Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE PREMA DI CASSAZIONE01702/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigiri Ma trat Dott. Vincenzo TREZZA R.G. N. 13187/0 Cron. 3500Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere- Rep. Consigliere- Ud.27/09/02 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO e MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
ricorrenti
contro
DE AL OM, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' ANTONIO URZI' BRANCATI, giusta procuraavvocat① - 2002 speciale di atto notar FELICE SPINELLA MESSINA-(BARCELLONA P.G.) del 21/7/2000, rep. 55399; 3550 -1- - resistente con procura avverso la sentenza n. 725/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 18/01/00 R.G.N. 194/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9 dicembre 1993 DO De AL conveniva in giudizio davanti al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro, chiedendo che venisse riconosciuto il di lei diritto a percepire l'indennità di accompagnamento negatole in sede amministrativa. Disposta consulenza tecnica, il Pretore adito rigettava la domanda. A seguito di appello della De AL, disposta nuova consulenza tecnica, con sentenza in data 3.12.1999, il Tribunale di Messina affermava che la De AL aveva maturato nel corso del giudizio il requisito sanitario per il conseguimento del diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dall'ottobre del 1998. Ricorrono per cassazione il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro con sette motivi. Resiste la De AL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo di ricorso i Ministeri ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, per il fatto che il Tribunale, in violazione del principio devolutivo dell'appello, avesse ritenuto sussistente in sede di gravame il requisito sanitario negato dalla sentenza di primo grado. Il dedotto motivo è infondato. Come già questa Corte ha precisato (v. Cass. 4 aprile 2002 n. 4834), l'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi enel corso del procedimento amministrativo giudiziario, è diretto a superare le preclusioni che possano derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa e, nell'ordinamento processuale, del principio della stretta connessione tra domanda e pronuncia e, quindi, dell'effetto devolutivo dell'appello. Tale deroga alle indicate preclusioni ispirata a ragioni di economia processuale e di razionalità e uguaglianza tra soggetti egualmente bisognosi di assistenza, a prescindere dal tempo in il bisogno si è manifestato;
ragioni; queste cui ultime, desumibili dal principio costituzionale di 4 eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost.. Con il terzo e il quarto motivo i Ministeri ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 1 della legge n. 18/80, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. In particolare, i Ministeri ricorrenti deducono che il Tribunale, in violazione delle norme denunciate, si era limitato ad una mera elencazione delle patologie riscontrate, senza motivare sulla incidenza di tali malattie ai fini della necessità della De AL di fruire di un aiuto permanente per gli atti quotidiani della vita ○ della sua impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore. Anche tali motivi sono infondati, essendosi il Tribunale richiamato al parere del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, il quale aveva posto in evidenza che, per l'aggravatasi vasculopatia cerebrale, la De AL - a causa delle sue condizioni psichiche necessitava di un aiuto permanente per attendere ai propri bisogni primari e agli atti quotidiani della vita. di accompagnamento, ai Peraltro, l'indennità 5 sensi dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1980 n. n.18 e dell'art. 1 della legge 12 novembre 1988 508, spetta anche al soggetto affetto da malattia psichica, se alla inabilità al lavoro si aggiunge l'impossibilità di senza deambulare l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero se il un'assistenza continua persoggetto abbisogna di gli atti quotidiani della vita (non occorrendo la sussistenza di entrambe le condizioni: V. Cass. 26.5.1999 n 5152). • Infine, con il quinto, il sesto e il settimo motivo, i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 75 e 83 C.P.C., conseguente nullità della sentenza e omessa e contraddittoria motivazione sul punto, deducendo che, а causa del riscontrato deficit psichico, sarebbe inesistente il rapporto processuale per invalidità della concessa procura, avendo la De AL agito in giudizio (resistendo al proposto appello) personalmente e non già mediante legale rappresentante. Prescindendo dal momento (successivo alla stessa proposizione dell'atto di appello) dal quale è stata riconosciuta la decorrenza dell'infermità psichica, va, comunque, rilevato che l'art. 75 nell'escludere la capacità processuale c.p.c., 6 delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti si riferisce esclusivamente a quelle ھے che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione 0 di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non a quelle colpite da incapacità naturale. (V. Cass. 26.6.1999 n. 5152). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i Ministeri ricorrenti alle spese del giudizio in euro 42,00 ' oltre euro 3000 (tremila) per onorari. il Presidente Vince Metal Capitan Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Deposit CancelleriaCancelleria Oger, 5 FEB 2003 IL CANCELLIERE SENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 'EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ) DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-0-73 N. 533