Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5142 del 2025, proposto da
IZ OP, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro n. 2575 del 3 aprile 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 la dott.ssa ER IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
AT e IT
Con la sentenza n. 2575 del 3 aprile 2025, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, così disponendo:
“ Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di € 1.701,40, in favore di IZ OP su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. Condanna il Ministero dell’Istruzione, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.184,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione ”.
In mancanza di adempimento, la ricorrente chiede a questo Tribunale di:
a) ordinare all’Amministrazione intimata l’ottemperanza alla sentenza azionata, in particolare disponendo l’immediata corresponsione in suo favore della somma di 1.701,40 euro, oltre agli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
c) condannare la resistente Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Il ricorso è fondato e dev’essere accolto nei termini di cui appresso.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va disattesa l’eccezione, formulata dal Ministero resistente, di intervenuto pagamento, per avere l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania emesso il decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0067050.11-09-2025, con il quale, “ al fine di liquidare la sorte capitale della sentenza oggetto d’ottemperanza, ha invitato la competente R.T.S. di Napoli a liquidare in favore della ricorrente gli importi come da sentenze, utilizzando le specifiche funzioni offerte dal Service NoiPA, trasmettendo all’USR della Campania - Ufficio II, il prospetto con scansione mensile delle differenze di trattamento economico, al lordo ed al netto delle ritenute operate, che verranno corrisposte alla ricorrente in applicazione dello stesso decreto ”.
Al riguardo, la Sezione si è già pronunciata affermando che, “ come condivisibilmente evidenziato dalla costante giurisprudenza, "la semplice emissione del mandato o dell’ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, in quanto quest’ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all’ufficio deputato al pagamento dello stesso" (così Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 1997 n. 1351). L’effetto liberatorio presuppone, invero, la comunicazione … dell’ordinativo al creditore da parte della tesoreria dell’ente (specificamente tenuta a ciò), in modo tale che il creditore sia debitamente informato e posto, quindi, in condizione di riscuotere il credito … Pertanto, in linea con il più accreditato orientamento giurisprudenziale in materia, va ribadito che "se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l’emissione dell’ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l’effetto liberatorio consegua nell’inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l’attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti" (così Cass. Civ., Sez. I, 29 dicembre 2020 n. 29776), con la conseguenza che "va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell’emissione dell’ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria, a cui compete l’incombente (…); la liberazione dell’amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell’ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell’emissione dell’ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria, a cui compete l’incombente, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all’ufficio competente" (così sempre Cass. Civ., n. 29776/2020 cit.; cfr. in termini T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14 febbraio 2025 n. 1215) ” (sentenza 17 giugno 2025, n. 4568).
Nonostante quanto si legge nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0085899.10-11-2025, non vi è prova in atti che il decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0067050.11-09-2025 sia stato “ contestualmente inviato anche all’Avvocato di parte ricorrente ”.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente, verificata la perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita al Ministero debitore nei termini di legge.
Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in questa sede azionata, nei termini di cui in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente e verificata la perdurante inottemperanza da parte del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione ai procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MI MA LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ER IE, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ER IE | MI MA LI |
IL SEGRETARIO