzione in oggetto, in quanto nullo e/o annullabile e/o comunque infondato stante l'intervenuta prescrizione del diritto di riscuotere le somme ingiunte, conseguentemente annullare le cartelle impugnate ed opposte;
C) con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
D) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 e successive modifiche, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
In data 1.07.2025 si è costituita AD, che ha eccepito la “mancata vocazione dell'ente creditore” e quindi la “non proseguibilità rituale” del processo, precisando che l'eccezione sollevata dalla ricorrente circa la mancata notifica degli atti presupposti a quello impugnato comporta che il ricorso debba essere proposto anche nei confronti dell'ente impositore, ha eccepito pertanto la sua carenza di legittimazione passiva in ordine a tutto quanto precede l'iscrizione a ruolo;
quanto poi all'asserita, ex adverso, decadenza rispetto ai termini di iscrizione a ruolo di cui all'art. 25 del D.p.R. n. 602/73, ha eccepito la tardività di tale contestazione e comunque l'infondatezza della stessa, essendo stato il ruolo reso esecutivo nel 2025, sicché la cartella deve ritenersi notificata nei termini previsti;
con riferimento all'eccezione di prescrizione, ha rappresentato che la regolare notifica della cartella in data 21.03.2025 ha interrotto il decorso della prescrizione, nella specie triennale, e ha dedotto che per l'emergenza COVID è stata prevista la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per il periodo 8.03.2020 – 31.08.2021, sicché alcuna prescrizione si sarebbe verificata. Ha concluso nei seguenti termini: “Preliminarmente - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata vocazione dell'ente impositore;
- Nel merito - Rigettare la domanda del ricorrente- Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
La Regione Campania, nei cui confronti è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, pur avendo a tanto provveduto la ricorrente ritualmente e tempestivamente, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 9.2.2026, questa Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione in pubblica udienza, ha deliberato la decisione in camera di consiglio come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Ed invero non risulta provata, né dalla Regione Campania, che non si è costituita e che era onerata di fornire tale prova, né, comunque, da AD, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato in cartella ed ivi indicato come notificato in data 16.09.2024 e di ogni altro atto presupposto e comunque interruttivo.
Ne consegue che il diritto vantato con l'atto impugnato in questa sede si è ormai prescritto, pur tenendo conto della sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID 19, dovendosi applicare al tributo in questione il termine di prescrizione triennale.
Tanto assorbe l'esame di ogni ulteriore questione pure proposta.
3. Il ricorso va, quindi, accolto.
4. Le spese del giudizio ben possono essere compensate tra il ricorrente ed AD mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 27, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie il ricorso;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e Agenzia delle Entrate -IO; condanna la
Regione Campania al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Napoli il 9 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
TA CR