Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicché per la sua esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare. (La Corte ha precisato che resta estranea all'elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con finalità di "riordino della zona" in capo al direttore dei lavori di un'impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica sita in zona sottoposta a vincolo ambientale, forestale ed idraulico, con il compimento di opere di trasformazione urbanistica - realizzazione di una pista di accesso, taglio a raso di numerosi alberi di alto fusto, rilevanti sbancamenti, distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti, realizzazione di una rampa di accesso ad un torrente -, e che, in mancanza del consenso del proprietario del terreno e dell'area boschiva, il descritto comportamento si caratterizza per la consapevolezza di un'azione violenta, perché non accettata dalla persona offesa).
Commentario • 1
- 1. Alberi alto fusto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 15102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15102 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 14/03/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 310
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 031811/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT AL, N. IL 08/01/1962;
avverso SENTENZA del 04/06/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con riguardo alle contravvenzioni per intervenuta prescrizione;
rigetto, nel resto, con pena rideterminata in Euro 93,40 di multa.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 3/10/2002, il Giudice monocratico del Tribunale di Aosta, in sede di rito abbreviato, dichiarava - per quanto qui interessa - IT AL responsabile dei reati ascrittigli, uniti con il vincolo della continuazione e, precisamente, del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, all'art. 734 c.p. e all'art.635 c.p., comma 5, n. 5, e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e operata la diminuzione del rito, condannava l'imputato a mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, oltre alle spese;
con i benefici di legge.
I fatti contestati all'IT, nella qualità di direttore dei lavori della A.R. Immobiliare, consistevano nella realizzazione, nell'ambito del recupero della centrale idroelettrica posta sul fiume Rutor in zona sottoposta a vincolo ambientale, di opere di trasformazione urbanistica del territorio, quali la realizzazione di una pista di accesso al tratto intermedio-terminale della centrale (per una lunghezza di mt. 120), il taglio a raso di n. 135 alberi di alto fusto della lunghezza di 200 mt. e la realizzazione di una rampa di mt. 40 di accesso al torrente Rutor: opere che erano state eseguite in assenza della prescritta concessione e, comunque, in violazione del provvedimento di V.I.A. (capo a) dell'imputazione), nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni, ancorché si trattasse di zona sottoposta a vincolo ambientale, a vincolo forestale e a vincolo idraulico in tal modo determinando una modifica della zona sottoposta a vincolo in assenza del titolo legittimante (capo b)) e che avevano altresì, alterato la bellezza naturale della zona boschiva in loc. Promise, in prossimità del fiume Rutor, abbattendo una notevole quantità di alberi di alto fusto e provvedendo a rilevanti sbancamenti (capo c)) e comportato il danneggiamento di un'estesa area boschiva di proprietà privata e del Comune di La Thuille, procedendo in difetto dell'autorizzazione dei proprietari al taglio di decine di piante di alto fusto e distruggendo il sottobosco delle relative aree e depositandovi materiali inerti (capo d)).
1.2. Proposto appello dall'imputato la Corte di appello di Torino, in parziale riforma, dichiarava che le attenuanti generiche erano prevalenti e rideterminava la pena complessiva inflitta in Euro 200,00 di multa, escludendo il beneficio della sospensione condizionale.
La Corte osservava che: sussistevano sia il reato edilizio di cui al capo a), sia quello ambientale di cui al capo b), trattandosi di interventi eseguiti in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione ambientale, mai rilasciate e non trovanti equipollenti negli atti indicati dall'appellante; in particolare le opere eseguite - taglio di piante, pista di accesso alla centrale e movimenti di terra per la realizzazione della rampa di accesso alla centrale - non avevano affatto natura precaria e, pur non essendo di natura "edilizia", rientravano in quelle per cui è richiesta la concessione, trattandosi di interventi che alteravano in maniera rilevante la morfologia del territorio;
inoltre - seppure in via di principio poteva convenirsi che la delib. Giunta Regionale di V.I.A. aveva funzione di autorizzazione agli aspetti ambientali ai sensi della L.R. n. 11 del 1999, art. 15 (a condizione che sussistesse il preventivo parere del Comitato tecnico), era assorbente la considerazione che tutto l'iter procedimentale aveva avuto ad oggetto la "relazione generale Arditi" dell'ottobre 1999 che riguardava un progetto, risultato completamente stravolto in fase esecutiva, sì da determinare un assetto urbanistico e ambientale, totalmente diverso da quello che avrebbe dovuto essere secondo il progetto valutato dagli organi regionali;
sussisteva anche il reato di deturpamento di cui all'art. 734 c.p. di cui al capo c), essendo evidente il deturpamento del territorio;
sussisteva, infine, il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p., di cui al capo d), nella forma aggravata perseguibile di ufficio, avuto riguardo - sotto il profilo soggettivo - all'esistenza del dolo, quantomeno eventuale, chiaramente desumibile dalla lettera del 12.11.2000 indirizzata al Comune de La Thuille in cui la società committente forniva assicurazioni sugli "accordi in via di ultimazione con i proprietari dei terreni attraversati al fine di concordare eventuali piste di accesso al cantiere, eventuali indennizzo e stoccaggio alberi tagliati" (accordi, rivelatisi in buona parte non ultimati a inizio opere) e considerato - sotto il profilo oggettivo - la natura degli interventi contestati incidenti "su" zona boschiva.
1.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'IT, per mezzo del difensore, deducendo:
- ex art. 606 c.p.p., lett. b), l'erronea applicazione della normativa edilizia: ciò in quanto - seppure era stato inizialmente previsto di chiedere la concessione edilizia - la disciplina della D.I.A. avrebbe, in realtà, costituito lo strumento più corretto e regolare degli interventi in questione;
- ex art. 606 c.p.p., lett. b), per errata applicazione della legge posta a tutela dei beni culturali e ambientali;
a tal riguardo il ricorrente rileva che in relazione alla contestazione del vincolo ambientale ex D.L. n. 490 del 1999, art. 163, il trattamento sanzionatorio va valutato secondo l'importanza del comportamento e che, nel caso specifico, l'attività di trasformazione del territorio non era vietata, bensì soggetta ad apposite autorizzazioni;
- ex art. 606 c.p.p., lett. e), la contraddittoria e illogica motivazione per insussistenza della violazione contestata ai sensi dell'art. 734 c.p.; a tale riguardo ritiene il ricorrente che non sia stato provato il danno, trattandosi del "semplice sradicamento di un modesto numero di alberelli";
- ex art. 606 c.p.p., lett. e) la contraddittoria e illogica motivazione per insussistenza della violazione contestata ai sensi dell'art. 635 c.p.; a tal riguardo il ricorrente deduce la mancanza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato e l'assenza di danno, essendosi anzi realizzata una valorizzazione dell'ambiente. Con memoria scritta in data 8/3/2007 il ricorrente ha chiesto, in subordine, l'applicazione dell'istituto della prescrizione per i reati contravvenzionali e dell'indulto per il reato di cui al capo d).
2.1. Come rilevato anche dal P.G. presso questa S.C., i reati contravvenzionali di cui capi a), b) e c), siccome contestati sino all'ottobre 2000, risultano ormai estinti, essendo decorso, nelle more, il relativo termine di prescrizione. Va precisato che le censure svolte dal ricorrente, valutate in rapporto ai motivi della decisione impugnata - seppure non manifestamente infondate e astrattamente ammissibili - non sono idonee a escludere l'esistenza dei fatti contestati, la rilevanza penale e la relativa commissione da parte dell'imputato in termini di evidenza tale da consentite l'assoluzione nel merito;
di modo che ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, deve assegnarsi prevalenza alla causa estintiva con conseguente annullamento senza rinvio in parte qua per intervenuta prescrizione degli indicati reati.
2.2. Relativamente all'ipotesi di delitto di cui all'art. 635 c.p., cui specificamente si riferisce l'ultimo motivo di impugnazione, si osserva che la Corte d'Appello ha accertato che l'intervento posto in essere dall'imputato è consistito nell'abbattimento di n. 120 piante resinose e di almeno n. 15 latifoglie ed ha inciso su un'area boschiva, di proprietà pubblica e privata, in proporzioni tutt'altro che modeste, alterando l'assetto dei luoghi e, segnatamente, provocando un depauperamento e deturpamento dell'area boschiva. Ciò posto e considerato che i Giudici di appello hanno correttamente e adeguatamente motivato in ordine alle dimensioni dell'intervento, al suo impatto deturpante e alla relativa incidenza su un'area boschiva, ritiene il Collegio che per gli aspetti di fatto attinenti all'elemento materiale del danno, i motivi si risolvono in una censura di merito, inammissibile in questa sede in cui non si ravvisa alcuna lacuna logica, contraddizione o una mancanza materiale di motivazione;
mentre, per gli aspetti di diritto, intesi a contestare la sussistenza dell'elemento psicologico, il motivo risulta infondato.
Valga considerare che per l'esistenza del dolo nel reato di cui all'art. 635 c.p. non è richiesto il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare, anche se l'azione non ha lo scopo diretto di provocare il danno. In particolare la pretesa convinzione di operare con finalità di "riordino della zona" rimane estranea alla struttura soggettiva del reato all'esame, presupponendo il consenso della parte offesa;
in mancanza di tale consenso, il comportamento del soggetto agente risulta caratterizzato dalla consapevolezza di un'azione "violenta", in quanto non accettata dall'altra parte, così escludendo la semplice colpa (che sarebbe insufficiente a integrare il reato in parola).
A tale riguardo l'impugnata sentenza motiva correttamente, allorché rinviene elementi di natura documentale attestanti la consapevolezza da parte dell'IT dell'altruità dei terreni e, correlativamente, rimarca il mancato perfezionamento di buona parte degli accordi, pure ritenuti necessari "alfine di concordare eventuali piste di accesso al cantiere, eventuali indennizzi e stoccaggio alberi tagliati";
così inferendo l'esistenza del dolo almeno eventuale, in assenza di un consenso anche solo presunto dei proprietari in ordine al taglio degli alberi.
L'indicato motivo di ricorso va, dunque, rigettato.
2.3. Ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), si procede in questa sede alla riderminazione della pena, sulla base di un calcolo matematico che non involge alcuna valutazione o accertamento riservato al Giudice del merito. Vanno, infatti, esclusi gli aumenti per i reati satelliti, dichiarati estinti per prescrizione;
mentre la pena base determinata dai Giudici di appello, per il delitto di cui al capo d), in Euro 210,00 di multa va, prima ridotta in considerazione della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche, ad Euro 140,00 di multa e, quindi, definitivamente fissata per effetto della riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. ad Euro 93,33 di multa.
Attiene alla fase dell'esecuzione la verifica dei presupposti di applicazione dell'indulto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi a), b) e c) perché estinti per prescrizione. Determina la pena per il reato di cui al capo d) in Euro 93,33 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007