TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 119
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per esecuzione del giudicato

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la normativa introdotta dall'art. 1, comma 817, lett. m), L. n. 207/2024, abbia stabilito la sospensione dei giudizi di ottemperanza per un periodo di due anni a decorrere dal 22.1.2025, data di entrata in vigore della disposizione. Tale sospensione è correlata alla possibilità per i creditori di rinnovare la domanda di pagamento secondo nuove modalità telematiche e all'impegno dell'Amministrazione di pagare entro sei mesi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 119
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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