Sentenza 11 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/03/2002, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
сеee 58943 Z REPUBBLICA ITALIANA A / 6 R 2 T IN NOME D.. S I R G P SUP L . E D L R A D E CASSAZIONE T LA E A B D R D A I T S T A E N SEZIONE TRIBUTARIA 1 I T E 3 S R N 1 I E E . A S T dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N E A M Presidente R.G.N.348/1998 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere FALCONE Consigliere Cron. 8380 Dott. Giuseppe CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo DI BLASI ия. Ud. 29/11/2001 Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Accertamento ex SE N TENZA art.38 comma IV DPR n. 600/73. sul ricorso proposto da: Presupposti. PESATORI FRANCO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti per atto in Notar Massimo Galli, dagli Avv.ti AN Gallo e Livia Salvini ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 12, Portoghesi n. presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per совых legge, controricorrente 5 CORTES 1 3 sentenza n.5499/96 resa per la Cassazione della 4 4 9 2 8 5 . N Commissione Tributaria Centrale Sez.13, il 9-11-1996; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. Salvini per il ricorrente;
Udito, altresì, il Procuratore Generale dott. Umberto dichiararsi De Augustinis che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Fidenza, con avviso di accertamento n.389. notificato il 14-12-1985, accertava, in via sintetica, ex art.38 Comma IV del DPR n. 600/73, nei confronti del signor RI AN, per l'anno 1979, ai fini IRPEF ed ILOR, un reddito imponibile di L.237.422.000, diverso da quello dichiarato. Ciò in quanto, nell'anno considerato, il RI aveva incassato cambiali per L.62.000.000, e versato assegni, sul conto di tale RM LL, per L.174.101.000. L'atto veniva impugnato dal contribuente, e l'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Parma, con decisione n.
1.25 del ritenendo che dalle20-05-1987, riferite circostanze non potesse desumersi che il RI avesse la disponibilità della relativa somma, accoglieva il ricorso ed, annullava l'accertamento. 2 L'Ufficio proponeva appello, dolendosi della violazione del disposto dell'art.38 citato, e la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Parma, con sentenza n. 110/88 del 12-2/28-3/1988, accoglieva il gravame, riconoscendo la legittimità dell'operato accertamento. Il contribuente adiva, quindi, la Commissione Tributaria Centrale, laddove, in particolare, deduceva l'assoluta carenza di prova dell'accertamento impugnato, e questa, dopo avere emesso una ordinanza istruttoria, con la decisione in epigrafe indicata, respingeva il ricorso, opinando per la correttezza del sistema di accertamento utilizzato dall'Ufficio ed affermando, posto che 1'Amministrazione aveva dimostrato la disponibilità delle risorse finanziarie, da parte del RI, che incombeva su quest'ultimo l'onere di provare che le stesse non costituivano reddito. RI AN, con ricorso notificato il 22-12-1997, ed affidato a due mezzi, ha chiesto la cassazione di tale ultima decisione. L'Amministrazione, con controricorso notificato il 31- سسات 01-1998, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. Con memoria 23-11-2001 il RI ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo mezzo il ricorrente censura 1'impugnata decisione, violazione e falsa applicazione per dell'art.38, comma IV del DPR n.600/73, sotto un triplice profilo. Si deduce, infatti, l'illegittimità dell'accertamento, sia per essere stati utilizzati elementi reddituali i quali, non costituendo indici indiretti del possesso di reddito, e non provando l'effettuazione di spese, se del caso, avrebbero potuto giustificare solo un accertamento analitico, ma, giammai, quello sintetico, sia pure, per avere fondato l'accertamento su elementi e circostanze che, come, peraltro, desumibile dall'ordinanza istruttoria rimasta inevasa, non potevano considerarsi certi, sia, infine, perché anche ipotizzando che le operazioni contestate costituissero indici di spesa, la stessa doveva considerarsi afferente ad investimenti e, non certo, a consumi, e quindi, giusto art.38, comma V, solo in parte poteva essere imputata al periodo di imposta 1979. contestazione, proposta dal RI, èLa prima infondata, giacchè la scelta dell'Ufficio, nell'individuazione del criterio di accertamento, con cui procedere alla rettifica della dichiarazione, è discrezionale, non prevedendo l'art.38 del DPR n.600/73, alcuna gerarchia tra i criteri utilizzabili. 4 (Cass. Sez.V n.6945 del 22-05-2001; n. 7416 del 30-05- 2001). Trattasi, peraltro, di nuova doglianza, non evincendosi dalla documentazione in esame, che la stessa sia stata prospettata nei precedenti gradi, e, tanto meno, che la stessa sia stata proposta, esaminata 0 decisa dall'impugnata decisione. Dalla seconda doglianza, si colgono, al contempo profili di inammissibilità, giacchè non investe il decisum, con il richiesto carattere di specificità e riferibilità, opponendosi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio, all'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui, essendo pacifiche le circostanze relative alle contestate operazioni (incasso cambiali e versamento assegni) si era realizzata una presunzione che, invertendo l'onere probatorio, faceva si che gravasse sul contribuente la dimostrazione che le somme di cui alle accertate operazioni, non costituissero reddito, e, pure, di infondatezza, rientrando nei poteri dell'Ufficio e, in ipotesi, delle Commissioni di سالام merito, determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla scorta di indizi, in base all'art. 38, comma 4° del DPR n.600 del 1973. (Cass. Sez. V n. 11611 dell'11-09-2001; n.8372 del 20-06-2001) Ancora, inammissibile era a ritenersi il terzo profilo, 5 sia perché non dedotto nei precedenti gradi di giudizio, sia, pure, perché l'avere considerato che le operazioni accertate afferissero a consumi, piuttosto che ad investimenti, costituiva una questione di fatto, oggetto di valutazione del giudice di merito, come tale non deducibile con il ricorso di legittimità. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.42 del DPR n.600/73 e dei principi generali in tema di onere della prova, nella considerazione della mancata motivazione dell'accertamento e, comunque, della omessa prova della relativa fondatezza. Anche di tale doglianza si colgono profili di inammissibilità, oltre che di infondatezza. E' inammissibile, in quanto trattasi di censura che non consta sia stata formulata nel precedente grado di giudizio, che non è stata esaminata e decisa dall'impugnata decisione, e che, comunque, sotto il profilo motivazionale non può trovare ingresso, ostandovi, per un verso, i limiti propri del ricorso Se straordinario, ex art. 111 Costituzione, e, d'altro canto, il principio della riferibilità al decisum, per il quale i motivi devono investire la sentenza e non l'atto n.2147/99, 10-05-2000 (SS.UU. n. 9628/93; n.3805). 6 E' infondata, in quanto, ove pure ritualmente proposta, sarebbe priva di pregio nel merito, desumendosi, dalla parte motiva dell'impugnata decisione, le ragioni alla cui stregua, l'accertamento operato dall'Ufficio, era a ritenersi legittimo e fondato. Infatti, l'iter argomentativo dei decidenti è logico e condivisibile, essendo pervenuti al convincimento sancito in sentenza, attraverso la valorizzazione degli elementi, pacifici, relativi alle disponibilità di cui alle due operazioni compiute dal contribuente nell'anno costituivano sintomo di una1979, che evidente disponibilità di ricchezza, assolutamente sproporzionato, rispetto ai dati esposti in dichiarazione, che, pertanto, erano а ritenersi inattendibili. L'accertamento del maggior reddito, era, dunque, fondato su una prova per presunzione, basata su elementi certi (cambiali e versamenti in c/c bancario), che determinava 1'inversione dell'onere della prova, sicchè, una volta dimostrata la disponibilità delle сва risorse, incombeva, poi, sul contribuente, che allegava esse non costituissero reddito, provare la relativa non riconducibilità nell'ambito delle categorie reddituali;
prova che questi non aveva fornito, malgrado le ripetute riserve al riguardo, più volte, espresse. 7 della Commissione In definitiva, la decisione Tributaria Centrale, è maturata in esito alla libera individuazione e valutazione degli elementi ritenuti idonei per dimostrare, sia il legittimo ricorso al criterio di accertamento adoperato, sia pure la fondatezza della maggiore pretesa fiscale, ragion per cui resiste alle formulate censure. Conclusivamente il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessive L. 3.150.000, di cui L.
3.000.000 per onorario e L. 150.000 per spese, oltre quelle prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali in ragione di L.
3.150.000 di cui L.
3.000.000 per onorario e L.150.000 per spese, oltre quelle prenotate a debito. A I Così deciso in Roma il 29 novembre 2001. R A 5 6 T E 8 . If Presidente 9 U N N 1 / B O Dott.Hevenin I I 4 / B Z R 6 A . T 2 L R . Paolini L T R . A S P I . . B G D A A E I Relatore Estensore Il Consigliere L T R E R 1 D E 3 A I T 1 S D N A . Dott. Antonino E E N S M T I N A E S E DEPOSITA: O IN CANCELLERIA Oggi 11 MAR. 2002 IL CANCELLIERE C IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio 18