Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
In materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen., la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente non viene meno nel caso in cui non è ravvisata la sussistenza, con l'applicazione della misura cautelare, della circostanza aggravante del "metodo mafioso", dal momento che il procedimento prosegue in relazione alla originaria imputazione e la competenza funzionale è correlata al tipo di notizia di reato, rispetto alla quale le indagini preliminari sono suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2007, n. 45215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45215 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 08/11/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1446
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 027227/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) QU NA N. IL 21/11/1981;
2) UZ RE N. IL 02/02/1966;
avverso ORDINANZA del 13/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. CALABRESE Sergio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 16.2.2007 il GIP del Tribunale di Potenza, quale giudice distrettuale per i procedimenti di competenza della DDA, disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CQ DO, UZ OR, UZ NT e NE AN, siccome indagati dei reati di cui agli artt. 110 e 337 c.p.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, L. n.497 del 1994, artt. 10, 12 e 14, tutti aggravati ai sensi della L. n.203 del 1991, art. 7; in tale provvedimento il GIP distrettuale,
nell'accogliere la richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, rilevava peraltro l'insussistenza della gravità indiziaria sotto il profilo dell'aggravante di cui all'art. 7, legge predetta.
Avverso tale ordinanza proponevano istanza di riesame i predetti indagati, contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 13.3.2007 il Tribunale del riesame di Potenza rigettava l'istanza proposta da CQ DO, UZ OR e NE AN condannando gli impugnanti al pagamento delle spese del procedimento, mentre accoglieva la richiesta di riesame avanzata da UZ NT, del quale disponeva la liberazione. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, i predetti CQ DO ed UZ OR, lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. Col primo motivo di gravame i ricorrenti eccepiscono la violazione degli artt. 8 e 22 c.p.p. e art. 328 c.p.p., comma 1 bis, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame, nonostante l'eccezione tempestivamente proposta, aveva ritenuto erroneamente la competenza del GIP di Potenza ad emettere l'ordinanza impugnata;
ciò in quanto, una volta ritenuta la insussistenza di indizi idonei a confortare l'ipotesi secondo cui i reati in questione sarebbero stati commessi con metodo mafioso, il predetto giudice doveva dichiararsi incompetente, rientrando i fatti nella competenza, in considerazione del lucus commissi delicti, del GIP presso il Tribunale di Lagonegro, giudice naturale precostituito dalla legge.
Col secondo motivo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare rileva la difesa che il provvedimento impugnato era affetto dal vizio di illogicità della motivazione per ciò che riguardava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti, basandosi il detto provvedimento su un procedimento tautologico, in base al quale la ritenuta presenza degli stessi nel casolare dove si stavano distruggendo le prove dell'avvenuta rapina costituiva la prova della partecipazione alla stessa, mentre la ritenuta partecipazione a tale episodio delittuoso costituiva la prova delle presenza degli stessi nel casolare sopra indicato.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Osserva innanzi tutto il Collegio che la competenza del giudice per le indagini preliminari, prevista dall'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, è una competenza di natura funzionale, espressamente prevista dalla legge, e che non deroga pertanto in alcun modo al principio costituzionale del giudice naturale;
il sistema delineato dal D.L. n.367 del 1991, quindi anche prima del D.L. n. 82 del 2000 istitutivo del Giudice Distrettuale Antimafia, prevede che le funzioni di giudice per le indagini preliminari, in relazione ai delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, siano esercitate dal GIP del Tribunale del capoluogo del Distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Il problema che la presente vicenda giudiziaria pone è quello di armonizzare il potere - dovere del GIP di qualificare ed inquadrare autonomamente gli elementi di fatto sottopostogli dal Procuratore Distrettuale Antimafia, anche in ipotesi escludendo o ritenendo l'insussistenza allo stato dell'aggravante di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 7, con la ritenuta persistenza della competenza funzionale del detto giudice ai sensi dell'art. 328 c.p.p., comma 1 bis. Un corretto approccio alla problematica in questione non può prescindere dalla valutazione della ratio della istituzione dell'ufficio del Procuratore Distrettuale Antimafia e dal carattere interinale del procedimento avente ad oggetto l'applicazione, da parte del GIP, di una misura cautelare restrittiva. Sotto il primo profilo si deve tener conto della circostanza che l'istituzione del suddetto Ufficio di Procura risponde a finalità di coordinamento e di specializzazione, aventi natura e rilevanza primaria in tema di indagini per fatti di mafia, avuto riguardo alla complessità del suddetto fenomeno delittuoso ed alla necessità di una più completa ed approfondita conoscenza dello stesso. Sotto il secondo profilo non può non tenersi conto che la fase dell'applicazione di una misura cautelare si inserisce nella fase iniziale delle indagini preliminari, in cui il giudice spesso dispone solo di ipotesi da verificare, per cui la decisione sulla applicazione o meno di una misura cautelare è adottata allo stato degli atti ed ha quindi carattere assolutamente interinale.
Argomentando da tali rilievi non può fondatamente revocarsi in dubbio che la esclusione dell'aggravante di cui al predetto D.L. n.151 del 1991, art. 7 non vale certamente a scardinare e ad elidere la competenza funzionale del GIP siccome prevista dall'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, atteso che siffatta competenza funzionale risulta correlata al tipo di notizia di reato, che assume rilevanza ai fini della qualificazione delle indagini in corso, indagini suscettibili di ulteriori sviluppi ed approfondimenti.
E pertanto la disciplina dettata dal suddetto art. 328 c.p.p. non consente di scindere, sul piano interpretativo, i criteri di attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, a seconda che il giudice per le indagini preliminari abbia ritenuto o meno la sussistenza dell'aggravante in parola, ove si osservi che il procedimento prosegue comunque in relazione alla originaria imputazione formulata dal Procuratore Distrettuale Antimafia e che tale indagine è ovviamente suscettibile di ulteriori sviluppi che, in ipotesi, ben potrebbero corroborare l'assunto e l'impostazione della pubblica accusa.
Ne consegue che, in presenza dell'espresso dettato della disposizione di cui all'art. 328 c.p.p., comma 1 bis, non può ritenersi l'incompetenza del GIP "distrettuale" nell'ipotesi che lo stesso, in sede di applicazione della misura cautelare richiesta, non ravvisi l'esistenza del cd. "metodo mafioso", atteso che - per come detto - il procedimento prosegue con riferimento alla originaria imputazione, e che le indagini continuano ad essere effettuate dalla Procura Distrettuale Antimafia e continuano ad avere ad oggetto una ipotesi di reato compresa nell'elenco di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. E parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Osserva il Collegio che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, spetta a questa Corte il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni a sostegno del proprio assunto, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, alla stregua della previsione normativa contenuta nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), siccome novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 8.
E pertanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, al riscontro dell'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo, verificando: a) che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) che non sia manifestamente illogica, in quanto risulti sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) che non sia contraddittoria, cioè sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute. Per contro non è consentito al giudice di legittimità la possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, a meno che non si ravvisi una assoluta incompatibilità con altri atti del processo, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione;
e di conseguenza non è consentito al giudice di legittimità di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti dal giudicante a fondamento della sua decisione, atteso che tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini.
Orbene nel caso di specie non si ravvisa alcuna radicale incompatibilità dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato con gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, e quindi non si ravvisa alcuna manifesta illogicità della motivazione o contraddittorietà per l'esistenza di insormontabili incongruenze nell'ambito della stessa, ove si osservi che i giudici del riesame, con motivazione logica, coerente e dettagliata, hanno posto in evidenza gli elementi fattuali che inducevano a ritenere la sussistenza di cospicui indizi di colpevolezza a carico dei ricorrenti in ordine ai reati loro ascritti. Ed invero i giudici del riesame, con procedimento assolutamente logico e corretto, hanno posto in rilievo gli elementi di natura fattuale che inducevano a ritenere la presenza dei predetti la sera del 2.10.2006 presso il casolare dove un gruppo di individui era intento a far scomparire le prove della rapina eseguita la stessa mattina dando alle fiamme alcuni indumenti che erano stati utilizzati per la suddetta azione criminale. Hanno invero evidenziato i giudici del Tribunale che dalla annotazione a firma degli agenti che avevano partecipato a tale operazione emergeva che tra le persone intente a detta attività di cancellazione delle prove della rapina vi era il CQ DO, sfuggito peraltro all'arresto in occasione della irruzione degli agenti nel casolare;
che a distanza di sei - sette ore dalla suddetta irruzione della Polizia, il CQ era stato fermato a bordo di una autovettura Mercedes che aveva tentato di sfuggire al controllo degli agenti, unitamente all'altro ricorrente UZ OR ed ad altri complici (NA AN e AE LU); che nella circostanza gli odierni ricorrenti, al pari del AE, indossavano vestiti e scarpe sporche di fango - elementi compatibili con la precipitosa fuga nei campi seguita all'irruzione degli Agenti nel casolare - e non avevano saputo spiegare in modo convincente la loro presenza sul posto dove erano stati fermati;
che dalle dichiarazioni rese dal coindagato NA era emerso che quest'ultimo era stato contattato alle ore 1,45 del 3.10.2006 dal AE il quale gli aveva chiesto di essere prelevato presso il Distributore GI di MO (ossia in un luogo poco distante dal casolare dove aveva fatto irruzione la Polizia) e che, giunto al posto dell'appuntamento, aveva riscontrato la presenza del AE con altre due persone che erano salite a bordo dell'autovettura Mercedes, successivamente fermata dalla Polizia. Argomentando da tali elementi (assolutamente indiscutibili) il Tribunale del riesame è correttamente giunto alla conclusione che gli odierni ricorrenti si trovavano la sera del 2.10.2006 presso il casolare dove si stava consumando l'attività di distruzione delle prove relative alla rapina verificatasi la mattina dello stesso giorno, evidenziando che tale condotta era indicativa della partecipazione, materiale o quanto meno morale, degli stessi a tale episodio.
E pertanto nessuna illogicità o incongruenza è ravvisatole nell'impugnato provvedimento dovendosi ritenere la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame del tutto aderente alle emergenze processuali. Ci troviamo pertanto in presenza di una serie di indizi di indubbia gravità, attualmente certi, ed idonei a fondare un apprezzabile fumus di colpevolezza, dovendosi in proposito rilevare che in sede di giudizio de liberiate gli indizi non vanno valutati secondo gli stessi parametri richiesti nel giudizio di merito, per come risulta dal fatto che l'art. 273 c.p.p. richiama espressamente l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 ma non il comma 2, medesimo articolo. Ne consegue, avuto riguardo alla circostanza che le argomentazioni poste dai ricorrenti comportano una diversa ricostruzione degli episodi per cui è processo, e quindi una diversa lettura degli stessi, e non ravvisandosi alcuna incompatibilità dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato con gli elementi fattuali acquisiti in atti, che il ricorso proposto deve ritenersi sotto tale profilo inammissibile.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento, ed a tale provvedimento segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali;
a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove i ricorrenti sono ristretti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007