Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
Non è configurabile la nullità del decreto di sequestro di prevenzione adottato dal Tribunale in composizione collegiale e non dal solo presidente di detto organo giurisdizionale, in quanto il decreto di sequestro anticipato, ex art. 2-ter L. n. 575 del 1965, può essere disposto, una volta "iniziato il procedimento" - e tale condizione sussiste quando una proposta sia stata presentata ed una udienza sia stata comunque fissata -, dal Tribunale nella sua normale composizione di organo collegiale, secondo la regola generale contenuta nell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, la quale prevede che soltanto come eccezione a tale regola, in presenza di "casi di particolare urgenza", esso possa essere disposto dal presidente quale giudice monocratico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2008, n. 25676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25676 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
2 5676/08 26 Udienza in Camera
REPUBBLICA ITALIANA di Consiglio in In nome del popolo italiano data 11/6/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 842 QUINTA SEZIONE PENALE
REGISTRO GENERALE
22813/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Farzidi Edbande Presidente dott. Colebroe Renato Luj Consigliere dott. Federico Raffaello Consigliere dott. Nepp Anielle Consigliere dott. Fune Maurizio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TA SC, n. a Palermo il 29 marzo 1950 Alfano Lucrezia, n. a Palermo il 5 luglio 1971 NO VI, n. a Bagheria il 2 ottobre 1960
NO Domenica, n. a Palermo il 18 febbraio 1962
avversO
il decreto della Corte d'appello di Messina deposi- tato il 18 aprile 2007 Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il ri- getto dei ricorsi
Motivi della decisione 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Messina ha confermato la misura patrimoniale di prevenzione della confisca di numerosi beni ricon-
ducibili a LA NO, già sottoposto a misura personale di prevenzione e successivamente deceduto.
Contro il decreto ricorrono per cassazione France- sca TA, CR NO, VI NO e Dome- nica NO, intervenuti nel procedimento quali. terzi interessati e quali eredi di LA Al- fano, e propongono quattro motivi d'impugnazione esposti in due distinti ricorsi dai difensori e il- lustrati anche da una memoria, depositata in repli- ca alle conclusioni scritte del Procuratore genera- le.
2. Con il primo motivo i ricorrenti ripropongono l'eccezione di nullità del sequestro disposto su alcuni dei beni, in quanto adottato prima dell'applicazione della misura personale, delibera- to da un collegio diverso da quello pronunciatosi sulla misura personale e in mancanza dei presuppo- sti d'urgenza che ne avrebbero giustificato l'adozione anche dal solo presidente e comunque senza la successiva fase di convalida.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il sequestro di prevenzione può essere disposto, a norma dell'art.
2-ter della 1. 31 maggio 1965, n. 575, una volta "iniziato il procedimento", e tale condizione sussiste quando una proposta sia stata presentata ed un'udienza sia stata comunque fissata (Cass., sez. VI, 4 giugno 2003, Gravina, m.
228410). Sicché non è invalido il decreto di seque- stro anticipato emesso dal tribunale in composizio- ne collegiale, e non dal solo presidente di detto organo giurisdizionale, in quanto il secondo comma dell'art. 2ter della legge 575/1965 prevede, come regola generale, che il sequestro in questione ven- ga disposto dal Tribunale nella sua normale compo- sizione di organo collegiale e che, soltanto come eccezione a detta regola in presenza di "casi di particolare urgenza" la misura cautelare in que- stione sia disposta dal presidente quale giudice monocratico (Cass., sez. I, 13 novembre 1997, Giuf- frida, m. 209553).
3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vio- lazione dell'art. 14 della legge n. 55 del 1990, sostenendo che anche nei confronti dell'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiosa la confisca 3
assu-possa essere disposta solo per i beni che si mano provenienti dagli specifici delitti elencati.
Il motivo è manifestamente infondato.
E' vero infatti che «la misura di prevenzione del- la confisca prevista dall'art. 2ter L. 31 maggio 1965 n. 575 non è applicabile ai beni del proposto ritenuti provento di attività delittuose (nella specie, rapine) diverse da quelle indicate dal-
l'art. 14, comma primo, L. n. 55 del 1990» (Cass., sez. I, 5 febbraio 2008, Chiruzzi, m. 238635). Ma
l'art. 14 della legge n. 55 del 1990 stabilisce che
«le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a
10sexies della medesima legge, si applicano con ri- ferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predet- ta legge o a quelle previste dall'articolo 75, L.
22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indi- cati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'arti- colo 1 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli
600 , 601 , 602, 629, 630, 644, 648bis o 648ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando». Ed è evidente che la norma si limita a estendere anche ad altri reati, specificamente indicati, le norme dettate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, per le indagini e le misure di prevenzione patrimoniale contro persone indiziate di appartenenza ad asso- ciazioni mafiose. Sicché non v'è dubbio che le mi- sure siano applicabili nei confronti di chi, come il defunto LA NO, era indiziato di appartenenza mafiosa.
4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che la sopravvenuta morte del proposto nel corso del pro- cedimento d'appello avrebbe dovuto comportare la revoca dei provvedimenti ablativi, in particolare per quelli disposti su beni intestati a terzi, po- sto che è così venuto peno il pericolo di una de- stinazione delittuosa dei beni.
Il motivo è infondato.
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa
Corte e ribadita anche dopo l'intervento della Cor- te costituzionale richiamato dai ricorrenti (C. cost., n. 335/1996), invero, «la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nel- 4
l'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, c.p.. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applica- zione di una misura di prevenzione personale una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima prove- nienza dei beni confiscati
- non viene meno a se- guito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzio- ne» (Cass., sez. 3 luglio 1996, Simonelli, m. un.,
205262, Cass., sez. II, 14 febbraio 1997, Nobile,
m. 207317, Cass., sez. I, 13 novembre 1997, Di Mar- tino, m. 209556, Cass., sez. I, 24 novembre 1998,
Marchese, m. 212668, Cass., sez. II, 14 aprile
1999, Fici, m. 214130, Cass., sez. II, 16 gennaio
2002, Di Marco, m. 221556, Cass., sez. V, 14 gen- naio 2005, Andronico, m. 231173, Cass., sez. II, 31 gennaio 2005, Bruno, m. 231873).
5. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono che non si giustifica l'ipotesi dell'illecita prove- nienza dei beni confiscati, almeno per quanto at- tiene ai notevoli cespiti pervenuti al proposto per via ereditaria. Si censura poi la decisione di di- sporre la confisca per tutti i beni acquisiti prima del 1986, senza tener conto della allegata legitti- ma provenienza di tali beni e senza dimostrare la simulazione della loro intestazione ai familiari del proposto. In particolare si dolgono i ricorren- ti della confisca della Miledil s.r.l., posto che almeno la metà del suo patrimonio appartenne alla famiglia NO di Bagheria e fu ceduta solo nel
1996 ala famiglia NO di Messina. censureIl motivo è inammissibile, perché propone attinenti al merito della decisione impugnata.
Va rilevato che, come si desume dal sesto comma dell'art. 2 ter legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art. 2 legge n. 55 del 1990, perché possa disporsi la confisca si richiedono tre condi- zioni:
a) che sia stata applicata una misura personale di prevenzione;
b) che i beni sequestrati risultino nella disponi- bilità anche indiretta di colui cui la misura di prevenzione è stata applicata;
c) che di tali beni non sia stata dimostrata la le- gittima provenienza. 5
E secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fi- ni dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una spropor- zione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desume- re in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riu- scito a dimostrare la legittima provenienza del da- naro utilizzato per l'acquisto di tali beni (Cass., sez. I, 28 gennaio 1998, De Fazio, m. 210012). Sic- ché al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita prove- nienza dei beni e non alla mancata allegazione del- la loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione (Cass., sez.
V, 28 novembre 1996, Brodella, m. 207498).
Nel caso in esame i giudici del merito, fondandosi su complessi e reiterati accertamenti tecnici con- tabili, hanno escluso che potessero essere ricon- dotte all'attività di LA NO i beni intestati agli eredi del premorto fratello Pasqua- le, gli NO di Bagheria. Ma hanno accertato che non risulta dimostrata la lecita provenienza di molti beni direttamente facenti capo al proposto e alla sua famiglia, soprattutto in ragione della ri- scontrata sperequazione tra entrate e uscite della sua attività economica almeno fino al 1986, anno in cui forti liquidità pervennero da Bagheria. Sicché, considerata illecita la provenienza dei beni acqui- stati dalla famiglia fino al 1986, ne hanno dispo- sto la confisca.
A questa ricostruzione contabile e patrimoniale i ricorrenti oppongono censure già argomentatamene disattese dai giudici d'appello e comunque attinen- ti al merito della decisione impugnata, congruamen- te giustificata con riferimento a un plausibile convincimento di incompatibilità dei redditi docu- mentati dai ricorrenti con il valore dei beni con- fiscati.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimen- to.
Roma, 11 giugno 2008
Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il consigliere relatore
(dr. Aniello Nappi) addi 24 610. 2008
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IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise