CASS
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2024, n. 17724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17724 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT NO EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN CI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Domenico Peila, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17724 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 23/01/2024 I RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/05/2023, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 29/06/2022 dal Tribunale di Torino, con la quale AT NO EL era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2, comma ibis I n. 638/1983 e condannato alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 200,00 di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 53 e 58 I 689/1981 e difetto di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso il motivo di gravame avente ad oggetto la mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria, ipotizzando una presunzione di inadempimento e senza valutare gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato 2. L'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione vigente al momento della decisione impugnata, riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato in quanto investe un duplice profilo: a) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea alla realizzazione di tale obiettivo;
b) la valutazione ex ante in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura, ove disposte. La sentenza impugnata, con una motivazione sintetica ma adeguata e non manifestamente illogica, ha formulato una prognosi negativa circa l'efficacia 2 ì rieducativa e deterrente della pena pecuniaria in considerazione alle modalità del fatto (interruzione dei pagamenti e perdurante comportamento inadempiente). La Corte territoriale ha dato, quindi, conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta, sotto tutti i profili, da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Questa Corte ha già affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152). Non coglie nel segno il richiamo, effettuato in ricorso, al principio di diritto, secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez.U, n. 24476 del 22/04/2010,dep.30/06/2010,Rv.247274 - 01). Nella specie, infatti, la valutazione della Corte di appello ha riguardato il profilo dell'idoneità della misura a svolgere la funzione rieducativa del condannato e non quello, non rilevante vertendosi in ipotesi di sostituzione di pena detentiva con quella pecuniaria, del rispetto delle prescrizioni (prescrizioni che non sono previste con riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/01/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN CI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Domenico Peila, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17724 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 23/01/2024 I RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/05/2023, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 29/06/2022 dal Tribunale di Torino, con la quale AT NO EL era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 2, comma ibis I n. 638/1983 e condannato alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 200,00 di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 53 e 58 I 689/1981 e difetto di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso il motivo di gravame avente ad oggetto la mancata conversione della pena detentiva con quella pecuniaria, ipotizzando una presunzione di inadempimento e senza valutare gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato 2. L'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione vigente al momento della decisione impugnata, riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e dalla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il giudizio prognostico demandato al giudice ha, dunque, un contenuto complesso ed individualizzato in quanto investe un duplice profilo: a) la valutazione della funzionalità della misura sostitutiva rispetto al reinserimento sociale del condannato e la conseguente scelta della misura più idonea alla realizzazione di tale obiettivo;
b) la valutazione ex ante in ordine al futuro rispetto delle prescrizioni specifiche della singola misura, ove disposte. La sentenza impugnata, con una motivazione sintetica ma adeguata e non manifestamente illogica, ha formulato una prognosi negativa circa l'efficacia 2 ì rieducativa e deterrente della pena pecuniaria in considerazione alle modalità del fatto (interruzione dei pagamenti e perdurante comportamento inadempiente). La Corte territoriale ha dato, quindi, conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta, sotto tutti i profili, da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Questa Corte ha già affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152). Non coglie nel segno il richiamo, effettuato in ricorso, al principio di diritto, secondo cui la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez.U, n. 24476 del 22/04/2010,dep.30/06/2010,Rv.247274 - 01). Nella specie, infatti, la valutazione della Corte di appello ha riguardato il profilo dell'idoneità della misura a svolgere la funzione rieducativa del condannato e non quello, non rilevante vertendosi in ipotesi di sostituzione di pena detentiva con quella pecuniaria, del rispetto delle prescrizioni (prescrizioni che non sono previste con riferimento alla pena pecuniaria sostitutiva). 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/01/2024