CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2026, n. 14782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14782 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13476/2024 R.G. proposto da: VA LA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RO Altieri unitamente agli avvocati RO Tieghi, AP LI -ricorrente- contro Comune Di Pomezia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro LE UR -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n. 7367/2023 depositata il 20/12/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026 dal Consigliere NA LS. Civile Sent. Sez. 5 Num. 14782 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: BALSAMO MILENA Data pubblicazione: 18/05/2026 2 Sentito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale Mario Fresa che ha concluso per l’accoglimento del settimo e dell’ottavo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
Sentiti gli avv. RO Altieri, AP LI, RO Tieghi, difensori del ricorrente VA LA Srl che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentito l'avv. Ciro LE UR difensore del controricorrente Comune di Pomezia che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dalla impugnazione, da parte della società VA LA, dell’avviso di accertamento emesso dal Comune di Pomezia in relazione all’omessa dichiarazione degli impianti pubblicitari (indicati nell’atto medesimo) ed all’occupazione, per l’annualità 2017, degli spazi e delle aree pubbliche posti all’interno del Borgo di Pratica di Mare, avendo la società interdetto l’unico accesso al Borgo mediante l’illegittima apposizione di un cancello metallico sul quale è stato affisso un cartello che informa dell’inizio di lavori di manutenzione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto i ricorsi della VA LA. La società VA LA ha proposto appello nei confronti di entrambe le decisioni dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, che, con sentenza n. 7367/2023, ha respinto l’impugnazione, sulla base della seguente motivazione: - improponibilità di nuovi motivi di ricorso nel giudizio di primo grado;
- sussistenza del presupposto impositivo Tosap costituito, ai sensi dell’art. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico;
- sussistenza di diritti civici sulle aree interne al borgo destinataria (da sempre) di interventi, di 3 rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia di viabilità (toponomastica, fermata autobus), servizi (realizzazione di rete idrica scuola materna;
caserma dei carabinieri;
ufficio postale) e con atti amministrativi(rilascio di autorizzazioni commerciali), area sempre aperta al libero accesso del pubblico;
- adeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento;
- inapplicabilità del principio di continuità, in materia di sanzioni, in mancanza di prova adeguata al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per applicare il cumulo giuridico. La società VA LA ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe svolgendo undici motivi. Replica con controricorso l’ente comunale. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte del giudizio n. Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (in riassunzione a seguito di translatio iudicii dal Tar Lazio, originariamente investito della questione). Aggiunge che la medesima questione sostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblico per dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cui udienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando a questa Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione del presente giudizio. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del settimo e dell’ottavo motivo del ricorso, ritenendo insussistente la cd. dicatio ad patriam. MOTIVI DI DIRITTO 1. In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio in merito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non si configura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, atteso 4 che il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questione sulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dal giudice incidenter tantum. 1.1. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia- in questo caso - del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risulta proposta per la prima volta in Cassazione, dal che discende che il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez. un. 29172/ 2020). 1.2. Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso (Cass. Sez. L., 19/10/2012, n. 18026). 1.3. Infine, occorre evidenziare che l’accertamento in merito alla titolarità dell’area interna al borgo e, dunque, del presupposto impositivo, è stata svolta incidenter tantum dal giudice tributario di merito, ragion per cui non si ravvisa il dedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civile avente ad oggetto la domanda di rivendicazione della proprietà. 2. Il primo mezzo di ricorso denuncia la <nullità della sentenza per motivazione apparente, avere i giudici di seconde cure ritenuto “ben motivato” l’avviso accertamento e “quindi” assorbita la “contestuale violazione dell’art. 2697”: 132 c.p.c., 36 del 5 d.lgs. n. 546 1992 111 costituzione (art. 360, 1° comma 4, c.p.c.)>. Si assume che, invece, l’atto originariamente impugnato consentiva di individuare solo una serie di dati numerici, concernenti la categoria degli spazi oggetto di occupazione (“Cat. 2”), la tariffa al mq applicata (“29,23”), il totale dei mq occupati (“4.208,00”) e il periodo di occupazione (dal “01-09-2016” al “22-10-2020”), mancando, invece, l’individuazione del titolo giuridico (“proprietà pubblica” o “uso pubblico”) in base al quale con l’avviso di accertamento di cui è causa, è stata ritenuta dovuta la tassa sull’occupazione del suolo pubblico (“Tosap”). 3.Il secondo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. reca la denuncia di < violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 51, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 nonchè dell’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (dunque, dell’art. 24 della costituzione) in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento>. Si deduce che la statuizione del giudice d’appello contrasta con le norme rubricate, poiché la mera elencazione di dati numerici (al pari dell’evocazione di “impianti pubblicitari”, in alcun modo individuati e di cui la Contribuente non ha assolutamente alcuna notizia e il rinvio ad allegati inesistenti) non può essere considerata idonea a soddisfare il requisito della idoneità motivazionale. 4.I primi due motivi- che involgendo la medesima quaestio iuris consigliano un esame congiunto – sono destituiti di fondamento. Stando alla rubrica del vizio in rassegna, calibrato sull’omessa motivazione in relazione al vizio del deficit contenutistico dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come la suindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamente illustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è stato considerato compiutamente 6 motivato nei suoi elementi costitutivi, capaci di porre il contribuente nelle condizioni di potersi adeguatamente difendere. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n. 15309 del 2021; Cass. n.27835/2025). Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia pertanto alcuna insufficienza motivazionale dell’avviso, tanto che anche il decidente ha accertato che l’avviso contiene i riferimenti normativi, i provvedimenti adottati dall’Ente, l’individuazione dell’area occupata e la sua superficie, nonché la tariffa prevista. Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondato anche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sono concentrate, sin dall’inizio, sulla titolarità dei beni occupati, il che dimostra che sin dal ricorso introduttivo la società è stata in grado di allestire le proprie traiettorie difensive. Non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudice del merito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questi resa risulti conforme, in diritto, alle prescrizioni di cui all’art.7 legge n. 212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragioni giuridiche della pretesa;
e ciò con speciale riguardo al nucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenute tassabili (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che 7 richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096). 5.Il terzo strumento contestativo prospetta la <violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. 7, comma 5-bis del d. lgs. n. 546 1992 in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno ritenuto “assorbita” la violazione della medesima disposizione (art. 360, 1, 3, c.p.c.)>, in quanto, pur prevedendo l’art. 2697 c.c. l’onere a carico del Comune di Pomezia di dimostrare la sussistenza dei presupposti applicativi della disposizione impositiva e pur in assenza dell’allegazione di elementi probatori fondanti la pretesa impositiva dell’ente locale, la Corte regionale ha deciso in senso favorevole all’amministrazione, 5.1. Parimenti infondato è il motivo in disamina. Ancorchè la Corte regionale abbia dichiarato, subito dopo aver ritenuto legittima la motivazione dell’avviso opposto, assorbito il motivo concernente la violazione dell’art. 2697 c.c., ha in realtà accertato che la <pretesa dell’appellante di non dover essere assoggettato alla tosap per un asserito diritto proprietà sull’intera area è illogica se solo si tiene conto che l’area stata destinataria (da sempre) interventi, rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del comune in materia di: viabilità (toponomastica; fermata autobus), servizi (realizzazione rete idrica;
scuola materna;
caserma dei carabinieri;
ufficio postale) e con atti amministrativi (rilascio autorizzazioni commerciali), oltre presenza una chiesa. oltretutto sempre aperta al libero accesso 8 pubblico. quindi, quantomeno, anche volendo sposare la tesi dell’appellante, sussisterebbe c.d. “dicatio ad patriam”, ravvisabile ogni qualvolta il comportamento proprietario, pur intenzionalmente diretto a dar vita uso pubblico, ponga volontariamente, carattere continuità, proprio bene disposizione della collettività, assoggettandolo correlativo uso, fine soddisfare un'esigenza ai membri tale collettività “uti cives” uti singuli, ossia quali soggetti trovano posizione qualificata rispetto gravato.>. Non si rinviene, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. poiché la Corte ha concretamente (come sopra evidenziato richiamando la motivazione) ritenuto provata la sussistenza di una destinazione uti cives delle aree interne al borgo, alla stregua degli interventi, di rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia di viabilità (toponomastica; fermata autobus) e di servizi (realizzazione di rete idrica;
scuola materna;
caserma dei carabinieri;
ufficio postale). Del resto, questa Corte, ha chiarito che la violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. 11 febbraio 2025, n. 3495), opponendo una diversa valutazione. 6.Il quarto mezzo di ricorso è così rubricato:<nullità della sentenza per motivazione apparente, avere i giudici di seconde cure ritenuto “ben motivato” l’avviso accertamento e “quindi” assorbita la “contestuale violazione dell’art. 2697”: 132 c.p.c., 36 del 5 d.lgs. n. 546 1992 111 costituzione (art. 360, 1° comma 4, c.p.c.)>. Si sostiene che la Corte distrettuale abbia confermato l’inammissibilità delle integrazioni argomentative proposte con la memoria della contribuente, richiamando il dettato dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, senza tuttavia chiarire quali fossero tali nuovi argomenti difensivi proposti con la memoria, trascurando di illustrare il percorso logico-giuridico seguito per ritenere i chiarimenti e i documenti recati nella memoria illustrativa depositata (in termini) dalla contribuente, nel corso primo grado, come “inammissibili”. Si assume che le argomentazioni rese nella memoria di primo grado non solo non abbiano avuto alcun carattere di novità rispetto ai motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento ma rappresentano una risposta della società alle argomentazioni che il Comune, per la prima volta e tardivamente, aveva introdotto nel giudizio di primo grado al momento della sua costituzione, in sede di controdeduzioni. 7.Il quinto strumento di ricorso deduce la <violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. 7, comma 5-bis del d. lgs. n. 546 1992 in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno ritenuto “assorbita” la violazione della medesima disposizione (art. 360, 1, 3, c.p.c.)>, ripropone le difese del precedente motivo di ricorso. Si obietta che l’integrazione dei motivi di ricorso prevista dall’art. 24 del d.lgs. 546/1992 è ammessa a seguito del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione e comunque entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito: correttamente, pertanto, la società, senza modificare il thema decidendum, ha depositato gli atti storici di acquisto ed i successivi atti notarili di trasferimento, nonché la relazione notariale a firma del dr. Fabio Orlandi, dai quali era inferibile che tra la sig.ra RA ZA e la società LA “le aree cortilizie interne al Borgo di pratica di Mare […] sono oggetto dell’atto a favore della società VA LA” e che per tali aree cortilizie siano da intendersi tutte le aree libere interne al 10 recinto del Borgo, come meglio descritto nell’allegata planimetria. Si obietta che a fronte della integrazione motivazionale dell’avviso di accertamento operata dal Comune solo in sede di propria costituzione in giudizio, la VA LA presentava la propria memoria illustrativa ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, con la quale produceva ulteriori documenti e chiarimenti attestanti la già eccepita esclusiva proprietà dell’intero Borgo, ivi comprese le aree cortilizie interne. 8. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono privi di pregio. La corte distrettuale nell’affermare che non sono ammessi nuovi motivi in appello, ha confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuto tardive le difese svolte dalla società nelle memorie. Perché la motivazione di una sentenza possa essere definita “contraddittoria”, un’espressione contenuta in questa deve risultare in contrasto con un’altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015). Con le memorie depositate in primo grado, la società invocava per la prima volta <la riduzione al 10% della tariffa, espressamente prevista dal regolamento comunale del comune di pomezia vigente pro tempore all’art. 26, comma 1, lett. a) (nonché dalla disciplina generale recata 42, 4 d.lgs. n. 507 93), per le superfici eccedenti i mille metri quadrati, occupazioni sia temporanee che permanenti>. 11 Pertanto, si può senz’altro affermare che la novità della domanda con la quale veniva per la prima volta richiesta la riduzione tariffaria per le occupazioni sia temporanee che permanenti rappresenta una domanda nuova proposta dalla ricorrente soltanto con le memorie difensive in primo grado, come si evince chiaramente dalla pronuncia di prime cure, produzione nemmeno correlata alle controdeduzioni del Comune ed alla relativa documentazione dal medesimo allegato. L’inammissibilità della formulazione dei nuovi motivi confermata in sede di appello non poteva ovviamente far riferimento alla contestazione in merito alla titolarità dell’area interna al borgo, già proposta con il ricorso originario ed oggetto del vaglio da parte di entrambi i giudici di merito. 9.La sesta censura è così rubricata <nullità della sentenza per motivazione apparente, avere i giudici di seconde cure ritenuto “ben motivato” l’avviso accertamento e “quindi” assorbita la “contestuale violazione dell’art. 2697”: 132 c.p.c., 36 del 5 d.lgs. n. 546 1992 111 costituzione (art. 360, 1° comma 4, c.p.c.)>. Si allega che, in relazione alla natura (o destinazione ad uso pubblico) delle aree viarie e cortilizie interne al borgo, i giudici di seconde cure abbiano ritenuto sostanzialmente pacifica la “rilevanza pubblica” delle aree interne al Borgo di Pratica di Mare, da secoli di esclusiva proprietà della MI SE (oggi, per il tramite di società immobiliare tra le quali la Ricorrente), attribuendo rilievo a talune affermazioni del Comune secondo cui “l’area” era stata sempre aperta al libero accesso del pubblico e giungendo ad “accertare” che si era costituito un uso pubblico, attraverso la “dicatio ad patriam”, ravvisabile nel comportamento del proprietario pur se non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, ponendo l’area a disposizione della collettività ed assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives” e non uti singuli. Si contesta la sentenza impugnata 12 nella parte in cui ha ignorato gli elementi di prova depositati nel corso del giudizio di appello, senza illustrare in alcun modo il percorso logico seguito per ritenere le molteplici argomentazioni di fatto e di diritto della VA LA “irrilevanti”, fino a giudicare “illogica” prima che “priva di fondamento giuridico” la pretesa della contribuente. 9.1. Detto mezzo non ha pregio. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e 13 consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017). La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n.8053/2014; Cass. n.13977/2019; Cass. n. 26611/2025)). Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, poiché la Corte territoriale ha specificamente motivato il proprio convincimento, esponendo in modo chiaro e comprensibile le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’uso civico sulle aree interne al borgo. L'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente. 10. La settima doglianza lamenta l’<illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tosap;
violazione dell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507 93 (art. 360, 1° comma 3, c.p.c.)>, in quanto le servitù di uso pubblico (o diritti di uso 14 pubblico), a differenza delle servitù prediali pubbliche, non sono disciplinate, quanto ai modi di costituzione dagli artt. 1027 e ss. c.c.. Pertanto, la costituzione di un diritto d'uso pubblico può avvenire mediante un fatto non negoziale del proprietario che volontariamente pone la cosa con carattere di continuità - e non precarietà e tolleranza - a disposizione di una collettività di cittadini, con l'ulteriore conseguente assoggettamento del bene all'uso pubblico. In ogni caso, l'assoggettamento di un'area privata ad una servitù di uso pubblico non è determinato dal semplice uso di fatto da parte della collettività o da una unilaterale manifestazione di volontà da parte della pubblica amministrazione, ma richiede che l’uso collettivo si sia protratto per il tempo necessario ad usucapire il relativo diritto, oppure trovi il suo fondamento in un provvedimento, in un atto di ultima volontà o nel mero fatto della dicatio ad patriam. 10.1.Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso;
il motivo in esame, invece, critica la ricostruzione del fatto materiale e rimette in discussione l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018). Infatti, la società si duole della circostanza che il giudice di secondo grado abbia esposto il suo convincimento senza considerare gli elementi probatori forniti a supporto della propria tesi, allegando un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: 15 operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione ovvero del travisamento della prova (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; sul travisamento S.U. n.5792/2024), non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011). In tal modo la società contribuente mostra di utilizzare un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa. Sotto altro profilo, nell'esprimere il giudizio in cui si concreta la prova di un fatto, il giudice è chiamato a selezionare uno specifico contenuto informativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavate dagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini della composizione del ragionamento (probatorio) in cui si articola la decisione. In tal senso, la valutazione del materiale probatorio (dei mezzi di prova) finisce propriamente col risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice, affinché sappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa del thema probandum. Questa attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deve ritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte di 16 legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, potendo la parte interessata unicamente limitarsi a denunciare l'omesso esame, da parte dei giudici di merito, di specifici fatti, d'indole principale o secondario e di carattere decisivo, su cui le parti abbiano avuto modo di confrontarsi in modo espresso nel corso del giudizio. 11. L’ottavo mezzo di ricorso denuncia <l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno ritenuto l’esistenza “dicatio ad patriam”; violazione dell’art. 825 e 2697 c.c. (art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.) nonché nullità per motivazione apparente>; in quanto i giudici d’appello hanno ritenuto sussistere uno dei presupposti applicativi della Tosap, ossia l’”uso pubblico” di aree private, in ragione della (presuntamente) intervenuta “dicatio ad patriam”. Si assume che per ritenersi costituita una servitù di uso pubblico, non è sufficiente la sola utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario, essendo altresì necessario che: 1) il bene risulti posto al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini;
2) la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione;
3) infine l’uso, onde poter escludere che esso sia frutto della mera tolleranza dominicale, si sia protratto per il tempo necessario all’acquisto per usucapione (Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3316). Nella specie, secondo l’assunto della società, l’amministrazione comunale non avrebbe provato l’acquisto per usucapione di un uso pubblico su aree private, avendo il Comune sostenuto la tesi – opposta – della presunta proprietà pubblica delle aree interne al borgo. Si obietta che dalla relazione peritale dell’arch. Cianfarani e dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri, nonché dalla documentazione catastale, notarile e contrattuale, con specifico riferimento al tema della “dicatio ad patriam”, si evince che l’area in questione è stata separata dalla limitrofa sede stradale a mezzo di opere realizzate da VA LA 17 s.r.l. con ciò conclamando come la società proprietaria abbia inteso individuare e delimitare il proprio compendio dalla confinante zona destinata al pubblico transito. 11.1. La censura è infondata. Diversamente da quanto prospettato con tale motivo, la Corte di appello - confermando sul punto la pronuncia di primo grado - ha adeguatamente accertato che l’area interna al borgo, pur volendosene affermare la natura privata, è, tuttavia, soggetta a servitù di pubblico passaggio, ragion per cui devono considerarsi legittime le pretese del Comune esercitate per l'ottenimento della Tosap, avuto riguardo all'entità della zona in concreto accertata come occupata. E' risaputo, da un punto di vista generale, che la servitù di uso pubblico consiste in un peso a carico di un bene immobile per consentire un'attività a beneficio di una collettività di persone (uti cives), corrispondente ad esigenza di carattere generale e diretta a realizzare un fine di pubblico interesse (passaggio o altro). Il contenuto del diritto in questione non è predeterminato: deve unicamente essere idoneo a perseguire un fine di pubblico interesse attraverso il suo esercizio da parte di una collettività indistinta di persone. In particolare, con riferimento alla ricostruzione fattuale dei luoghi nel caso in esame, la Corte territoriale, ha appurato, sulla base delle prove addotte, che <l’area tassata è stata destinataria (da sempre) di interventi, rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del comune in materia viabilità (toponomastica; fermata autobus), servizi (realizzazione rete idrica;
scuola materna;
caserma dei carabinieri;
ufficio postale) e con atti amministrativi (rilascio autorizzazioni commerciali), oltre alla presenza una chiesa. oltretutto l’area sempre aperta al libero accesso pubblico>. In altri termini, con valutazione fattuale insindacabile nella presente sede di legittimità, la Corte regionale non si è affatto limitata a prendere in 18 considerazione l'astratta idoneità del bene a perseguire un fine pubblico, ma ha verificato, in concreto, che il tratto viario interno al borgo di proprietà della ricorrente consentiva l’accesso alla comunità di persone e da tempo immemorabile (da sempre), donde la configurazione della sua sottoposizione ad una servitù pubblica di passaggio. Sulla scorta dell'accertata condizione dei luoghi, quindi, il giudice di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale sulle aree interne al borgo era stata costituita una servitù di uso pubblico funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale (cfr., per tutte, Cass. n. 5414/1992 e Cass. n. 11676/2018; Cass. n.28869/2021). Invero, non si dubita che in tema di occupazione di suolo pubblico e di spazi ed aree pubbliche anche le occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio siano soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass., n. 28869/21). 12. Il nono mezzo di ricorso lamenta la <nullità della sentenza per motivazione apparente, avere i giudici di seconde cure ritenuto “ben motivato” l’avviso accertamento e “quindi” assorbita la “contestuale violazione dell’art. 2697”: 132 c.p.c., 36 del 5 d.lgs. n. 546 1992 111 costituzione (art. 360, 1° comma 4, c.p.c.)>; in particolare, si afferma che i giudici hanno ritenuto sostanzialmente pacifica l’esistenza di una “dicatio ad patriam”, basandosi su taluni elementi descrittivi della fattispecie offerti dal Comune. Per pervenire a tale decisione, i giudici d’appello avrebbero espressamente scelto di ignorare – ritenendole irrilevanti – le risultanze di paralleli giudizi aventi ad oggetto la medesima vicenda, disattendendo le risultanze del giudizio civile, conclusosi in primo grado dinanzi al Tribunale Civile di Velletri, sebbene, in tale sede fosse stata depositata consulenza tecnica d’ufficio, supportata da una relazione notarile del dott. Minniti. Si argomenta che la sentenza del Tribunale, al pari della consulenza tecnica di ufficio rappresentino elementi liberamente valutabili dai giudici di 19 merito nell’ambito della propria discrezionalità, ma – come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte - questi ultimi devono comunque esaminarne il contenuto avendo l’obbligo di illustrare comunque i motivi per i quali ritengono il contenuto irrilevante ai fini della decisione. Nella specie, la mancata pronuncia da parte dei giudici sulle risultanze emerse nel citato giudizio civile non può che determinare la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda […]”. 12.1. Il motivo si rivela inammissibile. L'omesso esame di una prova atipica (come la perizia disposta in altro giudizio) non integra di per sé una violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza chiesto/pronunciato), che si configura solo se il giudice omette di decidere su una domanda, eccezione o motivo di appello, non sul mancato esame di un singolo elemento istruttorio ovvero di una prova tipica, come nel caso in esame. Essa va dedotta come "omesso esame di un fatto decisivo" ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. o vizio motivazionale, purché la prova sia decisiva e ritualmente introdotta. D’altra parte, secondo l’insegnamento di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia – qui dedotta attraverso la denuncia del vizio di cui all’art. 112 c.p.c. - non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi Cass. 13/8/2018 n. 20718, Cass. 13/10/2017 n.24155). 20 E tale è l’ipotesi in concreto ravvisabile, giacché la disamina da parte dei giudici del gravame – i quali hanno affermato <che, quanto alle controversie in corso sede giudiziaria tra l’appellante e il comune, si ritiene che le stesse non ostano, alcun modo, alla formulazione del giudizio da esprimere questa anche considerazione loro assorbimento una volta stabilita la debenza tributo> - rappresenta un incedere argomentativo che presuppone logicamente e giuridicamente, la valutazione della irrilevanza e della sentenza non definitiva e della consulenza (vedi al riguardo Cass. 6/12/2017 n.2919; Cass. n. 20386/2021). 13.Il decimo motivo è così rubricato < violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui i giudici di seconde cure, omettendo di valutare gli ulteriori avvisi di accertamento ai fini Tosap, emessi dal Comune e relativi ai periodi di imposta 2016, 2018, 2019 e 2020, e depositati in giudizio nel corso del primo grado, hanno affermato l’inapplicabilità del cumulo giuridico (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>, ritenendo che l’appellante non avesse fornito prova adeguata al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per applicare il cumulo giuridico, allegando gli atti relativi alle annualità per le quali chiede l’applicazione dell’istituto. Si argomenta che invece gli avvisi di accertamento contestualmente emessi dal Comune, con riferimento ai periodi di imposta dal 2016 al 2020, riportano la medesima indicazione, in merito all’imposta e alla sanzione dovuta. 14.L’ultima censura deduce la <illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tosap;
violazione dell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507 93 (art. 360, 1° comma 3, c.p.c.)>, nella parte in cui il decidente, negando l’applicabilità al caso di specie del principio della continuazione e, quindi, l’effetto riduttivo delle sanzioni per effetto del “cumulo giuridico”, ha violato l’art. 12 del 21 d.lgs. n. 472/1997, secondo il quale, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, che, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 473/1997, trova applicazione anche alle violazioni in materia di tributi locali. 15.Gli ultimi due motivi sono fondati. Viene, nella sostanza, denunciata una svista percettiva della Corte d’appello, la quale ha supposto il fatto (la cui verità era esclusa alla stregua della specifica localizzazione dei documenti) che la società non avesse prodotto in giudizio i precedenti avvisi di accertamento notificati dal Comune per la medesima imposizione. La doglianza è, anzitutto ammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché nel ricorso è puntualmente indicato il contenuto del documento richiamato posto a fondamento della censura ed è specificamente segnalata la sua presenza nel giudizio di merito, con l’indicazione della sedes processuale in cui era stato depositato (all. 20 al ricorso introduttivo). L’erronea supposizione del giudice d’appello - infranta contro la prova (così Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792) dell’allegazione documentale - è stata decisiva nell’escludere l’applicazione del principio del cumulo giuridico, questione che risulta essere stata oggetto di discussione tra le parti, quanto meno nel giudizio d’appello, atteso che non è contestato che nell’atto di appello la società abbia sottoposto l’argomento e che il motivo sia stato respinto sulla base della svista, il che esclude la revocazione quando l’errore – di giudizio e non di mero fatto – riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti (v. Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione;
Cass. 15/03/2023, n. 7435). In ordine a questo specifico errore, esclusa dunque la sindacabilità con il mezzo della revocazione (arg. ex art. 395, n.4 cod. proc. civ.), nulla ostava alla formulazione del motivo di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., 22 venendo in considerazione un «non-fatto», ovverosia «un fatto la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa» (così, in termini, Cass. Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit.; par.10.15 delle Ragioni della decisione). Entro questi specifici termini, escluso l’indebito riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., il decimo e undicesimo motivo di ricorso devono, pertanto, essere accolti. 16. La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motivi accolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, respinti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, della Sezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026. Il Consigliere estensore NA LS Il Presidente OM LA
Sentiti gli avv. RO Altieri, AP LI, RO Tieghi, difensori del ricorrente VA LA Srl che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentito l'avv. Ciro LE UR difensore del controricorrente Comune di Pomezia che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1.La vicenda, oggetto del presente giudizio, trae origine dalla impugnazione, da parte della società VA LA, dell’avviso di accertamento emesso dal Comune di Pomezia in relazione all’omessa dichiarazione degli impianti pubblicitari (indicati nell’atto medesimo) ed all’occupazione, per l’annualità 2017, degli spazi e delle aree pubbliche posti all’interno del Borgo di Pratica di Mare, avendo la società interdetto l’unico accesso al Borgo mediante l’illegittima apposizione di un cancello metallico sul quale è stato affisso un cartello che informa dell’inizio di lavori di manutenzione. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto i ricorsi della VA LA. La società VA LA ha proposto appello nei confronti di entrambe le decisioni dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, che, con sentenza n. 7367/2023, ha respinto l’impugnazione, sulla base della seguente motivazione: - improponibilità di nuovi motivi di ricorso nel giudizio di primo grado;
- sussistenza del presupposto impositivo Tosap costituito, ai sensi dell’art. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico;
- sussistenza di diritti civici sulle aree interne al borgo destinataria (da sempre) di interventi, di 3 rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia di viabilità (toponomastica, fermata autobus), servizi (realizzazione di rete idrica scuola materna;
caserma dei carabinieri;
ufficio postale) e con atti amministrativi(rilascio di autorizzazioni commerciali), area sempre aperta al libero accesso del pubblico;
- adeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento;
- inapplicabilità del principio di continuità, in materia di sanzioni, in mancanza di prova adeguata al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per applicare il cumulo giuridico. La società VA LA ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe svolgendo undici motivi. Replica con controricorso l’ente comunale. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. Parte ricorrente deduce la pendenza presso questa Corte del giudizio n. Rg 6223/2025 concernente l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate-Territorio di annullamento del frazionamento (in riassunzione a seguito di translatio iudicii dal Tar Lazio, originariamente investito della questione). Aggiunge che la medesima questione sostanziale, relativa alla sussistenza o meno di un diritto di uso pubblico per dicatio ad patriam, è oggetto di un giudizio civile attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (R.G. 4081/2023), la cui udienza di discussione è fissata per il 4 novembre 2026, lasciando a questa Corte la decisione in merito ad una eventuale sospensione del presente giudizio. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’accoglimento del settimo e dell’ottavo motivo del ricorso, ritenendo insussistente la cd. dicatio ad patriam. MOTIVI DI DIRITTO 1. In via preliminare, osserva questa Corte che la pendenza del giudizio in merito alla impugnazione dell’atto di frazionamento dell’Agenzia, non si configura come antecedente logico giuridico sul giudizio in corso, atteso 4 che il frazionamento ha natura meramente tecnica e fiscale e la questione sulla proprietà delle porzioni frazionate può essere decisa dal giudice incidenter tantum. 1.1. L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia- in questo caso - del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, è inammissibile in quanto risulta proposta per la prima volta in Cassazione, dal che discende che il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez. un. 29172/ 2020). 1.2. Sotto un diverso profilo, la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale ed incombe al ricorrente l'onere di dimostrare che quest'altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, che manchi la prova dell'interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di un'altra causa che non risulti effettivamente in corso (Cass. Sez. L., 19/10/2012, n. 18026). 1.3. Infine, occorre evidenziare che l’accertamento in merito alla titolarità dell’area interna al borgo e, dunque, del presupposto impositivo, è stata svolta incidenter tantum dal giudice tributario di merito, ragion per cui non si ravvisa il dedotto rapporto di pregiudizialità con la causa civile avente ad oggetto la domanda di rivendicazione della proprietà. 2. Il primo mezzo di ricorso denuncia la <nullità della sentenza per motivazione apparente, avere i giudici di seconde cure ritenuto “ben motivato” l’avviso accertamento e “quindi” assorbita la “contestuale violazione dell’art. 2697”: 132 c.p.c., 36 del 5 d.lgs. n. 546 1992 111 costituzione (art. 360, 1° comma 4, c.p.c.)>. Si assume che, invece, l’atto originariamente impugnato consentiva di individuare solo una serie di dati numerici, concernenti la categoria degli spazi oggetto di occupazione (“Cat. 2”), la tariffa al mq applicata (“29,23”), il totale dei mq occupati (“4.208,00”) e il periodo di occupazione (dal “01-09-2016” al “22-10-2020”), mancando, invece, l’individuazione del titolo giuridico (“proprietà pubblica” o “uso pubblico”) in base al quale con l’avviso di accertamento di cui è causa, è stata ritenuta dovuta la tassa sull’occupazione del suolo pubblico (“Tosap”). 3.Il secondo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. reca la denuncia di < violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, 51, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 nonchè dell’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (dunque, dell’art. 24 della costituzione) in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento>. Si deduce che la statuizione del giudice d’appello contrasta con le norme rubricate, poiché la mera elencazione di dati numerici (al pari dell’evocazione di “impianti pubblicitari”, in alcun modo individuati e di cui la Contribuente non ha assolutamente alcuna notizia e il rinvio ad allegati inesistenti) non può essere considerata idonea a soddisfare il requisito della idoneità motivazionale. 4.I primi due motivi- che involgendo la medesima quaestio iuris consigliano un esame congiunto – sono destituiti di fondamento. Stando alla rubrica del vizio in rassegna, calibrato sull’omessa motivazione in relazione al vizio del deficit contenutistico dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come la suindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamente illustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è stato considerato compiutamente 6 motivato nei suoi elementi costitutivi, capaci di porre il contribuente nelle condizioni di potersi adeguatamente difendere. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n. 15309 del 2021; Cass. n.27835/2025). Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia pertanto alcuna insufficienza motivazionale dell’avviso, tanto che anche il decidente ha accertato che l’avviso contiene i riferimenti normativi, i provvedimenti adottati dall’Ente, l’individuazione dell’area occupata e la sua superficie, nonché la tariffa prevista. Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondato anche sotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sono concentrate, sin dall’inizio, sulla titolarità dei beni occupati, il che dimostra che sin dal ricorso introduttivo la società è stata in grado di allestire le proprie traiettorie difensive. Non vi è dubbio che, recependo quanto così riscontrato dal giudice del merito, la valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso da questi resa risulti conforme, in diritto, alle prescrizioni di cui all’art.7 legge n. 212/2000, recando sufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragioni giuridiche della pretesa;
e ciò con speciale riguardo al nucleo fondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenute tassabili (così, tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21 giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5 civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che 7 richiama Cass. Sez. VI/III, 28 settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, che richiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile 2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156, Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno 2024, n. 16096). 5.Il terzo strumento contestativo prospetta la <violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. 7, comma 5-bis del d. lgs. n. 546 1992 in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno ritenuto “assorbita” la violazione della medesima disposizione (art. 360, 1, 3, c.p.c.)>, in quanto, pur prevedendo l’art. 2697 c.c. l’onere a carico del Comune di Pomezia di dimostrare la sussistenza dei presupposti applicativi della disposizione impositiva e pur in assenza dell’allegazione di elementi probatori fondanti la pretesa impositiva dell’ente locale, la Corte regionale ha deciso in senso favorevole all’amministrazione, 5.1. Parimenti infondato è il motivo in disamina. Ancorchè la Corte regionale abbia dichiarato, subito dopo aver ritenuto legittima la motivazione dell’avviso opposto, assorbito il motivo concernente la violazione dell’art. 2697 c.c., ha in realtà accertato che la <pretesa dell’appellante di non dover essere assoggettato alla tosap per un asserito diritto proprietà sull’intera area è illogica se solo si tiene conto che l’area stata destinataria (da sempre) interventi, rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del comune in materia di: viabilità (toponomastica; fermata autobus), servizi (realizzazione rete idrica;
scuola materna;
caserma dei carabinieri;
ufficio postale) e con atti amministrativi (rilascio autorizzazioni commerciali), oltre presenza una chiesa. oltretutto sempre aperta al libero accesso 8 pubblico. quindi, quantomeno, anche volendo sposare la tesi dell’appellante, sussisterebbe c.d. “dicatio ad patriam”, ravvisabile ogni qualvolta il comportamento proprietario, pur intenzionalmente diretto a dar vita uso pubblico, ponga volontariamente, carattere continuità, proprio bene disposizione della collettività, assoggettandolo correlativo uso, fine soddisfare un'esigenza ai membri tale collettività “uti cives” uti singuli, ossia quali soggetti trovano posizione qualificata rispetto gravato.>. Non si rinviene, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. poiché la Corte ha concretamente (come sopra evidenziato richiamando la motivazione) ritenuto provata la sussistenza di una destinazione uti cives delle aree interne al borgo, alla stregua degli interventi, di rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del Comune in materia di viabilità (toponomastica; fermata autobus) e di servizi (realizzazione di rete idrica;
scuola materna;
caserma dei carabinieri;
ufficio postale). Del resto, questa Corte, ha chiarito che la violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie – sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. 11 febbraio 2025, n. 3495), opponendo una diversa valutazione. 6.Il quarto mezzo di ricorso è così rubricato:<nullità della sentenza per motivazione apparente, avere i giudici di seconde cure ritenuto “ben motivato” l’avviso accertamento e “quindi” assorbita la “contestuale violazione dell’art. 2697”: 132 c.p.c., 36 del 5 d.lgs. n. 546 1992 111 costituzione (art. 360, 1° comma 4, c.p.c.)>. Si sostiene che la Corte distrettuale abbia confermato l’inammissibilità delle integrazioni argomentative proposte con la memoria della contribuente, richiamando il dettato dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, senza tuttavia chiarire quali fossero tali nuovi argomenti difensivi proposti con la memoria, trascurando di illustrare il percorso logico-giuridico seguito per ritenere i chiarimenti e i documenti recati nella memoria illustrativa depositata (in termini) dalla contribuente, nel corso primo grado, come “inammissibili”. Si assume che le argomentazioni rese nella memoria di primo grado non solo non abbiano avuto alcun carattere di novità rispetto ai motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento ma rappresentano una risposta della società alle argomentazioni che il Comune, per la prima volta e tardivamente, aveva introdotto nel giudizio di primo grado al momento della sua costituzione, in sede di controdeduzioni. 7.Il quinto strumento di ricorso deduce la <violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. 7, comma 5-bis del d. lgs. n. 546 1992 in cui sono incorsi i giudici di seconde cure laddove hanno ritenuto “assorbita” la violazione della medesima disposizione (art. 360, 1, 3, c.p.c.)>, ripropone le difese del precedente motivo di ricorso. Si obietta che l’integrazione dei motivi di ricorso prevista dall’art. 24 del d.lgs. 546/1992 è ammessa a seguito del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione e comunque entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito: correttamente, pertanto, la società, senza modificare il thema decidendum, ha depositato gli atti storici di acquisto ed i successivi atti notarili di trasferimento, nonché la relazione notariale a firma del dr. Fabio Orlandi, dai quali era inferibile che tra la sig.ra RA ZA e la società LA “le aree cortilizie interne al Borgo di pratica di Mare […] sono oggetto dell’atto a favore della società VA LA” e che per tali aree cortilizie siano da intendersi tutte le aree libere interne al 10 recinto del Borgo, come meglio descritto nell’allegata planimetria. Si obietta che a fronte della integrazione motivazionale dell’avviso di accertamento operata dal Comune solo in sede di propria costituzione in giudizio, la VA LA presentava la propria memoria illustrativa ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, con la quale produceva ulteriori documenti e chiarimenti attestanti la già eccepita esclusiva proprietà dell’intero Borgo, ivi comprese le aree cortilizie interne. 8. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono privi di pregio. La corte distrettuale nell’affermare che non sono ammessi nuovi motivi in appello, ha confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuto tardive le difese svolte dalla società nelle memorie. Perché la motivazione di una sentenza possa essere definita “contraddittoria”, un’espressione contenuta in questa deve risultare in contrasto con un’altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato. Non sussiste, pertanto, motivazione contraddittoria allorché dalla lettura della sentenza sia agevole accertare che si versa in una ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006; Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015). Con le memorie depositate in primo grado, la società invocava per la prima volta <la riduzione al 10% della tariffa, espressamente prevista dal regolamento comunale del comune di pomezia vigente pro tempore all’art. 26, comma 1, lett. a) (nonché dalla disciplina generale recata 42, 4 d.lgs. n. 507 93), per le superfici eccedenti i mille metri quadrati, occupazioni sia temporanee che permanenti>. 11 Pertanto, si può senz’altro affermare che la novità della domanda con la quale veniva per la prima volta richiesta la riduzione tariffaria per le occupazioni sia temporanee che permanenti rappresenta una domanda nuova proposta dalla ricorrente soltanto con le memorie difensive in primo grado, come si evince chiaramente dalla pronuncia di prime cure, produzione nemmeno correlata alle controdeduzioni del Comune ed alla relativa documentazione dal medesimo allegato. L’inammissibilità della formulazione dei nuovi motivi confermata in sede di appello non poteva ovviamente far riferimento alla contestazione in merito alla titolarità dell’area interna al borgo, già proposta con il ricorso originario ed oggetto del vaglio da parte di entrambi i giudici di merito. 9.La sesta censura è così rubricata <nullità della sentenza per motivazione apparente, avere i giudici di seconde cure ritenuto “ben motivato” l’avviso accertamento e “quindi” assorbita la “contestuale violazione dell’art. 2697”: 132 c.p.c., 36 del 5 d.lgs. n. 546 1992 111 costituzione (art. 360, 1° comma 4, c.p.c.)>. Si allega che, in relazione alla natura (o destinazione ad uso pubblico) delle aree viarie e cortilizie interne al borgo, i giudici di seconde cure abbiano ritenuto sostanzialmente pacifica la “rilevanza pubblica” delle aree interne al Borgo di Pratica di Mare, da secoli di esclusiva proprietà della MI SE (oggi, per il tramite di società immobiliare tra le quali la Ricorrente), attribuendo rilievo a talune affermazioni del Comune secondo cui “l’area” era stata sempre aperta al libero accesso del pubblico e giungendo ad “accertare” che si era costituito un uso pubblico, attraverso la “dicatio ad patriam”, ravvisabile nel comportamento del proprietario pur se non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto di uso pubblico, ponendo l’area a disposizione della collettività ed assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives” e non uti singuli. Si contesta la sentenza impugnata 12 nella parte in cui ha ignorato gli elementi di prova depositati nel corso del giudizio di appello, senza illustrare in alcun modo il percorso logico seguito per ritenere le molteplici argomentazioni di fatto e di diritto della VA LA “irrilevanti”, fino a giudicare “illogica” prima che “priva di fondamento giuridico” la pretesa della contribuente. 9.1. Detto mezzo non ha pregio. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e 13 consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017). La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n.8053/2014; Cass. n.13977/2019; Cass. n. 26611/2025)). Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, poiché la Corte territoriale ha specificamente motivato il proprio convincimento, esponendo in modo chiaro e comprensibile le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’uso civico sulle aree interne al borgo. L'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente. 10. La settima doglianza lamenta l’<illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tosap;
violazione dell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507 93 (art. 360, 1° comma 3, c.p.c.)>, in quanto le servitù di uso pubblico (o diritti di uso 14 pubblico), a differenza delle servitù prediali pubbliche, non sono disciplinate, quanto ai modi di costituzione dagli artt. 1027 e ss. c.c.. Pertanto, la costituzione di un diritto d'uso pubblico può avvenire mediante un fatto non negoziale del proprietario che volontariamente pone la cosa con carattere di continuità - e non precarietà e tolleranza - a disposizione di una collettività di cittadini, con l'ulteriore conseguente assoggettamento del bene all'uso pubblico. In ogni caso, l'assoggettamento di un'area privata ad una servitù di uso pubblico non è determinato dal semplice uso di fatto da parte della collettività o da una unilaterale manifestazione di volontà da parte della pubblica amministrazione, ma richiede che l’uso collettivo si sia protratto per il tempo necessario ad usucapire il relativo diritto, oppure trovi il suo fondamento in un provvedimento, in un atto di ultima volontà o nel mero fatto della dicatio ad patriam. 10.1.Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso;
il motivo in esame, invece, critica la ricostruzione del fatto materiale e rimette in discussione l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018). Infatti, la società si duole della circostanza che il giudice di secondo grado abbia esposto il suo convincimento senza considerare gli elementi probatori forniti a supporto della propria tesi, allegando un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: 15 operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione ovvero del travisamento della prova (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; sul travisamento S.U. n.5792/2024), non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011). In tal modo la società contribuente mostra di utilizzare un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa. Sotto altro profilo, nell'esprimere il giudizio in cui si concreta la prova di un fatto, il giudice è chiamato a selezionare uno specifico contenuto informativo che, anche alla luce delle complessive informazioni ricavate dagli altri mezzi di prova disponibili, verrà utilizzato ai fini della composizione del ragionamento (probatorio) in cui si articola la decisione. In tal senso, la valutazione del materiale probatorio (dei mezzi di prova) finisce propriamente col risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice, affinché sappia valorizzarne la maggiore o minore attendibilità rappresentativa del thema probandum. Questa attività di selezione (e dunque di scelta) tra i possibili contenuti informativi ricavabili da un mezzo di prova, in quanto espressione dell'essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, deve ritenersi, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte di 16 legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, potendo la parte interessata unicamente limitarsi a denunciare l'omesso esame, da parte dei giudici di merito, di specifici fatti, d'indole principale o secondario e di carattere decisivo, su cui le parti abbiano avuto modo di confrontarsi in modo espresso nel corso del giudizio. 11. L’ottavo mezzo di ricorso denuncia <l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno ritenuto l’esistenza “dicatio ad patriam”; violazione dell’art. 825 e 2697 c.c. (art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c.) nonché nullità per motivazione apparente>; in quanto i giudici d’appello hanno ritenuto sussistere uno dei presupposti applicativi della Tosap, ossia l’”uso pubblico” di aree private, in ragione della (presuntamente) intervenuta “dicatio ad patriam”. Si assume che per ritenersi costituita una servitù di uso pubblico, non è sufficiente la sola utilizzazione di fatto da parte di soggetti diversi dal proprietario, essendo altresì necessario che: 1) il bene risulti posto al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini;
2) la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione;
3) infine l’uso, onde poter escludere che esso sia frutto della mera tolleranza dominicale, si sia protratto per il tempo necessario all’acquisto per usucapione (Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n. 3316). Nella specie, secondo l’assunto della società, l’amministrazione comunale non avrebbe provato l’acquisto per usucapione di un uso pubblico su aree private, avendo il Comune sostenuto la tesi – opposta – della presunta proprietà pubblica delle aree interne al borgo. Si obietta che dalla relazione peritale dell’arch. Cianfarani e dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri, nonché dalla documentazione catastale, notarile e contrattuale, con specifico riferimento al tema della “dicatio ad patriam”, si evince che l’area in questione è stata separata dalla limitrofa sede stradale a mezzo di opere realizzate da VA LA 17 s.r.l. con ciò conclamando come la società proprietaria abbia inteso individuare e delimitare il proprio compendio dalla confinante zona destinata al pubblico transito. 11.1. La censura è infondata. Diversamente da quanto prospettato con tale motivo, la Corte di appello - confermando sul punto la pronuncia di primo grado - ha adeguatamente accertato che l’area interna al borgo, pur volendosene affermare la natura privata, è, tuttavia, soggetta a servitù di pubblico passaggio, ragion per cui devono considerarsi legittime le pretese del Comune esercitate per l'ottenimento della Tosap, avuto riguardo all'entità della zona in concreto accertata come occupata. E' risaputo, da un punto di vista generale, che la servitù di uso pubblico consiste in un peso a carico di un bene immobile per consentire un'attività a beneficio di una collettività di persone (uti cives), corrispondente ad esigenza di carattere generale e diretta a realizzare un fine di pubblico interesse (passaggio o altro). Il contenuto del diritto in questione non è predeterminato: deve unicamente essere idoneo a perseguire un fine di pubblico interesse attraverso il suo esercizio da parte di una collettività indistinta di persone. In particolare, con riferimento alla ricostruzione fattuale dei luoghi nel caso in esame, la Corte territoriale, ha appurato, sulla base delle prove addotte, che <l’area tassata è stata destinataria (da sempre) di interventi, rilevanza pubblica, forniti agli abitanti da parte del comune in materia viabilità (toponomastica; fermata autobus), servizi (realizzazione rete idrica;
scuola materna;
caserma dei carabinieri;
ufficio postale) e con atti amministrativi (rilascio autorizzazioni commerciali), oltre alla presenza una chiesa. oltretutto l’area sempre aperta al libero accesso pubblico>. In altri termini, con valutazione fattuale insindacabile nella presente sede di legittimità, la Corte regionale non si è affatto limitata a prendere in 18 considerazione l'astratta idoneità del bene a perseguire un fine pubblico, ma ha verificato, in concreto, che il tratto viario interno al borgo di proprietà della ricorrente consentiva l’accesso alla comunità di persone e da tempo immemorabile (da sempre), donde la configurazione della sua sottoposizione ad una servitù pubblica di passaggio. Sulla scorta dell'accertata condizione dei luoghi, quindi, il giudice di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale sulle aree interne al borgo era stata costituita una servitù di uso pubblico funzionale al soddisfacimento di un'esigenza di carattere generale (cfr., per tutte, Cass. n. 5414/1992 e Cass. n. 11676/2018; Cass. n.28869/2021). Invero, non si dubita che in tema di occupazione di suolo pubblico e di spazi ed aree pubbliche anche le occupazioni eseguite su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio siano soggette ad imposizione per il pagamento del relativo canone (Cass., n. 28869/21). 12. Il nono mezzo di ricorso lamenta la <nullità della sentenza per motivazione apparente, avere i giudici di seconde cure ritenuto “ben motivato” l’avviso accertamento e “quindi” assorbita la “contestuale violazione dell’art. 2697”: 132 c.p.c., 36 del 5 d.lgs. n. 546 1992 111 costituzione (art. 360, 1° comma 4, c.p.c.)>; in particolare, si afferma che i giudici hanno ritenuto sostanzialmente pacifica l’esistenza di una “dicatio ad patriam”, basandosi su taluni elementi descrittivi della fattispecie offerti dal Comune. Per pervenire a tale decisione, i giudici d’appello avrebbero espressamente scelto di ignorare – ritenendole irrilevanti – le risultanze di paralleli giudizi aventi ad oggetto la medesima vicenda, disattendendo le risultanze del giudizio civile, conclusosi in primo grado dinanzi al Tribunale Civile di Velletri, sebbene, in tale sede fosse stata depositata consulenza tecnica d’ufficio, supportata da una relazione notarile del dott. Minniti. Si argomenta che la sentenza del Tribunale, al pari della consulenza tecnica di ufficio rappresentino elementi liberamente valutabili dai giudici di 19 merito nell’ambito della propria discrezionalità, ma – come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte - questi ultimi devono comunque esaminarne il contenuto avendo l’obbligo di illustrare comunque i motivi per i quali ritengono il contenuto irrilevante ai fini della decisione. Nella specie, la mancata pronuncia da parte dei giudici sulle risultanze emerse nel citato giudizio civile non può che determinare la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda […]”. 12.1. Il motivo si rivela inammissibile. L'omesso esame di una prova atipica (come la perizia disposta in altro giudizio) non integra di per sé una violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza chiesto/pronunciato), che si configura solo se il giudice omette di decidere su una domanda, eccezione o motivo di appello, non sul mancato esame di un singolo elemento istruttorio ovvero di una prova tipica, come nel caso in esame. Essa va dedotta come "omesso esame di un fatto decisivo" ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. o vizio motivazionale, purché la prova sia decisiva e ritualmente introdotta. D’altra parte, secondo l’insegnamento di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia – qui dedotta attraverso la denuncia del vizio di cui all’art. 112 c.p.c. - non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (vedi Cass. 13/8/2018 n. 20718, Cass. 13/10/2017 n.24155). 20 E tale è l’ipotesi in concreto ravvisabile, giacché la disamina da parte dei giudici del gravame – i quali hanno affermato <che, quanto alle controversie in corso sede giudiziaria tra l’appellante e il comune, si ritiene che le stesse non ostano, alcun modo, alla formulazione del giudizio da esprimere questa anche considerazione loro assorbimento una volta stabilita la debenza tributo> - rappresenta un incedere argomentativo che presuppone logicamente e giuridicamente, la valutazione della irrilevanza e della sentenza non definitiva e della consulenza (vedi al riguardo Cass. 6/12/2017 n.2919; Cass. n. 20386/2021). 13.Il decimo motivo è così rubricato < violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui i giudici di seconde cure, omettendo di valutare gli ulteriori avvisi di accertamento ai fini Tosap, emessi dal Comune e relativi ai periodi di imposta 2016, 2018, 2019 e 2020, e depositati in giudizio nel corso del primo grado, hanno affermato l’inapplicabilità del cumulo giuridico (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)>, ritenendo che l’appellante non avesse fornito prova adeguata al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti per applicare il cumulo giuridico, allegando gli atti relativi alle annualità per le quali chiede l’applicazione dell’istituto. Si argomenta che invece gli avvisi di accertamento contestualmente emessi dal Comune, con riferimento ai periodi di imposta dal 2016 al 2020, riportano la medesima indicazione, in merito all’imposta e alla sanzione dovuta. 14.L’ultima censura deduce la <illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tosap;
violazione dell’art. art. 38 e ss. del d.lgs. n. 507 93 (art. 360, 1° comma 3, c.p.c.)>, nella parte in cui il decidente, negando l’applicabilità al caso di specie del principio della continuazione e, quindi, l’effetto riduttivo delle sanzioni per effetto del “cumulo giuridico”, ha violato l’art. 12 del 21 d.lgs. n. 472/1997, secondo il quale, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, che, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 473/1997, trova applicazione anche alle violazioni in materia di tributi locali. 15.Gli ultimi due motivi sono fondati. Viene, nella sostanza, denunciata una svista percettiva della Corte d’appello, la quale ha supposto il fatto (la cui verità era esclusa alla stregua della specifica localizzazione dei documenti) che la società non avesse prodotto in giudizio i precedenti avvisi di accertamento notificati dal Comune per la medesima imposizione. La doglianza è, anzitutto ammissibile, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché nel ricorso è puntualmente indicato il contenuto del documento richiamato posto a fondamento della censura ed è specificamente segnalata la sua presenza nel giudizio di merito, con l’indicazione della sedes processuale in cui era stato depositato (all. 20 al ricorso introduttivo). L’erronea supposizione del giudice d’appello - infranta contro la prova (così Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792) dell’allegazione documentale - è stata decisiva nell’escludere l’applicazione del principio del cumulo giuridico, questione che risulta essere stata oggetto di discussione tra le parti, quanto meno nel giudizio d’appello, atteso che non è contestato che nell’atto di appello la società abbia sottoposto l’argomento e che il motivo sia stato respinto sulla base della svista, il che esclude la revocazione quando l’errore – di giudizio e non di mero fatto – riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti (v. Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit., par.10.14 delle Ragioni della decisione;
Cass. 15/03/2023, n. 7435). In ordine a questo specifico errore, esclusa dunque la sindacabilità con il mezzo della revocazione (arg. ex art. 395, n.4 cod. proc. civ.), nulla ostava alla formulazione del motivo di cui all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., 22 venendo in considerazione un «non-fatto», ovverosia «un fatto la cui considerazione, nella sua effettiva oggettività, è stata in fin dei conti omessa» (così, in termini, Cass. Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792, cit.; par.10.15 delle Ragioni della decisione). Entro questi specifici termini, escluso l’indebito riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., il decimo e undicesimo motivo di ricorso devono, pertanto, essere accolti. 16. La sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai motivi accolti e la controversia deve essere rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, respinti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio, all’esito dell’udienza pubblica, della Sezione tributaria della Corte di cassazione del 15 aprile 2026. Il Consigliere estensore NA LS Il Presidente OM LA