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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/11/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1291 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione l'8.07.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), elettivamente domiciliato in Via di Santa Parte_1 C.F._1 Pt_1
Giustina n. 34 presso lo studio dell'avv. Antonio Gaddini, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
(C.F. ed (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati in Pisa, Via Cesare Studiati n. 1 presso lo studio C.F._3 dell'avv. Tommaso Confortini che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lucia Alessandra
Vergine in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposti Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso monitorio del 25.10.2022, ed hanno Controparte_1 CP_2 allegato di essere stati indotti da sottoscrivere contratto di investimento con la Parte_1 società Capital Growth Fund ma di essere venuti a conoscenza, bonificati importi per complessivi €
125.000, del carattere “truffaldino” dell'operazione, tanto che nonostante le richieste inoltrate, alcuna somma è stata loro rimborsata e/o restituita. I ricorrenti hanno dunque dedotto di essere creditori di er il capitale versato, rispetto al quale l'ingiunto aveva assunto personalmente Parte_1
l'obbligo di restituzione.
1 Il ricorso monitorio è terminato con l'emissione, in data 27.12.2022, del D.I. n. 1846 provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 165.000,00 oltre interessi e spese in favore di ed Controparte_1 CP_2
.
[...]
Con atto di citazione notificato in data 31.03.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso detto D.I. chiedendo sospendersi la provvisoria esecutività ex art 649 c.p.c., accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, revocarsi il D.I. con vittoria di spese di lite.
L'opponente, quanto al preteso riconoscimento del debito posto a base del ricorso monitorio, ha contestato la conformità della copia all'originale e, parimenti, ha disconosciuto il documento ex art. 215 c.p.c. eccependone la non autenticità, assumendo di non averlo mai redatto né sottoscritto.
a poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il contratto Parte_1 di investimento che ha originato gli spostamenti patrimoniali è stato sottoscritto tra gli opposti e la società Capital Growth Fund, avente sede in America e operante mediante una banca depositaria romena.
Più nel dettaglio, l'opponente ha eccepito: - che gli opponenti si sono liberamente determinati a concludere il contratto;
- che i contatti per l'accordo negoziale sono intercorsi tra gli opposti e tale poi sottrattosi ad ogni richiesta dei clienti;
- che trattandosi di un investimento Persona_1 finanziario non era possibile garantire alcun guadagno essendo l'operazione, per definizione, connotata da rischio.
L'opponente, infine, ha contestato il quantum ingiunto, eccependo che a fronte degli € 125.000 versati, gli odierni opposti hanno richiesto la maggior somma di € 165.000 senza specificare la modalità di calcolo degli interessi e, per altro, richiedendo in aggiunta gli interessi legali, operando così un'illegittima capitalizzazione.
Con comparsa depositata il 29.05.2023 si sono costituiti ed Controparte_1 CP_2
, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione o, in ogni caso, la condanna
[...] dell'opponente al pagamento di € 165.000, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La difesa opposta ha contestato la ricostruzione dei fatti elaborata dalla controparte. Precisando di volersi avvalere del documento disconosciuto, gli opposti hanno eccepito che: - il riconoscimento del debito del 14.02.2021 è stato trasmesso via e-mail dall'odierno opponente, il quale lo ha confermato in occasione dello scambio di missive con il loro difensore;
- per altro, il debito è stato riconosciuto con precedenti scritture del 7.05.2019 e del 7.09.2019, entrambe redatte e sottoscritte dal Pt_1
- all'obbligo di restituzione delle somme versate fanno inoltre riferimento i messaggi audio Whatsapp inoltrati dalla controparte all'utenza telefonica di;
- la quantificazione del debito CP_2
2 è effettuata sulla dichiarazione resa dalla controparte, la quale aveva finanche precisato come non vi fosse un errore dell'importo e che la maggiorazione del quantum restitutorio era calcolata sugli interessi che avrebbero dovuto maturare sulla somma investita, oltreché dovuta ad una dimostrazione del legame affettivo che, a detta del lo legava agli odierni opposti;
- l'eccezione di Pt_1 carenza di legittimazione passiva non coglie nel segno, atteso che l'azione di restituzione degli importi si fonda sull'obbligo assunto dal per porre rimedio al proprio illecito civile, Pt_1 consistito nell'aver convinto gli opposti ad effettuare gli investimenti per poi distrarre i fondi versati, appropriandosene;
- il contratto di investimento, per altro, è sottoscritto anche da Parte_1 quale “Europe Financial Director”.
Pendente la causa di merito, a fronte dell'istanza ex art. 649 c.p.c. presentata dall'opponente è stato aperto apposito sub procedimento cautelare, nel quale ha reiterato il Parte_1 disconoscimento di ogni scrittura prodotta dagli opponenti.
Quanto al riconoscimento del debito del 14.02.2021, pur a fronte dell'istanza di verificazione degli opposti, non è stato possibile procedere ad ulteriore attività istruttoria, trattandosi di un documento esistente solo in copia (in tale forma ricevuta a mezzo e-mail dagli odierni opposti). Quanto agli ulteriori atti di riconoscimento di debito, l'opponente non si è presentato in udienza senza giustificato motivo e limitandosi a produrre una dichiarazione scritta del disconoscimento in parola. Di talché è stato dichiarato decaduto dalla facoltà di disconoscere le relative scritture.
Il sub procedimento si è concluso con il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.
Il giudizio di merito è stato istruito in via documentale.
Le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 30.05.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione in data 8.07.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Nei fatti, è pacifico che in data 22.10.2018 ed Controparte_1 CP_2 hanno sottoscritto con la società Capital Growth Fund, con sede in Delaware (USA), due distinti contratti (doc. 1, 2, 3 e 4 monitorio). Dalla lettura del testo degli atti negoziali si evince che si trattava di “investimento privato”, allo scopo di partecipare agli investimenti della società per un periodo di
36 mesi, traendone profitto sotto forma di interessi sul capitale versato. In adempimento agli obblighi assunti, gli odierni opposti risultano aver versato rispettivamente € 30.000 ed € 95.000 (doc. 5 e 6 monitorio) in favore di , con sede in Romania, indicata quale depositaria della Controparte_3 società americana.
2. Tali i fatti di causa, la controversia trae origine dal mancato rimborso, in favore degli odierni opposti, delle somme versate in forza del contratto sopra richiamato e degli interessi attesi dall'investimento – invero mai effettuato per essere state le somme distratte verso conti di soggetti
3 terzi, tra i quali quello dell'opponente. Gli opposti, assumendo di essere stati indotti alla sottoscrizione da parte di quale Financial Director della società americana, hanno Parte_1 CP_4 invocato la responsabilità da fatto illecito dell'odierno opponente e, sulla scorta del riconoscimento di debito trasmesso da quest'ultimo, ne hanno chiesto la condanna al pagamento di complessivi €
165.000,00.
Di contro, il ha disconosciuto il riconoscimento di debito, ha eccepito il difetto di Pt_1 legittimazione passiva – per essersi limitato a mettere in contatto i convenuti con Persona_1 con il quale è stato concluso il contratto – e ha contestato il quantum della pretesa creditoria azionata, assumendo il calcolo unilaterale degli interessi in assenza di criteri per la loro determinazione.
3. La controversia verte, pertanto, dell'accertamento dell'esistenza di un obbligo restitutorio in capo all'opponente ed in favore degli opposti, previo inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti e della natura delle obbligazioni dalle stesse assunte.
4. Così delineato il thema decidendum, l'opposizione è fondata.
5. Prima di esaminare funditus la domanda di restituzione, deve procedersi all'inquadramento giuridico della fattispecie.
5.1. Gli opposti hanno dichiarato di agire in forza della ricognizione di debito prodotta quale all. 10 al ricorso monitorio, trasmesso in allegato con e-mail del 14.02.2021 (doc. 5 opposti), il cui mittente
è indicato nella persona del i destinatari sono gli odierni opposti. Pt_1
Nelle more del giudizio, a fronte del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., i creditori opposti hanno altresì allegato precedenti atti di ricognizione di debito, risalenti al maggio e al settembre 2019, eccependo – per altro – come l'atto del mese di febbraio 2021, ancorché contestato dall'opponente, sia stato scientemente trasmesso dallo stesso e confermato con successiva missiva inviata al difensore in data 25.03.2021 (doc. 6 opposti).
Il titolo della domanda di restituzione è quindi da individuarsi, secondo la ricostruzione attorea, nella ricognizione di debito svolta dal n plurime occasioni. Pt_1
5.2. Come noto, il riconoscimento del debito, al pari della promessa di pagamento, non trova espressa regolamentazione da parte del legislatore, il quale si è limitato a disciplinarne gli effetti processuali.
L'art. 1988 c.c., infatti, recita “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Dal riconoscimento del debito deriva quindi l'inversione dell'onere probatorio (relevatio ab onere probandi) in capo al creditore procedente, il quale è sollevato dall'onere di dimostrare il titolo posto a base della pretesa, gravando sul debitore l'onere di fornire prova dell'inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto sottostante alla ricognizione di debito o alla promessa di pagamento.
4 5.3. Nel silenzio del legislatore, la natura giuridica degli atti di riconoscimento è stata oggetto di dibattito. Questo giudice condivide la tesi, ormai prevalente, che riconosce alla ricognizione di debito e alla promessa di pagamento natura negoziale (ex multis, Cass. civ. Sez. I, 04.12.2015, n. 24710), trattandosi di negozio unilaterale recettizio di mero accertamento.
In quanto tale, detto atto non è idoneo a fondare l'obbligazione passiva ivi riconosciuta, che deve invece avere la propria fonte (art. 1173 c.c.) in un titolo preesistente o, almeno, sorto contestualmente alla promessa/ricognizione; e ciò a maggior ragione nel caso, come quello in esame, in cui il riconoscimento del debito riguarda un debito altrui, non già un debito proprio di colui che effettua il riconoscimento.
Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. civ., sez. III, 10.12.2024, n. 31818;
Cass. civ., sez. III, 29.05.2023, n. 15057; Cass. civ., Sez. I, 25.01.2022, n. 2091).
Di recente, la Suprema Corte, con orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha affermato:
“la promessa di pagamento, di cui all'art. 1988 c.c. - a cui in via esclusiva si riferisce la Corte territoriale -, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con
l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioè, del precedente debitore). Tale successione può, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione,
l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 2160,2177 e 2560 c.c. e dalle norme sui titoli di credito).
Ne discende che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 26/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 1568 del
22/04/1975).
E tanto perché la promessa di pagamento è un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario.
D'altronde, alla promessa di pagamento non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi. Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate.
5 Il legislatore ha stabilito che "la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge" ex art. 1987 c.c. ed ha indicato, poi, all'art. 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali ("dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale").
Deve concludersi, conseguentemente, che la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, determina l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione.
Sul punto questa Corte ha rilevato che nessuna norma prevede la possibilità di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, con la conseguenza che una tale promessa è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.” (Cass. civ., sez. sez. II, 10/11/2023,
n. 31296).
Ne consegue l'impossibilità che lo schema della promessa di pagamento sia fonte autonoma di obbligazioni in assenza di un negozio sottostante volto a regolare i rapporti tra il debitore originario e colui che intende assumere la medesima obbligazione verso i terzi, in aggiunta o in sostituzione del debitore originario.
Analoghi principi sono applicabili al caso della ricognizione di debito che condivide con la promessa di pagamento il substrato normativo (art. 1988 c.c.), gli effetti processuali (relevatio ab onere probandi) e la natura negoziale.
5.4. Nella fattispecie, emerge per tabulas che l'obbligo di restituire determinate somme di denaro proviene da un soggetto ( diverso dal debitore originario (la società Capital Parte_1
Growth Fund) e non vi è in atti alcun accordo volto a legittimare il subentrare nel debito Pt_1 altrui.
Dalla lettura del “contratto di investimento” si ricava che on è parte dell'accordo Parte_1 intercorso tra gli odierni opposti e la società Capital Growth Fund.
Non depone in senso contrario la sottoscrizione apposta da quest'ultimo in calce ai contratti di cui si discute, pur eccepita da ed nei loro scritti difensivi. Controparte_1 CP_2
Dall'esame del testo contrattuale, infatti, emerge che il aveva apposto la propria Pt_1 sottoscrizione in qualità di Europe Financial Director, al quale le parti contrattuali avevano conferito rappresentanza limitatamente all'esecuzione del contratto e a far data dalla sottoscrizione dello stesso in avanti;
non può quindi parlarsi di un potere rappresentativo già efficace nella fase prodromica e contestuale al momento della sottoscrizione medesima.
6 Per l'effetto, pur ammettendo che le scritture oggetto di contestazione tra le parti siano attribuibili all'opponente, dette scritture sono nulle per difetto di causa in quanto accertative di un obbligo inesistente, in quanto non accompagnato dall'ulteriore accordo tra debitore originario e il Pt_1 ovvero, quantomeno, da un effettivo conferimento al di poteri rappresentativi della Pt_1 società debitrice.
Ciò è di tutta evidenza con riguardo alle ricognizioni di debito del 2019, entrambe titolate e riferite espressamente al contratto di investimento del quale l'opponente non è parte.
Ma la stessa sorte spetta alla ricognizione di debito trasmessa a mezzo e-mail nel febbraio 2021 che, pur non facendo espresso riferimento ai contratti di investimento, testualmente prevede l'obbligo del i “restituire il suddetto importo entro un termine ragionevole”. L'utilizzo del termine Pt_1
“restituzione” contiene il riferimento implicito al versamento delle somme dagli odierni convenuti, maggiorate per volontà dell'attore quale “testimonianza del bene” che a suo dire lo legava ad ed , che trova la fonte nell'obbligazione restitutori Controparte_1 CP_2 assunta dalla società americana.
In ogni caso, anche ove si ritenesse “pura” la ricognizione di debito del 2021, e dunque svincolata dalla restituzione delle somme dovute in forza del contratto di finanziamento, non è stata dimostrata l'esistenza di un'obbligazione a monte (obbligazione che la difesa opposta avrebbe rinvenuto nel
“fatto illecito” del . Pt_1
A ben vedere, la ricostruzione attorea – secondo cui il i sarebbe limitato a mettere in Pt_1 contatto gli odierni convenuti con tale quest'ultimo proprietario e presidente della Persona_1 società Capital Growth Fund - trova conferma nella documentazione prodotta dagli opposti.
Dalle missive inviate da nel febbraio e nel marzo 2021 non si evince alcuna Parte_1 consapevolezza dell'illecito commesso ai danni degli odierni opposti. Al contrario, la fonte della ricognizione di debito operata dall'opponente risulta avere ad oggetto un obbligo morale ed etico, come si desume dal tenore testuale della e-mail sopra citata (doc. 5 opposti), ove si legge “La seconda cosa che vi voglio trasmettere, anche se non ero obbligato anzi, è quello che troverete in allegato a testimonianza della mia lealtà, sincerità e buona fede nei vostri confronti” e ancora “Ho fatto questo perché' voglio che su di me non esistano dubbi, pensieri negativi, ma che possiate, nonostante i ritardi, ritenermi una persona onesta e degna della vostra credibilità che per me è la cosa più importante che possa esserci”. Successivamente, nella e-mail di cui al doc. 6 della parte opposta si legge “Mi sono sentito in dovere, dopo che ho scoperto la reale identità del signor Persona_1
e la poca correttezza dello stesso, di occuparmi a livello personale della vicenda, impegnandomi personalmente, nonostante non ci fossero impegni giuridici in questo senso, a far rientrare i Suoi
7 assistiti dei capitali persi. Proprio per questo motivo, per il mio senso morale ed etico, ho sottoscritto
a favore dei Suoi assistiti una scrittura privata di riconoscimento del debito a livello personale”.
Ne deriva che la ricognizione del debito risalente al 2021 potrebbe, ove mai, costituire riconoscimento di un'obbligazione naturale e, come tale, non coercibile in quanto giuridicamente non vincolante.
Ciò in quanto, come esposto al par. 5.3., la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mero negozio di accertamento di quella preesistente;
di talché, se l'obbligazione preesistente era un'obbligazione naturale, la dichiarazione ex art. 1988 c.c. non è sufficiente, di per sé, a mutarne la natura giuridica, rendendola vincolante. Trattasi di un effetto ulteriore, non espressamente previsto dal legislatore con riguardo agli atti ex art. 1988 c.c.
In sintesi, gli opposti si sono limitati a ribadire il carattere illecito della condotta del Pt_1 senza null'altro dedurre in merito agli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 2043 c.c.; non risulta quindi raggiunta la prova del fatto (doloso o colposo) imputato all'opponente, né il rapporto di causalità tra questo e il danno lamentato dai convenuti.
6. In conclusione, non vi è prova del rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante al quale riferire il riconoscimento di debito posto a base del ricorso monitorio, oltreché che delle ulteriori dichiarazioni del x art. 1988 c.c., prodotte dagli opposti. Trattandosi di atti nulli, quindi Pt_2 inidonei a costituire autonoma fonte di obbligazione, l'opponente non è tenuto ad alcuna restituzione in favore degli opposti.
7. L'accoglimento dell'opposizione determina, in uno, la revoca del D.I. opposto e il rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposti (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e dell'attività processuale in concreto espletata, con la precisazione che sono applicati i minimi per la fase istruzione/trattazione trattandosi di causa istruita solo per tabulas e priva di profili di complessità. La liquidazione effettuata in dispositivo tiene conto altresì del sub procedimento ex art. 649 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 1846/2022 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 27.12.2022;
CO gli opposi alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 406,50 per spese vive, € 11.268,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
8 Si comunichi.
Pisa, 21/11/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1291 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione l'8.07.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
C.F. ), elettivamente domiciliato in Via di Santa Parte_1 C.F._1 Pt_1
Giustina n. 34 presso lo studio dell'avv. Antonio Gaddini, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente contro
(C.F. ed (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati in Pisa, Via Cesare Studiati n. 1 presso lo studio C.F._3 dell'avv. Tommaso Confortini che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Lucia Alessandra
Vergine in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
- opposti Oggetto: “Altri contratti atipici”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso monitorio del 25.10.2022, ed hanno Controparte_1 CP_2 allegato di essere stati indotti da sottoscrivere contratto di investimento con la Parte_1 società Capital Growth Fund ma di essere venuti a conoscenza, bonificati importi per complessivi €
125.000, del carattere “truffaldino” dell'operazione, tanto che nonostante le richieste inoltrate, alcuna somma è stata loro rimborsata e/o restituita. I ricorrenti hanno dunque dedotto di essere creditori di er il capitale versato, rispetto al quale l'ingiunto aveva assunto personalmente Parte_1
l'obbligo di restituzione.
1 Il ricorso monitorio è terminato con l'emissione, in data 27.12.2022, del D.I. n. 1846 provvisoriamente esecutivo con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 165.000,00 oltre interessi e spese in favore di ed Controparte_1 CP_2
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[...]
Con atto di citazione notificato in data 31.03.2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso detto D.I. chiedendo sospendersi la provvisoria esecutività ex art 649 c.p.c., accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, revocarsi il D.I. con vittoria di spese di lite.
L'opponente, quanto al preteso riconoscimento del debito posto a base del ricorso monitorio, ha contestato la conformità della copia all'originale e, parimenti, ha disconosciuto il documento ex art. 215 c.p.c. eccependone la non autenticità, assumendo di non averlo mai redatto né sottoscritto.
a poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il contratto Parte_1 di investimento che ha originato gli spostamenti patrimoniali è stato sottoscritto tra gli opposti e la società Capital Growth Fund, avente sede in America e operante mediante una banca depositaria romena.
Più nel dettaglio, l'opponente ha eccepito: - che gli opponenti si sono liberamente determinati a concludere il contratto;
- che i contatti per l'accordo negoziale sono intercorsi tra gli opposti e tale poi sottrattosi ad ogni richiesta dei clienti;
- che trattandosi di un investimento Persona_1 finanziario non era possibile garantire alcun guadagno essendo l'operazione, per definizione, connotata da rischio.
L'opponente, infine, ha contestato il quantum ingiunto, eccependo che a fronte degli € 125.000 versati, gli odierni opposti hanno richiesto la maggior somma di € 165.000 senza specificare la modalità di calcolo degli interessi e, per altro, richiedendo in aggiunta gli interessi legali, operando così un'illegittima capitalizzazione.
Con comparsa depositata il 29.05.2023 si sono costituiti ed Controparte_1 CP_2
, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione o, in ogni caso, la condanna
[...] dell'opponente al pagamento di € 165.000, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La difesa opposta ha contestato la ricostruzione dei fatti elaborata dalla controparte. Precisando di volersi avvalere del documento disconosciuto, gli opposti hanno eccepito che: - il riconoscimento del debito del 14.02.2021 è stato trasmesso via e-mail dall'odierno opponente, il quale lo ha confermato in occasione dello scambio di missive con il loro difensore;
- per altro, il debito è stato riconosciuto con precedenti scritture del 7.05.2019 e del 7.09.2019, entrambe redatte e sottoscritte dal Pt_1
- all'obbligo di restituzione delle somme versate fanno inoltre riferimento i messaggi audio Whatsapp inoltrati dalla controparte all'utenza telefonica di;
- la quantificazione del debito CP_2
2 è effettuata sulla dichiarazione resa dalla controparte, la quale aveva finanche precisato come non vi fosse un errore dell'importo e che la maggiorazione del quantum restitutorio era calcolata sugli interessi che avrebbero dovuto maturare sulla somma investita, oltreché dovuta ad una dimostrazione del legame affettivo che, a detta del lo legava agli odierni opposti;
- l'eccezione di Pt_1 carenza di legittimazione passiva non coglie nel segno, atteso che l'azione di restituzione degli importi si fonda sull'obbligo assunto dal per porre rimedio al proprio illecito civile, Pt_1 consistito nell'aver convinto gli opposti ad effettuare gli investimenti per poi distrarre i fondi versati, appropriandosene;
- il contratto di investimento, per altro, è sottoscritto anche da Parte_1 quale “Europe Financial Director”.
Pendente la causa di merito, a fronte dell'istanza ex art. 649 c.p.c. presentata dall'opponente è stato aperto apposito sub procedimento cautelare, nel quale ha reiterato il Parte_1 disconoscimento di ogni scrittura prodotta dagli opponenti.
Quanto al riconoscimento del debito del 14.02.2021, pur a fronte dell'istanza di verificazione degli opposti, non è stato possibile procedere ad ulteriore attività istruttoria, trattandosi di un documento esistente solo in copia (in tale forma ricevuta a mezzo e-mail dagli odierni opposti). Quanto agli ulteriori atti di riconoscimento di debito, l'opponente non si è presentato in udienza senza giustificato motivo e limitandosi a produrre una dichiarazione scritta del disconoscimento in parola. Di talché è stato dichiarato decaduto dalla facoltà di disconoscere le relative scritture.
Il sub procedimento si è concluso con il rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.
Il giudizio di merito è stato istruito in via documentale.
Le parti hanno precisato le conclusioni in vista dell'udienza cartolare del 30.05.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione in data 8.07.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. Nei fatti, è pacifico che in data 22.10.2018 ed Controparte_1 CP_2 hanno sottoscritto con la società Capital Growth Fund, con sede in Delaware (USA), due distinti contratti (doc. 1, 2, 3 e 4 monitorio). Dalla lettura del testo degli atti negoziali si evince che si trattava di “investimento privato”, allo scopo di partecipare agli investimenti della società per un periodo di
36 mesi, traendone profitto sotto forma di interessi sul capitale versato. In adempimento agli obblighi assunti, gli odierni opposti risultano aver versato rispettivamente € 30.000 ed € 95.000 (doc. 5 e 6 monitorio) in favore di , con sede in Romania, indicata quale depositaria della Controparte_3 società americana.
2. Tali i fatti di causa, la controversia trae origine dal mancato rimborso, in favore degli odierni opposti, delle somme versate in forza del contratto sopra richiamato e degli interessi attesi dall'investimento – invero mai effettuato per essere state le somme distratte verso conti di soggetti
3 terzi, tra i quali quello dell'opponente. Gli opposti, assumendo di essere stati indotti alla sottoscrizione da parte di quale Financial Director della società americana, hanno Parte_1 CP_4 invocato la responsabilità da fatto illecito dell'odierno opponente e, sulla scorta del riconoscimento di debito trasmesso da quest'ultimo, ne hanno chiesto la condanna al pagamento di complessivi €
165.000,00.
Di contro, il ha disconosciuto il riconoscimento di debito, ha eccepito il difetto di Pt_1 legittimazione passiva – per essersi limitato a mettere in contatto i convenuti con Persona_1 con il quale è stato concluso il contratto – e ha contestato il quantum della pretesa creditoria azionata, assumendo il calcolo unilaterale degli interessi in assenza di criteri per la loro determinazione.
3. La controversia verte, pertanto, dell'accertamento dell'esistenza di un obbligo restitutorio in capo all'opponente ed in favore degli opposti, previo inquadramento giuridico del rapporto intercorso tra le parti e della natura delle obbligazioni dalle stesse assunte.
4. Così delineato il thema decidendum, l'opposizione è fondata.
5. Prima di esaminare funditus la domanda di restituzione, deve procedersi all'inquadramento giuridico della fattispecie.
5.1. Gli opposti hanno dichiarato di agire in forza della ricognizione di debito prodotta quale all. 10 al ricorso monitorio, trasmesso in allegato con e-mail del 14.02.2021 (doc. 5 opposti), il cui mittente
è indicato nella persona del i destinatari sono gli odierni opposti. Pt_1
Nelle more del giudizio, a fronte del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., i creditori opposti hanno altresì allegato precedenti atti di ricognizione di debito, risalenti al maggio e al settembre 2019, eccependo – per altro – come l'atto del mese di febbraio 2021, ancorché contestato dall'opponente, sia stato scientemente trasmesso dallo stesso e confermato con successiva missiva inviata al difensore in data 25.03.2021 (doc. 6 opposti).
Il titolo della domanda di restituzione è quindi da individuarsi, secondo la ricostruzione attorea, nella ricognizione di debito svolta dal n plurime occasioni. Pt_1
5.2. Come noto, il riconoscimento del debito, al pari della promessa di pagamento, non trova espressa regolamentazione da parte del legislatore, il quale si è limitato a disciplinarne gli effetti processuali.
L'art. 1988 c.c., infatti, recita “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Dal riconoscimento del debito deriva quindi l'inversione dell'onere probatorio (relevatio ab onere probandi) in capo al creditore procedente, il quale è sollevato dall'onere di dimostrare il titolo posto a base della pretesa, gravando sul debitore l'onere di fornire prova dell'inesistenza – originaria o sopravvenuta – del rapporto sottostante alla ricognizione di debito o alla promessa di pagamento.
4 5.3. Nel silenzio del legislatore, la natura giuridica degli atti di riconoscimento è stata oggetto di dibattito. Questo giudice condivide la tesi, ormai prevalente, che riconosce alla ricognizione di debito e alla promessa di pagamento natura negoziale (ex multis, Cass. civ. Sez. I, 04.12.2015, n. 24710), trattandosi di negozio unilaterale recettizio di mero accertamento.
In quanto tale, detto atto non è idoneo a fondare l'obbligazione passiva ivi riconosciuta, che deve invece avere la propria fonte (art. 1173 c.c.) in un titolo preesistente o, almeno, sorto contestualmente alla promessa/ricognizione; e ciò a maggior ragione nel caso, come quello in esame, in cui il riconoscimento del debito riguarda un debito altrui, non già un debito proprio di colui che effettua il riconoscimento.
Si richiama, sul punto, il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto” (Cass. civ., sez. III, 10.12.2024, n. 31818;
Cass. civ., sez. III, 29.05.2023, n. 15057; Cass. civ., Sez. I, 25.01.2022, n. 2091).
Di recente, la Suprema Corte, con orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, ha affermato:
“la promessa di pagamento, di cui all'art. 1988 c.c. - a cui in via esclusiva si riferisce la Corte territoriale -, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con
l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioè, del precedente debitore). Tale successione può, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione,
l'espromissione, l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 2160,2177 e 2560 c.c. e dalle norme sui titoli di credito).
Ne discende che la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 26/11/1999; Sez. 2, Sentenza n. 1568 del
22/04/1975).
E tanto perché la promessa di pagamento è un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario.
D'altronde, alla promessa di pagamento non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi. Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate.
5 Il legislatore ha stabilito che "la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge" ex art. 1987 c.c. ed ha indicato, poi, all'art. 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), l'inversione dell'onere della prova in deroga ai principi generali ("dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale").
Deve concludersi, conseguentemente, che la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, determina l'inversione dell'onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione.
Sul punto questa Corte ha rilevato che nessuna norma prevede la possibilità di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, con la conseguenza che una tale promessa è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.” (Cass. civ., sez. sez. II, 10/11/2023,
n. 31296).
Ne consegue l'impossibilità che lo schema della promessa di pagamento sia fonte autonoma di obbligazioni in assenza di un negozio sottostante volto a regolare i rapporti tra il debitore originario e colui che intende assumere la medesima obbligazione verso i terzi, in aggiunta o in sostituzione del debitore originario.
Analoghi principi sono applicabili al caso della ricognizione di debito che condivide con la promessa di pagamento il substrato normativo (art. 1988 c.c.), gli effetti processuali (relevatio ab onere probandi) e la natura negoziale.
5.4. Nella fattispecie, emerge per tabulas che l'obbligo di restituire determinate somme di denaro proviene da un soggetto ( diverso dal debitore originario (la società Capital Parte_1
Growth Fund) e non vi è in atti alcun accordo volto a legittimare il subentrare nel debito Pt_1 altrui.
Dalla lettura del “contratto di investimento” si ricava che on è parte dell'accordo Parte_1 intercorso tra gli odierni opposti e la società Capital Growth Fund.
Non depone in senso contrario la sottoscrizione apposta da quest'ultimo in calce ai contratti di cui si discute, pur eccepita da ed nei loro scritti difensivi. Controparte_1 CP_2
Dall'esame del testo contrattuale, infatti, emerge che il aveva apposto la propria Pt_1 sottoscrizione in qualità di Europe Financial Director, al quale le parti contrattuali avevano conferito rappresentanza limitatamente all'esecuzione del contratto e a far data dalla sottoscrizione dello stesso in avanti;
non può quindi parlarsi di un potere rappresentativo già efficace nella fase prodromica e contestuale al momento della sottoscrizione medesima.
6 Per l'effetto, pur ammettendo che le scritture oggetto di contestazione tra le parti siano attribuibili all'opponente, dette scritture sono nulle per difetto di causa in quanto accertative di un obbligo inesistente, in quanto non accompagnato dall'ulteriore accordo tra debitore originario e il Pt_1 ovvero, quantomeno, da un effettivo conferimento al di poteri rappresentativi della Pt_1 società debitrice.
Ciò è di tutta evidenza con riguardo alle ricognizioni di debito del 2019, entrambe titolate e riferite espressamente al contratto di investimento del quale l'opponente non è parte.
Ma la stessa sorte spetta alla ricognizione di debito trasmessa a mezzo e-mail nel febbraio 2021 che, pur non facendo espresso riferimento ai contratti di investimento, testualmente prevede l'obbligo del i “restituire il suddetto importo entro un termine ragionevole”. L'utilizzo del termine Pt_1
“restituzione” contiene il riferimento implicito al versamento delle somme dagli odierni convenuti, maggiorate per volontà dell'attore quale “testimonianza del bene” che a suo dire lo legava ad ed , che trova la fonte nell'obbligazione restitutori Controparte_1 CP_2 assunta dalla società americana.
In ogni caso, anche ove si ritenesse “pura” la ricognizione di debito del 2021, e dunque svincolata dalla restituzione delle somme dovute in forza del contratto di finanziamento, non è stata dimostrata l'esistenza di un'obbligazione a monte (obbligazione che la difesa opposta avrebbe rinvenuto nel
“fatto illecito” del . Pt_1
A ben vedere, la ricostruzione attorea – secondo cui il i sarebbe limitato a mettere in Pt_1 contatto gli odierni convenuti con tale quest'ultimo proprietario e presidente della Persona_1 società Capital Growth Fund - trova conferma nella documentazione prodotta dagli opposti.
Dalle missive inviate da nel febbraio e nel marzo 2021 non si evince alcuna Parte_1 consapevolezza dell'illecito commesso ai danni degli odierni opposti. Al contrario, la fonte della ricognizione di debito operata dall'opponente risulta avere ad oggetto un obbligo morale ed etico, come si desume dal tenore testuale della e-mail sopra citata (doc. 5 opposti), ove si legge “La seconda cosa che vi voglio trasmettere, anche se non ero obbligato anzi, è quello che troverete in allegato a testimonianza della mia lealtà, sincerità e buona fede nei vostri confronti” e ancora “Ho fatto questo perché' voglio che su di me non esistano dubbi, pensieri negativi, ma che possiate, nonostante i ritardi, ritenermi una persona onesta e degna della vostra credibilità che per me è la cosa più importante che possa esserci”. Successivamente, nella e-mail di cui al doc. 6 della parte opposta si legge “Mi sono sentito in dovere, dopo che ho scoperto la reale identità del signor Persona_1
e la poca correttezza dello stesso, di occuparmi a livello personale della vicenda, impegnandomi personalmente, nonostante non ci fossero impegni giuridici in questo senso, a far rientrare i Suoi
7 assistiti dei capitali persi. Proprio per questo motivo, per il mio senso morale ed etico, ho sottoscritto
a favore dei Suoi assistiti una scrittura privata di riconoscimento del debito a livello personale”.
Ne deriva che la ricognizione del debito risalente al 2021 potrebbe, ove mai, costituire riconoscimento di un'obbligazione naturale e, come tale, non coercibile in quanto giuridicamente non vincolante.
Ciò in quanto, come esposto al par. 5.3., la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mero negozio di accertamento di quella preesistente;
di talché, se l'obbligazione preesistente era un'obbligazione naturale, la dichiarazione ex art. 1988 c.c. non è sufficiente, di per sé, a mutarne la natura giuridica, rendendola vincolante. Trattasi di un effetto ulteriore, non espressamente previsto dal legislatore con riguardo agli atti ex art. 1988 c.c.
In sintesi, gli opposti si sono limitati a ribadire il carattere illecito della condotta del Pt_1 senza null'altro dedurre in merito agli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 2043 c.c.; non risulta quindi raggiunta la prova del fatto (doloso o colposo) imputato all'opponente, né il rapporto di causalità tra questo e il danno lamentato dai convenuti.
6. In conclusione, non vi è prova del rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante al quale riferire il riconoscimento di debito posto a base del ricorso monitorio, oltreché che delle ulteriori dichiarazioni del x art. 1988 c.c., prodotte dagli opposti. Trattandosi di atti nulli, quindi Pt_2 inidonei a costituire autonoma fonte di obbligazione, l'opponente non è tenuto ad alcuna restituzione in favore degli opposti.
7. L'accoglimento dell'opposizione determina, in uno, la revoca del D.I. opposto e il rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dai convenuti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opposti (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) e dell'attività processuale in concreto espletata, con la precisazione che sono applicati i minimi per la fase istruzione/trattazione trattandosi di causa istruita solo per tabulas e priva di profili di complessità. La liquidazione effettuata in dispositivo tiene conto altresì del sub procedimento ex art. 649 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il D.I. n. 1846/2022 emesso dal Tribunale di
Pisa in data 27.12.2022;
CO gli opposi alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 406,50 per spese vive, € 11.268,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
8 Si comunichi.
Pisa, 21/11/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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