Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 874
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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Nell'ambito della disciplina, dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la mancanza di previsione di un termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, a seguito di contestazione della violazione, non autorizza la sua ricerca in altre disposizioni dell'ordinamento, sia pure a carattere generale, attesa la peculiarità del procedimento nel sistema, in quanto disciplinato nelle sue varie fasi, per il suo oggetto, ed in considerazione della sua natura contenziosa. Segnatamente, è con esso incompatibile il termine, molto breve, di trenta giorni per l'esaurimento del procedimento fissato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'attività amministrativa in generale - che fra l'altro all'art. 1 rinvia, così confermandole, "alle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti" -, trovando ragione l'assenza di un termine per la fase decisoria dell'irrogazione della sanzione nella stessa articolazione di tale fase (art. 14 legge n. 689 del 1981), non contenibile entro limiti temporali predeterminati, tanto con riguardo all'esigenza di garantire a seguito della contestazione il dispiegarsi del diritto di difesa dell'interessato - implicante il compimento di attività a volte complesse -, quanto con riguardo all'ipotesi di contestazione non immediata, decorrendo il termine per quest'ultima dall'esito dell'accertamento, di durata non prevedibile.

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione: Sentenza n.9591 del 27 aprile 2006
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 27 aprile 2006

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/2004, n. 874
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 874
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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