Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2012, n. 15952
CASS
Sentenza 28 marzo 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligazione, penalmente rilevante ex art. 570, comma secondo, cod. pen., in capo al padre naturale di non far mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore non nato in costanza di matrimonio presuppone la prova della filiazione da acquisirsi mediante l'atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito, non esclusa eventualmente l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza che aveva condannato il padre naturale, ritenendo provato il rapporto di filiazione sulla scorta delle sole dichiarazioni della madre).

Commentari2

  • 1Art. 3 c.p.p. Questioni pregiudiziali
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili…
    https://www.filodiritto.com/ · 6 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2012, n. 15952
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15952
Data del deposito : 28 marzo 2012

Testo completo