Articolo 3 della Legge 12 giugno 1955, n. 512
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 gennaio 1961
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Versione
9 febbraio 2013
Art. 3.

Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali ((, considerati in ragione dell'ottanta per cento)) .
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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