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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa NA AN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
(C.f. nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Latina (RM) alla Via Monte Rosa n. 11, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Torre &
Partners sito in Casalnuovo di Napoli (NA), alla Via Napoli, 159, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio
Torre (C.F. come da procura in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo C.F._2
PEC Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(già S.p.A.), con sede legale in Milano, viale Bodio n. 37, Controparte_1 CP_2
Palazzo n. 4, partita IVA n. , in persona dei procuratori dottori e P.IVA_1 CP_3 [...]
, a tanto abilitati in virtù di delibera del C.d.A. del 30.01.2024, rappresentata e difesa, in via CP_4
tra loro disgiunta, dall'avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma (cod. fisc. ) e CodiceFiscale_3 dall'avv. Tiziana Allievi del Foro di Monza (cod. fisc. ), come da procura CodiceFiscale_4 speciale notificata in calce all'atto di precetto, ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Milano, via Larga n. 19, con domicilio digitale e Email_2
Email_3
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 7 All'udienza del 3/12/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data Parte_1
24.09.2024, con il quale le ha intimato il pagamento della somma di Controparte_1
euro 121.632,84, dovuta in forza del contratto di mutuo fondiario n. 285/252 del 3.11.2000 stipulato con la “Banca Woolwich S.p.a.”, chiedendo in via preliminare che venisse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
a fondamento dell'opposizione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della precettante, l'omessa comunicazione alla debitrice della decadenza dal beneficio del termine, l'illegittimità delle clausole presenti nel contratto di mutuo azionato, peraltro già oggetto di giudizio pendente nei confronti della banca mutuante (Trib. Latina RG 3859/2024).
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha preliminarmente evidenziato di aver rinunciato all'atto di precetto con comunicazione inoltrata alla debitrice in data 2.12.2024, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
Va preliminarmente osservato che, pur a seguito della rinuncia all'atto di precetto da parte del creditore, parte opponente ha insistito nelle proprie domande, chiedendo che fosse accertata l'invalidità dell'atto di precetto per le ragioni addotte nell'atto di opposizione e che la banca fosse condannata al pagamento delle spese.
Sul punto va evidenziato come per orientamento costante della giurisprudenza di merito e legittimità l'intervenuta rinuncia al precetto, anche in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, può comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere solo con riferimento ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), ma non produce il medesimo effetto nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), in quanto tale declaratoria sarebbe “in contrasto con la caratteristica principale della cessazione della materia del contendere, da ravvisarsi in quel "venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti", che "fa venir meno conseguentemente la necessità della pronuncia del giudice", evenienza, tuttavia, da escludersi
pagina2 di 7 "allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito", persino quando abbia provveduto al pagamento del dovuto in corso di causa (da ultimo, Cass. Sez.
3, ord. 23 febbraio 2021, n. 4855, Rv. 650708-01), ovvero in caso "di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio" (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre
2007, n. 23289, Rv. 600241-01)” (cfr. Cass. ord. 201/2023).
Tale principio deve tuttavia essere calato al caso di specie e declinato in considerazione delle domande contenute nell'atto introduttivo (e ribadite dall'opponente nei successivi atti) e della pendenza di altro giudizio di accertamento già incardinato dall'opponente in data anteriore alla notifica dell'atto di precetto (recante RG 3859/2024), le cui statuizioni l'opponente chiede di
“recepire” a definizione del presente contenzioso precisando le medesime conclusioni (punti da 1 a
8 delle conclusioni “nel merito”).
E' del tutto evidente, infatti, che la rinuncia all'atto di precetto da parte del creditore, mentre lascia invariato l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia relativa alla validità del titolo esecutivo azionato (che, come detto, è tuttavia oggetto di un separato e antecedente giudizio nel quale è peraltro intervenuta l'odierna opposta ai sensi dell'art. 111 c.p.c.), comporti il venir meno di qualsiasi interesse rispetto alle domande con cui si chiede di “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo” e, in subordine “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli opposti e/o il difetto di titolarità degli stessi per i motivi innanzi esplicati;
- accertare e dichiarare la mancanza del diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell'esecutato; - accertare e dichiarare che gli opposti non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto”, atteso che tali domande presuppongono a ben vedere l'attualità della minaccia esecutiva.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire. Ne discende che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che, pur giuridicamente rilevanti, nondimeno costituiscano mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (cfr. Cass. n. 2051 del 2011, n. 15355 del 2010); del pari, si esclude in materia di opposizioni esecutive l'interesse ad agire in assenza di un atto prodromico qualificabile ai sensi dell'art. 480 c.p.c. atteso che l'opposizione all'esecuzione è il rimedio con il quale il debitore può contestare il diritto di procedere in executivis “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di
pagina3 di 7 pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19).
Ne deriva che deve essere rilevato il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire in capo all'opponente e ciò sia con riferimento alle domande più strettamente dipendenti dalla minaccia esecutiva (in ragione della rinuncia all'atto di precetto) sia con riferimento alle ulteriori domande attinenti alla validità del titolo esecutivo, in ragione della pendenza di altro giudizio avente il medesimo oggetto rispetto al quale dovrebbero essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 274
c.p.c., allo stato non opportuni, vista la definizione in rito del presente giudizio e il diverso stato dei due procedimenti.
Ad ogni buon conto, essendo la rinuncia al precetto intervenuta successivamente all'introduzione del presente giudizio, la regolamentazione delle spese di lite deve essere effettuata facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale ed esaminando, pertanto, il merito delle ragioni dell'opposizione.
Quanto alla contestazione circa la legittimazione attiva dell'opposta, va osservato che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del
05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta
pagina4 di 7 nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione,
“detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 3.11.2000 con la “Banca Woolwich S.p.a.”, fusasi per incorporazione in
(circostanza non oggetto di contestazione); detto credito, secondo le allegazioni Controparte_5
di parte opposta, risulta ceduto in data 26.8.2016 da a S.p.a., nell'ambito CP_6 CP_2
di un'operazione di cessione del ramo di azienda il cui avviso è stato pubblicato nella GU n. 105 del
3 settembre 2016 (cfr. doc. 6 fascicolo opposta), nel quale si descrive il ramo d'azienda come
“consistente nel complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'attività bancaria e costituito esclusivamente dalle attività, passività e rapporti giuridici (ivi inclusi quelli di lavoro dipendente) relativi agli sportelli bancari di seguito indicati (gli Sportelli Ceduti) […]”; a dimostrazione dell'effettiva inclusione del credito azionato nel ramo d'azienda ceduto, l'opposta ha poi depositato copia del contratto di cessione (cfr. doc. 5), la comunicazione della cessione effettuata dalla cessionaria ai debitori (doc. 7) e la lista dei crediti ceduti in cui compare il codice NDG 186586 (doc.
8), corrispondente al credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dall'opponente (come si evince dal fatto che detto codice è associato al codice rapporto 59100, ovvero al numero riportato sul piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo).
Alla luce di tale documentazione, non colgono nel segno i rilievi sollevati dall'opponente pagina5 di 7 incentrati sul mancato deposito dell'originale del contratto di cessione e sulla mancata menzione, nel corpo di quest'ultimo anziché nella lista di cui al separato documento sub. 8, del codice NDG riferito alla debitrice: su entrambi tali aspetti va infatti osservato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. ex multis Cass. n. 27633/2018): nel caso di specie, pertanto, le affermazioni contenute nella prima memoria istruttoria secondo cui il documento n.5 “si disconosce e si contesta” e gli elenchi di cui al n.8 “possono essere stati prodotti autonomamente da un qualsiasi software in qualsiasi momento e non possono essere considerati di per sé idonei a comprovare alcunché in quanto privi della natura del documento” risultano, in assenza di ulteriori indicazioni, del tutto generiche e prive dell'attitudine a sconfessare il valore probatorio di entrambi i documenti.
Del pari irrilevante “la mancanza di prova relativa alla classificazione dei crediti “a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca di Italia n. 272/2008”, atteso che l'unico criterio discretivo del ramo d'azienda ceduto contenuto sia nel contratto di cessione che nell'avviso pubblicato in gazzetta risulta essere quello territoriale degli “sportelli ceduti”, criterio sul quale tuttavia alcuna contestazione è stata sollevata;
in alcun passaggio del contratto di cessione del ramo di azienda si fa riferimento, viceversa, alla circostanza che detto ramo abbia ad oggetto crediti classificati come sofferenza.
Sulla base della documentazione depositata dall'opposta deve, pertanto, ritenersi del tutto infondato il motivo di opposizione relativo alla carenza di titolarità del credito in capo a
(nuova denominazione assunta da . Controparte_1 CP_2 CP_1
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha contestato l'intimazione di pagamento in quanto non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo: in particolare, poiché le richieste di cui all'atto di precetto (pagamento dell'importo di euro
121.632,84, di cui euro 105.381,79 a titolo di capitale residuo) presuppongono la decadenza dal beneficio del termine, in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione di quest'ultima non sussisterebbe il diritto della creditrice di esigere la restituzione dell'intero capitale residuo.
Sul punto la banca non ha articolato alcuna difesa, limitandosi ad invocare la cessazione della materia del contendere, avendo rinunciato al precetto.
Va però osservato che l'art. 12 delle condizioni generali del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti espressamente attribuisce alla banca la facoltà “di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso , di
pagina6 di 7 messa in mora o di domanda giudiziale qualora si verifichi quanto stabilito dall'art. 40 comma 2
d.lgs.
1.9.93 n. 385 e qualora la parte mutuataria, l'eventuale datore di ipoteca e/o i loro aventi causa manchino all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte”; ciò premesso, non avendo parte opponente sollevato alcuna contestazione relativamente alla circostanza dell'omesso pagamento delle rate dall'1.11.2023 all'1.8.2024, nè dimostrato in alcun modo la regolarità dei pagamenti, deve ritenersi che a seguito del mancato pagamento di sette rate consecutive si sia verificata la condizione prevista nella clausola risolutiva espressa, in presenza della quale la risoluzione di diritto del contratto consente alla banca di agire esecutivamente anche senza la previa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, atteso che “con la notificazione al debitore inadempiente dell'atto di precetto per il pagamento dell'intero credito residuo la banca mutuante manifesta, per fatti concludenti, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente” (cfr. Cass. n. 37734/22).
Dipendendo, pertanto, la valutazione della fondatezza dell'opposizione dalla decisione dei motivi relativi alla validità del titolo esecutivo azionato, oggetto di altro giudizio, si ritiene allo stato opportuno regolamentare le spese di lite del presente giudizio in ragione della reciproca soccombenza;
a ben vedere, infatti, pur essendo stata rilevata l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione, la notifica dell'atto di precetto da parte dell'odierna opposta ha comunque comportato l'insorgere della necessità in capo all'opponente di instaurare un secondo giudizio riproponendo le medesime domande già svolte, con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia all'atto di precetto può giustificare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, stante il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire in capo all'opponente;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Latina, 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa NA AN
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa NA AN, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3941 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
(C.f. nata il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Latina (RM) alla Via Monte Rosa n. 11, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Torre &
Partners sito in Casalnuovo di Napoli (NA), alla Via Napoli, 159, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio
Torre (C.F. come da procura in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo C.F._2
PEC Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(già S.p.A.), con sede legale in Milano, viale Bodio n. 37, Controparte_1 CP_2
Palazzo n. 4, partita IVA n. , in persona dei procuratori dottori e P.IVA_1 CP_3 [...]
, a tanto abilitati in virtù di delibera del C.d.A. del 30.01.2024, rappresentata e difesa, in via CP_4
tra loro disgiunta, dall'avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma (cod. fisc. ) e CodiceFiscale_3 dall'avv. Tiziana Allievi del Foro di Monza (cod. fisc. ), come da procura CodiceFiscale_4 speciale notificata in calce all'atto di precetto, ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Milano, via Larga n. 19, con domicilio digitale e Email_2
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OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 primo comma c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina1 di 7 All'udienza del 3/12/2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data Parte_1
24.09.2024, con il quale le ha intimato il pagamento della somma di Controparte_1
euro 121.632,84, dovuta in forza del contratto di mutuo fondiario n. 285/252 del 3.11.2000 stipulato con la “Banca Woolwich S.p.a.”, chiedendo in via preliminare che venisse sospesa l'efficacia esecutiva del titolo azionato;
a fondamento dell'opposizione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della precettante, l'omessa comunicazione alla debitrice della decadenza dal beneficio del termine, l'illegittimità delle clausole presenti nel contratto di mutuo azionato, peraltro già oggetto di giudizio pendente nei confronti della banca mutuante (Trib. Latina RG 3859/2024).
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha preliminarmente evidenziato di aver rinunciato all'atto di precetto con comunicazione inoltrata alla debitrice in data 2.12.2024, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata all'udienza di discussione, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In punto di qualificazione, le doglianze mosse dall'opponente integrano la fattispecie ex art. 615, I comma, c.p.c., vertendo sul diritto della creditrice di agire in executivis in forza del titolo azionato.
Va preliminarmente osservato che, pur a seguito della rinuncia all'atto di precetto da parte del creditore, parte opponente ha insistito nelle proprie domande, chiedendo che fosse accertata l'invalidità dell'atto di precetto per le ragioni addotte nell'atto di opposizione e che la banca fosse condannata al pagamento delle spese.
Sul punto va evidenziato come per orientamento costante della giurisprudenza di merito e legittimità l'intervenuta rinuncia al precetto, anche in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, può comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere solo con riferimento ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), ma non produce il medesimo effetto nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.), in quanto tale declaratoria sarebbe “in contrasto con la caratteristica principale della cessazione della materia del contendere, da ravvisarsi in quel "venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti", che "fa venir meno conseguentemente la necessità della pronuncia del giudice", evenienza, tuttavia, da escludersi
pagina2 di 7 "allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito", persino quando abbia provveduto al pagamento del dovuto in corso di causa (da ultimo, Cass. Sez.
3, ord. 23 febbraio 2021, n. 4855, Rv. 650708-01), ovvero in caso "di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio" (Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre
2007, n. 23289, Rv. 600241-01)” (cfr. Cass. ord. 201/2023).
Tale principio deve tuttavia essere calato al caso di specie e declinato in considerazione delle domande contenute nell'atto introduttivo (e ribadite dall'opponente nei successivi atti) e della pendenza di altro giudizio di accertamento già incardinato dall'opponente in data anteriore alla notifica dell'atto di precetto (recante RG 3859/2024), le cui statuizioni l'opponente chiede di
“recepire” a definizione del presente contenzioso precisando le medesime conclusioni (punti da 1 a
8 delle conclusioni “nel merito”).
E' del tutto evidente, infatti, che la rinuncia all'atto di precetto da parte del creditore, mentre lascia invariato l'interesse dell'opponente ad ottenere una pronuncia relativa alla validità del titolo esecutivo azionato (che, come detto, è tuttavia oggetto di un separato e antecedente giudizio nel quale è peraltro intervenuta l'odierna opposta ai sensi dell'art. 111 c.p.c.), comporti il venir meno di qualsiasi interesse rispetto alle domande con cui si chiede di “disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo” e, in subordine “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli opposti e/o il difetto di titolarità degli stessi per i motivi innanzi esplicati;
- accertare e dichiarare la mancanza del diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell'esecutato; - accertare e dichiarare che gli opposti non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto”, atteso che tali domande presuppongono a ben vedere l'attualità della minaccia esecutiva.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire. Ne discende che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che, pur giuridicamente rilevanti, nondimeno costituiscano mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (cfr. Cass. n. 2051 del 2011, n. 15355 del 2010); del pari, si esclude in materia di opposizioni esecutive l'interesse ad agire in assenza di un atto prodromico qualificabile ai sensi dell'art. 480 c.p.c. atteso che l'opposizione all'esecuzione è il rimedio con il quale il debitore può contestare il diritto di procedere in executivis “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di
pagina3 di 7 pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e
24461/19).
Ne deriva che deve essere rilevato il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire in capo all'opponente e ciò sia con riferimento alle domande più strettamente dipendenti dalla minaccia esecutiva (in ragione della rinuncia all'atto di precetto) sia con riferimento alle ulteriori domande attinenti alla validità del titolo esecutivo, in ragione della pendenza di altro giudizio avente il medesimo oggetto rispetto al quale dovrebbero essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 274
c.p.c., allo stato non opportuni, vista la definizione in rito del presente giudizio e il diverso stato dei due procedimenti.
Ad ogni buon conto, essendo la rinuncia al precetto intervenuta successivamente all'introduzione del presente giudizio, la regolamentazione delle spese di lite deve essere effettuata facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale ed esaminando, pertanto, il merito delle ragioni dell'opposizione.
Quanto alla contestazione circa la legittimazione attiva dell'opposta, va osservato che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n.
4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del
05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta
pagina4 di 7 nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione,
“detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord. 17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
Fatta questa premessa, nel caso di specie il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 3.11.2000 con la “Banca Woolwich S.p.a.”, fusasi per incorporazione in
(circostanza non oggetto di contestazione); detto credito, secondo le allegazioni Controparte_5
di parte opposta, risulta ceduto in data 26.8.2016 da a S.p.a., nell'ambito CP_6 CP_2
di un'operazione di cessione del ramo di azienda il cui avviso è stato pubblicato nella GU n. 105 del
3 settembre 2016 (cfr. doc. 6 fascicolo opposta), nel quale si descrive il ramo d'azienda come
“consistente nel complesso di beni organizzato per l'esercizio dell'attività bancaria e costituito esclusivamente dalle attività, passività e rapporti giuridici (ivi inclusi quelli di lavoro dipendente) relativi agli sportelli bancari di seguito indicati (gli Sportelli Ceduti) […]”; a dimostrazione dell'effettiva inclusione del credito azionato nel ramo d'azienda ceduto, l'opposta ha poi depositato copia del contratto di cessione (cfr. doc. 5), la comunicazione della cessione effettuata dalla cessionaria ai debitori (doc. 7) e la lista dei crediti ceduti in cui compare il codice NDG 186586 (doc.
8), corrispondente al credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dall'opponente (come si evince dal fatto che detto codice è associato al codice rapporto 59100, ovvero al numero riportato sul piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo).
Alla luce di tale documentazione, non colgono nel segno i rilievi sollevati dall'opponente pagina5 di 7 incentrati sul mancato deposito dell'originale del contratto di cessione e sulla mancata menzione, nel corpo di quest'ultimo anziché nella lista di cui al separato documento sub. 8, del codice NDG riferito alla debitrice: su entrambi tali aspetti va infatti osservato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. ex multis Cass. n. 27633/2018): nel caso di specie, pertanto, le affermazioni contenute nella prima memoria istruttoria secondo cui il documento n.5 “si disconosce e si contesta” e gli elenchi di cui al n.8 “possono essere stati prodotti autonomamente da un qualsiasi software in qualsiasi momento e non possono essere considerati di per sé idonei a comprovare alcunché in quanto privi della natura del documento” risultano, in assenza di ulteriori indicazioni, del tutto generiche e prive dell'attitudine a sconfessare il valore probatorio di entrambi i documenti.
Del pari irrilevante “la mancanza di prova relativa alla classificazione dei crediti “a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca di Italia n. 272/2008”, atteso che l'unico criterio discretivo del ramo d'azienda ceduto contenuto sia nel contratto di cessione che nell'avviso pubblicato in gazzetta risulta essere quello territoriale degli “sportelli ceduti”, criterio sul quale tuttavia alcuna contestazione è stata sollevata;
in alcun passaggio del contratto di cessione del ramo di azienda si fa riferimento, viceversa, alla circostanza che detto ramo abbia ad oggetto crediti classificati come sofferenza.
Sulla base della documentazione depositata dall'opposta deve, pertanto, ritenersi del tutto infondato il motivo di opposizione relativo alla carenza di titolarità del credito in capo a
(nuova denominazione assunta da . Controparte_1 CP_2 CP_1
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha contestato l'intimazione di pagamento in quanto non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo: in particolare, poiché le richieste di cui all'atto di precetto (pagamento dell'importo di euro
121.632,84, di cui euro 105.381,79 a titolo di capitale residuo) presuppongono la decadenza dal beneficio del termine, in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione di quest'ultima non sussisterebbe il diritto della creditrice di esigere la restituzione dell'intero capitale residuo.
Sul punto la banca non ha articolato alcuna difesa, limitandosi ad invocare la cessazione della materia del contendere, avendo rinunciato al precetto.
Va però osservato che l'art. 12 delle condizioni generali del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti espressamente attribuisce alla banca la facoltà “di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso , di
pagina6 di 7 messa in mora o di domanda giudiziale qualora si verifichi quanto stabilito dall'art. 40 comma 2
d.lgs.
1.9.93 n. 385 e qualora la parte mutuataria, l'eventuale datore di ipoteca e/o i loro aventi causa manchino all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte”; ciò premesso, non avendo parte opponente sollevato alcuna contestazione relativamente alla circostanza dell'omesso pagamento delle rate dall'1.11.2023 all'1.8.2024, nè dimostrato in alcun modo la regolarità dei pagamenti, deve ritenersi che a seguito del mancato pagamento di sette rate consecutive si sia verificata la condizione prevista nella clausola risolutiva espressa, in presenza della quale la risoluzione di diritto del contratto consente alla banca di agire esecutivamente anche senza la previa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, atteso che “con la notificazione al debitore inadempiente dell'atto di precetto per il pagamento dell'intero credito residuo la banca mutuante manifesta, per fatti concludenti, la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista contrattualmente” (cfr. Cass. n. 37734/22).
Dipendendo, pertanto, la valutazione della fondatezza dell'opposizione dalla decisione dei motivi relativi alla validità del titolo esecutivo azionato, oggetto di altro giudizio, si ritiene allo stato opportuno regolamentare le spese di lite del presente giudizio in ragione della reciproca soccombenza;
a ben vedere, infatti, pur essendo stata rilevata l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione, la notifica dell'atto di precetto da parte dell'odierna opposta ha comunque comportato l'insorgere della necessità in capo all'opponente di instaurare un secondo giudizio riproponendo le medesime domande già svolte, con la conseguenza che la sopravvenuta rinuncia all'atto di precetto può giustificare la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, stante il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire in capo all'opponente;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Latina, 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa NA AN
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