Sentenza 7 dicembre 1999
Massime • 1
Il Tribunale di riesame può integrare la motivazione dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, perché, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse. Deve per contro rilevare la nullità dell'ordinanza, quando essa sia priva del requisito della motivazione (intesa mancanza fisica o mera apparenza), in relazione alle condizioni generali o alle esigenze cautelari. Tuttavia, la motivazione dell'ordinanza impositiva non è assente, e non può dirsi apparente in punto di esigenze cautelari, quando riferisca a più indagati per reato associativo, o in concorso, gli stessi indici di pericolosità, alla stregua delle rappresentate emergenze di condotta di ciascuno, ed in assenza di elementi che ne differenzino la posizione. In tal caso, il giudice di riesame può integrare la motivazione specifica, tenendo conto delle singole deduzioni difensive.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/1999, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Guido IETTI Presidente del 7.12.1999
1.Dr. Bruno FOSCARINI Consigliere SENTENZA
2 " Franco MARRONE " N.5954
3 " Pierfrancesco MARINI " REGISTRO GENERALE
4 " Mario ROTELLA " N.40822/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MOLINARI Paolo, n. Roma il 17.11.53 avverso ordinanza 10.9.99 Tribunale di Roma ex art. 309 CPP;
- udita la relazione del Consigliere Dr. M. ROTELLA;
- udita la richiesta del p.m., in persona del s. P.G., Dr. V. VERDEROSA di rigetto del ricorso;
- udito il difensore, Avv. ROMEO;
ritenuto
1 - Il G.I.P. di Roma il 18.6.99 ha disposto la custodia in carcere di Molinari Paolo, per a) essersi associato (tra gli altri con Croci M., Screpanti M., ER F., EL S., Testa N.) per l'importazione di hashish dal Marocco, via mare, in particolare lui stesso, con Di NO L., TE M., ER F. e EL M., organizzando e finanziando l'attività illecita , contattando i fornitori all'estero (Roma ed altrove); b) per concorso in importazione di kg. 3230 di hashish a bordo della Radwan Pz 137 (Marina di Pisa 3.3.99).
Il Tribunale in sede di riesame ha confermato la misura, disattendo preliminarmente eccezione di nullità dell'ordinanza del g.i.p. in punto di esigenze cautelari, e ritenendo comunque di poterla integrare. Desume la gravità degl'indizi da osservazioni dirette, appostamenti ed intercettazioni telefoniche, sia prima del viaggio di Molinari in Marocco, che durante la sua permanenza in quel luogo, mentre l'imbarcazione suindicata raggiungeva l'Italia, dopo, che egli ne aveva curato la partenza. Quanto alle esigenze cautelari, sottolinea il pericolo di reiterazione, escludendo l'idoneità di altra misura.
Con il ricorso si denuncia:
1 - violazione dell'art. 292/2, lett. c CPP, con conseguente nullità, perché il GIP ha accomunato, nella valutazione delle esigenze cautelari, più indagati, e il Tribunale trascurato il dato temporale della commissione del fatto;
2 - violazione di norme processuali, perché non si è specificato perché la misura degli arresti domiciliari non impedirebbe la reiterazione;
3 - violazione art. 309/9 e 10 CPP, perché ordinanza risulta datata 10.9.99, ma la richiesta di riesame non è stata presentata il giorno 1/9/99, come ritenuto, bensì in data 30.8.99, e l'udienza camerate si è celebrata il 9.9.99, per cui il deposito della decisione è avvenuto fuori termine.
2 - Il primo motivo di ricorso è infondato. Il tribunale di riesame correttamente integra la motivazione dell'ordinanza impositiva di misura (il principio è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza;
cfr. per tutte Cass., sez. I, n. 4325 del 1996, CED 206494; idem, n. 4753 del 1998, CED 211887), perché, con la garanzia del contraddittorio, può rimediare ai vizi della motivazione, sino a confermare la misura per ragioni diverse. Deve tuttavia rilevare la nullità dell'ordinanza, prescritta dall'art.292 CPP, quando essa sia priva del requisito di motivazione, inteso mancanza fisica (o sua mera apparenza), in relazione alle condizioni generali o alle esigenze cautelari (cfr. Cass., idem, 1997, Piacentini, CED 208586). Ma la motivazione dell'ordinanza impositiva non è assente, e non può dirsi apparente in punto di esigenze cautelari, quando riferisca a più indagati per reato associativo o in concorso gli stessi indici di pericolosità, a stregua delle rappresentate emergenze di condotta di ciascuno, ed in assenza di elementi che ne differenzino la posizione. In tal caso, perciò, il giudice di riesame può integrare la motivazione specifica, tenendo conto di singolari deduzioni difensive.
Quanto al dato temporale, che sarebbe misconosciuto nell'ordinanza impugnata, il rilievo è manifestamente infondato, posto che in concreto nulla è stato addotto per significare l'incidenza del trascorrere del tempo (si è in presenza di reato permanente in un caso, sintomatizzato da un fatto particolarmente grave, nell'altro, a stregua d'imputazione non remoto). Perciò la censura consiste in una mera petizione di principio. È infondato il secondo motivo, perché l'ordinanza, dopo averne precisato i rapporti tenuti con correi e fornitori, reca testualmente: "... essendo inidonea una misura gradata, che non impedirebbe all'indagato di mantenere i rapporti con altri correi, di cui alcuni latitanti, per organizzare analoghi episodi d'importazione". Il riferimento implicito è ad una massima d'esperienza, che non è erronea, e perciò insuperabile in questa sede.
È manifestamente infondato l'ultimo motivo. La deliberazione risulta depositata l'11.9, perciò in termini se correlata all'adempimento di cui all'art. 309/5, non essendo stato superato complessivamente il periodo di gg. 15. Il provvedimento completo di motivazione è stata depositato successivamente. E, giusto quanto ritenuto da S.U. 11/98 (Manno ed a., ed è la seconda pronuncia delle medesime S.U. in tal senso, cfr. CED 205256), quand'anche oltre il termine di cui all'art. 128 CPP, tanto non incide ai sensi dell'art. 309/10.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. CPP. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000