Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/10/2003, n. 14953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14953 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 B ) N E E , E 1 C N 9 A 9 O P I 1 - I Z . 1 A D 1 R - T 1 E S 2 I IC . G L E D REPUBBLICA ITA IN NOM DEL149 53/03 R 9 U 3 I A E G D E 6 E T 4 N . N . E T T S T E IS R ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto out of ch SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 2620/01 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron. 30175 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Francesco PA FIORE Rel. Consigliere Ud. 20/05/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che 10 difende A TO AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BANCO DI S SPIRITO 48, presso lo studio unitamente all'avvocato LUCIANO GRISI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI OL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO A BRUNO, che lo difende unitamente all'avvocato DANIELA ALLEGRINI, giusta delega in atti;
2003 836 MA controricorrente -1- avverso la sentenza n. 3485/00 del Giudice di pace di VERONA, depositata il 20/09/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco PA FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. TO MARTONE con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 15 dicembre 1998, AN TO AR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4406/98 del 16 ottobre 1998, notificato il con cui il giudice di pace successivo 12 novembre, ingiunto di pagare a PA di ER gli aveva VI GA la somma di lire 1.387.800, per prestazioni professionali. Sosteneva l'opponente di nulla dovere, essendo stata erroneamente svolta l'opera professionale, d senza conseguimento del risultato, cui era subordi- nato il compenso. PA VI GA si costituiva e resisteva all'opposizione. Con sentenza n. 3485 del 20 settembre 2000, il giudice di pace di ER rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite erano poste a carico dell'opponente. Esponeva, in particolare, di non poter accogliere l'opposizione siccome fondata sul rilievo che le prestazioni professionali, svolte dall'opposto, fossero prestazioni di risultato e non già di mezzo, il che era da escludersi per 10 stesso carattere "intellettuale" di quelle prestazioni. Rileva, altresì, che "la laconicità della comunica- zione del Comune di Pressana del 20.11.1997 e la mancanza di ogni richiesta istruttoria tesa a dimostrare che l'opposto eseguì una prestazione errata, non consente neppure una valutazione sotto tale aspetto." Per la cassazione di tale sentenza, AN TO AR ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. PA VI GA ha resistito con controri- corso. Il P.M. ha chiesto che, con pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., si dichiari l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, denunciando violazione dell'art. 113 c.p.c., il ricorrente si duole che la sentenza impugnata, pronunciata dal giudice di pace secondo equità, manchi di qualsivoglia motivazione "in ordine alla conformità ad equità della negazione di quello che sembra costituire esercizio della normale autonomia contrattuale" e sia poi illogica, nella sua seconda proposizione, laddove "ha comun- que ritenuto che non era provato che si era realiz- che avrebbe giustificato ilzata la condizione mancato pagamento del corrispettivo." Sostiene, infatti, che il giudice di pace aveva dopo aver pronunciato la sentenza impugnata, dichiarato, in fase istruttoria, l'inammissibilità della prova testimoniale, dedotta sull'accordo di pagamento del compenso solo in caso di risultato utile delle prestazioni, e precisa, poi, come la non sia citata comunicazione del Comune di Pressana affatto laconica. Il motivo è inammissibile. La doglianza del ricorrente, infatti, investe la motivazione sul criterio di equità adottato, che non può mai rientrare nel sindacato della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 716/99), salva la mancanza della stessa motivazione, non ricorrente nella specie, neppure sotto il contestato ed aggiuntivo profilo di illogicità, avendo chiaramen- te e logicamente espresso il giudice di pace la ratio decidendi (equitativa) posta а fondamento della decisione impugnata, laddove ha negato che le prestazioni professionali in oggetto potessero essere state, per loro stessa natura, prestazioni di risultato e non di mezzo, con compenso condizio- nato al conseguimento di risultato utile. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. 5 Sussistono giusti motivi per compensare, totalmen- tra le parti, le spese del giudizio di cassa- te, zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione, per intero. Così deciso il 20 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. fil cans est. come ТА ОГ рые Il presid ente Арабае CANCELLERIA IL CANCELLIERE OTT. 2003 НА ДЖ IN Maria Di Nuzzo SITATA DEPO 7 IL CANCELLIERE ggi, O Maria Di Nuzzo Низо SENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO RTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)