Sentenza 30 luglio 2003
Massime • 1
La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (e non alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario), a norma dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della sent. n. 477 del 2002 della Corte costituzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2003, n. 11686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11686 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DITTA SPIGA VERA F.LLI MARTIRIGGIANO, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marziale n. 36, presso l'avv. Trovato, unitamente all'avv. Paolo Vinci, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO BISCOTTIFICIO PO di PO MO S.a.s., in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cattaro n. 28, presso l'avv. Piero Schifone, in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 100/00 del 19 febbraio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Relatore, Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per la ricorrente, l'avv. Trovato con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- che, con atto notificato il 4 gennaio 1993, la Curatela del Fallimento della S.a.s. Biscottificio IT di IT GL e SI & C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce la Ditta Spiga Vera dei F.lli Martiriggiano, assumendo che quest'ultima aveva ricevuto dalla società fallita, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, pagamenti per L. 92.760.884, nella piena consapevolezza del suo stato d'insolvenza;
- che, tanto premesso, il Fallimento chiedeva la condanna della Società il versamento, in suo favore, della somma sopra indicata previa declaratoria dell'inefficacia dei pagamenti effettuati;
- che la domanda era accolta dal Tribunale con sentenza del 27 novembre 1997;
- che l'appello della Società era respinto dalla Corte territoriale;
- che la Società chiede la cassazione di quest'ultima sentenza con due motivi di ricorso;
- che il fallimento resiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha posto in evidenza:
- che la società era stata dichiarata fallita il 19 gennaio 1990;
- che i pagamenti, dei quali era stata chiesta la "revoca", erano stati effettuati dal 21 aprile 1989 al 14 dicembre dello stesso anno;
- che, a partire dal mese di novembre 1988, il numero e l'entità dei protesti a carico della società fallita erano progressivamente aumentati, "denotando una mancanza di liquidità rivelatrice di un latente stato d'insolvenza";
- che, in quello stesso periodo, a carico della medesima società risultavano pendenti, presso la Pretura di Lecce - Sezione distaccata di Maglie, ben sette procedure esecutive mobiliari, "la cui esistenza non poteva restare ignota agli addetti ai lavori";
- che la prova per testi dedotta dalla Società al fine di provare la propria ignoranza dello stato d'insolvenza della fallita era stata legittimamente dichiarata inammissibile dal Tribunale perché articolata su circostanze eccessivamente generiche, pacifiche o comunque irrilevanti;
- che con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione delle norme in tema di presunzioni - censura la sentenza impugnata per aver ritenuto raggiunta la prova della conoscenza, da parte sua, dello stato d'insolvenza, senza considerare che la società fallita aveva sempre provveduto al puntuale pagamento delle forniture effettuate in suo favore da essa ricorrente, senza neppure avanzare alcuna richiesta di dilazione per il versamento del prezzo convenuto;
- che la doglianza, nei termini in cui è stata formulata, non può essere accolta, dal momento che essa si traduce in una censura, oltretutto estremamente generica, della concludenza degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione adottata, il cui apprezzamento è riservato al giudice del merito e può essere sindacato nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della correttezza logica della motivazione, rispetto alla quale nessuna specifica censura è stata sollevata dal ricorrente (Cass. 27 agosto 1999, n. 9015; 6 novembre 1999, n. 12366; 22 marzo 2001, n. 4168);
- che a non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al secondo motivo, con il quale la sentenza impugnata viene censurata per vizio di motivazione, assumendo l'arbitrarietà della mancata ammissione della prova per testi dedotta in primo grado a dimostrazione della mancata conoscenza dello stato d'insolvenza, dal momento che la ricorrente si è limitata a dolersi in modo del tutto generico della mancata ammissione della prova, senza precisare da quali specifiche carenze o errori logici sia viziata, sotto tale aspetto, la motivazione della sentenza impugnata;
- che il ricorso deve essere quindi rigettato in ogni sua parte;
- che, tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui stabiliscono, nel loro combinato disposto, che le notificazioni a mezzo posta si perfezionano, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché da quella, antecedente, di consegna dell'atto da parte del notificante (C. Cost. 26 novembre 2002, n. 477), deve ritenersi che la notifica del controricorso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente nel corso della discussione, sia stata tempestiva, in quanto l'atto venne consegnato l'11 gennaio 2001 all'ufficiale giudiziario, che poi provvide a notificarlo a mezzo del servizio postale: quindi, in tempo utile, essendo stato il ricorso notificato il 4 dicembre 2000;
- che, conseguentemente, non rileva che il controricorso sia stato ricevuto dal ricorrente, al quale la notificazione era indirizzata, solo il 15 gennaio 2001;
- che il deposito del controricorso, effettuato il 30 gennaio 2001, è avvenuto nei termini;
- che la reiezione del ricorso comporta, in base al principio della soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, dovendo ritenersi, per quanto si è detto, che la costituzione del controricorrente sia stata tempestiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della curatela del fallimento, liquidandole in "Euro" 2.600,00 (duemilaseicento/00), di cui 2.500,00 (duemeilacinquecento/00) per onorari. Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2003