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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 18 dicembre 2025 della causa iscritta al numero 16115 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2023, promossa da:
Parte_1 in persona del per l'Emilia-Romagna,
[...] Parte_2 con sede in Roma (C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti n. 23467 Rep. Notaio Per_1 del 13 febbraio 2019, dall'avvocato Elena Maccolini ed elettivamente domiciliato in
Bologna, Via Amendola n. 3 presso l'Avvocatura Regionale INAIL nei confronti di:
in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_3 Parte_4 giusta procura speciale n. 98273 Rep. Notaio di Bologna, con sede in Bologna, Per_2
Via Stalingrado n. 45 (P. IVA ) P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato NI AZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, Via Barberia n. 22 nonché nei confronti di:
contumace (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
in punto a: surroga . Pt_1
Oggi 18 dicembre 2025 ore 12.05 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Zavalloni giusta procura generale alle liti per la parte attrice e l'avvocato
NI AZ per la convenuta Parte_3
pagina 1 di 16 L'avv. Zavalloni conclude nel merito come da atto introduttivo, richiamato nella comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 2 dicembre 2025. In via istruttoria insiste per l'ammissione delle istanze formulate nella memoria n. 2 depositata il 17.4.2024 e il
18.10.2024.
L'avv. AZ conclude come da comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata, in via istruttoria insiste per l'accoglimento delle prove richieste nella memoria n. 2 e nelle opposizioni alle istanze avversarie come indicate nella memoria n. 3.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
Il Giudice, dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, alle ore 12.35 avanti ai predetti avvocati pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti costituite;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
Parte_1 con atto di citazione notificato in data 1.12.2023-5.12.2023
[...] conveniva e avanti al Tribunale intestato, Parte_3 Controparte_1 esponendo in fatto: pagina 2 di 16 -che nel novembre 2015 prestava la propria attività lavorativa in Persona_3 qualità di operaio magazziniere alle dipendenze della;
Controparte_2
-che il 13 novembre 2015 il lavoratore si trovava nella via di Roncaglio di Bologna e aveva attraversato sulle strisce pedonali in prossimità di alcuni bidoni della spazzatura posizionati all'altezza del civico 8, intendendo conferire un sacchetto di rifiuti nell'apposito cassonetto;
-che il pedale di apertura del cassonetto era rivolto verso la strada, e per tale ragione il lavoratore era passato fra due cassonetti affacciandosi sulla via pubblica per aprire tale pedale;
-che in quel mentre sopraggiungeva dalla via di Corticella il furgone Fiat Fiorino tg.
EF348ZY di proprietà di , condotto dall'utilizzatore Controparte_3
(passivamente legittimato quale soggetto che aveva la disponibilità Controparte_1 giuridica del bene) assicurato per RCA con Parte_3
-che il non si avvedeva del pedone, pertanto lo investiva urtandolo con lo CP_1 specchietto retrovisore destro del furgone;
-che l'incidente avveniva alle 8.58 del mattino e dunque in piena luce del giorno;
-che l'infortunato subiva lesioni personali.
Deduceva:
-che, se il avesse tenuto una velocità prudenziale stante la presenza di un CP_1 attraversamento pedonale, si sarebbe accorto dell'uomo che si trovava nei pressi di uno dei cassonetti, provvedendo a evitarlo passando più distanziato. Spettava quindi al CP_1 ex art. 2054 co. 1 c.c., provare di non avere potuto fare nulla per evitare l'investimento del lavoratore;
-che il al momento del sinistro si stava recando al lavoro, cosicché l'evento Persona_3 de quo era stato qualificato quale infortunio sul lavoro in itinere.
Delineava le conseguenze dannose dell'evento (invalidità temporanea totale per 201 gg;
danno biologico permanente 29%), evidenziando di essere tenuto a erogare complessivi euro 182.120,78 così calcolati alla data del 2 agosto 2023: indennità Inabilità Temporanea
Lavorativa 17/11/2015-04/06/2016 € 12.212,55 + acconti e ratei erogati fino al 02/08/2023
€ 36.335,10 + valore capitale rendita al 02/08/2023 (di cui € 58.882,45 per danno biologico e € 73.890,29 per danno patrimoniale) € 133.542,14 + visita accertamento postumi € 30,99; detti importi potevano essere aggiornati sino alla conclusione del giudizio.
pagina 3 di 16 Assumeva di avere diritto di ripetere nei confronti del responsabile civile l'intero l'importo delle prestazioni erogate / erogande per l'infortunio de quo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1916 c.c. e 142 C.A.
Documentava di avere dato corso alla negoziazione assistita, con esito negativo.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
*accertare e dare atto che, in seguito all'infortunio sul lavoro subito da Persona_3 il 13/11/2015, l' ha riconosciuto in favore dell'infortunato le prestazioni
[...] Pt_1 previste dall'art. 74 D.P.R. n. 1124/1965 e dall'art.13 D. Lgs. n. 38/2000 per un ammontare complessivo di € 182.120,78, fatti salvi ogni miglior conteggio ed i successivi miglioramenti ed aggiornamenti ex lege;
*accertare e dichiarare che il sinistro stradale che ha dato causa all'infortunio è avvenuto per fatto e colpa, esclusiva o quanto meno preponderante, del conducente e utilizzatore in virtù di contratto di leasing dell'autocarro tg. EF348ZY Sig. , assicurato Controparte_1 dalla Controparte_4
*conseguentemente, condannare in solido fra loro e nelle rispettive qualità di utilizzatore di veicolo condotto in leasing e di assicuratrice, il Sig. e la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_4 dell' -titolare del diritto di surroga di cui all'art. 1916 C.C. e all'art. 142 Codice Pt_1 delle Assicurazioni (D. Lgs. 07.09.05 n. 209)- del complessivo importo di € 182.120,78
(centoottantaduemilacentoventi//78); fatti salvi ogni miglior conteggio ed i successivi miglioramenti ed aggiornamenti ex lege), per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme rivalutate dalla data dell'illecito sino al soddisfo;
*ovvero in subordine, condannare i predetti convenuti al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia in relazione: all'eventuale responsabilità concorsuale accertata ed attribuita all'infortunato alle componenti del danno accertato di Persona_3 spettanza dell'ente pubblico, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno dell'illecito sino al soddisfo e con il limite delle prestazioni erogate;
*condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, valutando ex art. 96 C.P.C. la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, come previsto dall'art. 4 D. L. n. 132/2014”. pagina 4 di 16 La convenuta , tempestivamente costituitasi in data Controparte_4
26 febbraio 2024 (cioè 70 gg prima della data d'udienza indicata in atto di citazione corrispondente al 7 maggio 2024; vanno calcolati 3 gg di febbraio + 31 gg di marzo + 30 gg di aprile + 6 gg di maggio):
-contestava recisamente la ricostruzione del sinistro delineata dalla parte attrice, e anche la dedotta natura di infortunio in itinere; il era partito dal luogo di lavoro alle Persona_3 ore 7.00 come da documento 1 attoreo pag. 4, e quindi alle ore 8.50 doveva essere già da tempo tornato e ripassato da casa (tanto che deduceva che egli aveva con sé il Pt_1 sacchetto della spazzatura);
-comunque, deduceva che ogni responsabilità per l'occorso andava ascritta al pedone, che era uscito di tutta fretta dai bidoni della spazzatura, mettendosi ad attraversare la strada senza guardare e venendo quindi inevitabilmente attinto dal Fiorino condotto da he teneva una regolare condotta di guida e che cercava di evitare l'impatto. CP_1
In subordine eccepiva il concorso di colpa di cui all'articolo 1227 comma 1 Parte_3
c.c., potendosi al più ravvisare un minimo grado di colpa del CP_1
In ogni caso non poteva pretendere una somma superiore al danno effettivamente Pt_1 causato dal responsabile civile;
il danno biologico era stato accertato da in sede di Pt_1 revisione nella minor percentuale del 22%, ancora eccessiva tenendo conto delle lesioni effettivamente patite dall'infortunato; quanto al danno patrimoniale, andava escluso che l'infortunato avesse subito un concreto pregiudizio alla capacità lavorativa (alla data del sinistro egli svolgeva mansioni di operaio magazziniere, che non parevano precluse o ridotte a causa dei danni riportati).
Concludeva quindi come segue:
“In via principale:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione dell'evento del 13.11.2015, rigettare la domanda proposta Persona_3 da in via di surroga ex art. 1916 c.c. e 142 del Codice delle Assicurazioni, in quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Pt_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa determinazione delle responsabilità ascrivibili ai soggetti coinvolti, limitare la condanna della comparente al pagamento in favore di Pt_1
pagina 5 di 16 del solo danno provato e dovuto, determinato secondo i criteri civilistici, riferibile alla condotta del proprio assicurato Sig. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 8 marzo 2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto la prima udienza ex art. 183 c.p.c. da tenersi con CP_1 rito ordinario Cartabia veniva differita al 7 novembre 2024, data da cui andavano calcolati a ritroso i tre termini per memorie integrative.
, non avendo compreso che i tre termini andavano conteggiati a ritroso rispetto alla Pt_1 nuova data di udienza ex art. 183 c.p.c., nonostante il decreto emesso in data 8 marzo 2024 depositava due memorie in data 27 marzo 2024 e in data 17 aprile 2024.
Poi le parti costituite depositavano le memorie integrative entro i termini perentori assegnati mediante il decreto 8 marzo 2024.
All'udienza del 7 novembre 2024:
-le parti deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante: disponeva il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato di cognizione;
disponeva che la parte attrice ridepositasse in modo idoneo la documentazione medica prodotta in blocco sub doc. 17; ravvisata la maturità della causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 18 dicembre 2025.
Parte attrice in data 13 novembre 2024 depositava quanto richiesto in udienza.
In data 2 dicembre 2025 si costituiva il nuovo difensore di , richiamando tutti i Pt_1 precedenti scritti difensivi.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
pagina 6 di 16 B)
1.
L'azione proposta da nei confronti del (utilizzatore e conducente del Pt_1 CP_1 mezzo investitore, di proprietà di una società di leasing) e di (che assicura Parte_3 detto mezzo) va qualificata quale azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. in quanto con tale azione agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, Pt_1 per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato (qui, il azionando Persona_3 il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato.
Diversa è l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, mediante la quale
, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o Pt_1 che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo.
La qualificazione della domanda quale azione di surroga determina la competenza del giudice civile (mentre se avesse proposto azione di regresso sarebbe stato Pt_1 competente il giudice del lavoro).
Sul punto vedasi Cass. 29219/2019.
Giova altresì richiamare Cass. Sez. Un. 8620/2015, la quale ha chiarito che la surrogazione ex art. 1916 c.c. costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga.
Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato. pagina 7 di 16 Calando tali principi nel caso di specie, si vede bene come non sia consentito chiedersi in questa sede se si sia trattato effettivamente di un infortunio in itinere: la qualificazione positiva in tal senso è stata operata da nell'ambito del rapporto pubblicistico Pt_1 concernente gli infortuni sul lavoro.
2.
Tanto precisato, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e debba essere rigettata, per le seguenti ragioni.
2.a.
Per come verificatosi il sinistro (investimento del pedone da parte dell'automobilista a bordo di Fiat Fiorino), al caso di specie si applica la regola dettata CP_1 dall'articolo 2054 co. 1 c.c., in forza del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La presunzione di responsabilità del conducente è relativa (iuris tantum), dunque è prevista sino a prova contraria.
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha ribadito che si ha a che fare con una presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, cosicché ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (così Cass. Sez. 3 ordinanza 20137/2023).
Vale la pena riportare la motivazione, nella parte di interesse:
“… 3.2 … occorre ribadire, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del pagina 8 di 16 conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez.
3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964). …”.
Si veda anche Cass. Sez. 3, ordinanza 9856/2022: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. …”.
E ancora, si veda Cass. Sez. 6, ordinanza 4551/2017: “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.
2.b.
Così esaminata la griglia normativa sottesa al caso di specie, si deve constatare che il materiale istruttorio offerto dalle parti porta a un giudizio di azzeramento della responsabilità del convenuto utilizzatore in leasing e conducente del mezzo CP_1 coinvolto (furgone Fiat Fiorino).
pagina 9 di 16 2.b.1.
Va innanzitutto esaminata la relazione di incidente stradale redatta dall'Ufficio
Infortunistica della Polizia Municipale di Bologna, prodotta da sub Parte_3 documento 1 completa degli allegati (che sono i verbali di sommarie informazioni e di dichiarazioni spontanee, il verbale di accertata violazione del codice della strada redatto nei confronti del pedone, la planimetria del luogo del sinistro e il fascicolo fotografico).
E' opportuno ricordare che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
(In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale)” (Cass. 10376/2024; conforme Cass. 20025/2016).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha contestato nella loro oggettività le fotografie accluse al rapporto, e neppure la planimetria (con misurazioni) redatta dagli operanti sopraggiunti sul posto poco dopo il sinistro.
Il sinistro si verificava in data 13 novembre 2015 (venerdì, giorno feriale) alle ore 8.58.
Il pedone (abitante al civico 11/12 della Via Roncaglio di Bologna) mentre si accingeva ad attraversare la strada all'altezza del civico 8 della medesima via Roncaglio, veniva attinto dal furgone Fiat Fiorino condotto dal il quale stava percorrendo la Via CP_1
Roncaglio con direzione Via di Corticella.
La Via Roncaglio consta di una carreggiata a doppio senso di marcia.
Il fondo stradale era asciutto.
La strada ha andamento rettilineo.
A seguito dell'impatto, che si verificava presso i cassonetti della spazzatura siti sul lato dei civici pari della via Roncaglio, il pedone subiva lesioni personali che comportavano ricovero ospedaliero e cure, e il furgone riportava danni al retrovisore destro che si rompeva e che nell'impatto con il corpo del pedone segnava la fiancata destra del mezzo. pagina 10 di 16 Orbene, evidentemente il pedone (abitante, come detto, al civico 11/12) stava attraversando la Via Roncaglio all'altezza del civico 8 (cioè, partendo dal lato della strada con numeri civici pari) al fine di andare (o tornare) a casa propria sita sul lato opposto della strada.
Visto che il pedone si trovava nei pressi dei cassonetti della spazzatura, è verosimile, come prospettato dalla parte attrice, che poco prima egli avesse gettato un sacchetto della spazzatura in uno dei cassonetti;
e infatti su strada non è stato rinvenuto alcun sacchetto
(che invece sarebbe stato trovato nelle vicinanze del punto d'urto qualora il pedone, attinto dal furgone, lo avesse avuto ancora con sè).
Dato che il sacchetto era stato già gettato nel cassonetto, il pedone non poteva essere sbucato dai cassonetti con movimento ad arco per azionare il pedale di apertura (come si evince dalle fotografie, alcuni cassonetti avevano il pedale lato carreggiata, non lato marciapiede), bensì doveva stare attuando un movimento rettilineo diretto, dai cassonetti verso il lato opposto della strada.
A conferma si vedano la planimetria e la fotografia 3 del documento 1 convenuta.
La fotografia 3 mostra molto bene la direzione del pedone il quale stava attraversando appunto in modo rettilineo, da destra verso sinistra se ci si colloca nella posizione del furgone, cioè partendo dal lato con i cassonetti (civici pari) per raggiungere il lato opposto della strada.
Sempre nella fotografia 3 si nota il furgone Fiat Fiorino condotto dal fermo CP_1 qualche metro più avanti rispetto al punto d'urto.
E ancora, nella fotografia 3 si nota la presenza di un cono segnalatore (punto 1 in planimetria) molto a ridosso dei cassonetti, ove gli operanti trovavano tracce di sangue del pedone;
analogamente si veda la fotografia n. 6 ove compare la scritta “traccia ematica
(punto 1)”.
Visto che il pedone stava attraversando la strada in modo rettilineo, sicuramente egli ebbe a offrire il proprio fianco sinistro al furgone che stava sopraggiungendo dalla sinistra del pedone medesimo;
a conferma di quanto appena detto basta richiamare la circostanza che il pedone riportò la frattura dell'ulna sinistra (di cui si legge nella documentazione medica prodotta da ) e la ulteriore circostanza in forza della quale il furgone subì il Pt_1
pagina 11 di 16 danneggiamento dello specchietto retrovisore destro che si trovava verso i cassonetti e cioè verso i civici pari della Via Roncaglio, dai quali stava provenendo il pedone.
Tanto chiarito, ogni responsabilità per l'occorso va attribuita al pedone, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il pedone avrebbe dovuto servirsi dell'attraversamento pedonale che si trovava a meno di 100 metri di distanza dal punto d'urto (la fotografia 2 mostra la direzione di percorrenza del Fiat Fiorino;
in primo piano si vedono le strisce pedonali;
poco distante, si vedono i cassonetti sulla destra;
ancora più avanti, il furgone in posizione di quiete sulla destra).
Precisamente, dal punto 1 della planimetria (tracce ematiche lasciate su strada dal pedone) al più vicino attraversamento pedonale intercorrevano soltanto 25,20 metri lineari.
Ancor minore distanza (metri lineari 21,60) intercorreva fra il punto 3 della planimetria
(foto 11) e le strisce pedonali.
E' verosimile che il punto d'urto sia da collocare nel punto 3 della planimetria ove gli operanti trovarono a terra, assai vicino al lato lungo dei cassonetti parallelo alla strada, un detrito dello specchietto retrovisore destro del furgone.
E' verosimile che il corpo del pedone, urtato dal mezzo (il cui specchietto retrovisore destro si rompeva al momento dell'urto), sia stato spinto poco più avanti con direzione via di Corticella, ove venivano trovate a terra tracce ematiche.
A conferma della condotta assai imprudente del pedone, consistita nel non avvalersi delle vicinissime strisce pedonali, si consideri che la Polizia Municipale accertava nei suoi confronti la violazione dell'articolo 190 commi 2 e 10 del Codice della Strada, per avere circolato sulla via Roncaglio “omettendo di servirsi dell'attraversamento pedonale tracciato a meno di 100 metri”.
In secondo luogo, la condotta assai imprudente del pedone emerge dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro dal teste oculare sentito dalla Testimone_1
Polizia Municipale sul posto, alle ore 9.44 e dunque meno di 1 ora dal fatto.
Il (il quale stava percorrendo la via di Roncaglio provenendo dalla via di Corticella, Tes_1 dunque con direzione di marcia opposta rispetto al Fiat Fiorino), ha dichiarato di avere visto, giunto all'altezza del civico 11/12 a circa 10 metri dall'incidente, “dalla mia sinistra pagina 12 di 16 fuoriuscire da in mezzo ai cassonetti dei rifiuti, non so se fra i due verdi dell'organico o fra il verde e il giallo plastica una persona di sesso maschile, mi è sembrato che di fretta volesse attraversare. Non mi pare che abbia guardato prima di farlo e quindi il furgoncino che percorreva la via Roncaglio in senso opposto al mio se lo è trovato davanti improvvisamente e non è riuscito ad evitarlo pur andando a velocità regolare. Appena lo ha visto forse ha cercato di deviare, ma non so essere più preciso ho notato solo che il furgone ha fatto un leggero spostamento come per schivare qualcosa. …”.
Orbene, non vi è motivo di dubitare della piena attendibilità del teste oculare, trattandosi di soggetto del tutto indifferente e non collegato alle parti da alcun rapporto;
né è consentito affermare, come fa , che le dichiarazioni rese dal alla Polizia Municipale Pt_1 Tes_1 sarebbero connotate da dubbi e incertezze;
il non ha reso dichiarazioni categoriche, Tes_1 ma ha reso in modo pacato dichiarazioni finalizzate a ricostruire il fatto senza forzature.
Alla luce di tali dichiarazioni è possibile pervenire alle seguenti considerazioni valutative:
-il stava guidando il furgone Fiat Fiorino in modo regolare, serbando una CP_1 velocità consona ai luoghi tant'è che la Polizia Municipale non elevava nei suoi confronti alcuna contravvenzione per eccesso di velocità; giova aggiungere che il minimo spazio che intercorre tra la posizione a terra del detrito dello specchietto retrovisore destro (punto 3 planimetria) e le tracce ematiche lasciate al suolo dal pedone (punto 1 planimetria) è coerente con una velocità moderata del furgone, altrimenti il pedone sarebbe stato catapultato svariati metri in avanti;
-e ancora, il pedone uscì dall'area dei cassonetti in modo repentino, senza guardare, quindi imputet sibi se impattò contro il furgone che stava regolarmente procedendo sulla via pubblica tenendo la destra;
la repentinità si desume anche dal fatto che il pedone fu attinto immediatamente dallo specchietto retrovisore cioè da un elemento tutto a destra della vettura;
dunque il pedone doveva avere percorso un minimo spazio al di fuori dei cassonetti, altrimenti sarebbe stato attinto dalla parte frontale o fronto-laterale dell'auto; quindi non è consentito addebitare al una disattenzione affermando che egli CP_1 non prestò attenzione nel guardare chi percorreva la via pubblica;
oltretutto l'attraversamento avvenne al di fuori delle strisce pedonali che erano molto vicine, quindi secondo le regole di comune esperienza il poteva attendersi l'attraversamento CP_1 sulle strisce, ma certamente non da in mezzo ai cassonetti;
l'uscita del pedone dai cassonetti fu repentina, e come tale inevitabile;
pagina 13 di 16 -il stava prestando attenzione mentre guidava, tant'è che appena visto il CP_1 pedone fuoriuscire improvvisamente dai cassonetti tentò immediatamente una manovra di emergenza, risultata infruttuosa attesa la repentinità della uscita del pedone dai cassonetti.
In terzo luogo, è stato lo stesso infortunato a dare atto, nel questionario per infortunio compilato in data 10 febbraio 2016 (documento 16 depositato il 27 marzo 2024), Pt_1 che l'incidente si verificò mentre lui stava attraversando la strada.
Egli non ha assolutamente sostenuto di essere stato attinto dal furgone mentre stava conferendo rifiuti nel cassonetto.
Dunque, la menzione dell'attraversamento fa comprendere quale fosse la direzione del pedone, perpendicolare alla via pubblica partendo dai cassonetti verso il lato opposto della strada, senza che il pedone utilizzasse il vicino attraversamento pedonale, pur potendolo fare.
Infine, il sentito a dichiarazioni spontanee dagli operanti alle ore 10.08 del 13 CP_1 novembre 2015 (dunque poco più di un'ora dopo il sinistro) ha descritto in modo coerente la improvvisa apparizione del pedone dai cassonetti, e la propria immediata manovra di salvataggio che però non gli consentì di evitare l'urto.
Oltretutto, il era pienamente lucido alla guida, poiché sia l'alcoltest sia gli CP_1 esami finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti diedero esito negativo
(relazione di servizio, pag. 3).
Tutti tali elementi portano a formulare un sereno giudizio di totale azzeramento della responsabilità (solo relativamente presunta a carico del in forza della regola CP_1 dettata dall'articolo 2054 co. 1 c.c. prima illustrata).
Nel difetto di responsabilità del si deve pervenire al rigetto della domanda di CP_1 surroga proposta da . Pt_1
2.c.
Ogni altra questione risulta assorbita.
pagina 14 di 16 3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti.
In ogni caso:
§ non va dato corso alla prova per interrogatorio formale e per testi capitolata dalla parte attrice nella memoria n. 2 in quanto:
-il capitolo 1 è fuorviante in quanto sembra voler ipotizzare che il pedone al momento dell'urto stesse utilizzando le strisce pedonali (mentre, come detto, ciò va recisamente escluso); oltretutto il capitolo 1 non giova alla parte attrice, perché il pedone, cui Pt_1 attribuisce un primo attraversamento sulle strisce pedonali, a maggior ragione avrebbe dovuto fare uso delle medesime strisce pedonali per effettuare il percorso inverso (dal lato dei civici pari al lato dei civici dispari);
-tutti i capitoli sono superflui laddove attengono a circostanze desumibili da documentazione prodotta;
o sono inconferenti laddove contrastano palesemente con circostanze di opposto segno desumibili dagli accertamenti degli operanti, di cui prima si è detto;
§ l'istanza di CTU medico-legale è assorbita dal rigetto della domanda in ordine all'an debeatur;
§ non va dato corso alla prova per testi capitolata da con indicazione a teste Parte_3 del trattandosi di circostanze superflue in quanto desumibili appieno dal verbale di Tes_2 dichiarazioni rese dal alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti. Tes_2
C)
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute dalla convenuta costituita anno poste a carico dell'attore . Parte_3 Pt_1
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno pagina 15 di 16 successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-alla luce del disputatum, si applica lo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 11.976,50 (valori medi per le prime tre fasi e così euro 2.552 + 1.628 + 5.670,00; valori minimi per la quarta fase svoltasi con discussione orale senza scritti conclusivi e così euro 2.126,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Rigetta le domande proposte dall'
[...] nei Parte_1 confronti di e . Controparte_1 Controparte_4
• Condanna l' Parte_1 al pagamento in favore di
[...] [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Controparte_4
11.976,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 16 di 16
SEZIONE CIVILE
Verbale dell'udienza del 18 dicembre 2025 della causa iscritta al numero 16115 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2023, promossa da:
Parte_1 in persona del per l'Emilia-Romagna,
[...] Parte_2 con sede in Roma (C.F. P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti n. 23467 Rep. Notaio Per_1 del 13 febbraio 2019, dall'avvocato Elena Maccolini ed elettivamente domiciliato in
Bologna, Via Amendola n. 3 presso l'Avvocatura Regionale INAIL nei confronti di:
in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_3 Parte_4 giusta procura speciale n. 98273 Rep. Notaio di Bologna, con sede in Bologna, Per_2
Via Stalingrado n. 45 (P. IVA ) P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato NI AZ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, Via Barberia n. 22 nonché nei confronti di:
contumace (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_1
in punto a: surroga . Pt_1
Oggi 18 dicembre 2025 ore 12.05 compaiono, dinanzi al Giudice dott. Paola Matteucci,
l'avvocato Zavalloni giusta procura generale alle liti per la parte attrice e l'avvocato
NI AZ per la convenuta Parte_3
pagina 1 di 16 L'avv. Zavalloni conclude nel merito come da atto introduttivo, richiamato nella comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 2 dicembre 2025. In via istruttoria insiste per l'ammissione delle istanze formulate nella memoria n. 2 depositata il 17.4.2024 e il
18.10.2024.
L'avv. AZ conclude come da comparsa di costituzione e risposta. In via subordinata, in via istruttoria insiste per l'accoglimento delle prove richieste nella memoria n. 2 e nelle opposizioni alle istanze avversarie come indicate nella memoria n. 3.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti.
Il Giudice, dato atto della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al termine di essa, previa camera di consiglio, alle ore 12.35 avanti ai predetti avvocati pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
in composizione monocratica nella persona della dott. Paola Matteucci;
Visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti costituite;
Preso atto della discussione della causa;
osserva e statuisce quanto segue
A)
Parte_1 con atto di citazione notificato in data 1.12.2023-5.12.2023
[...] conveniva e avanti al Tribunale intestato, Parte_3 Controparte_1 esponendo in fatto: pagina 2 di 16 -che nel novembre 2015 prestava la propria attività lavorativa in Persona_3 qualità di operaio magazziniere alle dipendenze della;
Controparte_2
-che il 13 novembre 2015 il lavoratore si trovava nella via di Roncaglio di Bologna e aveva attraversato sulle strisce pedonali in prossimità di alcuni bidoni della spazzatura posizionati all'altezza del civico 8, intendendo conferire un sacchetto di rifiuti nell'apposito cassonetto;
-che il pedale di apertura del cassonetto era rivolto verso la strada, e per tale ragione il lavoratore era passato fra due cassonetti affacciandosi sulla via pubblica per aprire tale pedale;
-che in quel mentre sopraggiungeva dalla via di Corticella il furgone Fiat Fiorino tg.
EF348ZY di proprietà di , condotto dall'utilizzatore Controparte_3
(passivamente legittimato quale soggetto che aveva la disponibilità Controparte_1 giuridica del bene) assicurato per RCA con Parte_3
-che il non si avvedeva del pedone, pertanto lo investiva urtandolo con lo CP_1 specchietto retrovisore destro del furgone;
-che l'incidente avveniva alle 8.58 del mattino e dunque in piena luce del giorno;
-che l'infortunato subiva lesioni personali.
Deduceva:
-che, se il avesse tenuto una velocità prudenziale stante la presenza di un CP_1 attraversamento pedonale, si sarebbe accorto dell'uomo che si trovava nei pressi di uno dei cassonetti, provvedendo a evitarlo passando più distanziato. Spettava quindi al CP_1 ex art. 2054 co. 1 c.c., provare di non avere potuto fare nulla per evitare l'investimento del lavoratore;
-che il al momento del sinistro si stava recando al lavoro, cosicché l'evento Persona_3 de quo era stato qualificato quale infortunio sul lavoro in itinere.
Delineava le conseguenze dannose dell'evento (invalidità temporanea totale per 201 gg;
danno biologico permanente 29%), evidenziando di essere tenuto a erogare complessivi euro 182.120,78 così calcolati alla data del 2 agosto 2023: indennità Inabilità Temporanea
Lavorativa 17/11/2015-04/06/2016 € 12.212,55 + acconti e ratei erogati fino al 02/08/2023
€ 36.335,10 + valore capitale rendita al 02/08/2023 (di cui € 58.882,45 per danno biologico e € 73.890,29 per danno patrimoniale) € 133.542,14 + visita accertamento postumi € 30,99; detti importi potevano essere aggiornati sino alla conclusione del giudizio.
pagina 3 di 16 Assumeva di avere diritto di ripetere nei confronti del responsabile civile l'intero l'importo delle prestazioni erogate / erogande per l'infortunio de quo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1916 c.c. e 142 C.A.
Documentava di avere dato corso alla negoziazione assistita, con esito negativo.
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'On.le Tribunale Civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
*accertare e dare atto che, in seguito all'infortunio sul lavoro subito da Persona_3 il 13/11/2015, l' ha riconosciuto in favore dell'infortunato le prestazioni
[...] Pt_1 previste dall'art. 74 D.P.R. n. 1124/1965 e dall'art.13 D. Lgs. n. 38/2000 per un ammontare complessivo di € 182.120,78, fatti salvi ogni miglior conteggio ed i successivi miglioramenti ed aggiornamenti ex lege;
*accertare e dichiarare che il sinistro stradale che ha dato causa all'infortunio è avvenuto per fatto e colpa, esclusiva o quanto meno preponderante, del conducente e utilizzatore in virtù di contratto di leasing dell'autocarro tg. EF348ZY Sig. , assicurato Controparte_1 dalla Controparte_4
*conseguentemente, condannare in solido fra loro e nelle rispettive qualità di utilizzatore di veicolo condotto in leasing e di assicuratrice, il Sig. e la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_4 dell' -titolare del diritto di surroga di cui all'art. 1916 C.C. e all'art. 142 Codice Pt_1 delle Assicurazioni (D. Lgs. 07.09.05 n. 209)- del complessivo importo di € 182.120,78
(centoottantaduemilacentoventi//78); fatti salvi ogni miglior conteggio ed i successivi miglioramenti ed aggiornamenti ex lege), per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme rivalutate dalla data dell'illecito sino al soddisfo;
*ovvero in subordine, condannare i predetti convenuti al pagamento dell'importo che sarà ritenuto di giustizia in relazione: all'eventuale responsabilità concorsuale accertata ed attribuita all'infortunato alle componenti del danno accertato di Persona_3 spettanza dell'ente pubblico, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno dell'illecito sino al soddisfo e con il limite delle prestazioni erogate;
*condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, valutando ex art. 96 C.P.C. la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita, come previsto dall'art. 4 D. L. n. 132/2014”. pagina 4 di 16 La convenuta , tempestivamente costituitasi in data Controparte_4
26 febbraio 2024 (cioè 70 gg prima della data d'udienza indicata in atto di citazione corrispondente al 7 maggio 2024; vanno calcolati 3 gg di febbraio + 31 gg di marzo + 30 gg di aprile + 6 gg di maggio):
-contestava recisamente la ricostruzione del sinistro delineata dalla parte attrice, e anche la dedotta natura di infortunio in itinere; il era partito dal luogo di lavoro alle Persona_3 ore 7.00 come da documento 1 attoreo pag. 4, e quindi alle ore 8.50 doveva essere già da tempo tornato e ripassato da casa (tanto che deduceva che egli aveva con sé il Pt_1 sacchetto della spazzatura);
-comunque, deduceva che ogni responsabilità per l'occorso andava ascritta al pedone, che era uscito di tutta fretta dai bidoni della spazzatura, mettendosi ad attraversare la strada senza guardare e venendo quindi inevitabilmente attinto dal Fiorino condotto da he teneva una regolare condotta di guida e che cercava di evitare l'impatto. CP_1
In subordine eccepiva il concorso di colpa di cui all'articolo 1227 comma 1 Parte_3
c.c., potendosi al più ravvisare un minimo grado di colpa del CP_1
In ogni caso non poteva pretendere una somma superiore al danno effettivamente Pt_1 causato dal responsabile civile;
il danno biologico era stato accertato da in sede di Pt_1 revisione nella minor percentuale del 22%, ancora eccessiva tenendo conto delle lesioni effettivamente patite dall'infortunato; quanto al danno patrimoniale, andava escluso che l'infortunato avesse subito un concreto pregiudizio alla capacità lavorativa (alla data del sinistro egli svolgeva mansioni di operaio magazziniere, che non parevano precluse o ridotte a causa dei danni riportati).
Concludeva quindi come segue:
“In via principale:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. nella causazione dell'evento del 13.11.2015, rigettare la domanda proposta Persona_3 da in via di surroga ex art. 1916 c.c. e 142 del Codice delle Assicurazioni, in quanto Pt_1 infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da Pt_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa determinazione delle responsabilità ascrivibili ai soggetti coinvolti, limitare la condanna della comparente al pagamento in favore di Pt_1
pagina 5 di 16 del solo danno provato e dovuto, determinato secondo i criteri civilistici, riferibile alla condotta del proprio assicurato Sig. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 8 marzo 2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto la prima udienza ex art. 183 c.p.c. da tenersi con CP_1 rito ordinario Cartabia veniva differita al 7 novembre 2024, data da cui andavano calcolati a ritroso i tre termini per memorie integrative.
, non avendo compreso che i tre termini andavano conteggiati a ritroso rispetto alla Pt_1 nuova data di udienza ex art. 183 c.p.c., nonostante il decreto emesso in data 8 marzo 2024 depositava due memorie in data 27 marzo 2024 e in data 17 aprile 2024.
Poi le parti costituite depositavano le memorie integrative entro i termini perentori assegnati mediante il decreto 8 marzo 2024.
All'udienza del 7 novembre 2024:
-le parti deducevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante: disponeva il mutamento del rito da ordinario di cognizione a semplificato di cognizione;
disponeva che la parte attrice ridepositasse in modo idoneo la documentazione medica prodotta in blocco sub doc. 17; ravvisata la maturità della causa per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 18 dicembre 2025.
Parte attrice in data 13 novembre 2024 depositava quanto richiesto in udienza.
In data 2 dicembre 2025 si costituiva il nuovo difensore di , richiamando tutti i Pt_1 precedenti scritti difensivi.
La causa è stata oggi discussa e viene ora decisa.
pagina 6 di 16 B)
1.
L'azione proposta da nei confronti del (utilizzatore e conducente del Pt_1 CP_1 mezzo investitore, di proprietà di una società di leasing) e di (che assicura Parte_3 detto mezzo) va qualificata quale azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. in quanto con tale azione agisce contro i terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, Pt_1 per il rimborso delle indennità corrisposte all'infortunato (qui, il azionando Persona_3 il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato.
Diversa è l'azione di regresso ex artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965, mediante la quale
, agendo contro il datore di lavoro che debba rispondere penalmente delle lesioni o Pt_1 che sia civilmente responsabile dell'operato di un soggetto del quale sia accertata con sentenza la responsabilità, fa valere in giudizio un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo.
La qualificazione della domanda quale azione di surroga determina la competenza del giudice civile (mentre se avesse proposto azione di regresso sarebbe stato Pt_1 competente il giudice del lavoro).
Sul punto vedasi Cass. 29219/2019.
Giova altresì richiamare Cass. Sez. Un. 8620/2015, la quale ha chiarito che la surrogazione ex art. 1916 c.c. costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga.
Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo, sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato. pagina 7 di 16 Calando tali principi nel caso di specie, si vede bene come non sia consentito chiedersi in questa sede se si sia trattato effettivamente di un infortunio in itinere: la qualificazione positiva in tal senso è stata operata da nell'ambito del rapporto pubblicistico Pt_1 concernente gli infortuni sul lavoro.
2.
Tanto precisato, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia infondata e debba essere rigettata, per le seguenti ragioni.
2.a.
Per come verificatosi il sinistro (investimento del pedone da parte dell'automobilista a bordo di Fiat Fiorino), al caso di specie si applica la regola dettata CP_1 dall'articolo 2054 co. 1 c.c., in forza del quale “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La presunzione di responsabilità del conducente è relativa (iuris tantum), dunque è prevista sino a prova contraria.
La giurisprudenza di legittimità anche di recente ha ribadito che si ha a che fare con una presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, cosicché ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (così Cass. Sez. 3 ordinanza 20137/2023).
Vale la pena riportare la motivazione, nella parte di interesse:
“… 3.2 … occorre ribadire, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del pagina 8 di 16 conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez.
3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964). …”.
Si veda anche Cass. Sez. 3, ordinanza 9856/2022: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. …”.
E ancora, si veda Cass. Sez. 6, ordinanza 4551/2017: “In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza”.
2.b.
Così esaminata la griglia normativa sottesa al caso di specie, si deve constatare che il materiale istruttorio offerto dalle parti porta a un giudizio di azzeramento della responsabilità del convenuto utilizzatore in leasing e conducente del mezzo CP_1 coinvolto (furgone Fiat Fiorino).
pagina 9 di 16 2.b.1.
Va innanzitutto esaminata la relazione di incidente stradale redatta dall'Ufficio
Infortunistica della Polizia Municipale di Bologna, prodotta da sub Parte_3 documento 1 completa degli allegati (che sono i verbali di sommarie informazioni e di dichiarazioni spontanee, il verbale di accertata violazione del codice della strada redatto nei confronti del pedone, la planimetria del luogo del sinistro e il fascicolo fotografico).
E' opportuno ricordare che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria.
(In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale)” (Cass. 10376/2024; conforme Cass. 20025/2016).
Nel caso di specie, nessuna delle parti ha contestato nella loro oggettività le fotografie accluse al rapporto, e neppure la planimetria (con misurazioni) redatta dagli operanti sopraggiunti sul posto poco dopo il sinistro.
Il sinistro si verificava in data 13 novembre 2015 (venerdì, giorno feriale) alle ore 8.58.
Il pedone (abitante al civico 11/12 della Via Roncaglio di Bologna) mentre si accingeva ad attraversare la strada all'altezza del civico 8 della medesima via Roncaglio, veniva attinto dal furgone Fiat Fiorino condotto dal il quale stava percorrendo la Via CP_1
Roncaglio con direzione Via di Corticella.
La Via Roncaglio consta di una carreggiata a doppio senso di marcia.
Il fondo stradale era asciutto.
La strada ha andamento rettilineo.
A seguito dell'impatto, che si verificava presso i cassonetti della spazzatura siti sul lato dei civici pari della via Roncaglio, il pedone subiva lesioni personali che comportavano ricovero ospedaliero e cure, e il furgone riportava danni al retrovisore destro che si rompeva e che nell'impatto con il corpo del pedone segnava la fiancata destra del mezzo. pagina 10 di 16 Orbene, evidentemente il pedone (abitante, come detto, al civico 11/12) stava attraversando la Via Roncaglio all'altezza del civico 8 (cioè, partendo dal lato della strada con numeri civici pari) al fine di andare (o tornare) a casa propria sita sul lato opposto della strada.
Visto che il pedone si trovava nei pressi dei cassonetti della spazzatura, è verosimile, come prospettato dalla parte attrice, che poco prima egli avesse gettato un sacchetto della spazzatura in uno dei cassonetti;
e infatti su strada non è stato rinvenuto alcun sacchetto
(che invece sarebbe stato trovato nelle vicinanze del punto d'urto qualora il pedone, attinto dal furgone, lo avesse avuto ancora con sè).
Dato che il sacchetto era stato già gettato nel cassonetto, il pedone non poteva essere sbucato dai cassonetti con movimento ad arco per azionare il pedale di apertura (come si evince dalle fotografie, alcuni cassonetti avevano il pedale lato carreggiata, non lato marciapiede), bensì doveva stare attuando un movimento rettilineo diretto, dai cassonetti verso il lato opposto della strada.
A conferma si vedano la planimetria e la fotografia 3 del documento 1 convenuta.
La fotografia 3 mostra molto bene la direzione del pedone il quale stava attraversando appunto in modo rettilineo, da destra verso sinistra se ci si colloca nella posizione del furgone, cioè partendo dal lato con i cassonetti (civici pari) per raggiungere il lato opposto della strada.
Sempre nella fotografia 3 si nota il furgone Fiat Fiorino condotto dal fermo CP_1 qualche metro più avanti rispetto al punto d'urto.
E ancora, nella fotografia 3 si nota la presenza di un cono segnalatore (punto 1 in planimetria) molto a ridosso dei cassonetti, ove gli operanti trovavano tracce di sangue del pedone;
analogamente si veda la fotografia n. 6 ove compare la scritta “traccia ematica
(punto 1)”.
Visto che il pedone stava attraversando la strada in modo rettilineo, sicuramente egli ebbe a offrire il proprio fianco sinistro al furgone che stava sopraggiungendo dalla sinistra del pedone medesimo;
a conferma di quanto appena detto basta richiamare la circostanza che il pedone riportò la frattura dell'ulna sinistra (di cui si legge nella documentazione medica prodotta da ) e la ulteriore circostanza in forza della quale il furgone subì il Pt_1
pagina 11 di 16 danneggiamento dello specchietto retrovisore destro che si trovava verso i cassonetti e cioè verso i civici pari della Via Roncaglio, dai quali stava provenendo il pedone.
Tanto chiarito, ogni responsabilità per l'occorso va attribuita al pedone, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il pedone avrebbe dovuto servirsi dell'attraversamento pedonale che si trovava a meno di 100 metri di distanza dal punto d'urto (la fotografia 2 mostra la direzione di percorrenza del Fiat Fiorino;
in primo piano si vedono le strisce pedonali;
poco distante, si vedono i cassonetti sulla destra;
ancora più avanti, il furgone in posizione di quiete sulla destra).
Precisamente, dal punto 1 della planimetria (tracce ematiche lasciate su strada dal pedone) al più vicino attraversamento pedonale intercorrevano soltanto 25,20 metri lineari.
Ancor minore distanza (metri lineari 21,60) intercorreva fra il punto 3 della planimetria
(foto 11) e le strisce pedonali.
E' verosimile che il punto d'urto sia da collocare nel punto 3 della planimetria ove gli operanti trovarono a terra, assai vicino al lato lungo dei cassonetti parallelo alla strada, un detrito dello specchietto retrovisore destro del furgone.
E' verosimile che il corpo del pedone, urtato dal mezzo (il cui specchietto retrovisore destro si rompeva al momento dell'urto), sia stato spinto poco più avanti con direzione via di Corticella, ove venivano trovate a terra tracce ematiche.
A conferma della condotta assai imprudente del pedone, consistita nel non avvalersi delle vicinissime strisce pedonali, si consideri che la Polizia Municipale accertava nei suoi confronti la violazione dell'articolo 190 commi 2 e 10 del Codice della Strada, per avere circolato sulla via Roncaglio “omettendo di servirsi dell'attraversamento pedonale tracciato a meno di 100 metri”.
In secondo luogo, la condotta assai imprudente del pedone emerge dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro dal teste oculare sentito dalla Testimone_1
Polizia Municipale sul posto, alle ore 9.44 e dunque meno di 1 ora dal fatto.
Il (il quale stava percorrendo la via di Roncaglio provenendo dalla via di Corticella, Tes_1 dunque con direzione di marcia opposta rispetto al Fiat Fiorino), ha dichiarato di avere visto, giunto all'altezza del civico 11/12 a circa 10 metri dall'incidente, “dalla mia sinistra pagina 12 di 16 fuoriuscire da in mezzo ai cassonetti dei rifiuti, non so se fra i due verdi dell'organico o fra il verde e il giallo plastica una persona di sesso maschile, mi è sembrato che di fretta volesse attraversare. Non mi pare che abbia guardato prima di farlo e quindi il furgoncino che percorreva la via Roncaglio in senso opposto al mio se lo è trovato davanti improvvisamente e non è riuscito ad evitarlo pur andando a velocità regolare. Appena lo ha visto forse ha cercato di deviare, ma non so essere più preciso ho notato solo che il furgone ha fatto un leggero spostamento come per schivare qualcosa. …”.
Orbene, non vi è motivo di dubitare della piena attendibilità del teste oculare, trattandosi di soggetto del tutto indifferente e non collegato alle parti da alcun rapporto;
né è consentito affermare, come fa , che le dichiarazioni rese dal alla Polizia Municipale Pt_1 Tes_1 sarebbero connotate da dubbi e incertezze;
il non ha reso dichiarazioni categoriche, Tes_1 ma ha reso in modo pacato dichiarazioni finalizzate a ricostruire il fatto senza forzature.
Alla luce di tali dichiarazioni è possibile pervenire alle seguenti considerazioni valutative:
-il stava guidando il furgone Fiat Fiorino in modo regolare, serbando una CP_1 velocità consona ai luoghi tant'è che la Polizia Municipale non elevava nei suoi confronti alcuna contravvenzione per eccesso di velocità; giova aggiungere che il minimo spazio che intercorre tra la posizione a terra del detrito dello specchietto retrovisore destro (punto 3 planimetria) e le tracce ematiche lasciate al suolo dal pedone (punto 1 planimetria) è coerente con una velocità moderata del furgone, altrimenti il pedone sarebbe stato catapultato svariati metri in avanti;
-e ancora, il pedone uscì dall'area dei cassonetti in modo repentino, senza guardare, quindi imputet sibi se impattò contro il furgone che stava regolarmente procedendo sulla via pubblica tenendo la destra;
la repentinità si desume anche dal fatto che il pedone fu attinto immediatamente dallo specchietto retrovisore cioè da un elemento tutto a destra della vettura;
dunque il pedone doveva avere percorso un minimo spazio al di fuori dei cassonetti, altrimenti sarebbe stato attinto dalla parte frontale o fronto-laterale dell'auto; quindi non è consentito addebitare al una disattenzione affermando che egli CP_1 non prestò attenzione nel guardare chi percorreva la via pubblica;
oltretutto l'attraversamento avvenne al di fuori delle strisce pedonali che erano molto vicine, quindi secondo le regole di comune esperienza il poteva attendersi l'attraversamento CP_1 sulle strisce, ma certamente non da in mezzo ai cassonetti;
l'uscita del pedone dai cassonetti fu repentina, e come tale inevitabile;
pagina 13 di 16 -il stava prestando attenzione mentre guidava, tant'è che appena visto il CP_1 pedone fuoriuscire improvvisamente dai cassonetti tentò immediatamente una manovra di emergenza, risultata infruttuosa attesa la repentinità della uscita del pedone dai cassonetti.
In terzo luogo, è stato lo stesso infortunato a dare atto, nel questionario per infortunio compilato in data 10 febbraio 2016 (documento 16 depositato il 27 marzo 2024), Pt_1 che l'incidente si verificò mentre lui stava attraversando la strada.
Egli non ha assolutamente sostenuto di essere stato attinto dal furgone mentre stava conferendo rifiuti nel cassonetto.
Dunque, la menzione dell'attraversamento fa comprendere quale fosse la direzione del pedone, perpendicolare alla via pubblica partendo dai cassonetti verso il lato opposto della strada, senza che il pedone utilizzasse il vicino attraversamento pedonale, pur potendolo fare.
Infine, il sentito a dichiarazioni spontanee dagli operanti alle ore 10.08 del 13 CP_1 novembre 2015 (dunque poco più di un'ora dopo il sinistro) ha descritto in modo coerente la improvvisa apparizione del pedone dai cassonetti, e la propria immediata manovra di salvataggio che però non gli consentì di evitare l'urto.
Oltretutto, il era pienamente lucido alla guida, poiché sia l'alcoltest sia gli CP_1 esami finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti diedero esito negativo
(relazione di servizio, pag. 3).
Tutti tali elementi portano a formulare un sereno giudizio di totale azzeramento della responsabilità (solo relativamente presunta a carico del in forza della regola CP_1 dettata dall'articolo 2054 co. 1 c.c. prima illustrata).
Nel difetto di responsabilità del si deve pervenire al rigetto della domanda di CP_1 surroga proposta da . Pt_1
2.c.
Ogni altra questione risulta assorbita.
pagina 14 di 16 3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti.
In ogni caso:
§ non va dato corso alla prova per interrogatorio formale e per testi capitolata dalla parte attrice nella memoria n. 2 in quanto:
-il capitolo 1 è fuorviante in quanto sembra voler ipotizzare che il pedone al momento dell'urto stesse utilizzando le strisce pedonali (mentre, come detto, ciò va recisamente escluso); oltretutto il capitolo 1 non giova alla parte attrice, perché il pedone, cui Pt_1 attribuisce un primo attraversamento sulle strisce pedonali, a maggior ragione avrebbe dovuto fare uso delle medesime strisce pedonali per effettuare il percorso inverso (dal lato dei civici pari al lato dei civici dispari);
-tutti i capitoli sono superflui laddove attengono a circostanze desumibili da documentazione prodotta;
o sono inconferenti laddove contrastano palesemente con circostanze di opposto segno desumibili dagli accertamenti degli operanti, di cui prima si è detto;
§ l'istanza di CTU medico-legale è assorbita dal rigetto della domanda in ordine all'an debeatur;
§ non va dato corso alla prova per testi capitolata da con indicazione a teste Parte_3 del trattandosi di circostanze superflue in quanto desumibili appieno dal verbale di Tes_2 dichiarazioni rese dal alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fatti. Tes_2
C)
Secondo il principio della soccombenza, le spese sostenute dalla convenuta costituita anno poste a carico dell'attore . Parte_3 Pt_1
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia n. 55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (corrispondente al quindicesimo giorno pagina 15 di 16 successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-alla luce del disputatum, si applica lo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 11.976,50 (valori medi per le prime tre fasi e così euro 2.552 + 1.628 + 5.670,00; valori minimi per la quarta fase svoltasi con discussione orale senza scritti conclusivi e così euro 2.126,50), oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma 2 D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Rigetta le domande proposte dall'
[...] nei Parte_1 confronti di e . Controparte_1 Controparte_4
• Condanna l' Parte_1 al pagamento in favore di
[...] [...]
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro Controparte_4
11.976,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna il 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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