Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2003, n. 12518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12518 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
12 5 18 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE SECONDA CIVILE дескето Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGWNTIVO R.G.N. 18626/00 - Presidente Dott. Antonio VELLA Consigliere- Dott. Vincenzo COLARUSSO 21880/00 Consigliere- Cron.26400 Dott. Carlo CIOFFI - Rep..3320 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. CI MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud.20/03/03 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RA C SNC, in persona del socio Amministratore e legale rappresentante pro tempore RA TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGNA STELLUTI 176, presso lo studio dell'avvocato PAOLA SCROFANA, difeso dall'avvocato ANTONIO DE CAPOA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, RA IO;
- intimati 2003 e sul 2° ricorso n 21880/00 proposto da: ° 483 -1- RA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, SC IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO TROILO, difesi dall'avvocato EDDA STOCCHI LUPOI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TI RA & C SNC, in persona del legale rappresentante e socio Amministrativo RA TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VIGNA STELLUTI 176, presso lo studio dell'avvocato PAOLA SCROFANA, difeso dall'avvocato ANTONIO DE CAPOA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 582/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 17/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. CI MAZZIOTTI DI CELSO;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalla parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato RUGGIERI Gianfranco con delega dell'Avvocato DE CAPOA Antonio, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento -2- ricorsi principali, rigetto ricorso incidentale;
udito 1'Avvocato Pietro Romano ORLANDO con delega dell'Avvocato STOCCHI LUPOI Edda, deposita in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto principale e accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi. -3- Svolgimento del processo Il presidente del tribunale di Bologna, in accoglimento del ricorso di ER CC FR titolare dell'omonima ditta di costruzioni, ingiungeva alla s.n.c. ET CO & C. il pagamento di £ 263.693.013, oltre IVA, quale residuo del corrispettivo dovuto per la costruzione di un edificio. L'ingiunta proponeva opposizione contestando la fondatezza della domanda e chiedendo che fosse accertato l'inadempimento del FR al contratto di appalto e fosse determinato il minor prezzo dovuto. FerCC FR, costituitosi, deduceva che era stato convenuto il versa- mento di interessi al tasso bancario per il ritardo e che il committente aveva promosso giudizio di accertamento negativo dell'obbligo di corresponsione di tale accessorio: l'opposto chiedeva la riunione dei due giudizi e la con- danna della ET al pagamento di ulteriori £ 147.948.877 per interessi. Con sentenza n. 1568/94 il tribunale di Bologna, riuniti i due giudizi, re- vocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente a pagare £ 187.236.163, oltre IVA e maggior danno pari alla svalutazione monetaria ove superiore al tasso degli interessi legali. Avverso la detta sentenza proponeva appello la s.r.l. FR - alla quale FerCC FR aveva conferito la propria ditta individuale - sostenendo che il tribunale aveva erroneamente riconosciuto l'esistenza di un credito della ET di £ 52.156.850 e chiedendo la liquidazione del maggior dan- no con riferimento al tasso degli interessi passivi praticato dalle banche. L'appellata resisteva al gravame e proponeva appello incidentale dedu- cendo - per quel che ancora rileva in questa sede - che una parte del credito vantato dalla FR, pari a £ 64.690.456, si era estinto per compensazione. 3 Ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di FerCC FR ri, questi si costituiva ed aderiva alle conclusioni dell'appellante principale. Con sentenza 17/5/2000 la corte di appello di Bologna, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condannava la s.n.c. ET a pagare alla s.r.l. FR £ 263.693.013, oltre IVA e svalutazione monetaria ove superiore al tasso degli interessi legali. Osservava la corte di merito: che erroneamente il tribunale aveva ridotto di £ 52.156.850 la somma richiesta con il decreto in- giuntivo;
che il pagamento di detta somma non poteva ritenersi provato sulla sola base della testimonianza di VA BU;
che tale testimonianza, isolata e generica, non era stata corroborata da produzioni o da altre prove e si poneva in contrasto con la deposizione di IA AD;
che corretta- mente il tribunale aveva commisurato la quantificato del maggior danno ex 0 art. 1224 c.c. alla svalutazione monetaria e non al tasso degli interessi passi- vi praticato dalle banche;
che la FR non aveva provato di essere stata costretta a ricorrere al credito bancario a causa della mora del debitore;
che esattamente era stata rigettata, perché non provata, la richiesta della ET volta ad ottenere la detrazione di £ 64.690.456 dal credito vantato dalla Fra- scari;
che al riguardo i relativi documenti, prodotti all'udienza del 2/7/1992, erano stati contestati dal difensore della controparte;
che le fatture esibite, non essendo stata provata la loro accettazione nel corso dell'esecuzione del rapporto, non potevano assurgere a prova del negozio sottostante;
che il giudice di primo grado aveva fatto buon governo dei principi di soccomben- za ed aveva giustificato la compensazione di ¼ delle spese processuali. La cassazione della sentenza della corte di appello di Bologna è stata chiesta da società ET con ricorso affidato a tre motivi. La s.r.l. FR 4 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi illustrati da memoria. La ET ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. FerCC RE non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale la s.n.c. ET denuncia omessa motivazione su un punto decisivo della controversia deducendo che dalla lettura della sentenza impugnata non è dato comprendere la ragione per la quale la corte di appello ha ritenuto non probante la testimonianza di VA BU e prevalente quella di IA AD. In proposito, secondo la ricorrente principale, è impossibile ricostruire e seguire il percorso logico compiuto dalla corte di merito. Il motivo è infondato risolvendosi essenzialmente in una critica dell'apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo se- guito nell'impugnata sentenza. Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del me- rito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impu- gnata non è suscettibile di cassazione per il fatto che gli elementi considerati S dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato vizio di motivazione: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello ha proceduto alla disamina delle risultanze istruttorie e, sulla base di elementi e nel pieno rispetto circostanze qualificanti, ha coerentemente affermato delle regole che disciplinano l'onere della prova - che non poteva ritenersi provato l'asserito pagamento della somma di £ 52.156.850 da parte della ET in favore della FR. La corte di merito è pervenuta a tale conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata della documentazione acquisita e delle dichia- razioni rese dai testi VA BU e IA AD. In particolare la corte territoriale ha ritenuto non sufficiente a sorreggere la tesi della ET la sola testimonianza della BU le cui affermazioni erano generiche e si basavano sull'esame di documenti non prodotti agli atti di causa. Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. E' pertanto insussistente il la- 6 mentato vizio di motivazione che presuppone una ricostruzione dei fatti di- versa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello nella valutazione delle deposizioni rese dalle citate testi sono inammissibili per la loro genericità: il ricorso è infatti sul punto carente per non aver la ET riportato e precisato il contenuto specifico e completo delle dette deposizioni che sarebbero state mal consi- derate dal giudice di secondo grado. Tale omissione non consente né di ricostruire - in base esclusivamente ad alcune isolate parti - il senso complessivo delle citate risultanze istruttorie, né di verificare l'incidenza causale del lamentato vizio di motivazione (per- ché omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività degli argomenti non ( o mal) considerati in quanto idonei ad indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. In proposito occorre ribadire che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( nel caso in esame deposizioni testimoniali) ha l'onere di specificare il conte- nuto delle prove non ( o mal ) esaminate indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il detto onere non è stato rispettato dalla società ricorrente principale. Con il secondo motivo del ricorso principale la società ET denuncia violazione dell'articolo 1224 c.c. ed omessa motivazione su un punto deci- sivo della controversia lamentando l'errore commesso dalla corte di appello nel riconoscere un maggior danno - consistente nella svalutazione moneta- ria senza che dello stesso fosse stata fornita adeguata prova, come dedotto 7 da essa società a pagina 32 della comparsa di costituzione e risposta con ap- pello incidentale. Ad avviso della ricorrente principale la corte bolognese si è espressa sul quantum senza prima valutare e senza fornire alcuna motiva- zione in ordine all'esistenza della prova dell'an debeatur. Il motivo è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza impu- gnata non risulta che nei motivi di appello la s.n.c. ET abbia mosso specifiche censure alla parte della sentenza di primo grado con la quale era stato riconosciuto alla FR il diritto "al maggior danno pari alla svaluta- zione monetaria (ove superiore al tasso degli interessi legali )". Peraltro dalla stessa esposizione in fatto contenuta nel ricorso principale, emerge che la ET con l'atto di appello incidentale contestò solo la data di inizio della mora ( sostenendo che tale data "non poteva coincidere con quella della notifica del provvedimento monitorio”) e non anche la sussi- stenza del riconosciuto maggior danno. Inoltre la questione non risulta inse- rita dalla ET nelle conclusioni finali come riportate nella sentenza della corte di appello. Bisogna infine segnalare che la società ET alla pagina 32 dell'appello incidentale ha affrontato la questione della decorrenza degli interessi e non della sussistenza o meno del maggior danno ex articolo 1224 c.c. La detta questione non può pertanto essere formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione non risultando che abbia formato oggetto del contraddittorio nel precedente grado del giudizio. In proposito è appena il caso di ribadire il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudi- 8 cato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la pre- cedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia sostenendo che la corte di appello ha rigettato la domanda relativa alla detrazione di £ 64.690.456 - portate da 11 fatture emesse da essa ET a carico della FR - con motivazione in- sufficiente e contraddittoria e, quindi, inidonea a spiegare la ragione della presunta irrilevanza probatoria dei documenti prodotti e inviati a suo tempo alla controparte senza alcuna contestazione in merito alle relative forniture collegate a rapporti sempre intercorsi tra le parti. Anche questo motivo, al pari degli altri, non è meritevole di accogli- mento, posto che la statuizione della corte di appello al riguardo è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui, in tema di prova del credito tra imprenditori, l'esibizione di fatture commerciali relative alle eseguite prestazioni non prova automaticamente l'esistenza del preteso cre- dito, che, viceversa, deriva dall'esatto adempimento delle prestazioni mede- sime ( sentenza 25/6/2001 n. 8664). Pertanto nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, l'attore che agisce per il pagamento del corrispetti- vo non può limitarsi a provare la sussistenza di un accordo di natura con- trattuale e l'avvenuto suo adempimento di una qualsivoglia prestazione ef- fettuata in esecuzione di quell'accordo, ma deve allegare e provare esatta- mente il pattuito oggetto della prestazione e la conformità ad esso di quanto 9 prestato: tale prova non può essere fornita con la produzione di una fattura o di una bolla di consegna emesse in relazione all'effettuata prestazione in quanto detti documenti, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale ed a fronte della contestazione di controparte, non assurgono a prova del con- tratto e del suo contenuto ( sentenza 16/11/2000 n. 14865). Nella specie la corte di appello, dopo aver posto in evidenza che i docu- menti fiscali erano stati esibiti in udienza ed erano stati immediatamente contestati dalla società FR, ha poi rilevato che la ET non aveva fornito la prova dell'accettazione della controparte delle fatture in questione nel corso dell'esecuzione del rapporto. E' quindi ineccepibile la decisione della corte di appello di confermare la sentenza di primo grado di rigetto della richiesta della TT di detrazione della somma riportata nelle dette esibite fatture. Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.r.l. FR denuncia violazione o falsa applicazione dell'articolo 1224 c.c. in relazione alla de- terminazione del quantum del maggior danno deducendo di aver prodotto in causa una corposa documentazione bancaria dalla quale era possibile deter- minare il tasso degli interessi pagati da essa FR alle banche per i finan- ziamenti ricevuti. D'altra parte può considerarsi rientrante nel notorio il fatto che il ritardo nell'incassare i propri crediti costringe l'imprenditore a ricorrere al credito bancario. Il motivo va disatteso. La corte di appello ha confermato la decisione di primo grado - che aveva riconosciuto alla società creditrice il maggior danno ex articolo 1224 c.c. commisurato alla svalutazione monetaria e non al tasso di interessi passivi 10 praticato dalla banche - affermando che la FR non aveva provato di es- sere stata costretta di ricorrere al credito bancario in conseguenza della mora della ET, non essendo sufficiente in tal senso la documentazione esibita dalla quale emergeva solo la possibilità di avvalersi di prestiti e non l'effettivo avvenuto utilizzo delle linee di fido concesse da istituti di credito. Correttamente la corte di appello ha riconosciuto alla FR il maggior danno, ex secondo comma articolo 1224 c.c., in aggiunta al risarcimento del danno già coperto dagli interessi moratori, pari alla svalutazione monetaria ove superiore al tasso degli interessi legali. D'altra parte il giudice di secon- do grado non poteva andare al di sotto di quanto già riconosciuto dal tribu- nale atteso che l'appello verteva solo sulla quantificazione del maggior dan- no in questione e non sull'esistenza di esso. Del pari esattamente la corte territoriale non ha quantificato il detto mag- gior danno in misura pari agli interessi passivi praticati dalle banche non avendo al riguardo la FR assolto all'onere probatorio - sulla stessa in- combente di aver fatto effettivamente ricorso al credito bancario e di aver corrisposto i detti interessi passivi. Al riguardo occorre osservare che - come questa Corte ha avuto modo di chiarire (sentenza 16/5/2000 n. 6327) - in tema di obbligazioni pecuniarie il riconoscimento in favore del creditore, oltre agli interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di disporre della somma du- rante il periodo di mora va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di danaro;
a tal proposito, il ricorso a 11 elementi presuntivi e a fatti notori (che, comunque, non esonera il creditore dal suddetto onere di allegazione e prova) non deve ritenersi consentito in ordine al "quantum", atteso che le forti dinamiche inflazionistiche del pas- sato risultano, attualmente, come noto, fortemente attenuate sicché resta escluso "tout court" il ricorso ad elementi presuntivi e a dati di comune esperienza che si traduca nell'applicazione di parametri fissi quali quelli evincibili dal tasso corrente degli interessi bancari. Il contrario e più liberale indirizzo giurisprudenziale si è formato in periodi di rilevante fenomeno inflattivo i cui effetti erano coperti parzialmente dagli interessi legali il cui tasso era inferiore alla percentuale di svalutazione. Se la detta forbice si riduce notevolmente non è più giustificato il ricorso alle presunzioni per la determinazione del maggior danno ex art. 1224 c.c. non ancorato a fatti notori, come il fenomeno inflattivo, bensì a criteri diver- si quali il tasso degli interessi passivi. Per l'applicazione di detto criterio oc- corre che il creditore che ne fa richiesta fornisca la prova, secondo i principi generali, dell'effettivo ricorso al finanziamento e della necessità di esso. Tale prova nella specie non è stata offerta dalla FR non risultando dai documenti da questa prodotti l'epoca e la misura dell'affidamento, la movimentazione del conto corrente bancario, l'entità dell'esposizione debi- toria e l'ammontare degli interessi passivi corrisposti all'istituto di credito. Il giudizio di fatto al riguardo della corte di appello e la valutazione dalla stessa, insindacabilmente effettuata in ordine alle risultanze processuali non sono censurabili in questa sede di legittimità per cui anche in relazione al punto in esame la sentenza impugnata non è criticabile avendo fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti. 12 Con il secondo motivo del ricorso incidentale la s.r.l. FR denuncia omissione di pronuncia, o violazione dell'articolo 91 c.p.c., o omessa moti- vazione su un punto decisivo della controversia per quanto attiene al ristoro integrale delle spese del giudizio di primo grado. La ricorrente incidentale lamenta l'errore commesso dalla corte di appello nel condannare la ET alla spese del giudizio di secondo grado senza nulla dire rispetto alle spese del primo: manca quindi una pronuncia sulla richiesta di essa FR di ri- storo delle spese di lite innanzi al tribunale. La censura non è fondata essendo il sindacato di questa Corte, in ordine al regolamento delle spese giudiziali, limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano state poste a cari- co della parte totalmente vittoriosa. Nella specie la corte di appello ha espressamente ritenuto di dover con- fermare la decisione di primo grado per il capo relativo al governo delle spese avendo il tribunale ampiamente giustificato l'operata compensazione tra le parti di un quarto delle spese processuali. Il ricorso principale e quello incidentale devono quindi essere rigettati. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- no interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Roma 20 marzo 2003 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Letorico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 AGO. 2003 Roma IL CANCELLIERĘ CI 13