Art. 88. (Inquadramento in soprannumero)
Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero.
In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.
Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero.
In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.