Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLI04 62 0/02 IN NOME DEL DI LOTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONE DI RESPONSABI- SEZIONE SECONDA CIVILE LITA' NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORE DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDORINIO Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 22205/99 - Cron. 10624 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 1063 - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA e d zin sul ricorso proposto da: e m epubli de officerelle l A NT CH ETTORE in proprio NT LA, NT LB, NT RI, tutti CORTE SUPREMA DI CASSAZ quali coeredi di EL ER, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studic domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 66, presso lo dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, difesi it 29 MAR. 2002 IL CANCELLIERE dall'avvocato PAOLO FUMAGALLI, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro €0,77, 11500 CANCELLER CASANOVA RENZO;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 286/99 della Corte d'Appello di E G040479 167 GENOVA, depositata il 13/04/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato BARBANTINI Goffredo, per delega dell'Avv. FUMAGALLI depositata in udienza, difensore deldei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. w S -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 16 settembre 1981 NE ER e NE LI RE ,premesso di essere comproprietari di un appartamento al primo piano del caseggiato condominiale Palazzina Eucaliptus in Alassio alla via Privata Amelia Ferro, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di proprio eRenzo, in quale Savona, NO Condominio esponendo, per quanto amministratore del ancora interessa in questa sede, la mancata esecuzione da parte del predetto di alcune delibere assembleari, del con condanna del medesimo al risarcimento s u danno, da liquidarsi in separata sede. A Costituitosi il NO il quale assumeva di essersi attivato per raggiungere un accordo tra tutti condomini in punto partecipazione alle spese dei proprietari degli scantinati delle tre palazzine in essersi condominio, di dichiarato disposto a riconvocare l'assemblea tenutasi il 12.2.81 stante il mancato ricevimento da parte degli attori dell'avviso di convocazione, di aver quanto al merito della delibera in essa adottata legittimamente ripartito le spese in base alle tabelle millesimali vigenti, il sentenza 22 aprile-17 giugno 1983,Tribunale, con della suindicata dichiarava la nullità 3 delibera, respingeva la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dell'amministratore condannandoli alle spese di lite nei di lui confronti. Proposto gravame da NE EL RE, in proprio e quale erede della defunta moglie LO ER nonchè dai figli ed eredi NE AR, TO e RI, la Corte d'appello di Genova, sempre per quanto interessa nella attuale sede, rigettava l'impugnazione avanzata nei confronti del NO condannando gli appellanti in solido s alle maggiori spese del grado. v hanno proposto ricorso per Avverso tale decisione A soccombenti nel giudizio cassazione le parti d'appello sulla base di un unico articolato motivo. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso lamenta l'NE che con argomentazioni arbitrarie, contraddittorie e prive fondamento in fatto e in diritto la Cortedi territoriale abbia mandato assolto il NO nonostante dalla documentazione prodotta risultasse la prova piena ed univoca che il predetto si era 4 comportato con grave negligenza ed assoluto disinteresse nell'espletamento degli obblighi stabiliti dalla legge e degli incarichi affidatigli dalle delibere assembleari lasciandosi guidare dal proprio interesse personale , preoccupato solo di favorire e non disturbare i condomini EN e AS,proprietari di rilevanti unità immobiliari situate nel seminterrato del condominio Eucaliptus, in danno degli altri condomini, cercando anche di ostacolare l'azione giudiziaria preannunciata dai t predetti in conseguenza della sua colpevole e u prolungata inerzia. A La doglianza non può essere accolta. Nel respingere l'omologa censura avanzata dai ricorrenti in sede di gravame di merito (gli NE qui espressamente ripropongono i motivi, le deduzioni ed i rilievi enunciati negli atti di primo grado e nell'atto di appello) la Corte ligure ha affermato: -In primo grado gli attori avevano proposto domanda risarcimento danni (da liquidarsi in separata di sede) contro il NO in proprio, deducendo che il medesimo, quale del Condominio, avevaamministratore omesso di dare esecuzione alla delibera assembleare del 21 agosto 1978 .
5 -Il Tribunale aveva respinto la domanda così argomentando: 1) nella successiva riunione dell'assemblea condominiale, il 18 agosto 1979, erano state nuovamente discusse le questioni trattate nella precedente assemblea ed in tale sede, non solo non era stato formulato alcun rilievo circa l'operato dell'amministratore, ma si era deliberato di tentare di addivenire ad una revisione concordata della ох tabella millesimale e di adire le vie gali solo nell'ipotesi di mancato accordo;
н А l'amministratore era da ritenere perciò esonerato dall'assumere iniziative circa la formulazione della tabella;
nella stessa assemblea si era deliberato di interessare il NO ed i condomini delle altre palazzine per il raggiungimento di un accordo circa la chiusura del cancello, subordinando l'eventuale azione legale contro gli alberghi al consenso dei condomini di tutte le palazzine;
anche su questo punto era stata perciò modificata la precedente delibera, che impegnava direttamente l'amministratore ad attivarsi in via contenziosa;
si doveva d'altronde osservare che gli attori non avevano sufficientemente illustrato la natura di tali 60 problemi, tal che il Tribunale non era in grado di individuare le iniziative che l'amministratore avrebbe dovuto assumere. Ad avviso della Corte del merito siffatta motivazione, logica ed aderente alle risultanze documentali, reggeva adeguatamente la decisione di reiezione della domanda che non poteva pertanto che trovare conferma, attesa la genericità delle doglianze degli appellanti, oggi ricorrenti. motivazione Questi ultimi parlavano di argomentazioni incomprensibile e sconcertante, di contraddittorie e prive di fondamento in fatto e in diritto, ma omettavano totalmente di formulare censure con puntuali riferimenti a risultanze processuali e a di diritto, dovendosi inoltre osservare principi come, a norma dell'art. 345 cpc, non potevano esser presi in esame fatti costitutivi delle domande diversi da quelli dedotti in primo risarcitorie grado. Come ognun vede, tali considerazioni costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla mancanza di responsabilità a carico dell'amministratore NO in ordine agli addebiti contro di lui formulati in prime cure ed alla conseguente infondatezza della domanda risarcitoria contro di lui proposta, non solo 7 completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto insindacabile nella attuale sede di legittimità, motivazione contrastata d'altronde dai x u ricorrenti con mera riproposizione di argomentazioni A già espresse nelle pregresse fasi e convincentemente confutate dai giudici del merito. Il proposto ricorso va conseguentemente respinto nella sua integralità mentre i ricorrenti evitano le spese del presente giudizio non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma 55 febbraio 2002.- Sparton Mensitiei est. Alfate 109T 129,11 456T 20,66 IL CANCELLIERE C1 TOT. 149.77 Valaria Neri 29 MA 2002 CELLIERE C AGL IA DELLE ENTRATE ROMA 2 Rec 37430 149.779.S.ET.2002erie .
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