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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/09/2024, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2800/2019/CC, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 4102/2019, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 aprile 2019, pubblicata in pari data,
TRA
(C.F.: ), nata in Grecia ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pirozzi (C.F.:
[...]
; PEC: e dall'avv. Marcello Bastone (C.F.: C.F._2 Email_1
; PEC: , entrambi del foro di CodiceFiscale_3 Email_2
Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Mestre (Ve) in Via Terraglio n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo
Errico (C.F.: ; PEC: ), del foro di Napoli, come CodiceFiscale_4 Email_3 da procura speciale ad litem, in calce alla copia passiva dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLATA
E
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Trieste in Via Machiavelli n. 4.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA.
1 1.1. - Con l'atto di citazione richiesto di essere ritualmente notificato il 25 febbraio 2016,
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società e Parte_1 Controparte_1
la società avendo premesso di essere rimasta vittima del sinistro, Controparte_2
verificatosi alle ore 19:00 circa del 17 agosto 2014, allorquando “cadeva rovinosamente al suolo a causa del malfunzionamento della scala mobile”, presente all'interno dell'esercizio commerciale
, ubicato in Napoli in Via Scarlatti n. 90/98, utilizzata per potersi recare dal Controparte_1 terzo al quarto piano, improvvisamente arrestatasi, dopo che l'attrice aveva percorso circa 1/3 del relativo tragitto in salita, poi, ripartita bruscamente, provocando l'imprevedibile sobbalzo, a causa del quale la parte istante veniva scaraventata a terra, nonostante si mantenesse al corrimano, riportando:
“Frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero”, come refertato in pari data presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Cardarelli” di Napoli, con residuati postumi invalidanti, così come già valutati in sede medico-legale, in ragione del 9%.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito, sul presupposto dell'accoglimento della sua domanda risarcitoria tendente alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2043
c.c., della società nella determinazione causale dell'allegato evento lesivo, la Controparte_1
condanna di quest'ultima, solidalmente o alternativamente alla società Controparte_2
garante della prima per la responsabilità civile in ordine ai danni provocati ai terzi
[...] nell'esercizio della sua attività commerciale, al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 18.217,67, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro sino al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, conseguenti alle lesioni dalla medesima patite, con la contestuale istanza di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Marcello Bastone, dichiaratosi antistatario.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 1° giugno 2016, si costituiva in giudizio la società contestando l'an ed il quantum debeatur della pretesa risarcitoria, di Controparte_1
cui richiedeva il rigetto, eccependo la sussistenza del caso fortuito, interruttivo del nesso causale tra la res in custodia e l'evento lesivo, in considerazione dell'esclusiva condotta colposa della medesima danneggiata nella produzione causale dei lamentati danni.
1.3. - Dichiarata la contumacia della società non costituitasi Controparte_2
in giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire;
acquisita la documentazione prodotta dalla parte attrice;
espletata la prova testimoniale ammessa;
acquisita la relazione peritale medico-legale del nominato c.t.u., dr. , espletata sulla persona della parte istante;
Persona_1
precisate le conclusioni;
disposta l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.; depositate le note conclusionali;
a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa mediante la
2 sentenza n. 4102/2019, resa all'udienza del 16 aprile 2019 e pubblicata in pari data, con la quale il
Tribunale di Napoli, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_2
non avendo l'attrice la possibilità di esercitare l'azione diretta nei confronti di
[...] quest'ultima, assicuratrice della società rigettava la domanda della parte istante, Controparte_1
condannandola al pagamento, in favore di tale ultima società, delle spese e dei compensi di lite, nella misura liquidata nel dispositivo, comprensive di quelle della disposta c.t.u., disponendo la trasmissione degli atti relativi alle deposizioni rese dai testi e alla Tes_1 Testimone_2
Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Napoli.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti della prova documentale e testimoniale, rigettava la domanda risarcitoria sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., perché riteneva:
“non provato il fatto storico nella dinamica dedotta dall'attrice, onde farne discendere
l'affermazione di responsabilità della convenuta per l'addebitabilità delle lesioni ad una pretesa anomalia di funzionamento delle scale mobili interne all'esercizio commerciale con sede in Napoli alla Via Scarlatti n. 90/98”, avendo ritenuto scarsamente attendibile la deposizione della testimone e sospetta ed illogica quella resa dalla teste , avendo l'attrice riferito al Tes_1 Testimone_2 pronto soccorso di una “caduta accidentale”, “escludendo la responsabilità di terzi nella sua causazione (vedi casella in tal senso barrata sul relativo certificato), senza fare alcuna menzione del malfunzionamento della scala mobile, di particolare rilievo dell'accadimento per come successivamente prospettato.”
2. L'APPELLO.
2.1. - Avverso la sentenza di primo grado mediante l'atto di citazione notificato il 6 giugno
2019, proponeva appello innanzi a questa Corte - sulla base di due motivi di Parte_1
gravame - chiedendone la riforma con la contestuale richiesta d'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria nei soli confronti della società con l'ulteriore istanza di Controparte_1
condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dei difensori costituiti, avv. Marcello Bastone ed avv. Marco Pirozzi, dichiaratisi antistatari.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 ottobre 2019, si costituiva in giudizio la società
contestando i motivi di gravame per l'infondatezza degli stessi, concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'impugnazione, con l'istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
2.3. - La società non si costituiva in giudizio, nonostante fosse Controparte_2
stata ritualmente citata a comparire.
3 2.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 10 aprile 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 maggio
2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 10 maggio 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali a cura di entrambe le parti costituite e della memoria di replica da parte della sola appellante.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante lamentava la pretesa erronea qualificazione giuridica della fattispecie in esame a cura del primo giudice, con il consequenziale suo preteso errore nell'identificazione dell'onere probatorio a carico dell'attrice, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che quest'ultima, quale parte danneggiata istante, avrebbe dovuto dimostrare l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato della scala mobile, tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso, avendo ignorato che, applicandosi nella specie il principio della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., l'onere probatorio incombente sull'attrice risulterebbe essere stato assolto per avere dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la res
(scala mobile malfunzionante) in custodia ed il danno patito.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante criticava la decisione gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione della ritenuta erronea e/o illegittima valutazione degli esiti istruttori acquisiti al processo, oltre che per la ritenuta erronea e/o illegittima ripartizione del carico probatorio vigente in subiecta materia tra le parti in causa, per avere il primo giudice ignorato le risultanze istruttorie ricavabili: a) dalla prova testimoniale, che corroborerebbe l'assunto difensivo della parte istante, secondo la quale nel giorno del sinistro le condizioni della malfunzionante scala mobile della società fossero state la causa Controparte_1
esclusiva della caduta;
b) dalla relazione peritale medico-legale del c.t.u., che riteneva la sussistenza del nesso di causalità e la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice-appellante rispetto alla dinamica del sinistro, così come allegata.
3.3. - Le doglianze risultano essere prive di pregio, per cui non possono essere accolte, con il consequenziale rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
3.4. - Il Tribunale di Napoli, invero, interpretando correttamente gli esiti istruttori ricavati dalla prova testimoniale e documentale, non errava affatto nel sussumere la fattispecie in esame nell'ambito del danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., e nel ritenere non provata l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, il difetto di prova in ordine all'an debeatur della pretesa risarcitoria.
4 Infatti, ai fini del presente thema probandum, ciò che rileva è la condivisa, ritenuta, non provata circostanza del dedotto evento lesivo, così come evidenziato nell'atto di citazione di primo grado e ribadito entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui all'art. 183 c.p.c., che sarebbe stato determinato dal difettoso funzionamento della scala mobile, che avrebbe determinato la rovinosa caduta, circostanza allegata dalla parte istante, come causa esclusiva ed efficiente determinante la “Frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero” della danneggiata, la cui carenza esclude, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, la fondatezza della domanda, in considerazione della valutazione dell'inesistenza del nesso causale tra le condizioni della res potenzialmente lesiva e l'evento dannoso, necessario ai fini della declaratoria della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c.
In ordine al ritenuto difetto di prova, la parte appellante si doleva della pretesa errata valutazione ed interpretazione da parte del giudice di prima istanza delle risultanze della prova testimoniale espletata mediante le testimoni e le quali, rispettivamente figlie e Tes_1 Testimone_2 nuora dell'attrice, escusse nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2017, dopo avere confermato giorno e luogo del sinistro, dichiaravano, tra l'altro, rispettivamente e testualmente:
“… Erano all'incirca le ore 19, quando insieme a mia madre e a mia cognata ero nell'esercizio commerciale e decidemmo di visitare i piani superiori servendoci della scala mobile.
Stavamo salendo tra il terzo e il quarto piano. Davanti vi era mia madre, poi c'ero io, e dietro mia cognata. Quasi all'inizio della scala mobile, quest'ultima si è arrestata per pochi istanti e poi è ripartita con un sobbalzo. Nel riavviarsi della scala mobile mia madre è caduta in avanti, sul lato sinistro, sulla spalla. Non so precisare a che altezza della scala mobile mia madre sia caduta, perché ero spaventata e confusa dalle sue grida. Mia madre nell'usare la scala mobile si stava mantenendo con entrambe le mani agli appositi corrimani posti ai lati della scala. Non vi erano segnalazioni di alcun guasto che interessasse la scala mobile o cartelli che ne vietassero l'uso al pubblico. Al momento della caduta sono accorse in soccorso di mia madre altre persone presenti nell'esercizio commerciale. È stato chiamato il 118, ma non ricordo chi vi abbia provveduto. Non sono in grado di ricordare se mia madre abbia completato il percorso della scala mobile una volta che quest'ultima fosse ripartita, riversa sulle scale. Ho un ricordo molto generico della dinamica dell'accaduto perché ero spaventata dalle condizioni in cui si trovava mia madre.”;
“… Intorno alle ore 19, eravamo all'interno dei grandi magazzini di via Scarlatti, in CP_1
Napoli. Stavamo utilizzando la scala mobile per salire dal terzo al quarto piano, al reparto casalinghi. Mia suocera era davanti, poi vi era mia cognata e infine stavo salendo io. La scala mobile
a circa 1/3 della sua lunghezza si è arrestata, ed è subito ripartita con un sobbalzo. In conseguenza mia suocera cadeva in avanti, di lato con la spalla sinistra. Mia suocera giungeva sdraiata al piano
5 dopo esser stata trascinata dalla scala mobile, che aveva ripreso a funzionare. Soltanto in seguito al nostro arrivo sul piano la scala mobile venne arrestata. Mentre mia suocera era sulla scala mobile si appoggiava con entrambe le mani agli appositi corrimani. Non vi erano segnalazioni circa eventuali guasti della scala mobile o l'interdizione dell'uso al pubblico. Mentre mia suocera era a terra accorsero altri clienti e del personale della per aiutarci a rialzarla. Poiché mia suocera CP_1
lamentava dolore ho provveduto a chiamare il 118, e dopo una mezz'oretta è sopraggiunta
l'ambulanza che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli.
Nell'immediatezza del fatto, non fu steso alcun verbale in contraddittorio con i dipendenti dell'esercizio commerciale accorsi in soccorso per denunciare le modalità del sinistro, anche perché la priorità fu quella di prestare immediata assistenza a mia suocera.”
A proposito di tali propalazioni testimoniali, la Corte ritiene che le stesse non provino affatto che la causa dell'evento lesivo sia da individuare nel difettoso funzionamento della scala mobile, determinante l'improvviso arresto e la ripartenza con sobbalzo del medesimo, posto che - con riferimento allo specifico evento lesivo verificatosi il 17 agosto 2014 - la parte attrice non provava, ex art. 2051 c.c., l'anomalia produttiva della res ovvero il difettoso funzionamento del suo sistema meccanico-motorio in tale specifica circostanza, non potendosi ritenere che il preteso “sobbalzo”, della cui gravità ed intensità non è dato sapere, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova sul punto, possa avere causato ex se la lamentata caduta dell'attrice, senza avere senz'altro interferito sulla stabilità, intesa quale capacità del corpo di mantenere una determinata posizione anche in condizioni di movimento e se sottoposto a forze esterne, delle altre persone, pure presenti sulla scala mobile, che seguivano la parte istante su tali gradini in movimento e che sono rimaste perfettamente in equilibrio.
Pertanto, sulla base di quanto innanzi e coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Il danneggiato, che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 giugno 2020, n. 11096),
è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria, così come fatta valere nel presente giudizio, che impone alla Corte di soprassedere in ordine alla disamina dei presupposti integranti il caso fortuito, richiesto quale esimente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ai fini della eventuale prova liberatoria a carico della società che, nella specie, ad Controparte_1
abundantiam, coerentemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, può essere attribuito al fatto colposo esclusivo della medesima danneggiata, che verosimilmente si auto-provocava le patite lesioni, in conseguenza dell'autonoma perdita d'equilibrio da parte dell'infortunata, nella fase di
6 arrivo al piano superiore della scala mobile in questione, durante la quale è senz'altro richiesta una particolare cautela ed attenzione.
Del resto, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni delle due testimoni escusse appaiono essere non perfettamente genuine e del tutto inattendibili, tant'è che inducono a fare dubitare della loro presenza sul luogo del sinistro.
Infatti, la prima teste figlia dell'appellante, nel corso della sua escussione si Tes_1 contraddiceva, avendo dapprima riferito: “… Quasi all'inizio della scala mobile, quest'ultima si è arrestata per pochi istanti e poi è ripartita con un sobbalzo …”, facendo intendere che l'attrice fosse caduta all'inizio del percorso della scala mobile, nella fase della salita dal terzo al quarto piano, per, poi, smentire quanto appena affermato, avendo dichiarato: “Non so precisare a che altezza della scala mobile mia madre sia caduta …”, per, poi, precisare: “Non sono in grado di ricordare se mia madre abbia completato il percorso della scala mobile una volta che quest'ultima fosse ripartita, riversa sulle scale. Ho un ricordo molto generico della dinamica dell'accaduto …”, circostanza quest'ultima inverosimile, perché, a suo dire, sarebbe stata ivi presente sulla scala mobile, dietro alla madre, che l'avrebbe preceduta, per cui avrebbe potuto e dovuto essere senz'altro più precisa nel riferire in ordine alla dinamica del sinistro, la cui carente evidenziata descrizione, intrisa d'incertezze, di contraddizioni e d'ambiguità, induce alla formazione del convincimento secondo il quale è lecito dubitare della sua presenza in loco al momento del lamentato sinistro.
Inoltre, le dichiarazioni della seconda testimone , nuora dell'attrice, appaiono Testimone_3
non veritiere e viziate dal punto di vista logico, avendo riferito non solo: a) che il sobbalzo, verificatosi dopo circa 1/3 dell'iniziato percorso effettuato da tale scala mobile in movimento, avesse provocato la caduta, così smentendo la prima teste che aveva indicato il sobbalzo de quo come avvenuto “Quasi all'inizio della scala mobile …”, ma anche che: b) “Mia suocera giungeva sdraiata al piano dopo esser stata trascinata dalla scala mobile, che aveva ripreso a funzionare …”, circostanza quest'ultima senz'altro incompatibile con le lesioni, così come riportate dall'infortunata, in conseguenza dell'allegato urto esclusivo e diretto, consistenti nell'accertata “frattura complessa dell'omero sinistro, con interessamento sia del collo chirurgico che del trochite omerale”.
Infatti, se la dinamica fosse stata così come riferita dalla seconda teste, le lesioni de quibus sarebbero dovute essere plurime, del tipo escoriativo e traumatico contusivo, per effetto del trascinamento del corpo sui gradini mobili della scala ancora in movimento e del dinamismo tipico dell'ultimo gradino che rientra nel pavimento, che avrebbe dovuto arrecare danni anche all'abbigliamento della malcapitata, di cui, però, sul punto difetta qualsivoglia allegazione della parte, oltre che riferimento a cura dei due testimoni escussi, contrariamente al trauma determinatosi, localizzato esclusivamente all'omero sinistro ovvero ad una porzione circoscritta del corpo umano,
7 circostanza che si verifica nel caso d'impatto del medesimo contro una superficie solida fissa e non in movimento.
Senza considerare che dal referto in atti si ricava che al momento del ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale civile “Cardarelli” di Napoli, accompagnatrice della CP_3 danneggiata, riferiva della “caduta accidentale” di quest'ultima, escludente la responsabilità di terzi nella determinazione causale dell'evento lesivo de quo, non avendo fatto riferimento alcuno al cattivo funzionamento della scala mobile in questione, poi, posto a fondamento della domanda giudiziale.
Detta dichiarazione, debitamente sottoscritta, in quanto contenuta nel referto del pronto soccorso, che costituisce atto pubblico, ed in particolare nel riquadro relativo alle note anamnestiche, fa fede fino a querela di falso circa la provenienza della stessa da parte del soggetto che la vergava.
In altre parole, il referto del pronto soccorso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto che l'accompagnatrice dell'attrice, altra figlia della medesima, non presente al verificarsi del sinistro, aveva dichiarato al medico di turno ovvero che quest'ultima fosse accidentalmente caduta, come presumibilmente riferitole dalla madre.
In ogni caso, avrebbe potuto dimostrare essere state riferite ai sanitari Parte_1
circostanze non veritiere, atteso che il citato referto non è vincolante sul piano probatorio, non provando anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni ivi rese, le quali, pertanto, avrebbero potuto essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Però, tale prova non veniva fornita dall'attrice, atteso che l'istruttoria svolta nel corso del primo grado del giudizio non si dimostrava idonea a contrastare le risultanze del referto, in quanto le due testimoni escusse, per le ragioni innanzi evidenziate, sono apparse inattendibili.
Ne discende che, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore dell'attrice-appellante per difetto assoluto di prova circa il fatto storico determinante la caduta, non potendo sopperirvi neppure il giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale del c.t.u., in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale del giudice di legittimità, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI -
3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio
8 un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.”
(Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito anche in ordine alla disamina dei presupposti circa la liquidazione del c.d. quantum debeatur - la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore della società in applicazione del Parte_1 Controparte_1
principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum, pari ad € 18.217,67, delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37.
5.2. - Nulla per le spese del presente grado di giudizio nei confronti della società
[...]
per non essersi costituita neppure nella presente fase di gravame, Controparte_2
nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire.
5.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4102/2019, pubblicata Parte_1
il 16 aprile 2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia della società in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore;
2) rigetta l'appello;
3) condanna alla rifusione, in favore della società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
9 4) dichiara che nulla è dovuto per le spese processuali di secondo grado nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 5 settembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2800/2019/CC, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 4102/2019, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16 aprile 2019, pubblicata in pari data,
TRA
(C.F.: ), nata in Grecia ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pirozzi (C.F.:
[...]
; PEC: e dall'avv. Marcello Bastone (C.F.: C.F._2 Email_1
; PEC: , entrambi del foro di CodiceFiscale_3 Email_2
Napoli, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Mestre (Ve) in Via Terraglio n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo
Errico (C.F.: ; PEC: ), del foro di Napoli, come CodiceFiscale_4 Email_3 da procura speciale ad litem, in calce alla copia passiva dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLATA
E
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Trieste in Via Machiavelli n. 4.
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA.
1 1.1. - Con l'atto di citazione richiesto di essere ritualmente notificato il 25 febbraio 2016,
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società e Parte_1 Controparte_1
la società avendo premesso di essere rimasta vittima del sinistro, Controparte_2
verificatosi alle ore 19:00 circa del 17 agosto 2014, allorquando “cadeva rovinosamente al suolo a causa del malfunzionamento della scala mobile”, presente all'interno dell'esercizio commerciale
, ubicato in Napoli in Via Scarlatti n. 90/98, utilizzata per potersi recare dal Controparte_1 terzo al quarto piano, improvvisamente arrestatasi, dopo che l'attrice aveva percorso circa 1/3 del relativo tragitto in salita, poi, ripartita bruscamente, provocando l'imprevedibile sobbalzo, a causa del quale la parte istante veniva scaraventata a terra, nonostante si mantenesse al corrimano, riportando:
“Frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero”, come refertato in pari data presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero “Cardarelli” di Napoli, con residuati postumi invalidanti, così come già valutati in sede medico-legale, in ragione del 9%.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito, sul presupposto dell'accoglimento della sua domanda risarcitoria tendente alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2043
c.c., della società nella determinazione causale dell'allegato evento lesivo, la Controparte_1
condanna di quest'ultima, solidalmente o alternativamente alla società Controparte_2
garante della prima per la responsabilità civile in ordine ai danni provocati ai terzi
[...] nell'esercizio della sua attività commerciale, al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 18.217,67, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro sino al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, conseguenti alle lesioni dalla medesima patite, con la contestuale istanza di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Marcello Bastone, dichiaratosi antistatario.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 1° giugno 2016, si costituiva in giudizio la società contestando l'an ed il quantum debeatur della pretesa risarcitoria, di Controparte_1
cui richiedeva il rigetto, eccependo la sussistenza del caso fortuito, interruttivo del nesso causale tra la res in custodia e l'evento lesivo, in considerazione dell'esclusiva condotta colposa della medesima danneggiata nella produzione causale dei lamentati danni.
1.3. - Dichiarata la contumacia della società non costituitasi Controparte_2
in giudizio, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire;
acquisita la documentazione prodotta dalla parte attrice;
espletata la prova testimoniale ammessa;
acquisita la relazione peritale medico-legale del nominato c.t.u., dr. , espletata sulla persona della parte istante;
Persona_1
precisate le conclusioni;
disposta l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.; depositate le note conclusionali;
a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa mediante la
2 sentenza n. 4102/2019, resa all'udienza del 16 aprile 2019 e pubblicata in pari data, con la quale il
Tribunale di Napoli, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_2
non avendo l'attrice la possibilità di esercitare l'azione diretta nei confronti di
[...] quest'ultima, assicuratrice della società rigettava la domanda della parte istante, Controparte_1
condannandola al pagamento, in favore di tale ultima società, delle spese e dei compensi di lite, nella misura liquidata nel dispositivo, comprensive di quelle della disposta c.t.u., disponendo la trasmissione degli atti relativi alle deposizioni rese dai testi e alla Tes_1 Testimone_2
Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Napoli.
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti della prova documentale e testimoniale, rigettava la domanda risarcitoria sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c., perché riteneva:
“non provato il fatto storico nella dinamica dedotta dall'attrice, onde farne discendere
l'affermazione di responsabilità della convenuta per l'addebitabilità delle lesioni ad una pretesa anomalia di funzionamento delle scale mobili interne all'esercizio commerciale con sede in Napoli alla Via Scarlatti n. 90/98”, avendo ritenuto scarsamente attendibile la deposizione della testimone e sospetta ed illogica quella resa dalla teste , avendo l'attrice riferito al Tes_1 Testimone_2 pronto soccorso di una “caduta accidentale”, “escludendo la responsabilità di terzi nella sua causazione (vedi casella in tal senso barrata sul relativo certificato), senza fare alcuna menzione del malfunzionamento della scala mobile, di particolare rilievo dell'accadimento per come successivamente prospettato.”
2. L'APPELLO.
2.1. - Avverso la sentenza di primo grado mediante l'atto di citazione notificato il 6 giugno
2019, proponeva appello innanzi a questa Corte - sulla base di due motivi di Parte_1
gravame - chiedendone la riforma con la contestuale richiesta d'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria nei soli confronti della società con l'ulteriore istanza di Controparte_1
condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dei difensori costituiti, avv. Marcello Bastone ed avv. Marco Pirozzi, dichiaratisi antistatari.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 ottobre 2019, si costituiva in giudizio la società
contestando i motivi di gravame per l'infondatezza degli stessi, concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'impugnazione, con l'istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
2.3. - La società non si costituiva in giudizio, nonostante fosse Controparte_2
stata ritualmente citata a comparire.
3 2.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 10 aprile 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 maggio
2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 10 maggio 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali a cura di entrambe le parti costituite e della memoria di replica da parte della sola appellante.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante lamentava la pretesa erronea qualificazione giuridica della fattispecie in esame a cura del primo giudice, con il consequenziale suo preteso errore nell'identificazione dell'onere probatorio a carico dell'attrice, avendo il giudice di primo grado erroneamente ritenuto che quest'ultima, quale parte danneggiata istante, avrebbe dovuto dimostrare l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato della scala mobile, tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso, avendo ignorato che, applicandosi nella specie il principio della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., l'onere probatorio incombente sull'attrice risulterebbe essere stato assolto per avere dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la res
(scala mobile malfunzionante) in custodia ed il danno patito.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante criticava la decisione gravata per la pretesa violazione e falsa applicazione da parte del Tribunale dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., in ragione della ritenuta erronea e/o illegittima valutazione degli esiti istruttori acquisiti al processo, oltre che per la ritenuta erronea e/o illegittima ripartizione del carico probatorio vigente in subiecta materia tra le parti in causa, per avere il primo giudice ignorato le risultanze istruttorie ricavabili: a) dalla prova testimoniale, che corroborerebbe l'assunto difensivo della parte istante, secondo la quale nel giorno del sinistro le condizioni della malfunzionante scala mobile della società fossero state la causa Controparte_1
esclusiva della caduta;
b) dalla relazione peritale medico-legale del c.t.u., che riteneva la sussistenza del nesso di causalità e la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice-appellante rispetto alla dinamica del sinistro, così come allegata.
3.3. - Le doglianze risultano essere prive di pregio, per cui non possono essere accolte, con il consequenziale rigetto dell'appello e la contestuale conferma della sentenza impugnata.
3.4. - Il Tribunale di Napoli, invero, interpretando correttamente gli esiti istruttori ricavati dalla prova testimoniale e documentale, non errava affatto nel sussumere la fattispecie in esame nell'ambito del danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., e nel ritenere non provata l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, il difetto di prova in ordine all'an debeatur della pretesa risarcitoria.
4 Infatti, ai fini del presente thema probandum, ciò che rileva è la condivisa, ritenuta, non provata circostanza del dedotto evento lesivo, così come evidenziato nell'atto di citazione di primo grado e ribadito entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum di cui all'art. 183 c.p.c., che sarebbe stato determinato dal difettoso funzionamento della scala mobile, che avrebbe determinato la rovinosa caduta, circostanza allegata dalla parte istante, come causa esclusiva ed efficiente determinante la “Frattura chiusa di parte non specificata dell'estremità prossimale dell'omero” della danneggiata, la cui carenza esclude, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, la fondatezza della domanda, in considerazione della valutazione dell'inesistenza del nesso causale tra le condizioni della res potenzialmente lesiva e l'evento dannoso, necessario ai fini della declaratoria della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c.
In ordine al ritenuto difetto di prova, la parte appellante si doleva della pretesa errata valutazione ed interpretazione da parte del giudice di prima istanza delle risultanze della prova testimoniale espletata mediante le testimoni e le quali, rispettivamente figlie e Tes_1 Testimone_2 nuora dell'attrice, escusse nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2017, dopo avere confermato giorno e luogo del sinistro, dichiaravano, tra l'altro, rispettivamente e testualmente:
“… Erano all'incirca le ore 19, quando insieme a mia madre e a mia cognata ero nell'esercizio commerciale e decidemmo di visitare i piani superiori servendoci della scala mobile.
Stavamo salendo tra il terzo e il quarto piano. Davanti vi era mia madre, poi c'ero io, e dietro mia cognata. Quasi all'inizio della scala mobile, quest'ultima si è arrestata per pochi istanti e poi è ripartita con un sobbalzo. Nel riavviarsi della scala mobile mia madre è caduta in avanti, sul lato sinistro, sulla spalla. Non so precisare a che altezza della scala mobile mia madre sia caduta, perché ero spaventata e confusa dalle sue grida. Mia madre nell'usare la scala mobile si stava mantenendo con entrambe le mani agli appositi corrimani posti ai lati della scala. Non vi erano segnalazioni di alcun guasto che interessasse la scala mobile o cartelli che ne vietassero l'uso al pubblico. Al momento della caduta sono accorse in soccorso di mia madre altre persone presenti nell'esercizio commerciale. È stato chiamato il 118, ma non ricordo chi vi abbia provveduto. Non sono in grado di ricordare se mia madre abbia completato il percorso della scala mobile una volta che quest'ultima fosse ripartita, riversa sulle scale. Ho un ricordo molto generico della dinamica dell'accaduto perché ero spaventata dalle condizioni in cui si trovava mia madre.”;
“… Intorno alle ore 19, eravamo all'interno dei grandi magazzini di via Scarlatti, in CP_1
Napoli. Stavamo utilizzando la scala mobile per salire dal terzo al quarto piano, al reparto casalinghi. Mia suocera era davanti, poi vi era mia cognata e infine stavo salendo io. La scala mobile
a circa 1/3 della sua lunghezza si è arrestata, ed è subito ripartita con un sobbalzo. In conseguenza mia suocera cadeva in avanti, di lato con la spalla sinistra. Mia suocera giungeva sdraiata al piano
5 dopo esser stata trascinata dalla scala mobile, che aveva ripreso a funzionare. Soltanto in seguito al nostro arrivo sul piano la scala mobile venne arrestata. Mentre mia suocera era sulla scala mobile si appoggiava con entrambe le mani agli appositi corrimani. Non vi erano segnalazioni circa eventuali guasti della scala mobile o l'interdizione dell'uso al pubblico. Mentre mia suocera era a terra accorsero altri clienti e del personale della per aiutarci a rialzarla. Poiché mia suocera CP_1
lamentava dolore ho provveduto a chiamare il 118, e dopo una mezz'oretta è sopraggiunta
l'ambulanza che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli.
Nell'immediatezza del fatto, non fu steso alcun verbale in contraddittorio con i dipendenti dell'esercizio commerciale accorsi in soccorso per denunciare le modalità del sinistro, anche perché la priorità fu quella di prestare immediata assistenza a mia suocera.”
A proposito di tali propalazioni testimoniali, la Corte ritiene che le stesse non provino affatto che la causa dell'evento lesivo sia da individuare nel difettoso funzionamento della scala mobile, determinante l'improvviso arresto e la ripartenza con sobbalzo del medesimo, posto che - con riferimento allo specifico evento lesivo verificatosi il 17 agosto 2014 - la parte attrice non provava, ex art. 2051 c.c., l'anomalia produttiva della res ovvero il difettoso funzionamento del suo sistema meccanico-motorio in tale specifica circostanza, non potendosi ritenere che il preteso “sobbalzo”, della cui gravità ed intensità non è dato sapere, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova sul punto, possa avere causato ex se la lamentata caduta dell'attrice, senza avere senz'altro interferito sulla stabilità, intesa quale capacità del corpo di mantenere una determinata posizione anche in condizioni di movimento e se sottoposto a forze esterne, delle altre persone, pure presenti sulla scala mobile, che seguivano la parte istante su tali gradini in movimento e che sono rimaste perfettamente in equilibrio.
Pertanto, sulla base di quanto innanzi e coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Il danneggiato, che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. III, Ord., 10 giugno 2020, n. 11096),
è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria, così come fatta valere nel presente giudizio, che impone alla Corte di soprassedere in ordine alla disamina dei presupposti integranti il caso fortuito, richiesto quale esimente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ai fini della eventuale prova liberatoria a carico della società che, nella specie, ad Controparte_1
abundantiam, coerentemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, può essere attribuito al fatto colposo esclusivo della medesima danneggiata, che verosimilmente si auto-provocava le patite lesioni, in conseguenza dell'autonoma perdita d'equilibrio da parte dell'infortunata, nella fase di
6 arrivo al piano superiore della scala mobile in questione, durante la quale è senz'altro richiesta una particolare cautela ed attenzione.
Del resto, in linea con quanto ritenuto dal Tribunale, le dichiarazioni delle due testimoni escusse appaiono essere non perfettamente genuine e del tutto inattendibili, tant'è che inducono a fare dubitare della loro presenza sul luogo del sinistro.
Infatti, la prima teste figlia dell'appellante, nel corso della sua escussione si Tes_1 contraddiceva, avendo dapprima riferito: “… Quasi all'inizio della scala mobile, quest'ultima si è arrestata per pochi istanti e poi è ripartita con un sobbalzo …”, facendo intendere che l'attrice fosse caduta all'inizio del percorso della scala mobile, nella fase della salita dal terzo al quarto piano, per, poi, smentire quanto appena affermato, avendo dichiarato: “Non so precisare a che altezza della scala mobile mia madre sia caduta …”, per, poi, precisare: “Non sono in grado di ricordare se mia madre abbia completato il percorso della scala mobile una volta che quest'ultima fosse ripartita, riversa sulle scale. Ho un ricordo molto generico della dinamica dell'accaduto …”, circostanza quest'ultima inverosimile, perché, a suo dire, sarebbe stata ivi presente sulla scala mobile, dietro alla madre, che l'avrebbe preceduta, per cui avrebbe potuto e dovuto essere senz'altro più precisa nel riferire in ordine alla dinamica del sinistro, la cui carente evidenziata descrizione, intrisa d'incertezze, di contraddizioni e d'ambiguità, induce alla formazione del convincimento secondo il quale è lecito dubitare della sua presenza in loco al momento del lamentato sinistro.
Inoltre, le dichiarazioni della seconda testimone , nuora dell'attrice, appaiono Testimone_3
non veritiere e viziate dal punto di vista logico, avendo riferito non solo: a) che il sobbalzo, verificatosi dopo circa 1/3 dell'iniziato percorso effettuato da tale scala mobile in movimento, avesse provocato la caduta, così smentendo la prima teste che aveva indicato il sobbalzo de quo come avvenuto “Quasi all'inizio della scala mobile …”, ma anche che: b) “Mia suocera giungeva sdraiata al piano dopo esser stata trascinata dalla scala mobile, che aveva ripreso a funzionare …”, circostanza quest'ultima senz'altro incompatibile con le lesioni, così come riportate dall'infortunata, in conseguenza dell'allegato urto esclusivo e diretto, consistenti nell'accertata “frattura complessa dell'omero sinistro, con interessamento sia del collo chirurgico che del trochite omerale”.
Infatti, se la dinamica fosse stata così come riferita dalla seconda teste, le lesioni de quibus sarebbero dovute essere plurime, del tipo escoriativo e traumatico contusivo, per effetto del trascinamento del corpo sui gradini mobili della scala ancora in movimento e del dinamismo tipico dell'ultimo gradino che rientra nel pavimento, che avrebbe dovuto arrecare danni anche all'abbigliamento della malcapitata, di cui, però, sul punto difetta qualsivoglia allegazione della parte, oltre che riferimento a cura dei due testimoni escussi, contrariamente al trauma determinatosi, localizzato esclusivamente all'omero sinistro ovvero ad una porzione circoscritta del corpo umano,
7 circostanza che si verifica nel caso d'impatto del medesimo contro una superficie solida fissa e non in movimento.
Senza considerare che dal referto in atti si ricava che al momento del ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale civile “Cardarelli” di Napoli, accompagnatrice della CP_3 danneggiata, riferiva della “caduta accidentale” di quest'ultima, escludente la responsabilità di terzi nella determinazione causale dell'evento lesivo de quo, non avendo fatto riferimento alcuno al cattivo funzionamento della scala mobile in questione, poi, posto a fondamento della domanda giudiziale.
Detta dichiarazione, debitamente sottoscritta, in quanto contenuta nel referto del pronto soccorso, che costituisce atto pubblico, ed in particolare nel riquadro relativo alle note anamnestiche, fa fede fino a querela di falso circa la provenienza della stessa da parte del soggetto che la vergava.
In altre parole, il referto del pronto soccorso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova del fatto che l'accompagnatrice dell'attrice, altra figlia della medesima, non presente al verificarsi del sinistro, aveva dichiarato al medico di turno ovvero che quest'ultima fosse accidentalmente caduta, come presumibilmente riferitole dalla madre.
In ogni caso, avrebbe potuto dimostrare essere state riferite ai sanitari Parte_1
circostanze non veritiere, atteso che il citato referto non è vincolante sul piano probatorio, non provando anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni ivi rese, le quali, pertanto, avrebbero potuto essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge.
Però, tale prova non veniva fornita dall'attrice, atteso che l'istruttoria svolta nel corso del primo grado del giudizio non si dimostrava idonea a contrastare le risultanze del referto, in quanto le due testimoni escusse, per le ragioni innanzi evidenziate, sono apparse inattendibili.
Ne discende che, in forza del fondamentale principio di cui all'art. 2697 c.c., non può essere riconosciuto alcun risarcimento in favore dell'attrice-appellante per difetto assoluto di prova circa il fatto storico determinante la caduta, non potendo sopperirvi neppure il giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale del c.t.u., in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale del giudice di legittimità, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI -
3, Ordinanza, 07/06/2019, n. 15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio
8 un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.”
(Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218).
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito anche in ordine alla disamina dei presupposti circa la liquidazione del c.d. quantum debeatur - la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore della società in applicazione del Parte_1 Controparte_1
principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum, pari ad € 18.217,67, delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37.
5.2. - Nulla per le spese del presente grado di giudizio nei confronti della società
[...]
per non essersi costituita neppure nella presente fase di gravame, Controparte_2
nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire.
5.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4102/2019, pubblicata Parte_1
il 16 aprile 2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia della società in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore;
2) rigetta l'appello;
3) condanna alla rifusione, in favore della società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
9 4) dichiara che nulla è dovuto per le spese processuali di secondo grado nei confronti della società in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 5 settembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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