Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2001, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 . / A 4 N R / - 6 T 2 S B I . N . R G . L T 01 95 2/ 0 1 E P L . R D A . U L A B E B D A D I T I R E A S 1 T I T N 3 E R N 1 S E E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I S T E A N A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Manifice Soulianic Contributi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 13193/98 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 4132 Dott. Giovanni PAOLINI Cel. Consigliere Rep . Consigliere Ud. 08/11/00 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CF069457 CS SPECIALE BON ARNEO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata GIUSTINIANI 18, presso lo studio in ROMA VIA " PELLEGRINO GIOVANNI, difesa dell'avvocato 9 3 dall'avvocato GRECO GIOVANNI PIAZZA MAZZINI 56, 73100 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LECCE (avviso postale), giusta mandato in calce;
Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE ricorrente dal Sig. per diritti 12 FEB. 2001
contro
IL CANCELLIERE AT ITALO;
- intimato -
2000 avversO la sentenza n. 112/98 del Giudice di pace di 1827 NARDO', depositata il 28/03/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni " PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. .: Cobi -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proprietario. di un immobile TA TO, comprensorio teatro della attività ricadente nel del CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, con atto del 23 maggio 1997, citò dinanzi al Giudice di pace di Nardò l'ente summenzionato, contestando il diritto del medesimo di esigere da lei l'importo di £. 36.140, del quale gli era stato intimato il pagamento, a titolo di contributo di bonifica relativo all'immobile suindicato per l'anno 1997, con cartella esattoriale ritualmente ве notificatagli. Il giudice di pace, nel contraddittorio del چ و د SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO,CONSORZIO prima, con sentenza non definitiva del 13 dicembre 1997, dichiarò la propria competenza ratione conoscere dell'insorta materiae et valoris a e ciò, previa reiezione di eccezioni vertenza tempestivamente sollevate al riguardo dal conve- nuta -, poi, con sentenza definitiva del 28 marzo 1998, in accoglimento della domanda attorea dichiarò non dovuto il discusso contributo. IL CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELLO ARNEO ricorre, con due motivi, il primo dei quali articolato in una duplice censura, per la cassazione delle sentenz✔ suindicate, la seconda delle quali notificatagli il 16 maggio 1998. TA TO, cui il ricorso è stato notificato il 15 luglio 1998, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - IL CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELLO ARNEO, con la prima delle due doglianze sviluppate nel primo motivo di ricorso, deduce che la pronun- cia nei termini illustrati resa sulla fattispecie dal Giudice di pace di Nardò deve essere cessata per "difetto di competenza per materia del Giudice adito (e per) violazione delle norme sulla compe- tenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c., degli artt. 862 e 864 c.c., degli artt. 21 e 59 r.d. 13.2.1933 n. 215 e dell'art. 10 commi 2, 3 e 4 Legge Regionale della Puglia 31.5.1980 n. 54 in relazione all'art. 360 n. 2 e 3 c.p.c.", più specificamente, lamentando che erro- neamente il detto giudice ha negato la natura tributaria dei contributi consortili'e, quindi, la competenza per materia del tribunale a conoscere delle controversie, del genere di quella in esame 1 ad essi relative. La censura è fondata. 1 In proposito, è sufficiente rilevare che Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9493 del 23.9.1998 e id., sent. n. -496 del 22.7.1999 alle quali adde id. Sez. I civ., sent., n. 1093 dell'1.2.2000 e id., sent. n. 1985 del 22.2.2000 hanno enunciato il principio, condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione della cui contributi considerata vertenza, secondo dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, e, di conseguenza, per la controversie ad essi relative (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle commissioni tributarie a mente dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 e ricadenti, quindi, nell'ambito Cate della giurisdizione ordinaria) sussiste la compe- tenza per materia del tribunale a norma dell'art. 9, comma 2, cod. proc. civ.. Alla stregua di tale enunciazione, la sentenz impugnate, siccome rese da giudice incompetente ratione materiae, devono essere senz'altro cassate e va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere della causa in argomento. 2) - L'accoglimento della censura di cui al paragrafo precedente, travolgendo nella totalità la pronuncia impugnata, assorbe la delibazione delle restanti, sottordinate, doglianze, con le quali il ricorrente ha chiesto la cassazione delle discusse sentenze di merito, deducendo "incompetenza per valore del giudice di pace (e) violazione delle norme sulla competenza e violazione e falsa appli- cazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 2 e 3 c.p.c.", nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.". 3)- Le spese, dell'intero giudizio, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
il La Corte accoglie, per quanto di ragione, dichiara assorbite le primo motivo di ricorso, le sentenze impugnate, altre censure, cassa dichiara la competenza del Tribunale di Lecce e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, 1'8 novembre 2000 онніRet:, Il Relatore Il Presidente Mano l ux еівстом IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista