Art. 3.
Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali ((, considerati in ragione dell'ottanta per cento)) .
Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno a due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali ((, considerati in ragione dell'ottanta per cento)) .