Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, proposto da EL ON e dall’avv. Vincenzo Vietri, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Lupone, PEC studiolegalelupone@pec.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sul Decreto n. 299 del 26.9.2018, emesso dalla Corte d’Appello di Potenza;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il Cons. SQ NT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra EL ON con atto di citazione del 25/27.9.2000 proponeva un’azione risarcitoria dinanzi al Tribunale di Potenza, il cui processo si concludeva con la Sentenza della Corte d’Appello del 2.5.2018.
Con Decreto n. 299 del 26.9.2018 la Corte d’Appello di Potenza ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento: 1) in favore della sig.ra EL ON, della somma di € 4.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso ex L. n. 89/2001, cioè dal 18.9.2018; 2) in favore dell’avv. Vincenzo Vietri, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, di € 450,00 oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA, a titolo di compenso professionale, e di € 27,00, a titolo di spese vive.
Tale Decreto nella stessa data 30.10.2018 è stato munito di formula esecutiva ed è stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
In data 15.11.2022 il predetto titolo esecutivo è stato notificato anche alla sede legale del Ministero della Giustizia in Roma Via Arenula n. 70 presso l’indirizzo di posta elettronica prot.dag@giustiziacert.it.
La sig.ra EL ON e l’avv. Vincenzo Vietri, dopo i solleciti dell’8.11.2028, dell’8.10.20219, del 9.4.2021 e dell’1.3.2024, con il presente ricorso notificato il 5.12.2025 e depositato nella stessa giornata del 5.12.2025, hanno chiesto la corresponsione delle suddette somme, allegando il titolo esecutivo asseverato e le dichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, previste dall’art. 5 sexies, commi 1 e 3, L. n. 89/2001, inviate con pec dell’8.11.2018 alla sede legale del Ministero della Giustizia in Roma Via Arenula n. 70 presso l’indirizzo di posta elettronica prot.dag@giustiziacert.it.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Nella Camera di Consiglio dell’11.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del Ministero della Giustizia, in quanto con il terzo e/o l’ultimo periodo del comma 12 bis dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 817, lett. m), L. n. 207/2024, entrato in vigore l’1.1.2025, è stato stabilito che: “decorsi 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, cioè dal 22.1.2025, “per i successivi 2 anni i creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive ed i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”.
Con Ordinanza n. 2744 dell’1.4.2025 la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma per contrasto con gli artt. 24 e 11 della Costituzione, in quanto:
-il primo periodo dello stesso comma 12 bis prevede che, “i creditori di somme liquidate a norma della presente Legge fino al 31.12.2021”, come nella specie, in quanto il titolo esecutivo, oggetto della controversia in esame è il Decreto della Corte d’Appello di Potenza n. 299 del 26.9.2018, “possono rinnovare la domanda di pagamento, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3 bis” sempre dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001, “per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti”, specificando il secondo periodo del medesimo comma 12 bis dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001, che “il Ministero della Giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale”;
-“il comma 5 dell’art. 5 sexies della L. n. 89/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 817, lett. e), L. n. 207/2024, dispone che “l’Amministrazione effettua il pagamento entro 6 mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti”, cioè i commi 3 e 3 bis, specificando che tale termine “non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti”.
Pertanto, deve ritenersi che la sospensione dei giudizi di ottemperanza in questione, relativi ai pagamenti dovuti in attuazione della c.d. Legge Pinto, va messa in relazione alla possibilità per i creditori di rinnovare la domanda di pagamento, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3 bis dell’art. 5 sexies della L. n. 89/2001, ed alla previsione dell’impegno dell’Amministrazione, di effettuare il pagamento entro 6 mesi dalla formalizzazione della domanda con modalità telematica.
Conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in esame, perché ai sensi del suddetto terzo ed ultimo periodo del comma 12 bis dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001 dal 22.1.2025 non possono essere proposti ricorsi di ottemperanza ai Decreti ex L. n. 89/2001.
Sussistono eccezionali motivi, per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NT, Presidente
SQ NT, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SQ NT | NI NT |
IL SEGRETARIO