Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 41474
CASS
Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione ai presupposti del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.)

    Le doglianze del ricorrente, pur prospettate come violazioni di legge, mirano a una nuova valutazione dei requisiti di concretezza e attualità del periculum in mora, non ammissibile in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sulla pericolosità dell'area, basandosi su accertamenti tecnici ritenuti più attendibili rispetto alla consulenza di parte, e ha ritenuto non rilevante l'ordinanza sindacale per le condizioni del costone non stabilizzate.

  • Inammissibile
    Carenza e assenza di motivazione su elementi decisivi

    Le censure relative alla carenza di motivazione non integrano un vizio di violazione di legge in quanto non si ravvisa un difetto di motivazione astrattamente censurabile in sede di legittimità. Il Tribunale ha compiutamente indicato gli elementi giustificativi del sequestro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 41474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41474
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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