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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11682/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 75999 IRPEF-ALTRO 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 75999 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21585/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava il diniego di rimborso prot. 75999 del 27.03.2025 ,conseguente alla istanza prot. n. 74860 del 26.03.2025 di restituzione della maggiore imposta versata pari a € 3.104,33 oltre interessi, indebitamente trattenuta dall'INPS, erogatore di trattamento pensionistico, per le annualità
dal 2022 e 2023.
Il ricorrente ha esposto:
a) di essere titolare di pensione corrisposta dal Fondo Interno di previdenza integrativa per il personale dell'I.N.P.S., disciplinato dal Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 22.02.1971 e soppresso,dall'art. 64 della Legge 17.05.1999 n. 144 dal 01.10.1999;
b) che l'importo della pensione integrativa percepita era da ritenersi rientrare, ai sensi del D. Lgs. n.124 del 21.04.1993, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e come tale era stata esposta nella denuncia annuale dei redditi presentata sulla base della certificazione unica rilasciata dall'INPS;
c) che il regime tributario da applicarsi alle prestazioni integrative erogate in forma di trattamento periodico, ai sensi del sopra citato D. Lgs n. 124, era quello previsto dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs.
5.12.2005 n. 252;
d) che sulla pensione integrativa erogata dal Fondo di Previdenza per il personale dipendente INPS doveva essere applicata, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'aliquota agevolata del 15% ulteriormente ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con il limite massimo di riduzione di 9 punti percentuali;
e) che l'I.N.P.S., nella qualità di sostituto d'imposta, non aveva applicato la normativa sopra citata, continuando ad assoggettare , il reddito della pensione integrativa all'ordinaria aliquota progressiva, arrivando di conseguenza a tassarla con l'aliquota del 38% anziché con il tasso agevolato di cui al comma 6 articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2005, il quale nel suo caso (in ragione della iscrizione al Fondo integrativo per il periodo di 28 anni) doveva determinarsi nell'11,10%.
Eccepiva,pertanto, la violazione o falsa applicazione dell'art. 11 c. 6 D.Lgs 252/2005 .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli la quale con puntuale memoria , sosteneva la inapplicabilità dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252
del 2005 al caso in esame, considerato il periodo di maturazione dei montanti di riferimento, come del resto puntualmente confermato dalla sopravvenuta disposizione di cui all'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Con memorie ritualmente depositate, il ricorrente replicava alle avverse deduzioni rimarcando le proprie ragioni .
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 ,sulle conclusioni del ricorrente, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 11, comma 6° del D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, per la parte che qui interessa, dispone:
“Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali”.
Ai sensi dell'art. 23 comma 1 ,l'entrata in vigore del testo di legge era stato previsto al 1° gennaio 2007.
Tuttavia il comma 6° del medesimo articolo aveva disposto : “Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1,comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa”.
Tale deroga all'entrata in vigore della norma è ,dunque applicabile al ricorrente, già dipendente dell'I.N.P.
S.
La discriminazione non può ritenersi essere stata superata dalla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.23 co. 6° del citato D.Lgs. n. 252 del 2005 di cui alla sentenza della Corte 3.10.2019, n. 218, in quanto essa è relativa solo alla “parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005”.
Ciò risulta sia dal dispositivo, sia dalla espressa motivazione della detta pronuncia.
Nè sembra che possano trovare seguito interpretazioni giurisprudenziali di merito secondo le quali non avrebbe potuto essere di ostacolo all'applicazione della normativa fiscale di favore anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il disposto di cui al citato comma 6 dell'art. 23 del decreto legislativo n.
252 del 2005, che prevede la soggezione di costoro della normativa previgente fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione previsto dall'art. 1, comma 2, lett. p), della legge n. 243 del 2004, ciò in quanto la delega prevista, da esercitarsi entro 12 mesi, non era stata mai attuata e tale inadempimento legislativo non avrebbe potuto ridondare in pregiudizio del cittadino contribuente. Ed invero la mancata attuazione della delega dovrebbe piuttosto interpretarsi nel senso del consolidamento della differenziazione di disciplina tra pubblico e privato, come del resto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella già indicata sentenza e confermato dal successivo intervento legislativo, di cui di seguito si dirà.
Da ultimo è intervenuto l'art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio
2018) che ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti” .
Che il legislatore – con l'indicata norma di legge – sia intervenuto per stabilire infine una sorta di equiparazione del regime fiscale di dipendenti pubblici e privati non è revocabile in dubbio (e risulta anche affermato nella motivazione della indicata sentenza n. 218/2019 della Corte Costituzionale).
E però, sul punto, non può seguirsi l'interpretazione dell'Agenzia, secondo cui da tale norma sarebbe sancita la definitiva esclusione dal nuovo regime fiscale della ricorrente, in quanto, per lei, i montanti di riferimento erano certamente maturati tutti in epoca antecedente al 1° gennaio 2018, atteso che l'iscrizione al fondo integrativo era cessata nel 1999.
In realtà questa interpretazione non si fa carico della complessiva norma di legge:
- con il primo periodo il legislatore ha sancito l'indiscriminata applicazione a tutti i dipendenti pubblici della nuova disciplina fiscale di favore, a far data dal 1° gennaio 2018;
- con il secondo periodo ha introdotto una limitazione, ma esclusivamente con riguardo a coloro che "alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti a forme pensionistiche complementari” , solo per questi prevedendo una disciplina differenziata con riguardo ai montanti accumulati prima e dopo il 1° gennaio 2018.
Ora, essendo certo che il EN non rientri in tale ultima categoria, dato che la sua iscrizione al fondo integrativo è cessata nel 1999, deve concludersi che, dal 1° gennaio 2018, compete l'applicazione del regime fiscale differenziato, a torto negatole dall'Amministrazione finanziaria.
Non giova alla difesa dell'Agenzia il richiamo ai precedenti di legittimità indicati (Cass. 22665/1922; Cass.
25955/2022), in quanto l'uno e l'altro si riferiscono alla situazione esistente prima dell'intervento della legge n. 205 del 2017.
La Suprema Corte ,nel pronunciare in merito a ricorsi concernenti proprio dipendenti INPS
per le annualità d'imposta dal 2010 al 2015 (omettendo di considerare i profili di applicabilità di tale disciplina ai dipendenti di pubbliche amministrazioni dedotti o deducibili in conseguenza dell'indicata pronuncia della Corte Costituzionale ovvero per effetto del mancato esercizio della delega nei termini di legge, profili che, pure, come risulta dalle motivazioni, erano venuti in rilievo nei gradi precedenti del giudizio), ha rilevato che la disciplina di favore del D.Lgs. n. 252 del 2005 non poteva comunque trovare applicazione ai ricorrenti, in quanto i montanti delle relative prestazioni erano maturati tutti prima del 31 dicembre 2006.
Nel caso di specie, però, il trattamento fiscale di cui si discute è relativo agli anni 2022 e 2023 , successivi alla legge n. 205 del 2017, che, nel regolare finalmente la condizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha evidentemente tenuto conto dell'enorme ritardo dell'attesa disciplina rispetto a quella adottata per i dipendenti privati, i quali già da undici anni fruivano del trattamento fiscale di favore.
Il discrimine, dunque, per i dipendenti pubblici, a partire dall'anno d'imposta 2018, è stato fissato con riferimento alla attuale iscrizione o meno a forme pensionistiche complementari, solo nel primo caso il legislatore ha disposto l'applicazione del pregresso regime relativamente ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2017, mentre nel secondo caso ha eliminato ogni limitazione, al fine evidente di evitare che i pensionati delle pubbliche amministrazioni risultassero oltre modo danneggiati dalla lunga inerzia legislativa. Il ricorso va dunque accolto e l'Agenzia delle Entrate è condannata a versare la somma indebitamente trattenuta per gli anni d'imposta 2022 e 2024 nella misura richiesta di complessivi € 3.104,33 oltre interessi,come per legge, ex art. 44 D.P.R. 29.9.1973, n. 602.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate DP II di
Napoli al pagamento delle spese di lite ,in favore del ricorrente ,liquidate in € 1.000,00 oltre rimb. cut
€ 60,00, rimb. forf. 15% ed accessori di legge , se dovuti.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11682/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 75999 IRPEF-ALTRO 2022
- DINIEGO RIMBORSO n. 75999 IRPEF-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21585/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava il diniego di rimborso prot. 75999 del 27.03.2025 ,conseguente alla istanza prot. n. 74860 del 26.03.2025 di restituzione della maggiore imposta versata pari a € 3.104,33 oltre interessi, indebitamente trattenuta dall'INPS, erogatore di trattamento pensionistico, per le annualità
dal 2022 e 2023.
Il ricorrente ha esposto:
a) di essere titolare di pensione corrisposta dal Fondo Interno di previdenza integrativa per il personale dell'I.N.P.S., disciplinato dal Regolamento approvato con Decreto Interministeriale del 22.02.1971 e soppresso,dall'art. 64 della Legge 17.05.1999 n. 144 dal 01.10.1999;
b) che l'importo della pensione integrativa percepita era da ritenersi rientrare, ai sensi del D. Lgs. n.124 del 21.04.1993, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e come tale era stata esposta nella denuncia annuale dei redditi presentata sulla base della certificazione unica rilasciata dall'INPS;
c) che il regime tributario da applicarsi alle prestazioni integrative erogate in forma di trattamento periodico, ai sensi del sopra citato D. Lgs n. 124, era quello previsto dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs.
5.12.2005 n. 252;
d) che sulla pensione integrativa erogata dal Fondo di Previdenza per il personale dipendente INPS doveva essere applicata, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'aliquota agevolata del 15% ulteriormente ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo con il limite massimo di riduzione di 9 punti percentuali;
e) che l'I.N.P.S., nella qualità di sostituto d'imposta, non aveva applicato la normativa sopra citata, continuando ad assoggettare , il reddito della pensione integrativa all'ordinaria aliquota progressiva, arrivando di conseguenza a tassarla con l'aliquota del 38% anziché con il tasso agevolato di cui al comma 6 articolo 11 del D.Lgs. n. 252/2005, il quale nel suo caso (in ragione della iscrizione al Fondo integrativo per il periodo di 28 anni) doveva determinarsi nell'11,10%.
Eccepiva,pertanto, la violazione o falsa applicazione dell'art. 11 c. 6 D.Lgs 252/2005 .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli la quale con puntuale memoria , sosteneva la inapplicabilità dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 252
del 2005 al caso in esame, considerato il periodo di maturazione dei montanti di riferimento, come del resto puntualmente confermato dalla sopravvenuta disposizione di cui all'art. 1, comma 156, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
Con memorie ritualmente depositate, il ricorrente replicava alle avverse deduzioni rimarcando le proprie ragioni .
Alla pubblica udienza del 04.12.2025 ,sulle conclusioni del ricorrente, la Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 11, comma 6° del D.Lgs. 5.12.2005, n. 252, per la parte che qui interessa, dispone:
“Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali”.
Ai sensi dell'art. 23 comma 1 ,l'entrata in vigore del testo di legge era stato previsto al 1° gennaio 2007.
Tuttavia il comma 6° del medesimo articolo aveva disposto : “Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1,comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa”.
Tale deroga all'entrata in vigore della norma è ,dunque applicabile al ricorrente, già dipendente dell'I.N.P.
S.
La discriminazione non può ritenersi essere stata superata dalla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art.23 co. 6° del citato D.Lgs. n. 252 del 2005 di cui alla sentenza della Corte 3.10.2019, n. 218, in quanto essa è relativa solo alla “parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005”.
Ciò risulta sia dal dispositivo, sia dalla espressa motivazione della detta pronuncia.
Nè sembra che possano trovare seguito interpretazioni giurisprudenziali di merito secondo le quali non avrebbe potuto essere di ostacolo all'applicazione della normativa fiscale di favore anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il disposto di cui al citato comma 6 dell'art. 23 del decreto legislativo n.
252 del 2005, che prevede la soggezione di costoro della normativa previgente fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione previsto dall'art. 1, comma 2, lett. p), della legge n. 243 del 2004, ciò in quanto la delega prevista, da esercitarsi entro 12 mesi, non era stata mai attuata e tale inadempimento legislativo non avrebbe potuto ridondare in pregiudizio del cittadino contribuente. Ed invero la mancata attuazione della delega dovrebbe piuttosto interpretarsi nel senso del consolidamento della differenziazione di disciplina tra pubblico e privato, come del resto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella già indicata sentenza e confermato dal successivo intervento legislativo, di cui di seguito si dirà.
Da ultimo è intervenuto l'art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio
2018) che ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti” .
Che il legislatore – con l'indicata norma di legge – sia intervenuto per stabilire infine una sorta di equiparazione del regime fiscale di dipendenti pubblici e privati non è revocabile in dubbio (e risulta anche affermato nella motivazione della indicata sentenza n. 218/2019 della Corte Costituzionale).
E però, sul punto, non può seguirsi l'interpretazione dell'Agenzia, secondo cui da tale norma sarebbe sancita la definitiva esclusione dal nuovo regime fiscale della ricorrente, in quanto, per lei, i montanti di riferimento erano certamente maturati tutti in epoca antecedente al 1° gennaio 2018, atteso che l'iscrizione al fondo integrativo era cessata nel 1999.
In realtà questa interpretazione non si fa carico della complessiva norma di legge:
- con il primo periodo il legislatore ha sancito l'indiscriminata applicazione a tutti i dipendenti pubblici della nuova disciplina fiscale di favore, a far data dal 1° gennaio 2018;
- con il secondo periodo ha introdotto una limitazione, ma esclusivamente con riguardo a coloro che "alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti a forme pensionistiche complementari” , solo per questi prevedendo una disciplina differenziata con riguardo ai montanti accumulati prima e dopo il 1° gennaio 2018.
Ora, essendo certo che il EN non rientri in tale ultima categoria, dato che la sua iscrizione al fondo integrativo è cessata nel 1999, deve concludersi che, dal 1° gennaio 2018, compete l'applicazione del regime fiscale differenziato, a torto negatole dall'Amministrazione finanziaria.
Non giova alla difesa dell'Agenzia il richiamo ai precedenti di legittimità indicati (Cass. 22665/1922; Cass.
25955/2022), in quanto l'uno e l'altro si riferiscono alla situazione esistente prima dell'intervento della legge n. 205 del 2017.
La Suprema Corte ,nel pronunciare in merito a ricorsi concernenti proprio dipendenti INPS
per le annualità d'imposta dal 2010 al 2015 (omettendo di considerare i profili di applicabilità di tale disciplina ai dipendenti di pubbliche amministrazioni dedotti o deducibili in conseguenza dell'indicata pronuncia della Corte Costituzionale ovvero per effetto del mancato esercizio della delega nei termini di legge, profili che, pure, come risulta dalle motivazioni, erano venuti in rilievo nei gradi precedenti del giudizio), ha rilevato che la disciplina di favore del D.Lgs. n. 252 del 2005 non poteva comunque trovare applicazione ai ricorrenti, in quanto i montanti delle relative prestazioni erano maturati tutti prima del 31 dicembre 2006.
Nel caso di specie, però, il trattamento fiscale di cui si discute è relativo agli anni 2022 e 2023 , successivi alla legge n. 205 del 2017, che, nel regolare finalmente la condizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha evidentemente tenuto conto dell'enorme ritardo dell'attesa disciplina rispetto a quella adottata per i dipendenti privati, i quali già da undici anni fruivano del trattamento fiscale di favore.
Il discrimine, dunque, per i dipendenti pubblici, a partire dall'anno d'imposta 2018, è stato fissato con riferimento alla attuale iscrizione o meno a forme pensionistiche complementari, solo nel primo caso il legislatore ha disposto l'applicazione del pregresso regime relativamente ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2017, mentre nel secondo caso ha eliminato ogni limitazione, al fine evidente di evitare che i pensionati delle pubbliche amministrazioni risultassero oltre modo danneggiati dalla lunga inerzia legislativa. Il ricorso va dunque accolto e l'Agenzia delle Entrate è condannata a versare la somma indebitamente trattenuta per gli anni d'imposta 2022 e 2024 nella misura richiesta di complessivi € 3.104,33 oltre interessi,come per legge, ex art. 44 D.P.R. 29.9.1973, n. 602.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate DP II di
Napoli al pagamento delle spese di lite ,in favore del ricorrente ,liquidate in € 1.000,00 oltre rimb. cut
€ 60,00, rimb. forf. 15% ed accessori di legge , se dovuti.