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8 maggio 2024
8 maggio 2024
Art. 6. Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche
ed educative 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. E' dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. E' finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le modalita' di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
ed educative 1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. E' dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia. E' finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' stabilite le modalita' di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Napoli, sez. IV, decreto cautelare 17/06/2024, n. 1206Provvedimento: Pubblicato il 17/06/2024 N. 02935/2024 REG.RIC. N. 01206/2024 REG.PROV.CAU. N. 02935/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso, numero di registro generale 2935 del 2024, proposto da: Scuola Don Bosco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione, U.S.R. Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; per …Leggi di più...