CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza, il giudice, nel disporre la libertà vigilata, ove la condanna riguardi un reato ritenuto in continuazione con altro precedentemente giudicato, deve avere riguardo al solo aumento di pena determinato a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e non già alla pena complessiva rideterminata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14222 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT IO FI EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14222 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha confermato l'ordinanza in data 19/10/2021 del Magistrato di sorveglianza di Catania, che aveva ritenuto la pericolosità sociale del condannato ed aveva a questi applicato la libertà vigilata per anni uno. La misura di sicurezza era stata disposta dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 25/05/2015, attraverso la quale era stata irrogata la pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dal febbraio 2000 in permanenza;
tale pena era stata irrogata a titolo di aumento per continuazione, rispetto ai fatti già giudicati con sentenza della Corte d'appello di Catania del 19/04/2017 ed era poi confluita nel cumulo emesso il 19/04/2017 dalla Procura generale della Repubblica di Catania. In tale cumulo la pena complessiva era stata dunque rideterminata in anni due, mesi tre e giorni diciassette di reclusione, risultando in essa inglobati anche due episodi di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, commessi rispettivamente fino al gennaio 1995 e dal dicembre 1996 in avanti. 2. Ricorre per cassazione TO IO TA, a mezzo del difensore avv. IG NZ, deducendo esclusivamente - con un motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - la violazione di legge a norma del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b) e 680 cod. proc. pen., nonché degli artt. 1 e 229 cod. pen., per esser( stata applicata al condannato la misura di sicurezza della libertà vigilata, in presenza di condanna pari - e non superiore - ad anni uno di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento senza rinvio del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È in primo luogo incontroverso come il TA abbia riportato, in relazione alla sopra citata condanna emessa dalla Corte d'appello di Catania, una pena pari ad anni uno di reclusione, quale incremento sanzionatorio a titolo di continuazione rispetto a fatti già giudicati. La libertà vigilata può però essere ordinata - oltre che nelle ipotesi di cd "quasi reato" e in quelle espressamente previste da speciali disposizioni di legge 2 - nel caso in cui il soggetto riporti condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno, secondo quanto testualmente disposto dall'art. 229 n. 1) cod. pen. Si tratta di misura di sicurezza correlata alla pericolosità sociale del condannato, concretamente accertata dal giudice nel processo in cui si riporta la condanna, come detto irrogabile sempre che sia inflitta una pena superiore ad un anno di reclusione. Laddove peraltro venga ritenuta la continuazione del reato giudicato in un dato processo, rispetto ad altri fatti già oggetto di precedenti giudizi, deve esser{' preso in considerazione - ai fini della verifica in ordine al superamento della sopra indicata soglia sanzionatoria - l'aumento di pena determinato a norma dell'art. 81 cod. pen. e non la pena finale, come complessivamente rimodulata ad opera del giudice considerando anche il precedente giudicato (Sez. 6, n. 17717 del 11/03/2009, Martorelli, Rv. 243650 - 01). Nella concreta fattispecie, l'aumento applicato a titolo di continuazione è stato pari ad un anno di reclusione;
non era quindi consentita l'applicazione della libertà vigilata. 3. Come inoltre giustamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, risulta del tutto infondata l'affermazione del Tribunale di sorveglianza di Catania, allorquando ha ritenuto non rientrare nel proprio campo di conoscenza tale questione pur se specificamente colà dedotta, in quanto asseritamente incentrata su profili di esclusivo merito, riservati al giudizio di cognizione. Al giudice di sorveglianza, allorquando debba decidere in ordine all'esecuzione, trasformazione o proroga della misura di sicurezza, è invece sicuramente demandato l'accertamento inerente al profilo di legalità della misura medesima. È quindi proprio tale giudice che è chiamato ad operare una verifica relativamente al fatto che il reato, in dipendenza del quale la misura di sicurezza è stata disposta in sede di cognizione, ne consenta l'applicazione; si tratta di un'attività rientrante nell'esercizio delle attribuzioni conferite proprio al giudice di sorveglianza. Ogni aspetto che sia pertinente a tale applicazione è infatti riconducibile ai poteri decisionali di tale giudice, dovendo questi controllare che l'applicazione stessa non avvenga al di fuori dei casi consentiti (Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv. 202432-01). Il controllo di legalità attiene ovviamente ai profili sostanziali della materia, in ossequio al principio fissato dall'art. 25, terzo comma, Cost., secondo cui «Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge». 3 Il controllo di legalità demandato al giudice di sorveglianza - relativamente al tema dell'applicazione e dell'esecuzione della misura di sicurezza - non deve invece essere ampliato, fino a inglobare la verifica attinente alla regolarità del procedimento penale, nell'ambito del quale sia stata applicata la misura stessa, involgendo tale verifica aspetti riservati invece all'ordinario sistema delle impugnazioni, interne al procedimento stesso (Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, Renna, Rv. 277830 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14222 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha confermato l'ordinanza in data 19/10/2021 del Magistrato di sorveglianza di Catania, che aveva ritenuto la pericolosità sociale del condannato ed aveva a questi applicato la libertà vigilata per anni uno. La misura di sicurezza era stata disposta dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 25/05/2015, attraverso la quale era stata irrogata la pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dal febbraio 2000 in permanenza;
tale pena era stata irrogata a titolo di aumento per continuazione, rispetto ai fatti già giudicati con sentenza della Corte d'appello di Catania del 19/04/2017 ed era poi confluita nel cumulo emesso il 19/04/2017 dalla Procura generale della Repubblica di Catania. In tale cumulo la pena complessiva era stata dunque rideterminata in anni due, mesi tre e giorni diciassette di reclusione, risultando in essa inglobati anche due episodi di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, commessi rispettivamente fino al gennaio 1995 e dal dicembre 1996 in avanti. 2. Ricorre per cassazione TO IO TA, a mezzo del difensore avv. IG NZ, deducendo esclusivamente - con un motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - la violazione di legge a norma del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b) e 680 cod. proc. pen., nonché degli artt. 1 e 229 cod. pen., per esser( stata applicata al condannato la misura di sicurezza della libertà vigilata, in presenza di condanna pari - e non superiore - ad anni uno di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento senza rinvio del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. È in primo luogo incontroverso come il TA abbia riportato, in relazione alla sopra citata condanna emessa dalla Corte d'appello di Catania, una pena pari ad anni uno di reclusione, quale incremento sanzionatorio a titolo di continuazione rispetto a fatti già giudicati. La libertà vigilata può però essere ordinata - oltre che nelle ipotesi di cd "quasi reato" e in quelle espressamente previste da speciali disposizioni di legge 2 - nel caso in cui il soggetto riporti condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno, secondo quanto testualmente disposto dall'art. 229 n. 1) cod. pen. Si tratta di misura di sicurezza correlata alla pericolosità sociale del condannato, concretamente accertata dal giudice nel processo in cui si riporta la condanna, come detto irrogabile sempre che sia inflitta una pena superiore ad un anno di reclusione. Laddove peraltro venga ritenuta la continuazione del reato giudicato in un dato processo, rispetto ad altri fatti già oggetto di precedenti giudizi, deve esser{' preso in considerazione - ai fini della verifica in ordine al superamento della sopra indicata soglia sanzionatoria - l'aumento di pena determinato a norma dell'art. 81 cod. pen. e non la pena finale, come complessivamente rimodulata ad opera del giudice considerando anche il precedente giudicato (Sez. 6, n. 17717 del 11/03/2009, Martorelli, Rv. 243650 - 01). Nella concreta fattispecie, l'aumento applicato a titolo di continuazione è stato pari ad un anno di reclusione;
non era quindi consentita l'applicazione della libertà vigilata. 3. Come inoltre giustamente osservato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, risulta del tutto infondata l'affermazione del Tribunale di sorveglianza di Catania, allorquando ha ritenuto non rientrare nel proprio campo di conoscenza tale questione pur se specificamente colà dedotta, in quanto asseritamente incentrata su profili di esclusivo merito, riservati al giudizio di cognizione. Al giudice di sorveglianza, allorquando debba decidere in ordine all'esecuzione, trasformazione o proroga della misura di sicurezza, è invece sicuramente demandato l'accertamento inerente al profilo di legalità della misura medesima. È quindi proprio tale giudice che è chiamato ad operare una verifica relativamente al fatto che il reato, in dipendenza del quale la misura di sicurezza è stata disposta in sede di cognizione, ne consenta l'applicazione; si tratta di un'attività rientrante nell'esercizio delle attribuzioni conferite proprio al giudice di sorveglianza. Ogni aspetto che sia pertinente a tale applicazione è infatti riconducibile ai poteri decisionali di tale giudice, dovendo questi controllare che l'applicazione stessa non avvenga al di fuori dei casi consentiti (Sez. 1, n. 4077 del 06/07/1995, Malacrinò, Rv. 202432-01). Il controllo di legalità attiene ovviamente ai profili sostanziali della materia, in ossequio al principio fissato dall'art. 25, terzo comma, Cost., secondo cui «Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge». 3 Il controllo di legalità demandato al giudice di sorveglianza - relativamente al tema dell'applicazione e dell'esecuzione della misura di sicurezza - non deve invece essere ampliato, fino a inglobare la verifica attinente alla regolarità del procedimento penale, nell'ambito del quale sia stata applicata la misura stessa, involgendo tale verifica aspetti riservati invece all'ordinario sistema delle impugnazioni, interne al procedimento stesso (Sez. 1, n. 51892 del 29/10/2019, Renna, Rv. 277830 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023.