Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2008, n. 25676
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Sentenza 11 giugno 2008

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Non è configurabile la nullità del decreto di sequestro di prevenzione adottato dal Tribunale in composizione collegiale e non dal solo presidente di detto organo giurisdizionale, in quanto il decreto di sequestro anticipato, ex art. 2-ter L. n. 575 del 1965, può essere disposto, una volta "iniziato il procedimento" - e tale condizione sussiste quando una proposta sia stata presentata ed una udienza sia stata comunque fissata -, dal Tribunale nella sua normale composizione di organo collegiale, secondo la regola generale contenuta nell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, la quale prevede che soltanto come eccezione a tale regola, in presenza di "casi di particolare urgenza", esso possa essere disposto dal presidente quale giudice monocratico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2008, n. 25676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25676
    Data del deposito : 11 giugno 2008

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