Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/1998, n. 2737
CASS
Sentenza 27 ottobre 1998

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L'opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, e ad essa deve ritenersi applicabile la disciplina generale delle impugnazioni. Pertanto le cause di inammissibilità espressamente previste dall'art. 461, comma quarto, cod.proc.pen. non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall'art. 591 cod.proc.pen. per le impugnazioni in generale. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'opposizione indirizzata alla procura della repubblica presso la pretura osservando che la segreteria di tale ufficio è distinta dalla cancelleria del giudice presso cui essa è costituita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/1998, n. 2737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2737
    Data del deposito : 27 ottobre 1998

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