Sentenza 23 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2004, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FUNGHI DEL MONTELLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1531/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 02/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.12.00, il Ministero delle Finanze ha impugnato, nei confronti della S.p.A. Funghi del Montello, la sentenza depositata il 2.11.99, con la quale la Corte di App. di Venezia aveva confermato la sua condanna alla restituzione degli importi corrisposti dalla controricorrente per "tassa annuale" d'iscrizione nel registro delle imprese nel periodo 1988 - 92. Il ricorrente invoca lo "ius superveniens"; costituito dall'art. 11 L. 448/98, e entrata in vigore dopo l'emanazione dell'impugnata sentenza, con il quale è stata rideterminata per gli anni 1985 - 1992 la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo e quella annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, nonché dettata una specifica disciplina per il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso dalle imprese.
In particolare, il Ministero sostiene che, dagli importi che è tenuto a restituire, debbano essere detratte le somme dovute dalle imprese in base alla menzionata norma per la tassa di 1^ iscrizione e quella annuale;
ed, inoltre, che, sui residui importi da rimborsare, decorrono gli interessi del 2,5% annuo, secondo il disposto di cui al 3 comma di detto articolo.
La Società intimata, con atto notificato il 20.1.01, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto concerne il ricorso principale e la richiesta detraibilità, dalle somme che l'Amministrazione è tenuta a restituire alle Soc. controricorrenti, degli importi dovuti per l'iscrizione nel registro delle imprese dall'85 al '92 alla stregua della nuova disciplina, si osserva che il citato art. 11 L. 448/98, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, solo apparentemente di natura interpretativa, ha esteso retroattivamente ai menzionati anni la tassa per l'iscrizione degli atti societari diversi dall'atto costitutivo, introdotta nel '93 dall'art. 61 D.L. 331/93; ed ha rideterminato retroattivamente, sempre in relazione al medesimo periodo, l'ammontare della tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo.
Orbene, la richiesta detrazione dei nuovi importi della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo e' chiaramente inammissibile. Infatti, il 2^ comma dell'art. 11 L. 448/98 contempla distintamente sia il rimborso della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo che quello della tassa "annuale", prevista fino al '92 per il mantenimento dell'iscrizione negli anni successivi. E' evidente pertanto che la possibilita' di detrarre il nuovo importo della tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo, retroattivamente rideterminato, presuppone il rimborso della medesima tassa, essendo l'altra (quella "annuale") radicalmente diversa nel suoi presupposti e contenuti. Ma tale rimborso è estraneo al presente giudizio, il cui oggetto è circoscritto alla restituzione della tassa annuale. Da ciò consegue che la deduzione in questione non può essere presa in considerazione in questa sede, mancando la correlata posizione debitoria dell'amministrazione.
La pretesa della ricorrente non appare, poi, meritevole di accoglimento neppure per quanto attiene l'asserita detraibilità, dalla somma complessiva degli importi versati dal 1985 al 1992, in pagamento della "tassa annuale" (da rimborsare perché oggetto d'imposizione incompatibile con il diritto comunitario), delle somme retroattivamente dovute, in base al citato art. 11 L. 448/98, per l'iscrizione, nello stesso periodo di atti sociali diversi dall'atto costitutivo. Somme che, secondo detta norma, devono essere dedotte da quelle dovute in restituzione dall'amministrazione per l'indebito versamento della tassa annuale.
Invero, l'accoglimento della richiesta in questione presuppone, a sua volta, il riconoscimento della compatibilità con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 10 della direttiva CEE n. 69/335, della nuova tassa d'iscrizione annuale introdotta retroattivamente, per il periodo considerato, dall'art. 11 L. 448/98. Compatibilità subordinata alla possibilità di annoverare detto tributo tra quelli aventi natura remuneratoria, che, a norma dell'art. 12 della citata direttiva, gli stati membri possono stabilire in deroga della direttiva stessa;
secondo il cui disposto, oltre all'imposta sui conferimenti, non è consentita "nessun'altra imposizione, sotto qualsiasi forma, per l'immatricolazione o qualsiasi altra formalità...alla quale una società può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica".
Al riguardo, secondo la giurisprudenza della corte di giustizia CE 10 sett. 2002, può essere riconosciuto il carattere "remuneratorio" di una tassa solo se il suo ammontare è stato determinato, sia pure forfetariamente, "in base al costo del servizio reso". L'ammontare, invece, della tassa introdotta retroattivamente dall'art. 11 L. 448/98 per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo "per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992", è stato stabilito in modo del tutto astratto e generico, a seconda del tipo di società, senza riferimento alcuno agli effettivi costi dell'operazione (Cass. 7176/99, 15081/2001). Profili che avrebbero dovuto, invece, essere considerati, posto:
- che in quegli anni, non essendo stato ancora istituito il registro delle imprese, venivano riscossi, per il medesimo servizio, anche i diritti di cancelleria;
- che, in quel medesimo periodo, anche la tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo (il cui ammontare, proprio in quegli anni era prospettivamente e notevolmente elevato) era in parte destinata anche alla copertura degli atti sociali posti in essere dopo la costituzione delle Società.
Tanto basta per escludere che al tributo in questione possa essere riconosciuto "carattere remunerativo" ai sensi dell'art. 12, lett. e della direttiva CEE 339/65.
Da ciò consegue che la disposizione in esame, essendo contraria al diritto comunitario, non può essere applicata;
e pertanto l'inerente pretesa dell'amministrazione risulta priva di giuridico fondamento. Parimenti infondata è la doglianza concernente la determinazione degli interessi di mora sulle somme che l'amministrazione deve restituire perché non dovuta.
Invero, il tasso d'interesse stabilito dal 3 co. dell'art. 11 L. 448/98, pari al 2,5% annuo, è sensibilmente inferiore a quello fissato in via generale dell'art. 5 L. 29/61 per le somme che l'amministrazione è tenuta a restituire "per tasse e imposte indirette sugli affari...non dovute", che alla data del 1^ gennaio '99, preso in considerazione del menzionato art. 11, era del 2,5% per semestre.
In tal modo è stata prevista per la restituzione di somme versate per tributi incompatibili col diritto comunitario una disciplina meno favorevole di quella stabilita, in via generale, per la ripetizione dei pagamenti non dovuti da parte del contribuente. Ma, così disponendo, il nostro legislatore si è posto in contrasto con il diritto comunitario, che, come è stato chiarito dalla Corte di Giustizia C.E., proprio in relazione a questa specifica questione, fa divieto agli stati membri di adottare "norme che subordinano la restituzione di un tributo, dichiarato incompatibile col diritto comunitario, a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi". (Sent. 10 sett. 2002, c. 216/99 e c. 222/99). Non v'è quindi dubbio che la norma in questione sia inapplicabile, posto che le sentenze, con le quali la Corte di Giustizia si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione del trattato o di un atto adottato da un'istituzione della Comunità, hanno valore vincolante per il giudice nazionale (Corte di Giustizia 2 febb. '98, c. 309/85;
6 luglio '95, c. 62/93).
All'integrale rigetto del ricorso dell'Amministrazione, segue la condanna della stessa al pagamento delle spese del grado, in dispositivo indicato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 di cui euro 100,00 per spese. Cosi' deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004