Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 7710
CASS
Sentenza 9 dicembre 2008

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È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. restituisca gli atti al P.M. affinché provveda alla liquidazione delle spese dell'attività di intercettazione sostenute dalla compagnia telefonica, nel corso delle indagini preliminari conclusosi con archiviazione, in quanto, la competenza a provvedere, spetta, in tal caso, al G.i.p., ai sensi dell'art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, quale dovere istituzionale correlato alla disponibilità del procedimento, una volta investito della decisione al riguardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 7710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7710
    Data del deposito : 9 dicembre 2008

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