Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 16/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 30/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
TA CABRAS Presidente Valeria MISTRETTA Consigliere NA BRANDOLINI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26292 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:
- LO ON GI (c.f.: LOGPP64C19H856X), nato a [...] il [...], residente in Guspini in Località Pranu Murdegu, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alla memoria difensiva, dagli Avvocati Carlo Castelli (c.f.: [...]; posta certificata: avv.carlo.castelli@pec.giuffre.it), con studio in Cagliari in via Carboni Boi 8, ove è elettivamente domiciliato, e NE ED (c.f.: [...]; posta certificata: avvmadeddu@gigapec.it) con studio in Cagliari Via Cugia n. 34;
Visto l’atto di citazione depositato l’11 dicembre 2024 e gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Francesca Serra, il relatore Consigliere NA DO, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta Usai e gli avvocati Castelli Carlo e ED NE per il convenuto;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato l’11 dicembre 2024 la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione, ON GI LO, all’epoca dei fatti agente della Polizia municipale del Comune di Guspini, per ivi sentirlo condannare al pagamento dell’importo complessivo di euro 87.856,36 (ottantasettemilaottocentocinquantasei/36) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali e spese di giustizia, di cui:
· euro 74.883,06 (settantaquattromilaottocentottantatre,06) in favore di ARGEA, a titolo di contributi agricoli percepiti indebitamente per le annualità dal 2014 al 2019 nell’ambito del PSR 2014-2022, a seguito di dichiarazioni mendaci su terreni di cui non aveva la disponibilità e dei quali aveva falsamente attestato la titolarità del diritto di godimento;
· euro 3.398,30 (tremilatrecentonovantotto,30) in favore dell’Agenzia delle Dogane per aver indebitamente usufruito della fornitura di gasolio agricolo con accisa agevolata di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise – TUA) senza averne titolo, con una differenza di 7.030 litri (per le annualità dal 2016 al 2018) tra la quantità fruita e la quantità di gasolio invece spettante sulla base dei terreni effettivamente in disponibilità;
· euro 9.575,00 (novemilacinqucentosettantacinque,00) in favore del Comune di Guspini quale totale dei compensi da restituire per l’esercizio di attività extralavorativa in parte non autorizzata e in parte autorizzata per attività diversa da quella effettivamente svolta (impresa agricola di natura lucrativa con mezzi e dipendenti).
La Procura ha imputato all’evocato in giudizio la condotta dolosa e l’occultamento doloso del danno.
1.1. La vertenza trae origine da un articolo su “L’Unione sarda” dell’11 maggio 2022 sull’avvio di un procedimento penale nei confronti del convenuto, per truffa ai danni dell’ARGEA, a seguito del quale la Procura ha acquisito gli atti del processo penale e altra documentazione dalla GdF e dall’Agenzia delle Dogane.
Con sentenza pronunciata il 13 giugno 2023, il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, previa riqualificazione dei fatti oggetto delle originarie imputazioni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ha dichiarato LO GI ON colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 316 ter del cod. pen. per l’indebita percezione dei contributi agricoli con prescrizione per le condotte tenute fino al 12 febbraio 2015, nonché del reato di cui all'art. 480 del cod. pen. (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificazioni e in autorizzazioni amministrative) per i danni subiti dal Comune di Guspini in relazione alla falsa attestazione dei presupposti per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa e, unificati tutti i reati dal vincolo della continuazione, l'ha condannato alla pena stimata di giustizia e al risarcimento dei danni in favore del Comune di Guspini, costituitosi parte civile. Per l’indebita fruizione di gasolio agricolo con accisa agevolata lo stesso è stato assolto poiché il Giudice di prime cure non ha ritenuto sussistente il reato ma una contravvenzione amministrativa.
La sentenza di I° grado è stata dichiarata nulla dalla Corte d’Appello di Cagliari (sent. n. 131 del 1° febbraio 2024) con rinvio al Tribunale di Cagliari in composizione Collegiale, poiché i reati di cui agli artt. 316 ter e 480 del Codice penale sono attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale e non monocratica. Il Tribunale di Cagliari, quindi, in composizione collegiale, si è pronunciato con sentenza n. 2011/2025 del 10/07/2025, versata in atti dall’Organo requirente in data 18/11/2025, che ha confermato le condotte imputate al convenuto LO, ritenendolo colpevole del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche in relazione a quelle non prescritte o inferiori alla soglia di punibilità prevista dall’art. 316 ter cod. pen., con unificazione dei reati per il vincolo della continuazione. Oltre alla condanna a nove mesi di reclusione, è stata disposta anche la pena accessoria prevista dagli articoli 28 e 32 quater del cod. pen.
In sostanza, i giudici penali hanno riscontrato che “a base delle distinte condotte accertate, tutte caratterizzate da modalità esecutive sostanzialmente sovrapponibili, appare senza dubbio ravvisabile il perseguimento da parte dell’imputato di un medesimo disegno criminoso attuato in tempi diversi” (sentenza n. 2011/2025 cit.).
1.2. Anche lo svolgimento dell’attività extralavorativa, collegata all’esercizio dell’impresa agricola, ha avuto alterne vicende poiché il Comune di Guspini, a seguito di accertamento dell’esistenza di un’impresa individuale agricola intestata a LO iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cagliari dal 23 gennaio 2006, aveva dapprima chiesto al dipendente di regolarizzazione la propria posizione ritendo l’attività agricola non incompatibile con lo status di pubblico dipendente e, in seguito, previo scambio epistolare con il dipendente, con determinazione n. 37 del 18 marzo 2015, aveva negato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività extralavorativa e, con nota in pari data, aveva diffidato LO alla cessazione immediata dalla stessa avendo ravvisato una fattispecie di incompatibilità assoluta e, infine con determinazione n. 48 del 24 aprile 2015, il Comune aveva annullato in autotutela il menzionato diniego e, con nota n. 8172 del 24 aprile 2015, aveva comunque, ribadito la necessita dell’autorizzazione per esercitare l’attività extralavorativa.
Pertanto, LO, previe ulteriori sollecitazioni dell’Ente, nel maggio del 2015 aveva comunicato su quali terreni svolgeva l’attività agricola, della quale ribadiva il carattere saltuario, occasionale e hobbistico, il relativo limitato impegno profuso, l’assenza di fini di lucro, di reddito e/o guadagno di alcun tipo, con la precisazione che il raccolto era a mala pena sufficiente a soddisfare il modesto fabbisogno proprio e della propria famiglia.
Pertanto, il Comune con determinazione n. 69 dell’11 giugno 2015, concedeva al dipendente l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività agricola a condizione, tra l’altro, che non percepisse ricavi superiori a quelli previsti dalla normativa e, comunque, diversi da quelli dichiarati, che avevano costituito il presupposto oggetto di valutazione.
Tuttavia, dalle indagini condotte dalla GdF è risultato che il dipendente aveva continuato a svolgere l’attività agricola anche nelle more del procedimento di autorizzazione comunale e che detta attività, contrariamente a quanto attestato al Comune, aveva natura lucrativa e dalle indagini dei Carabinieri è emerso che questi si avvaleva dell’opera di dipendenti e prestava la propria attività anche su fondi di terzi.
La Procura, considerate le risultanze istruttorie, con atto ritualmente notificato in data 26 luglio 2023, ha costituito in mora LO e con rituale invito ex art. 67 c.g.c. del 15 luglio 2024 lo ha invitato a formulare le proprie deduzioni in merito alle paventate ipotesi di responsabilità erariale.
1.3. L’invitato a dedurre, odierno convenuto, ha prodotto le proprie argomentazioni in merito a mezzo di difesa tecnica, respingendo in toto la prospettazione attorea.
In pratica:
1) quando alla indebita percezione di contributi pubblici, ha rilevato di essere nel possesso e nel legittimo godimento di tutti i terreni inseriti nel fascicolo aziendale custodito dalla CIA, al di là del disconoscimento delle firme da parte dei concedenti, e che i contributi in parola spettano a coloro che svolgono attività agricola minima purché siano soddisfatti i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
2) quanto alla indebita fruizione del gasolio ad accisa agevolata, ha sostenuto di non essere mai stato sottoposto a controllo da parte di ARGEA;
3) quanto all’attività extralavorativa, ha eccepito che l’attività agricola svolta non necessita di alcuna autorizzazione datoriale essendo egli iscritto alla Camera di commercio col codice 01.11.1 - coltivazione di cereali (escluso il riso), quale piccolo imprenditore agricolo in sistema di esenzione e non riveste la qualifica di coltivatore diretto non essendo iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli presso l’INPS. Ha precisato, altresì, di essere in sistema di esenzione e che i redditi ai quali aveva fatto riferimento la Guardia di Finanza riguardano i redditi agrari, catastali, dei terreni posseduti e non costituiscono redditi derivanti da attività imprenditoriale agricola.
Non considerando dirimenti le argomentazioni addotte all’invitato, la Procura ha formalizzato l’atto di citazione, confermando integralmente la pretesa attorea come formulata in sede di invito a dedurre.
1.4. Con memoria depositata il 29/10/2025 il convenuto LO si è costituito in giudizio a mezzo degli Avvocati Carlo Castelli e NE ED chiedendo in via principale, il rigetto delle domande azionate dalla Procura Regionale e, in via subordinata, la liquidazione del danno nell’importo di giustizia tenuto conto delle contestazioni portate alla pretesa attorea oltre alla graduazione dell’importo della condanna in applicazione del potere riduttivo. Subordinatamente all’immediato rigetto delle domande azionate, la Difesa ha chiesto l’espletamento di attività istruttorie, in particolare la prova per testi di cui ha indicato nomi e domande.
Sostanzialmente le argomentazioni formulate in memoria ricalcano quelle già presentate in sede di controdeduzioni, ulteriormente esplicitate con richiami anche alla giurisprudenza intervenuta nel 2021 in casi ritenuti analoghi.
La Difesa ha, pertanto, ribadito:
· la legittimità delle sovvenzioni erogate al proprio assistito dall'ARGEA per le quali la Procura contesta l'addebito e chiede il rimborso, in proposito richiamando la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 14 del 25/1/2021 che, ai fini della legittimità delle agevolazioni di cui trattasi, ha ritenuto che il dato sostanziale prevalga anche a fronte di una non veritiera dichiarazione in merito alla esistenza del possesso del fondo agricolo a seguito di contratto di affitto. Sul punto ha precisato che tale principio viene affermato sulla base del Regolamento CE n. 73/2009, e del successivo Reg. CA n. 1307/2003, oltre che del D.M. Politiche agricole n. 1922 del 20/3/2015 (in particolare all’art. 9), oltre al D.M. 9/12/2009, con particolare riguardo al contenuto dell’art. 3;
· l’incertezza dei calcoli e la metodologia utilizzata per determinare la sussistenza dell'indebito e la misura dello stesso in relazione alla fruizione del gasolio ad accisa agevolata che si basa, tra l’altro, sulla mera supposizione che non vi era la disponibilità dei terreni dichiarati;
· la legittimità dell’attività extralavorativa svolta che non necessitava di autorizzazione da parte del datore di lavoro, in proposito eccependo la carenza di elementi probatori in relazione all’asserito conseguimento di redditi dall’attività agricola svolta posto che detta circostanza necessita di essere provata in concreto e non sulla base di presunzioni legate al reddito catastale.
La Difesa ha, altresì, precisato che “il contratto di affitto tra il sig. GI ON LO ed il padre PI LO è datato 30/1/2014 e non già 28/4/2018, come per errore riportato nell’atto di citazione in giudizio, come emerge dallo stesso contratto depositato dalla Procura Regionale”.
Ha concluso, quindi, chiedendo in via principale il rigetto delle domande azionate dalla Procura regionale. In via di subordine, ha chiesto la liquidazione del danno nell’importo ritenuto di giustizia tenuto conto delle argomentazioni fornite a confutazione della pretesa attorea e, in applicazione del potere riduttivo, di graduare l’importo della condanna tenuto conto di tutte le circostanze idonee a diminuire la responsabilità del convenuto ed in particolare valutando l’estensione dei terreni da questi goduti.
1.5. All’odierna udienza l’Organo Requirente ha confutato analiticamente le argomentazioni della Difesa, sia in punto di fatto che di diritto, si è opposto alle richieste istruttorie da questi formulate ed ha richiamato integralmente l’atto di citazione, confermando la richiesta di condanna nei termini ivi contenuti. Quanto all’asserito errore di datazione del contratto di affitto tra il convenuto ed il proprio genitore, ha confermato la correttezza della data riportata in atto di citazione e anche con riguardo alla contestata incertezza dei calcoli per la determinazione della indebita fruizione del gasolio ad accisa agevolata, ha confermato la correttezza del calcolo le cui modalità sono state esplicitate nello stesso atto, sebbene vi siano stati errori di comunicazione tra l’Agenzia delle Dogane ed ARGEA e, precisato altresì che l’assoluzione sul punto è intervenuta solo in ragione del fatto che la differenza dei litri di gasolio e, quindi il beneficio economico dell’agevolazione, non avrebbe mai potuto superare la soglia richiesta ai fini della punibilità (euro 3.999.96).
L’avv. Carlo Castelli ha evidenziato in primis che la sentenza d’appello non è passata in giudicato e, quindi, puntualizzato di aver, negli atti difensivi, richiamato oltre al decreto ministeriale del 2015 anche il regolamento dell'Unione europea e la sentenza della Corte d'appello penale di Caltanissetta laddove in essi si dà rilievo al dato sostanziale della disponibilità dei terreni a prescindere dal fatto che ci siano contratti di affitto con firme false. Richiamate le conclusioni del giudizio penale, ha sottolineato che se l’attività agricola non viene fatta per produrre un reddito non c'è bisogno di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Ha insistito, quindi per l’accoglimento delle conclusioni in atti.
Anche l’avv. NE ED ha insistito per il rigetto della pretesa avanzata dalla Procura.
Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
2. Va preliminarmente rilevato che non può ammettersi la prova testimoniale dedotta dalla difesa del convenuto stante la completezza del materiale probatorio e poiché la stessa, in quanto finalizzata sostanzialmente ad accertare il possesso di fatto dei terreni in contestazione, è del tutto irrilevante ai fini del decidere, non essendo questo il requisito richiesto ai fini dell’erogazione degli aiuti, come meglio verrà evidenziato dalle motivazioni che seguono.
Nel merito, il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dal convenuto causativa, secondo la prospettazione attorea, di danno all’RA e, segnatamente:
· di Argea per euro 74.883,06 (settantaquattromilaottocentottantatre,06) a cagione dell’indebita percezione, dolosa, di contributi all’agricoltura a mezzo di domande per l’accesso non veritiere;
· del Comune di Guspini per euro 9.575,00 (novemilacinqucentosettantacinque,00) a causa dello svolgimento di attività extralavorativa (attività agricola a mezzo di impresa individuale) non autorizzata;
· dell’Agenzia delle Dogane per euro 3.398,30 (tremilatrecentonovantotto,30), per aver usufruito indebitamente di parte della fornitura di gasolio agricolo con accisa agevolata di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise – TUA)
La domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.
2.1. Quanto alla indebita percezione dei contributi per agricoltura nell’ambito del PRS (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2022 la Procura sostiene che il convenuto per le annualità dal 2014 al 2019 li ha percepiti a mezzo di domande per l’accesso rivelatesi non veritiere poichè lo stesso avrebbe con coscienza e volontà indotto in errore il Soggetto erogatore (AGEA/ARGEA) attestando, nelle domande di accesso, di essere titolare di una pluralità di terreni di cui invece non aveva alcuna disponibilità poiché i sottostanti contratti di affitto, dichiarati e prodotti ad ARGEA dal convenuto, in sede di indagine penale ed anche erariale, sono risultati falsi stante che i proprietari e i comproprietari chiamati a testimoniare hanno disconosciuto le firme apposte sugli stessi (taluni) e dichiarato di non aver mai stipulato con il LO alcun contratto d’affitto (altri) e/o affermato l’esistenza di accordi di diversa natura e durata rispetto a quanto addotto e prodotto dal convenuto.
Ne consegue, pertanto, a detta della Procura, la palese violazione della normativa di settore, sia comunitaria che domestica.
Di diverso avviso la Difesa del convenuto che, invece, sostiene la legittima percezione dei contributi in parola da parte del suo assistito poiché per essi rileverebbe il dato sostanziale – asseritamente prevalente anche a fronte di una non veritiera dichiarazione in merito alla esistenza del possesso del fondo agricolo a seguito di contratto di affitto – in proposito richiamando le statuizioni del Regolamento CE n. 73/2009, e del successivo Reg. n. 1307/2003, del D.M. Politiche agricole n. 1922 del 20/3/2015, in particolare l’art. 9 e del D.M. 9/12/2009, con specifico riguardo al contenuto dell’art. 3, nonché recente giurisprudenza e, nello specifico, la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 14 del 25/1/2021.
Il punto nodale al fine della decisione, quindi, per come anche ulteriormente precisato in sede di dibattimento dalla Difesa tecnica del convenuto, risiederebbe nella necessità di verificare se, al fine di ottenere legittimamente gli aiuti di cui si discute, sia sufficiente vantare una posizione di disponibilità di fatto dei terreni cui l’aiuto medesimo appare ricollegato, indipendentemente dalla veridicità di quanto dichiarato e prodotto in sede di richiesta della misura, ovvero se, ponendosi le richieste dei benefici nell’ambito di un procedimento amministrativo, normato nel dettaglio attraverso norme primarie e disposizioni regolamentari, che delle prime costituiscono attuazione, cui il privato cittadino aderisce, sia prescritto, quale presupposto legittimante la richiesta della misura, la dimostrazione del titolo di proprietà del terreno ovvero di una sua comunque conduzione.
2.2. Ritiene questo Collegio che alla luce dei fatti, come provati in atti, la prospettazione difensiva non possa trovare accoglimento.
Rimane, infatti, acclarato e non contestato che il convenuto ha certificato il possesso e il legittimo godimento dei terreni inseriti nel fascicolo aziendale custodito dalla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) a mezzo di contratti di affitto (tutti riportati in atto di citazione) disconosciuti dai legittimi proprietari dei terreni stessi, come da ricostruzione capillare fatta dalla Procura e confermata dalla documentazione prodotta ed in cui, ove non bastasse, si riscontrano correzioni apposte a mano e prive di controfirma dell’altro contraente o, ancora, vengono depennati nominativi (vedi contratto del 30 gennaio 2014, per cinque anni, con una pluralità di soggetti e pluralità di terreni, registrato il 6 febbraio successivo), ovvero l’altro contraente è soggetto in gravi condizioni di salute con progressivo decadimento psicofisico e compromissione della capacità d’intendere e di volere (vedi contratto di “rettifica contratto d’affitto terreni agricoli n. 000515 -Serie T3, Codice identificativo TWM18T000515000DD - del 28 aprile 2018 con il padre del convenuto, registrato l’11 maggio successivo).
I contributi in tal modo ottenuti afferiscono agli aiuti comunitari a favore delle attività agricole che accedono ai fondi FEAGA e FEASR, fonti di finanziamento delle misure di sviluppo rurale per il perseguimento degli obiettivi della Politica agricola comune (PAC) stabiliti dal TFUE e nello specifico ai contributi per agricoltura nell’ambito del PRS (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-2022 che promuove lo sviluppo sostenibile del sistema agricolo regionale e delle aree rurali attraverso una serie di interventi compresi nel secondo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) per i cui pagamenti gli Stati membri operano attraverso organismi pagatori nazionali o regionali, riconosciuti dalla Commissione europea. Detti fondi trovano norme comuni nel Reg. (CE) 1306/2013 (come successivamente modificato, da ultimo, con il Reg. (CE) 2020/2022).
La normativa comunitaria prevede che ogni Stato membro elabori un piano strategico nazionale conforme agli orientamenti strategici della Comunità, da attuare mediante programmi di sviluppo rurale (definiti a livello regionale), che presentano una serie di misure raggruppate intorno a quattro assi.
Sebbene la stessa non specifichi quale debba essere il titolo in base al quale l’agricoltore ha la disponibilità della superficie dichiarata, ma rinvia alle disposizioni dettate al riguardo dagli Stati membri [cfr. art. 19, comma 1 lett. c) del reg. 73/2009 del 19 gennaio 2009, il quale dispone che l’agricoltore, nelle domande di aiuto, deve indicare “ogni altra informazione richiesta dal presente regolamento o dallo Stato membro interessato”] è indubbio e resta fermo il principio per cui tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili (in particolare cfr. art. 2 del Reg. UE n. 639/2014), tanto che il menzionato Reg. (CE) 1306/2013 prevede, all’art. 60, la c.d. clausola di elusione, in base alla quale “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”. A sua volta la sanzione amministrativa prevista nel Regolamento C.E. n. 640/2014 nei casi di frodi in danno del bilancio dell'Unione europea impone un regime ancora più stringente stabilendo che “Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo" (art. 35, comma 6). A sua volta, il Legislatore interno, a completamento della normativa comunitaria, ha dettato analitiche disposizioni al fine di delineare i requisiti di disponibilità dei terreni interessati all’aiuto [cfr. in particolare: DPR 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che, nel subordinare l'ammissione a qualsiasi beneficio all'iscrizione dell'azienda alla suddetta anagrafe, ha imposto l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3, lett. f), il "titolo di conduzione degli immobili" nonché qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della titolarità], che sono state poi oggetto di esplicita codificazione nei provvedimenti applicativi, emanati dalla competente AGEA, nei quali sono stati individuati i presupposti giuridici (proprietà, affitto, mezzadria, comodato, usufrutto), ritenuti unicamente idonei a dare dimostrazione della disponibilità dei terreni (cfr. "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale", allegato alla circolare AGEA n. 210 del 2005, come successivamente integrato e modificato; circolari AGEA n. 35 del 24 aprile 2001; n. 23 del 24 aprile 2003; n. 49 del 4 novembre 2009; n. 679 del 25 novembre 2011; circolare ACIU 2011.679 successivamente modificata dalla circolare ACIU n. 2012.28; circolare ACIU n. 2015.141 del 20 marzo 2015).
Come noto, peraltro, a partire dalla campagna 2015, è entrato in vigore il nuovo quadro giuridico della PAC, secondo quanto previsto dai regolamenti UE n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013, in attuazione dei quali il Legislatore italiano ha adottato: il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” (Regolamento transitorio che modificato il regime del pagamento unico per il 2013); il DM 12 gennaio 2015, n. 162, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020" (in seguito modificato dal DM 8 marzo 2016, n. 1018); il DM 23 gennaio 2015, n. 180 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e, infine, il D.M. 20 marzo 2015, n. 1922 recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020” che ha introdotto una disciplina transitoria in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, al fine di garantire una corretta e graduale applicazione delle nuove disposizioni in materia di gestione del fascicolo aziendale, e in tema di superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014.
2.3. La disciplina di riferimento, nella sua evoluzione, ha sempre mantenuto fermo il principio della necessità di poter verificare e controllare la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti la richiesta/concessione dell’aiuto.
In particolare, infatti, l’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 e l'articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabiliscono che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi devono essere verificabili controllabili e l'art. 43 del Regolamento della Commissione n. 640, dell'11 marzo 2014, nel prevedere l'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha espressamente stabilito che detti regolamenti continuano ad applicarsi, fra l’altro, al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori.
Anche se in tale contesto sono stati, attraverso i Decreti semplificativi sopra richiamati, introdotti elementi di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria, resta fermo che l’erogazione del contributo è condizionata dalla sussistenza di un titolo, da documentarsi con le forme previste (e con tutte le conseguenze di cui all'art.75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora lo stesso sia provato attraverso l’autocertificazione) che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie.
Come già evidenziato in precedenza, da questa Sezione (cfr. questa Sezione, sentenza n. 209/2021) “Alla base di tale complesso, vi è l'esigenza di attribuire le risorse a coloro che realmente sono i destinatari delle politiche comunitarie di sostegno all’agricoltura nonché quella, connessa, di semplificare il relativo controllo (ex multis Sez. App. Sicilia n. 77 del 2015). La stessa Corte di Giustizia dell’U.E. ha espressamente affermato che l’obbligo imposto dalla normativa nazionale di produzione del titolo giuridico valido, diretta segnatamente a impedire che gli allevatori (e/o agricoltori) possano abusivamente sfruttare terreni altrui, al fine di eludere la normativa comunitaria di settore, è conforme al generale principio di proporzionalità. A tale scopo gli Stati membri sono legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell’agricoltura, relative al godimento e all’utilizzazione delle superfici foraggere, nonché ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione (Corte di Giustizia Europea 24 giugno 2010, procedimento C375/08). (…) Non appare, pertanto, revocabile in dubbio che per l’ordinamento nazionale le particelle a disposizione dell’agricoltore siano da intendere quelle per le quali sussista un valido “titolo di conduzione”, e che il provvedimento concessivo del contributo pubblico, e la conservazione del medesimo, è subordinato e fortemente condizionato dall’attività autocertificativa dell’imprenditore agricolo il quale, con essa, pone in essere una attività di natura documentale sostitutiva di quella proveniente dalla pubblica autorità, ed equivalente a questa per volontà del legislatore”.
Va in proposito anche evidenziato che alla attività di autocertificazione appare ricollegata anche la particolare disciplina, di matrice comunitaria, che sanziona le dichiarazioni eccessive intenzionali (Reg. CE n. 1122/2009 per il FEAGA e n. 65/2011 per gli aiuti a carico del FEASR), resa ancora più stringente dal menzionato Regolamento C.E. n. 640/2014 che non consente alcuna soglia di tolleranza dell’illecito commesso volontariamente.
Si osserva anche che con il già ricordato DM 12 gennaio 2015, n. 162, l'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 503 del 1999, è stata integrata dalle Anagrafi regionali, istituite con leggi regionali o con regolamenti regionali, finalizzate a garantire la disponibilità di tutte le informazioni di cui all’art. 3 del DPR di cui sopra e la loro trasmissione sincronizzata agli Organismi Pagatori. Si ricorda che, dopo aver definito i contenuti informativi dell’anagrafe aziendale, l’art. 3 cit. stabilisce, altresì, che “Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della titolarità, del trasferimento definitivo o temporaneo e della quantificazione dei quantitativi di riferimento di cui al comma 1, lettera h), deve essere comunicato, a cura degli interessati, entro i termini previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, anche ai fini della verifica della loro legittimità ai sensi della normativa suddetta”.
2.4. Tale essendo il dettagliato e puntuale quadro normativo, pure richiamato nella prospettazione difensiva, nessuno spazio può darsi alla ricostruzione operata dalla difesa del convenuto neanche a seguito degli approdi giurisprudenziali dalla stessa evocati (sentenza n. 14 del 25 gennaio 2021della Corte di Appello di Caltanisetta).
Premesso che il caso da questi richiamato si riferisce a contributi riscossi negli anni dal 2010 al 2013, la parziale riforma della sentenza di primo grado – che pure aveva assolto l’imputato per difetto dell’elemento psicologico - non mette in discussione «l’opzione ermeneutica secondo la quale, ai fini della legittimità dell'accesso ai contributi comunitari ex Reg. 1782/2003 (successivamente abrogato dal Reg. CE n. 73/2009, poi sostituito dal Reg. CE n. 1307/2013) è necessario che la "disponibilità" dei terreni emerga da un titolo civilisticamente valido (proprietà, affitto, comodato, etc...), non essendo quindi sufficiente la disponibilità "di fatto" del fondo, a ciò ostando la necessità di assicurare idonei controlli e di evitare l'accesso abusivo ai contributi, nell'ottica di perseguire efficacemente le finalità della normativa comunitaria in materia si sostegno all'agricoltura, nel rispetto del principio di "proporzionalità"» ma, semplicemente, ritiene sussistenti i presupposti per accedere alle provvidenze di cui alle domande di aiuto presentate nelle annualità oggetto di imputazione, poiché era stato accertato che l’imputato disponeva effettivamente dei terreni appartenuti in vita a Soggetto successivamente deceduto, in relazione ai quali i discendenti per successione ereditaria, che li avevano acquisiti, non solo non avevano formulato opposizione ma, anzi, nel dibattimento di primo grado, ne avevano confermato la disponibilità in capo all’imputato.
Ricordato, quindi, che il DM 20 marzo 2015, n. 1922, pure richiamato dalla Difesa, reca una disciplina transitoria in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, al fine di garantire una corretta e graduale applicazione delle nuove disposizioni in materia di gestione del fascicolo aziendale, e in tema di superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014, va evidenziato che l’invocato art. 9 rubricato, non a caso, “Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura” non solo ribadisce che la finalità della norma è quella di favorire “la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel corso dell’annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni” ma espressamente stabilisce che la disposizione di favore che consente all’agricoltore di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti per i terreni dichiarati nelle domande in assenza di opposizione da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi si applica solo “per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006-2013” e senza che ciò “valga a costituire legittima conduzione di tali terreni” (comma 2).
Inoltre, anche in tali casi, qualora i controlli avessero accertato irregolarità sui titoli di conduzione conseguenti ad occupazioni abusive o illegittime, avrebbero trovato applicazione le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie (comma 5).
Ne consegue, all’evidenza, la diversità della posizione dell’odierno convenuto.
2.5. Alla luce delle descritte evenienze ed occorrenze, ritiene conclusivamente la Sezione che non sia sufficiente che l’interessato asserisca di avere la materiale disponibilità dei terreni, occorrendo che dimostri che detta disponibilità scaturisca da un titolo giuridicamente idoneo nei sensi voluti dalle disposizioni di riferimento, gravando sul singolo richiedente l’obbligo di documentare, nelle debite forme, il titolo che attribuisce la disponibilità della superficie (con tutte le conseguenze di cui all'art.75 del D.P.R. n. 445 del 2000, il quale stabilisce che "qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera").
Inoltre, secondo la costante e consolidata giurisprudenza contabile «la disponibilità dei terreni deve essere “titolata”, nel senso che, ai fini della richiesta dell’aiuto comunitario, occorre produrre un atto legale che giustifichi la disponibilità giuridica del terreno, non essendo sufficiente la mera detenzione di fatto” (ex multis, Sezione Appello per la Regione siciliana n. 36/A/2023 che richiama i precedenti della medesima Sezione n. 117/A/2021, n. 134/A/2021, n. 178/A/2018, n. 194/A/2017» e la stessa Corte di Giustizia europea ha espressamente statuito che l’obbligo imposto dalla normativa nazionale di produzione del titolo giuridico valido, diretta segnatamente a impedire che si possano abusivamente sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria di settori, è conforme al principio di proporzionalità (cfr. causa C-375/08 del 24 giugno 2014).
Dalla ricostruzione della vicenda, come delineata nella narrativa del fatto, appare evidente come l’odierno convenuto abbia usufruito degli aiuti di che trattasi producendo titoli risultanti inidonei, poiché non veritieri, a giustificare la legittima disponibilità dei terreni dichiarati, come emerso in termini coerenti e univoci nel corso delle indagini e del successivo procedimento penale, con il disconoscimento da parte di tutti i proprietari dei titoli dichiarati ed esibiti dal beneficiario in occasione della procedura di richiesta dei contributi, in tal modo procurandosi volontariamente e intenzionalmente, un indebito vantaggio, e causando un pregiudizio erariale di importo pari all’intero aiuto percepito.
In ragione di tutte le argomentazioni che precedono dalle quali emerge evidente la sussistenza del nesso di casualità tra l’evento lesivo, costituito dalla sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti, e il comportamento tenuto dal convenuto che si connota per l’elemento psicologico del dolo e dell’occultamento doloso del danno, il Collegio accoglie integralmente la pretesa attorea per la posta di danno di euro 74.883,06 di cui alla indebita percezione di contributi agricoli nell’ambito del PSR 2014-2022 per le annualità dal 2014 al 2019.
2.6. Quanto alla fattispecie, ulteriore, di danno erariale consistente nell’indebita fruizione della fornitura di gasolio agricolo con le agevolazioni di cui all’art. 24 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (c.d. “TUA”) la Difesa del convenuto lamenta l’incertezza dei calcoli e la metodologia utilizzata per determinare la sussistenza dell'indebito e la misura dello stesso, l’assenza di controllo “ad opera dei funzionari ARGEA - secondo quanto previsto dall'art. 7 del D M n 454/2021 - i quali mai si sono recati presso le sedi del Centro di Assistenza Agricola per le verifiche del caso non avendo accertato irregolarità o segnalazioni al riguardo” nonché il fatto che “il calcolo delle agevolazioni per il gasolio indebitamente percepito si fonda sul solo presupposto che in realtà il sig. LO non aveva la disponibilità dei terreni dichiarati” mentre il suo assistito “aveva la piena e legittima disponibilità dei terreni dichiarati, e ciò a prescindere dalla autenticità della firme apposte dai contratti di affitto”.
Fermo restando quanto già detto in relazione alla precedente posta di danno relativa alla indebita percezione dei contributi PAC da cui consegue il rigetto della prospettazione difensiva sulla asserita disponibilità dei terreni di che trattasi, anche per questa posta di danno è acclarato in atti che il convenuto, per le annualità dal 2016 al 2018, ha usufruito indebitamente di 7.030 litri di gasolio agricolo con accisa agevolata rispetto a quella spettante sulla base dei terreni effettivamente in disponibilità con un danno nei confronti dell’Agenzia delle Dogana di euro 3.398,30 (tremilatrecentonovantotto/30).
La circostanza viene confermata dall’incrocio dei dati dell’applicazione denominata Carburanti Agricoli della banca dati SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale), contenente le informazioni per la gestione dell’assegnazione del carburante agevolato alle imprese agricole e delle applicazioni informatiche a disposizione dell’Agenzia delle Dogane, create a partire dai dati trasmessi telematicamente dagli operatori del settore (depositi commerciali di olio da gas ad uso agricolo).
Il calcolo, come da documentazione versata in atti, è stato effettuato in conformità a quanto stabilito dalla Legge 24/12/2012, n. 228, art. 1, comma 487 (a decorrere dal 01/01/2013) e, quindi, applicando l’aliquota di euro 0,4816 pari alla differenza tra l’aliquota ordinaria (euro 0,6174 per litro) e il 22% della medesima (euro 0,1358) già versata all’atto dell’acquisto (aliquota definita dal punto 5 della tabella A allegata al T.U.A.). Nel documento vengono esplicitate le modalità di rilevazione dei dati che sono debitamente esposti in tabelle di cui sono precisati i termini di riferimento per ciascuna colonna.
Va anche osservato che in relazione alle metodologie di calcolo non vi sono state, da parte del convenuto, contestazioni né sono state formulate deduzioni contrarie.
Pertanto, disattesa la doglianza di Parte convenuta circa la genericità e incertezza dei calcoli, anche per tale posta di danno va integralmente accolta la richiesta della Procura.
2.7. Con riguardo allo svolgimento di attività extralavorativa non autorizzata, mentre la Procura insiste sulla sussistenza di un divieto assoluto ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 anche per l’esercizio imprenditoriale dell’attività agricola, che costituisce, nel caso di specie, fatto incontroverso oltre che dimostrato dalle indagini svolte nell’ambito del giudizio penale, la Difesa, di contrario avviso, espone che il convenuto, suo assistito, «non necessitava né necessita di alcuna autorizzazione comunale (datore di lavoro), tanto che la stessa l'Amministrazione comunale di Guspini, correttamente, con la determina n. 48/P del 24.04.2015 ha annullato in autotutela la determina n. 37/P del 18 marzo 2015 avente ad oggetto “diniego autorizzazione all'esercizio di attività agricola autonoma”» in proposito sottolineando tutte le motivazioni a supporto della legittimità di detto provvedimento comunale di revoca, richiamando anche giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sentenza n. 1640 del 2023), insistendo sul fatto che la percezione di un reddito deve essere provata in concreto e non sulla base della presunzione legata al reddito catastale.
2.7.1. Il convenuto è un pubblico ufficiale in quanto Agente della Polizia municipale del Comune di Guspini e nell’avanzare all’amministrazione di appartenenza le richieste di autorizzazione a svolgere attività extralavorativa presso la propria azienda agricola ha sempre sostenuto che si trattasse di attività di tipo hobbistico, priva di compenso, da svolgersi esclusivamente presso i terreni dei propri genitori.
Risulta tuttavia acclarata, dalle indagini svolte in sede penale, e ne è stata fornita prova, la sussistenza, in capo al convenuto, di un’organizzazione di tipo imprenditoriale, fatta di mezzi agricoli e di dipendenti agricoli, svolta anche su terreni altrui e finalizzata al reddito, percepito per lo più in contanti, come riferito da taluni suoi dipendenti, e, quindi, difficilmente ricostruibile in assenza di documentazione.
Pertanto, ciò che rileva, nel caso di specie, non è tanto la natura dell’attività extra lavorativa svolta, bensì il carattere dell’attività espletata, che, per come organizzata, si connota per abitualità e professionalità e non per mera occasionalità e risulta svolta per conto terzi, ossia su terreni non di proprietà ma di soggetti terzi. In proposito, come correttamente rappresentato nella ricostruzione della Procura, punto dirimente è la rappresentazione non veritiera, in quanto non conferme alla reale attività espletata, che il convenuto ha formulato alla propria amministrazione all’atto della richiesta di autorizzazione, così introducendo nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio o meno della prescritta autorizzazione, elementi distorsivi che, di fatto, hanno condotto a una decisione positiva che, diversamente tale non sarebbe stata.
Va sul punto considerato anche che il Comune di Guspini, dopo le alterne vicende di cui si è detto in parte narrativa, e dopo che l’odierno convenuto aveva dichiarato l’assenza di un fine di lucro e di produzione dei redditi nell’azienda, ha sì concesso (determinazione n. 69 dell’11 giugno 2015) l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività agricola, ma posto la condizione che il dipendente non percepisse “ricavi superiori a quelli previsti dalla normativa e che hanno costituito il presupposto oggetto di valutazione (…) come da dichiarazione del dipendente”. Tuttavia, dalle attività istruttorie svolte dalla G.d.F. è emerso che questi aveva continuato a svolgere comunque l’attività agricola anche nel 2015, nelle more del procedimento di autorizzazione comunale e, quindi, in assenza di autorizzazione, che detta attività, contrariamente a quanto attestato all’Amministrazione comunale, aveva natura lucrativa e, inoltre, dalle indagini svolte dai Carabinieri è stato acclarato che il LO si avvaleva dell’opera di dipendenti e prestava la propria attività anche su fondi di terzi.
Tra l’altro, proprio le circostanze rappresentate nella prima voce di addebito di cui si è detto in precedenza, ossia i molteplici contratti di affitto, sia pure non veritieri, le costanti domande per l’ottenimento di sussidi agli agricoltori, risultano difficilmente compatibili con una attività agricola di tipo hobbistico, come invece dichiarato.
Pertanto, appare evidente che l’attività extra lavorativa è stata svolta in assenza di autorizzazione poiché diversa da quella per la quale quest’ultima era stata richiesta e concessa.
Di conseguenza, anche per tale posta di danno, calcolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 c.c. e 1226 c.c., in considerazione della oggettiva difficoltà della prova della sua quantificazione, la Sezione ritiene l’addebito formulato dalla Procura fondato nella sua interezza.
2.8. In conclusione, in accoglimento della pretesa attorea, il Collegio condanna il convenuto ON GI LO al pagamento complessivo di euro 87.856,36 (ottantasettemilaottocentocinquantasei/36) di cui:
· euro 74.883,06 (settantaquattromilaottocentottantatre,06) in favore di ARGEA a titolo di contributi agricoli percepiti indebitamente per le annualità dal 2014 al 2019 nell’ambito del PSR 2014-2022, a seguito di dichiarazioni mendaci su terreni di cui non aveva la disponibilità e dei quali aveva falsamente attestato la titolarità del diritto di godimento;
· euro 3.398,30 (tremilatrecentonovantotto,30) in favore dell’Agenzia delle Dogane per aver indebitamente usufruito di fornitura di gasolio agricolo con accisa agevolata di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise – TUA) senza averne titolo, con una differenza di 7.030 litri tra la quantità fruita e la quantità di gasolio invece spettante sulla base dei terreni effettivamente in disponibilità;
· euro 9.575,00 (novemilacinqucentosettantacinque,00) in favore del Comune di Guspini quale totale dei compensi da restituire per l’esercizio di attività extralavorativa diversa da quella dichiarata all’Amministrazione comunale e da questa autorizzata e, comunque, svolta sia nelle more del procedimento autorizzativo, quindi in assenza di autorizzazione, e sia in violazione delle condizioni poste dall’Amministrazione, avendo egli svolto l’esercizio di impresa agricola, incompatibile con il pubblico impiego, organizzata con mezzi e dipendenti e svolta anche per conto di terzi, ossia su terreni altrui e finalizzata alla produzione di reddito.
Sulla somma sopra determinata è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dal pagamento della somma indebitamente percepita fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna LO GI ON al pagamento dell’importo complessivo di euro 87.856,36 (ottantasettemilaottocentocinquantasei/36) per le causali di cui in parte motiva, di cui:
· euro 74.883,06 (settantaquattromilaottocentottantatre,06) in favore di ARGEA;
· euro 3.398,30 (tremilatrecentonovantotto,30) in favore dell’Agenzia delle Dogane;
· euro 9.575,00 (novemilacinqucentosettantacinque,00) in favore del Comune di Guspini;
Sulla somma sopra determinata sono altresì dovute la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza del convenuto, devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato e si quantificano in euro 77,10 (diconsi euro settantasette/10).
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente NA DO) (f.to digitalmente TA CA)
Depositata in Segreteria il 16/02/2026 Il Dirigente f.to digitalmente Paolo Carrus