Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
L'opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, e ad essa deve ritenersi applicabile la disciplina generale delle impugnazioni. Pertanto le cause di inammissibilità espressamente previste dall'art. 461, comma quarto, cod.proc.pen. non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall'art. 591 cod.proc.pen. per le impugnazioni in generale. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l'opposizione indirizzata alla procura della repubblica presso la pretura osservando che la segreteria di tale ufficio è distinta dalla cancelleria del giudice presso cui essa è costituita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/1998, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 27/10/1998
Dott. ALDO GRASSI Componente SENTENZA
Dott. ANTONIO MORGIGNI Componente N. 2737
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Componente REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO GRILLO Componente N. 1006/98
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
IS EA DE, nato a [...] l'[...];
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della Pretura Circondariale di Treviso in data 11 Novembre '97;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso, perche' infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con ordinanza in data 11/11/'97 il Giudice per le indagini preliminari della Pretura Circondariale di Treviso dichiarava inammissibile, a norma degli artt. 582, 583 e 591 co. 1 lett. c) c.p.p., l'opposizione proposta dal difensore di AN LA IS avverso il decreto penale n. 634/94 del 6/6/'94, con cui quest'ultimo era stato condannato alla pena di un milione di lire di ammenda per il reato previsto dagli artt. 5 lett. b) e 6 L. 30/6/'62, n. 283 accertato in Oderzo il 12/1/'94, perché proposta a mezzo di lettera raccomandata erroneamente indirizzata e pervenuta alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Treviso, invece che alla Cancelleria dell'Ufficio del G.I.P. di tale Pretura, che il decreto opposto aveva emanato.
Avverso tale ordinanza il difensore del IS ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone, anche con motivi nuovi depositati il 9/10/'98, l'annullamento per violazione di legge ed illogicità di motivazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente:
a) che, derivando il P.M. la propria competenza da quella del Giudice presso il quale è costituito, la presentazione dell'impugnazione presso l'ufficio del primo dovrebbe ritenersi equipollente a quella effettuata presso la Cancelleria del secondo e che nel caso in specie, dunque, l'inoltro della opposizione al decreto penale di condanna, a mezzo posta, al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Treviso avrebbe dovuto essere considerato legittimo;
b) che le cause di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna sono indicate dall'art. 461 c.p.p. il quale fra esse non ne annovera la presentazione ad ufficio diverso dalla Cancelleria del G.I.P. che il decreto ha emesso;
c) che le norme sulle impugnazioni, in genere, non sarebbero applicabili all'opposizione di che trattasi;
d) che, in ogni caso, il G.I.P. avrebbe dovuto preliminarmente pronunciare sentenza di proscioglimento del IS, a norma dell'art. 129 c.p.p., risultando dagli atti palese che il fatto non costituirebbe reato o non sarebbe dalla legge previsto come reato. Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
È pacifico, e va in questa sede ribadito, che l'opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione e che ad essa, quindi, deve ritenersi applicabile la disciplina delle impugnazioni contenuta anche negli artt. 582, 583 e 591 c.p.p. (conf Cass. sez. III, 12/3/'96, Signori;
sez. VI, 16/5/'95, Motti;
sez. V, 8/02/'95, Durastante;
sez. IV, 23/3/'93 Murgia e sez. I, 1/6/'92, Diana). Le cause di inammissibilità espressamente previste dall'art.461 co. 4 c.p.p. non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall'art. 591 c.p.p. per le impugnazioni in generale. Il fatto che il P.M. trae la propria competenza dal Giudice presso il quale è costituito non consente di ritenere unificati i rispettivi uffici e la segreteria della Procura della Repubblica è, e rimane, ufficio distinto dalla cancelleria del Giudice presso cui essa è costituita.
L'art. 461 co. 1 c.p.p. -che in questo ribadisce la regola generale prevista dall'art. 582 co. 1 c.p.p.- stabilisce che l'opposizione a decreto penale di condanna deve essere proposta con dichiarazione ricevuta nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che il decreto ha emesso o in quella della Pretura del luogo in cui l'opponente si trova.
La estensione delle norme sulle impugnazioni e, segnatamente, di quelle contenute nell'art. 583 c.p., ha sempre indotto a ritenere proponibile la opposizione di che trattasi con telegramma o con atto trasmesso a mezzo di raccomandata indirizzata all cancelleria di cui all'art. 582 co. 1 c.p.p.. In conseguenza l'opposizione dalla difesa del IS indirizzata all Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Treviso è stata legittimamente dichiarata inammissibile.
Tale dichiarazione non consentiva l'applicazione al condannato di formula di proscioglimento nel merito a norma dell'art. 129 c.p.p. perché ad essa, a mente dell'art. 461 co. 5 c.p.p., non può che seguire l'ordine di esecuzione del decreto opposto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso proposto da AN LA IS avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari della Pretura Circondariale di Treviso in data 11/11/'97 e condanna, il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 Ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 1998