CASS
Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2023, n. 12988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12988 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NÒ ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 della Corte di appello di ZA visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NL RA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. rouki Penale Sent. Sez. 6 Num. 12988 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di ZA dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione depositata in data 21/09/2022 da ES NÒ, nei confronti di due magistrati del Tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al quale lo stesso NÒ è imputato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nel processo denominato "Rinascita-Scott". 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ricorre ES NÒ, per il tramite dei suoi difensori SA OR e US GN. Preliminarmente il ricorrente precisa di aver presentato istanza di ricusazione nei termini previsti dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., e cioè entro tre giorni da quando, il 19/09/2022, il Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto la separazione ex art. 18 cod. proc. pen. della posizione di LU NC, uno dei capi promotori dell'associazione per delinquere di stampo mafioso che vede, quali concorrenti necessari, oltre trecento imputati, tra cui l'odierno ricorrente, spiegando, nella medesima occasione, che la Corte di appello di ZA aveva dichiarato incompatibili due membri del collegio. Il ricorrente aggiunge anche che la sentenza Corte cost. n. 371 del 1996 pone una sorta di presunzione di incompatibilità nel caso di reato a concorso necessario, in quanto la stessa struttura di tale tipologia di reato comporta che la decisione su un imputato contenga la valutazione della posizione altresì degli altri imputati. Quindi, deduce i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., del provvedimento, ritenuto incomprensibile. Nel dichiarare tardiva l'istanza, il Tribunale richiama un orientamento di legittimità secondo il quale i tre giorni per la ricusazione decorrerebbero dalla motivazione della sentenza c.d. ME, depositata il 5 marzo 2021. Tuttavia, soltanto in data 19 settembre 2022 le parti venivano rese edotte dell'accoglimento, da parte della Corte di appello di ZA, dell'istanza di ricusazione nei confronti di due giudici proposta da LU NC, sicché l'istanza di ricusazione, presentata in data 21 settembre 2022, e cioè nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., è stata tempestiva. Incomprensibili sono inoltre le affermazioni secondo cui l'incompatibilità di NC atterrebbe ad un profilo eminentemente soggettivo, nonché quelle sulla invalidità della procura speciale, dal verbale di udienza del 19/09/2022, avendo il NÒ esplicitato chiaramente i motivi della ricusazione e richiamato l'ordinanza della Corte di appello concernente il coimputato LU NC. Incomprensibile è infine la motivazione del provvedimento impugnato là dove censura la mancata allegazione di documentazione a sostegno dell'istanza, avendo il ricorrente, per contro, depositato sia l'ordinanza della Corte d'appello sulla istanza di ricusazione avanzata da NC, sia il verbale riassuntivo dell'udienza del 19/09/2022. 2.2. Violazione della legge penale processuale per aver la Corte d'appello deciso con procedimento de plano in assenza dei presupposti: asserita tardività della richiesta. La decisione della Corte d'appello di considerare tardiva la richiesta avanzata di NÒ, facendo decorrere il termine per la sua presentazione dal 5 marzo 2021, si porrebbe in contrasto con l'insegnamento di Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095 (per cui i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte di astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione). La precedente decisione resa nei confronti di un concorrente necessario del sodalizio non era d'altronde nota ad alcuna delle parti, né è stato dimostrato che della sentenza ME fosse stata anche solo acquisita una copia agli atti del processo. 2. NÒ presenta inoltre, attraverso gli avvocati SA OR e US GN una memoria in cui, ribadite le considerazioni svolte nel ricorso principale, evidenzia come a NÒ siano contestati reati in concorso con ZI Lo IA, rispetto al quale in particolare il Presidente Cavasino ha avanzato richiesta di astensione, sicché, posto che entrambi gli imputati farebbero parte della stessa "ndrina", mai potrebbe essere garantito un giudizio imparziale al ricorrente. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio dell'ammissibilità. 2. Il ricorrente ES NÒ aveva infatti già presentato analoga richiesta di ricusazione, nei confronti degli stessi giudici e nel medesimo procedimento (denominato Rinascita Scott). 3 La richiesta era stata rigettata dalla Corte d'appello di ZA con ordinanza del 06/09/2022 e, contro tale ordinanza, NÒ aveva già presentato ricorso in Cassazione, giudicato da questa Corte manifestamente infondato;
dunque, inammissibile (sez. 2, n. 7813 del 27/01/2023, NÒ). Di conseguenza, l'imputato non avrebbe potuto reiterare prima l'istanza ed ora un nuovo ricorso, essendosi inverata una preclusione processuale analoga a quella prevista dall'art. 649 cod. proc. pen., e non essendo peraltro rappresentati elementi sopravvenuti rispetto a quelli sussistenti al momento della precedente richiesta. 3. Segue condanna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2023
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NL RA, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. rouki Penale Sent. Sez. 6 Num. 12988 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di ZA dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione depositata in data 21/09/2022 da ES NÒ, nei confronti di due magistrati del Tribunale di Vibo Valentia, dinanzi al quale lo stesso NÒ è imputato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nel processo denominato "Rinascita-Scott". 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ricorre ES NÒ, per il tramite dei suoi difensori SA OR e US GN. Preliminarmente il ricorrente precisa di aver presentato istanza di ricusazione nei termini previsti dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., e cioè entro tre giorni da quando, il 19/09/2022, il Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto la separazione ex art. 18 cod. proc. pen. della posizione di LU NC, uno dei capi promotori dell'associazione per delinquere di stampo mafioso che vede, quali concorrenti necessari, oltre trecento imputati, tra cui l'odierno ricorrente, spiegando, nella medesima occasione, che la Corte di appello di ZA aveva dichiarato incompatibili due membri del collegio. Il ricorrente aggiunge anche che la sentenza Corte cost. n. 371 del 1996 pone una sorta di presunzione di incompatibilità nel caso di reato a concorso necessario, in quanto la stessa struttura di tale tipologia di reato comporta che la decisione su un imputato contenga la valutazione della posizione altresì degli altri imputati. Quindi, deduce i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., del provvedimento, ritenuto incomprensibile. Nel dichiarare tardiva l'istanza, il Tribunale richiama un orientamento di legittimità secondo il quale i tre giorni per la ricusazione decorrerebbero dalla motivazione della sentenza c.d. ME, depositata il 5 marzo 2021. Tuttavia, soltanto in data 19 settembre 2022 le parti venivano rese edotte dell'accoglimento, da parte della Corte di appello di ZA, dell'istanza di ricusazione nei confronti di due giudici proposta da LU NC, sicché l'istanza di ricusazione, presentata in data 21 settembre 2022, e cioè nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38 cod. proc. pen., è stata tempestiva. Incomprensibili sono inoltre le affermazioni secondo cui l'incompatibilità di NC atterrebbe ad un profilo eminentemente soggettivo, nonché quelle sulla invalidità della procura speciale, dal verbale di udienza del 19/09/2022, avendo il NÒ esplicitato chiaramente i motivi della ricusazione e richiamato l'ordinanza della Corte di appello concernente il coimputato LU NC. Incomprensibile è infine la motivazione del provvedimento impugnato là dove censura la mancata allegazione di documentazione a sostegno dell'istanza, avendo il ricorrente, per contro, depositato sia l'ordinanza della Corte d'appello sulla istanza di ricusazione avanzata da NC, sia il verbale riassuntivo dell'udienza del 19/09/2022. 2.2. Violazione della legge penale processuale per aver la Corte d'appello deciso con procedimento de plano in assenza dei presupposti: asserita tardività della richiesta. La decisione della Corte d'appello di considerare tardiva la richiesta avanzata di NÒ, facendo decorrere il termine per la sua presentazione dal 5 marzo 2021, si porrebbe in contrasto con l'insegnamento di Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260095 (per cui i termini per la formalizzazione della dichiarazione di ricusazione, nell'ipotesi in cui il giudice abbia raccolto l'invito della parte di astenersi, non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione). La precedente decisione resa nei confronti di un concorrente necessario del sodalizio non era d'altronde nota ad alcuna delle parti, né è stato dimostrato che della sentenza ME fosse stata anche solo acquisita una copia agli atti del processo. 2. NÒ presenta inoltre, attraverso gli avvocati SA OR e US GN una memoria in cui, ribadite le considerazioni svolte nel ricorso principale, evidenzia come a NÒ siano contestati reati in concorso con ZI Lo IA, rispetto al quale in particolare il Presidente Cavasino ha avanzato richiesta di astensione, sicché, posto che entrambi gli imputati farebbero parte della stessa "ndrina", mai potrebbe essere garantito un giudizio imparziale al ricorrente. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio dell'ammissibilità. 2. Il ricorrente ES NÒ aveva infatti già presentato analoga richiesta di ricusazione, nei confronti degli stessi giudici e nel medesimo procedimento (denominato Rinascita Scott). 3 La richiesta era stata rigettata dalla Corte d'appello di ZA con ordinanza del 06/09/2022 e, contro tale ordinanza, NÒ aveva già presentato ricorso in Cassazione, giudicato da questa Corte manifestamente infondato;
dunque, inammissibile (sez. 2, n. 7813 del 27/01/2023, NÒ). Di conseguenza, l'imputato non avrebbe potuto reiterare prima l'istanza ed ora un nuovo ricorso, essendosi inverata una preclusione processuale analoga a quella prevista dall'art. 649 cod. proc. pen., e non essendo peraltro rappresentati elementi sopravvenuti rispetto a quelli sussistenti al momento della precedente richiesta. 3. Segue condanna la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2023