Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. restituisca gli atti al P.M. affinché provveda alla liquidazione delle spese dell'attività di intercettazione sostenute dalla compagnia telefonica, nel corso delle indagini preliminari conclusosi con archiviazione, in quanto, la competenza a provvedere, spetta, in tal caso, al G.i.p., ai sensi dell'art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, quale dovere istituzionale correlato alla disponibilità del procedimento, una volta investito della decisione al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1678
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2991/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 20/12/2007 da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani;
avverso il provvedimento del GIP di quello stesso Tribunale del 4 dicembre 2007;
nel procedimento penale a carico di:
LL CE NA, nata ad [...] il [...];
Letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.G. in sede che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al GIP di Trapani per quanto di competenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP del Tribunale di Trapani restituiva gli atti al PM affinché provvedesse alla liquidazione delle spettanze della compagnia telefonica Telecom Italia per le spese di intercettazione sostenute nell'ambito di determinati procedimenti. Reputava il GIP che competente alla liquidazione dovesse essere il PM sul rilievo che l'attività cui si riferiva la relativa richiesta si era oramai esaurita davanti allo stesso PM prima della trasmissione degli atti.
Avverso l'anzidetta pronuncia il PM di Trapani ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni indicate in parte motiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Parte ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato, sul rilievo che, alla luce di una corretta lettura del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, l'autorità competente ad emettere il mandato di liquidazione è il magistrato che ha la signoria degli atti al momento in cui sorge la necessità della liquidazione e non già al momento in cui sorge il relativo diritto.
2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero, sul profilo della competenza a provvedere sulle spese del servizio d'intercettazione sostenute nel corso delle indagini preliminari in relazione a procedimento conclusosi con archiviazione, la giurisprudenza di questa Corte Suprema, dopo iniziali oscillazioni, è oramai consolidata nel ritenere la competenza del GIP, ai sensi del menzionato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168. Secondo tale orientamento interpretativo, la locuzione magistrato che procede, contenuta nella norma relativa, deve essere interpretata come indicativa della competenza del magistrato che, comunque, disponga del procedimento, tale dovendo intendersi il GIP, anche alla luce del rilievo che soltanto il giudice può, poi, eventualmente autorizzare la riapertura delle indagini, ai sensi dell'art. 414 c.p.p. (cfr. Cass. sez. 5, 10.2.2006, n. 9222, rv. 233770).
È, dunque, abnorme il provvedimento con il quale il GIP disponga la trasmissione al PM della richiesta di liquidazione delle spese del gestore telefonico per il servizio svolto durante le indagini preliminari, pur dopo la conclusione del relativo procedimento con decreto di archiviazione, non potendo il giudice sottrarsi ad un dovere istituzionale, correlato alla disponibilità del procedimento, una volta investito di decisione al riguardo (cfr., da ultimo, Cass. sez. 1, 21.5.2008, n. 21703, rv. 240078). 3. - Il provvedimento impugnato deve, allora, essere annullato, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009