TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 496/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 06.06.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo nei rispettivi atti e verbali di causa, e hanno discusso la causa. Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza. Nr.496/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 496 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(c.f.: ), con l'avv. Domenico Zito;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE E (c.f. e p.i.: ) e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. e p.i.: ), con l'avv. Felicita Fenaroli;
Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto – contratti bancari CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, opposizione avverso il precetto notificatogli in data 09.04.2024 da con Controparte_1 il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 38.078,97 in forza del mutuo stipulato in data 21.05.2008 tra l'opponente e (già , poi Controparte_3 Controparte_4 divenuta e poi ) Controparte_5 Controparte_6 nonché della successiva cessione del credito intervenuta tra e in Controparte_3 Controparte_1 data 01.06.2022. A fondamento dell'opposizione, eccepiva: Parte_1
1) il difetto di titolarità del credito in capo a parte opposta, in difetto di prova della cessione del credito;
2) la mancata notifica del titolo esecutivo, necessaria in caso di mutuo ipotecario;
3) l'indeterminatezza del precetto;
4) la nullità del mutuo azionato per indeterminatezza del sistema di ammortamento alla francese, essendo stata applicata una capitalizzazione composta non pattuita tra le parti, con conseguente necessità di applicare i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, e, in ogni caso, l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore a quella pattuita per effetto del predetto sistema di ammortamento;
5) in ogni caso, laddove il mutuo oggetto di causa fosse ritenuto di natura fondiaria, la violazione del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile oggetto del mutuo. Inoltre, l'opponente proponeva domanda risarcitoria al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della parte opposta per violazione dei doveri di buona fede, correttezza e solidarietà sociale perché non aveva consegnato i documenti richiesti né riscontrato la richiesta di accesso e, comunque, per abusivo frazionamento del credito e per violazione delle norme in tema di merito creditizio, nonché la compensazione del credito risarcitorio con l'eventuale debito nei confronti della parte opposta accertato in corso di causa (v. conclusioni dell'atto di citazione, in cui si chiede espressamente l'accertamento della responsabilità di parte opposta). si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande ed eccezioni ex Controparte_1 adverso proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto. La causa veniva istruita in via documentale. Infine, con note depositate in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano la causa.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito esposto.
2.1. In primo luogo, giova ricordare che, come già evidenziato nelle premesse in fatto, il credito oggetto del precetto impugnato in questa sede trae origine dal contratto di mutuo stipulato in data 21.05.2008 tra l'opponente e (già , poi Controparte_3 Controparte_4 divenuta e poi Controparte_5 Controparte_7 nonché dalla successiva cessione del credito intervenuta tra e in Controparte_3 Controparte_1 data 01.06.2022.
2
A fronte di tale precetto, l'opponente ha sollevato sia delle contestazioni sull'an del credito sia delle contestazioni formali sul precetto.
2.2. L'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito da parte di è Controparte_1 infondata. In proposito, si rileva che l'opponente non ha, invero, mosso alcuna contestazione specifica in relazione alle operazioni societarie di incorporazione per fusione e di cambio di denominazione che hanno interessato nel tempo in (già , poi Controparte_3 Controparte_4 incorporata per fusione in poi denominata Controparte_5 [...]
infine incorporata per fusione in , avendo Controparte_7 Controparte_3
l'opponente limitato le contestazioni alle “operazioni di cessioni del credito” cui le predette operazioni societarie non sono assimilabili. Parte opposta ha, poi, fornito una prova sufficiente dell'unica operazione di cessione del credito verificatasi nel caso di specie, ovvero quella intervenuta tra e Controparte_3 CP_1 in data 01.06.2022.
[...]
Ed infatti, ha prodotto la dichiarazione del cedente (v. doc. Controparte_1 Controparte_3
9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), con cui quest'ultima ha dato atto dell'esistenza del contratto di cessione del credito tra le due società e dell'inclusione in detta operazione di cessione del credito oggetto di causa (detta dichiarazione non è stata specificatamente contestata da parte opponente, che non ha contestato la provenienza della dichiarazione dal cedente né i poteri rappresentativi ovvero la qualifica di chi lo ha sottoscritto;
qualifica e poteri peraltro provati dalla società opposta, con gli allegati nr. 14 e nr. 15, a loro volta non oggetto di specifica contestazione). In proposito, si ricorda che, per giurisprudenza ormai pacifica, la dichiarazione del cedente costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, ai fini della prova della cessione del credito, soprattutto se considerata unitariamente alla disponibilità – da parte del cessionario (come nel caso di specie) - del titolo esecutivo (v., ex multis, Cass. Civ. nr. 10200/2021; Cass. Civ. nr. 10790/2017). L'eccezione in esame è, dunque, infondata.
2.3. Sono, inoltre, infondate le eccezioni relative alla dedotta inapplicabilità, al mutuo per cui è causa, della disciplina relativa al mutuo fondiario. Ed infatti, la qualificazione del contratto oggetto di causa in termini di mutuo fondiario corrisponde alla volontà delle parti, che gli hanno espressamente dato detto nomen iuris, invocando, altrettanto espressamente, l'applicazione allo stesso dell'art. 38 TUB (v. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Né l'opponente ha dedotto i motivi per cui detta qualificazione formale dovrebbe essere superata nel caso concreto. Del resto, la stessa Corte di Cassazione (v. sent. SS. UU. nr. 33719/2022) ha chiarito che il giudice non è vincolato al nomen juris dato dai contraenti e l'operazione di riqualificazione è possibile quando il giudice riscontri che la qualificazione data dalle parti non corrisponde alla sostanza del contratto o dell'operazione negoziale: in altri termini, l'operazione qualificatoria del giudice consiste nella mera correzione del nomen iuris per adeguarlo al paradigma normativo proprio dell'operazione negoziale concreta, possibile quando si riscontri un mero errore nella
3
denominazione di un contratto che presenti i tratti identificativi corrispondenti a un diverso tipo o sottotipo negoziale, senza incidere sul regolamento di interessi convenuto dai contraenti. Diversamente, però, se le parti qualificano un contratto in un certo modo (ad esempio, come «mutuo fondiario») sussistendone le caratteristiche essenziali identificative, col deliberato proposito di regolare il rapporto secondo la pertinente disciplina, il giudice, in via di principio, non può disattendere la loro qualificazione a favore di una qualificazione (anche parzialmente) diversa ritenuta più adeguata secondo parametri normativi astratti, a meno che la stessa qualificazione non sia specificamente contestata in giudizio (e quindi rimessa al giudice) o ricorrano le condizioni per la conversione del contratto (articolo 1424 c.c., ma ciò presuppone che ne sia fondatamente contestata la validità). L'opera di riqualificazione non è, cioè, in linea generale, consentita per correggere o integrare il regolamento di interessi volutamente e validamente assunto dai contraenti secondo un determinato tipo o sottotipo negoziale per adeguarlo d'autorità a un diverso tipo o sottotipo legale non corrispondente alla loro volontà comune. In ogni caso, la Suprema Corte ha espressamente escluso, nella citata pronuncia a Sezioni Unite nr. 33719/2022, che la riqualificazione di un mutuo fondiario in mutuo ipotecario possa derivare dal (solo) accoglimento dell'eccezione del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB In definitiva, applicando detti principi al caso di specie, deve concludersi che: a) la qualificazione come mutuo fondiario del contratto oggetto di causa è coerente con il modello legale di mutuo fondiario, ovvero con il modello legale di finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili;
del resto, l'opponente non ha mosso alcuna contestazione specifica sotto questo profilo;
b) la riqualificazione invocata dall'opponente, diversamente da quanto dallo stesso sostenuto, non è possibile per effetto del solo eventuale superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB (eventuale superamento del limite che, si ricorda, non comporta, in ogni caso, la nullità del contratto, come ammesso comunque anche dallo stesso opponente, v. sempre sent. SS. UU. nr. 33719/2022). Non è, dunque, dubbio che, nel caso di specie, il contratto azionato in via esecutiva si un contratto di mutuo fondiario e che debba, quindi, trovare applicazione la norma di cui all'art. 41 TUB che esonera il creditore dall'obbligo di notificare il titolo esecutivo.
2.4. E', ancora, da escludersi la nullità del mutuo azionato per indeterminatezza del sistema di ammortamento alla francese per asserita applicazione di una capitalizzazione composta non pattuita tra le parti. Sul punto, si ricorda, in generale, che il sistema di ammortamento alla francese costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito).
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la
4
costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata (sul punto v. anche Cass. Civ. SS.UU. sent. nr. 15130/2024, secondo cui il piano di ammortamento «alla francese» “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”). Detto sistema non genera, tuttavia, alcun anatocismo. Ed infatti, occorre tener distinta la nozione di anatocismo con quella di capitalizzazione;
nella specie: a) con il termine “capitalizzazione”, nel linguaggio giuridico, si indica il fenomeno per cui gli interessi scaduti vengono, con una certa periodicità, spostati dalla voce “interessi” alla voce
“capitale” e, quindi, gli interessi cessano di essere tali per divenire capitale;
b) l'anatocismo è, invece, il (successivo) meccanismo per cui interessi che, nel tempo, sono divenuti capitale producano ulteriori interessi. Orbene, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi corrispettivi vengono calcolati
– a monte - sull'intera somma concessa a mutuo, ma ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. L'importo dovuto a titolo di interessi per ciascun periodo viene, pertanto, pagato con la rata e, quindi, non si realizza mai una situazione in cui vi sono interessi maturati e scaduti ma non corrisposti. Conseguentemente, nel sistema di ammortamento alla francese, anche in capitalizzazione composta, non vi è mai l'imputazione a quota capitale di interessi già maturati e scaduti e, quindi, non si verifica alcuna capitalizzazione in senso giuridico (si tratta, piuttosto, di una capitalizzazione senso matematico – finanziario;
v. Cass. Civ. SS.UU. sent. nr. 15130/2024, secondo cui tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo).
5
Sul punto, si è espressa, aderendo all'interpretazione seguita da questo Tribunale, anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. nr. 15130/2024), chiarendo che, nel caso di ammortamento alla francese, anche in caso di sistema di capitalizzazione composta, non si riscontra un effetto anatocistico vietato, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi già «scaduti» e cioè non pagati alla scadenza, mentre, nel caso di ammortamento alla francese, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati e scaduti (v. anche Cass. Civ. n. 13144/2023). In particolare, secondo la Suprema Corte, deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, proprio perché
“l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” (sul punto, si precisa peraltro che le Sezioni Unite hanno precisato che è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile - in tutto o in parte - il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale, v. artt. 1815 e 1820 c.c., con conseguente meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa concreta del negozio). E ciò anche in caso di sistema di capitalizzazione composta, perché, come già evidenziato, la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (v. anche Cass. Civ. n. 27823/2023). E', dunque, da escludersi che l'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, anche in caso di capitalizzazione composta, sia, di per sé, nullo per violazione del divieto di anatocismo. Ciò detto, la stessa Corte di Cassazione ha precisato che non può, in astratto, escludersi che che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza è una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti. Deve, quindi, escludersi la sussistenza, nel caso in esame, di anatocismo occulto per effetto dell'utilizzo – di per sé - del sistema di ammortamento alla francese. Né è stato dedotto che, nel caso di specie, vi sia un'effettiva produzione, in concreto, di interessi su interessi scaduti, essendosi l'opponente limitato ad eccepire che siano stati applicati interessi superiori a quelli pattuiti per effetto del sistema di capitalizzazione composto (tema sul quale si tornerà nel prosieguo).
6
Ciò chiarito, ulteriori precisazioni – più dirimenti rispetto agli specifici profili sollevati dall'opponente - si impongono in punto di possibile indeterminatezza della clausola relativa agli interessi qualora il piano di ammortamento sia redatto secondo il sistema alla francese senza alcuna specifica indicazione del regime di capitalizzazione (finanziaria) utilizzato. Sul punto, si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sent. nr. 15130/2024), che hanno escluso, in questi casi, la sussistenza di profili di nullità per indeterminatezza. E ciò perché: a) la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, poichè il contratto di mutuo non può ritenersi indeterminato quando contiene le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.); il contratto è, cioè, determinato quando è la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato;
ciò che rileva è, dunque, che sia soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere ove anzi fosse indicata un'espressione matematica volta a spiegare le modalità di calcolo degli interessi;
b) l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto. In conclusione, la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» non incide negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. Inoltre, la Corte di Cassazione ha escluso che in caso di maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» - al di fuori delle ipotesi in cui l'istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato (art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.) - sussista un'ipotesi di nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. per omessa indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito. E ciò perchè il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente, fermi in ogni caso i principi pacifici in caso di omessa o erronea indicazione del TAEG nei contratti diversi da quelli di credito al consumo (dato per pacifico che il contratto oggetto di causa non rientri nella normativa del credito al consumo, v. art. 121 TUB, nella formulazione vigente sino al 1 giugno 2011, alla luce del quale si consideravano
7
contratti di credito al consumo quelli avente ad oggetto una somma compresa tra € 154,93 ed € 30.987,41) e salva, comunque, l'ipotesi in cui, in concreto, la banca applichi tassi maggiori di quelli pattuiti (effetto che, si ripete, non discende di per sé dall'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese, neanche in caso di capitalizzazione composta). Ciò non vuol dire, ovviamente, che l'eventuale – concreta - difformità dei tassi applicati nel piano di ammortamento rispetto a quelli contrattuali (che non si realizza a prescindere in tutti i piani di ammortamento alla francese, ma che può, in concreto, profilarsi nell'esecuzione dei singoli contratti) sia indifferente per l'ordinamento: tuttavia, la rilevanza della questione, per quanto detto, si sposta dal profilo della validità a quello delle regole di comportamento (cfr. Cass. SU n. 26724/2007; né, del resto, potrebbe invocarsi, in questo caso, l'art. 117, co. 7, TUB, che trova applicazione nei casi previsti dall'art. 117, co. 4, TUB, ovvero nei casi di totale omissione della previsione contrattuale dei tassi). In altri termini, in tali casi può configurarsi un'ipotesi di responsabilità contrattuale in capo alla banca;
nel qual caso, il danno può essere costituito anche solo dalla applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello pattuito, con conseguente diritto alla rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso pattuito. Trattandosi, tuttavia, di ipotesi di responsabilità contrattuale, i relativi profili devono essere dedotti e provati da chi intende fare valere detta responsabilità in giudizio. In relazione a tale ultimo profilo, l'opponente, tuttavia, ha omesso, nel caso di specie, ogni deduzione e prova. Peraltro, è pacifico che l'opponente fosse in possesso del piano di ammortamento, essendogli lo stesso stato consegnato dalla parte opposta in fase stragiudiziale (v. all. 4 di parte opponente, con cui quest'ultima ha ammesso di aver, appunto, ricevuto il piano di ammortamento). Sarebbe, dunque, stato onere dell'opponente quantomeno produrre detto piano di ammortamento, necessario per verificare se, in concreto, la rata del mutuo sia stata calcolata con applicazione di un tasso effettivo superiore a quello pattuito. L'eccezione in esame è, dunque, priva di pregio.
2.5. E', invece, parzialmente fondata l'eccezione di indeterminatezza del precetto. Sul punto, l'opponente ha eccepito che l'importo indicato in precetto non sarebbe sufficientemente determinato, non essendo state specificate le singole voci del credito. Orbene, se è vero che, da un lato, parte opposta ha specificato che l'importo precettato è dovuto per nr. 40 rate, il cui importo è stato indicato dallo stesso opponente in € 860,29 (tot. rate insolute € 34.411,60), nessuna ulteriore indicazione è stata fornita – né nel precetto né negli atti difensivi – in merito alla somma residua (somma complessiva del precetto € 38.078,97, oltre spese), non risultando a tal fine sufficiente la generica indicazione – a fronte della specifica contestazione dell'opponente – “di interessi corrispettivi e di mora, spese e oneri vari come previsti nel contratto”. Pertanto: a) il precetto impugnato deve essere ritenuto valido fino all'importo di € 34.411,60, essendo detto importo determinato e certo, anche a fronte del rigetto di tutte le eccezioni già esaminate (trattandosi peraltro di importo di fatto incontestato, avendo lo stesso opponente riconosciuto
8
l'importo della rata in € 860,29 e non avendo mai dedotto di aver corrisposto un numero di rate diverso da quello indicato da parte opposta); b) il precetto impugnato deve essere annullato, per vizio formale di indeterminatezza, con riferimento all'importo eccedente la predetta somma di € 34.411,60.
3. Infine, è infondata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa responsabilità della parte opposta per violazione della trasparenza bancaria, per abusivo frazionamento del credito e per violazione delle norme in tema di merito creditizio, essendo le relative deduzioni eccessivamente generiche e, comunque, infondate per difetto di allegazione e prova in punto di danno. La domanda de quibus può, dunque, essere rigettata in virtù del principio della ragione più liquida, secondo cui il giudice, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda risarcitoria, ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento (ovvero della condotta illecita), anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore (v., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019; sul principio della ragione più liquida in generale, si ricorda che lo stesso consente, appunto, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre). Manca, infatti, qualsiasi deduzione, anche generica, in punto di danno che avrebbe subito l'opponente a causa della asserita condotta illecita della controparte (in tema di possibile responsabilità risarcitoria da applicazione di sistema di ammortamento alla francese si rimanda anche a quanto più diffusamente già sopra esplicitato;
sulla responsabilità da violazione delle norme sul merito creditizio, si rileva che peraltro si potrebbe porre anche un problema di legittimazione passiva, avendo la stessa parte opponente dedotto che il mutuo è stato concesso da un soggetto diverso da parte opposta). La domanda in esame non può, dunque, trovare accoglimento.
4. In virtù del principio di soccombenza, le spese sono poste a carico di . Parte_1
Si ammette comunque una compensazione delle spese nella misura del 50% stante il parziale accoglimento della doglianza relativa alla nullità del precetto per indeterminatezza.
deve, quindi, essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 che, in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, si liquidano nel valore medio Controparte_1 di € 6.713,00 (valore della causa compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00), tenuto conto della natura della causa e delle questioni ad essa sottese (istruttoria ai minimi), per un importo finale di € 3.356,50, così ottenuto previa applicazione della compensazione parziale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
9
1) accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma il precetto impugnato nei limiti della somma di € 34.411,60,
[...] annullandolo per l'importo eccedente la predetta somma di € 34.411,60; 2) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che Parte_1 Controparte_1 si liquidano nel valore di € 3.356,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite. Così deciso in Palmi, il 30 luglio 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
10