Art. 6.
Ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale.
All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-1963 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie e' valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale.
All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-1963 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.